Officii Laboris apud Sedem Apostolicam ordinatio
STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
Art. 1
Normativa
L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica è regolato dagli articoli del presente Statuto.
Art. 2
Competenza
1. L'attività dell'Ufficio si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni, prestato dal personale dipendente della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica.
La competenza è estesa ad altri Organismi o Enti unicamente con provvedimenti della Superiore Autorità.
2. La specifica qualifica di personale dipendente è determinata dai Regolamenti e dalle tabelle organiche rispettivamente dei singoli Organismi o Enti, di cui al comma precedente.
Dalla competenza del medesimo Ufficio sono esclusi rapporti di lavoro, pur esistenti con gli stessi Organismi o Enti ma derivanti da altri singolari contratti di lavoro o di prestazione d'opera.
3. In caso di controversia la certificazione della natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica è rimessa alla Segreteria di Stato.
4. Gli Organismi ed Enti di cui ai commi precedenti saranno di seguito indicati, complessivamente e senza pregiudizio della natura di ciascuno, come Amministrazione.
Art. 3
Funzioni
L'Ufficio promuove lo sviluppo della comunità di lavoro; a tal fine in particolare, attraverso i suoi organi ed in collaborazione con le Amministrazioni:
a) esclusivamente per quanto concerne in materia il rapporto e la prestazione di lavoro, elabora e propone modifiche, integrazioni, interpretazioni autentiche degli atti normativi ed esprime parere su ogni modifica, integrazione, abrogazione proposta dalle singole Amministrazioni ai rispettivi Regolamenti;
b) promuove, in tale materia, l'applicazione dei Regolamenti generali e particolari e l'unità di indirizzo nella gestione del personale delle singole Amministrazioni anche per favorire la mobilità del personale tra Amministrazioni e ruoli diversi;
c) promuove l'uniformità e il miglioramento, nel quadro delle compatibilità, delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali del personale;
d) raccoglie, elabora e diffonde le informazioni necessarie e utili al perseguimento dei suoi fini istituzionali;
e) predispone ed attua programmi di studio e di ricerca sul lavoro, in collaborazione con le Amministrazioni;
f) tenuto conto della natura specifica della Sede Apostolica promuove, in collaborazione con le Amministrazioni e attraverso la partecipazione a qualificate iniziative, l'elevazione culturale in materia e l'aggiornamento di metodi, strumenti, professionalità, nonché l'attuazione di piani di formazione e corsi;
g) promuove la conciliazione, ed in mancanza procede alla decisione delle controversie individuali, plurime o collettive, in materia di lavoro, tra le Amministrazioni ed i loro dipendenti o ex-dipendenti, entro i limiti di competenza di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
Art. 4
Struttura
L'Ufficio si articola in:
Presidenza
Consiglio
Direzione Generale e rispettivi Servizi
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
Art. 5
Presidenza
1. La Presidenza è composta dal Presidente, eventualmente dal Vice-Presidente, nominati entrambi dal Santo Padre, e da due Assessori, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, esperti nei problemi del lavoro e nella organizzazione e gestione del personale, non appartenenti al personale direttivo delle Amministrazioni di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
2. La Presidenza esercita in materia di lavoro i poteri di proposta legislativa e regolamentare e le funzioni promozionali dell'unità di indirizzo nelle attività delle Amministrazioni.
3. Nelle materie di cui al comma precedente il Presidente agisce dopo aver sentito il parere degli Assessori.
Art. 6
Presidente
Il Presidente:
a) rappresenta l'Ufficio in ogni sede;
b) convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio;
c) indirizza, attraverso il Direttore Generale, l'attività dei servizi;
d) promuove, con l'ausilio del Direttore Generale, l'uniforme osservanza delle normativa e l'unità di indirizzo nella gestione del personale delle singole Amministrazioni;
e) presenta alle Autorità competenti le proposte dell'Ufficio in materia di normativa del lavoro;
f) dispone la notifica alle parti interessate delle deliberazioni degli organismi collegiali e rende noti, ove ne sia richiesto, i provvedimenti delle superiori Autorità in materia di lavoro.
Art. 7
Consiglio
1. Il Consiglio, presieduto dal Presidente, è composto dai due Assessori, da un altro esperto nominato dal Cardinale Segretario di Stato, da un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, uno dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, uno della Tipografia Vaticana - Editrice «L'Osservatore Romano», uno della Radio Vaticana, uno della Fabbrica di S. Pietro, uno del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e da sette membri del personale di cui uno ecclesiastico, un religioso, una religiosa, e quattro laici, nominati dal Cardinale Segretario di Stato, previa consultazione del personale.
2. In caso di cessazione o decadenza, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione dei componenti il Consiglio, per il periodo di tempo rimanente del mandato.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.
4. Il Consiglio deve essere convocato almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che la Presidenza lo giudica necessario o che nove componenti del Consiglio lo richiedono.
5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
6. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno sei componenti.
7. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti spetta al Presidente la decisione finale.
8. I verbali di tutte le sedute devono essere trasmessi al Cardinale Segretario di Stato.
9. Il Consiglio è organo di consulenza e di elaborazione delle proposte normative in materia di lavoro e può essere investito delle funzioni di conciliazione delle controversie a norma dell'Art. 10, 6° comma.
10. La Presidenza tiene informato il Consiglio, e ne promuove il parere, sullo stato dei problemi e delle iniziative nelle materie di cui all'Art. 3.
Art. 8
Commissioni speciali
1. Il Consiglio può affidare la disamina di determinati problemi a speciali Commissioni referenti, delle quali possono essere chiamati a far parte rappresentanti delle Amministrazioni e del personale, nonché esperti esterni.
2. Le Commissioni devono riferire nel termine fissato dal Consiglio, formulando, ove ne siano in grado, proposte su cui il Consiglio delibera.
3. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente che ne stabilisce le modalità di lavoro.
Art. 9
Direzione Generale e rispettivi Servizi
1. Il Direttore Generale è nominato dal Santo Padre.
2. Il Direttore Generale dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.
3. Il Direttore Generale:
a) coadiuva il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio ed esprime il suo parere sulle assunzioni e sulle nomine del medesimo;
b) partecipa con voto consultivo e funzioni di segretario alle adunanze del Consiglio e della Presidenza;
c) collabora strettamente con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio e della Presidenza e nella preparazione dei provvedimenti, di cui cura l'esecuzione;
d) assicura il collegamento tra l'Ufficio e le Amministrazioni;
e) tiene i rapporti con le rappresentanze del personale;
f) in materia di lavoro cura lo studio e l'istruttoria delle proposte di evoluzione delle normative e dei programmi di formazione del personale;
g) promuove la attuazione, secondo le direttive della Presidenza ed in collaborazione con le singole Amministrazioni, delle politiche di formazione e mobilità del personale.
Art. 10
Controversie
1. Le controversie, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, entro l'ambito della competenza definita dall'Art. 2 del presente Statuto, troveranno soluzione attraverso le forme di conciliazione di cui appresso e, in caso di fallita conciliazione, attraverso l'esame e la decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato.
2. Qualora i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni lo prevedano con specifiche norme, il dipendente, prima di avvalersi dei mezzi di cui al precedente comma, dovrà, sotto pena di inammissibilità della propria istanza, esperire in tutti i suoi gradi il ricorso interno.
3. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al comma successivo.
Il medesimo termine di trenta giorni è stabilito per la presentazione dell'istanza conseguente all'esito del ricorso di cui al comma precedente.
4.Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, quando la stessa non adotti alcuna decisione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.
5.L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, del provvedimento impugnato e gli ulteriori elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni.
6.L'istanza è presentata al Direttore Generale, il quale ove non ne rilevi la inammissibilità per difetto dei presupposti su indicati, convoca le parti dinanzi a sé per il tentativo di conciliazione, avendo cura di rimettere all'Amministrazione copia della istanza e degli eventuali documenti ad essa allegati.
Il Direttore Generale può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.
Avverso la dichiarazione di inammissibilità può essere proposto reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, allo stesso Direttore Generale.
In caso di conferma del provvedimento può essere proposto ricorso, a norma dell'Art.11, 3° comma, al Collegio di conciliazione e arbitrato il quale entro trenta giorni dalla data di presentazione si pronuncia in camera di consiglio a norma dell'Art. 11, sentite le parti, sulla ammissibilità dell'istanza, rinviando, se del caso, al Direttore Generale per il tentativo di conciliazione.
7.Colui che ha proposto l'istanza deve comparire di persona e può farsi assistere da persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria Amministrazione o di altra Amministrazione.
L'Amministrazione deve essere rappresentata da un proprio Addetto autorizzato a conciliare.
8.Il procedimento di conciliazione deve essere definito entro 90 giorni dalla data di presentazione della istanza se esperito di fronte al Direttore Generale; entro 180 giorni invece se rimesso al Consiglio.
Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore Generale o del Presidente.
9. Del tentativo di conciliazione il Direttore Generale dovrà redigere verbale.
In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.
In difetto di conciliazione il Direttore Generale ricorda nel verbale alle parti che hanno facoltà di proporre ricorso ai sensi del successivo Art.11; la mancata comparizione dell'Amministrazione equivarrà ad esito negativo del tentativo di conciliazione e se ne darà atto nel relativo verbale.
10.Ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui può essere fatto valere.
11. Sono escluse dalla istanza e dal ricorso le materie di competenza della Autorità giudiziaria e delle Commissioni Disciplinari previste nei Regolamenti Generali.
Art. 11
Collegio di conciliazione e arbitrato
1. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da persone qualificate per preparazione giuridica, prudenza ed equanimità, nominate dal Cardinale Segretario di Stato cui spetta la scelta del Presidente.
2. I Membri del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
3. Il Collegio è investito della controversia a seguito di ricorso, da presentarsi al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data del verbale di non riuscita del tentativo di conciliazione o dalla scadenza dei termini di cui all'Art. 10, 8° comma.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, l'esposizione dei fatti e la specificazione dei motivi di impugnativa, la determinazione dell'oggetto della domanda, l'indicazione delle prove su cui questa si fonda.
Il ricorso è trasmesso immediatamente al Collegio a cura del Direttore Generale insieme ai documenti ad esso allegati ed agli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.
4. Il Collegio decide con un numero invariabile di tre Membri.
Il Presidente semestralmente fissa il calendario delle udienze e la composizione dei collegi delle medesime. Se all'udienza partecipano più di tre Membri ciascuna decisione è deliberata dal Presidente, dal componente designato dallo stesso Presidente come relatore e dal più anziano in ordine di nomina degli altri componenti presenti.
In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal più anziano, in ordine di nomina, dei Membri presenti.
A parità di data di nomina l'anzianità dei Membri del Collegio è determinata dall'età.
5. Nella trattazione dei ricorsi ad esso sottoposti, il Collegio procede secondo le norme seguenti:
a) Il Presidente del Collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dispone la trasmissione del ricorso almeno 30 giorni prima all'Amministrazione, che può presentare le sue deduzioni ed eventuali prove fino a 10 giorni prima della stessa udienza;
b) per quanto lo consente la specifica natura non giudiziaria del Collegio, sono ad esso applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice di Procedura Civile Vaticano relative alla incompatibilità ed alla ricusazione del giudice, alle ferie giudiziarie, ai mezzi di prova, alla rappresentanza e difesa delle parti, alla forma della decisione, alla revocazione e alla querela di nullità, nonché alle spese di giudizio; la difesa delle parti può essere assunta esclusivamente dagli iscritti all'Albo costituito a norma dell'annesso Regolamento (All. 1);
c) all'udienza il ricorrente deve comparire di persona e l'Amministrazione deve essere rappresentata nei modi di cui all'Art. 10, 7° comma; in caso di controversie collettive o plurime i ricorrenti devono comparire attraverso una rappresentanza composta da non più di tre di loro;
d) in udienza il Collegio tenta nuovamente la conciliazione, per la quale si osserva l'Art. 10, 9° comma, e in caso di esito negativo procede all'interrogatorio libero delle parti; il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in ogni momento fino alla pubblicazione della decisione;
e) nella stessa o, se necessario, in successiva udienza, il Collegio ammette o dispone d'Ufficio gli eventuali mezzi di prova che possono essere assunti anche da uno dei suoi Membri a ciò delegato;
f) una volta matura la causa, il Presidente invita le parti alla discussione finale, riservando al Collegio la decisione che, salvo gravi motivi, deve essere pronunciata entro 120 giorni dal ricorso;
g) il Collegio, con ordinanza motivata, risolve tutte le questioni pregiudiziali o incidentali necessarie per decidere sulle domande avanzate nel ricorso;
h) in caso di accoglimento del ricorso il Collegio annulla, in tutto o in parte, il provvedimento impugnato e decide sui diritti soggettivi dedotti in giudizio.
Art. 12
Ricorso per legittimità
1. Ferma restando la competenza del Collegio per quanto attiene alla Procedura di revocazione e di querela di nullità (cfr. Art. 11, comma 5° lett. b), contro le decisioni del Collegio medesimo può essere proposto ricorso per legittimità:
a) sia per mancata osservanza o violazione delle norme essenziali previste nel procedimento dinanzi all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica;
b) sia per violazione o falsa applicazione di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti circa la materia in oggetto.
2. Il ricorso deve essere proposto davanti alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano.
3. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte decide con unica sentenza anche sul merito: tale decisione non è soggetta ad impugnativa.
4. Il ricorso per legittimità è regolato dalle annesse Norme (All. 2).
Adnexum I
ALBO DEGLI AVVOCATI PRESSO IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)
Art. 1
La difesa della controversia dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica può essere assunta, oltre che dagli avvocati della Rota Romana che abbiano la laurea in diritto civile, anche dagli iscritti allo speciale Albo istituito con la presente normativa.
L'Albo degli avvocati è tenuto dal Segretario del Collegio di conciliazione e arbitrato sotto la vigilanza del Presidente dell'ULSA.
Art. 2
Possono essere iscritti a tale Albo, i laureati in giurisprudenza aventi esperienza forense e speciale competenza in materia di lavoro e che eccellano per preparazione giuridica e probità di vita.
Art. 3
L'iscrizione all'Albo va richiesta con domanda diretta al Presidente dell'ULSA corredata dei documenti che accertino le sopra descritte qualità, con espressa dichiarazione che il richiedente è domiciliato a Roma.
Art. 4
L'iscrizione all'Albo è disposta dal Presidente dell'ULSA assunte eventuali informazioni ed udito il parere del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato. L'iscrizione ha durata triennale e può essere confermata di triennio in triennio fino al compimento del 75° anno di età.
Art. 5
Il Presidente dell'ULSA non è tenuto a motivare il diniego dell'iscrizione e non è ammesso alcun ricorso contro tale provvedimento.
Art. 6
L'esercizio dell'attività di difesa da parte degli iscritti all'Albo è subordinato al giuramento prestato nelle mani del Presidente dell'ULSA o di un suo Delegato secondo la formula di cui all'allegato A.
Art. 7
Nell'esercizio della professione, gli iscritti all'Albo dovranno sempre prestare ossequio ai precetti della legge naturale e cristiana, serbare il segreto sulle questioni sottoposte al loro patrocinio, e rispettare i principi della deontologia professionale.
Art. 8
I consulenti legali ed i responsabili degli uffici delle Amministrazioni interessate ad una controversia possono difendere le rispettive Amministrazioni dinanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA.
Art. 9
Ove qualcuno degli iscritti venisse meno ai sopra cennati doveri, il Presidente dell'ULSA, anche a mezzo di un suo Delegato, espletata l'istruttoria del caso, sentito l'interessato ed il Collegio di conciliazione e arbitrato, dispone con proprio decreto, non soggetto a reclamo, la eventuale cancellazione dall'Albo del predetto iscritto.
Adnexum A
Io........................................ iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)
prometto e giuro
di essere fedele al regnante Sommo Pontefice e ai suoi legittimi successori; di accettare e rispettare fermamente il Magistero della Chiesa circa la dottrina e la morale cattolica; di adempiere con diligenza e abnegazione i miei doveri professionali e di osservare rigorosamente il segreto di ufficio.
Così mi aiutino Dio e questi Santi Vangeli che tocco con le mie mani.
Firma
Io sottoscritto testifico che il prefato Signore, iscritto nell'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), ha prestato oggi giuramento, come sopra, nelle mie mani.
Nella sede dell'ULSA
Firma
Adnexum II
NORME CIRCA LA PROCEDURA DI RICORSO PER LEGITTIMITÀ CONTRO LE DECISIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
Art. 1
Il ricorso per legittimità può essere presentato alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano entro trenta giorni dalla notifica alle parti della decisione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salva diversa disposizione del Presidente della Corte, data su istanza di parte.
Art. 2
Il ricorso deve essere presentato simultaneamente alla Presidenza dell'Ufficio del Lavoro e alla Cancelleria della Corte di Appello, con allegata la decisione impugnata.
Il Presidente dell'Ufficio del Lavoro provvederà a trasmettere immediatamente copia integrale degli atti del procedimento alla Corte di Appello.
Art. 3
Il Presidente della Corte di Appello provvederà sollecitamente a far notificare il ricorso alla parte avversa, con invito a costituirsi presentando scrittura di risposta entro trenta giorni.
Con lo stesso decreto, il Presidente stabilirà la composizione del Collegio giudicante, indicando anche il relatore e assegnando i ricorsi, secondo l'ordine del ruolo di causa, ai Giudici della Corte.
I ricorsi dovranno sempre essere definiti da collegi di tre giudici, fra i quali possibilmente vi sarà un laico.
Art. 4
Nel procedimento del ricorso per legittimità, le parti dovranno sempre essere rappresentate e difese da avvocati scelti fra coloro che sono iscritti nell'albo degli abilitati a patrocinare dinanzi ai Tribunali dello Stato della Città del Vaticano, oppure che sono iscritti nell'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (cfr. Art. 11, 5° comma, lett. b dello Statuto).
Il gratuito patrocinio potrà essere richiesto e concesso a norma degli Art. 43 ss. del Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano.
Art. 5
Trascorso il termine di cui all'Art. 3, con suo decreto il Presidente provvederà a:
a) chiamare in causa il Promotore di Giustizia della Corte, chiedendone il parere, da notificare immediatamente alle parti;
b) fissare l'udienza dibattimentale per la decisione sul ricorso;
c) invitare i difensori delle parti e il Promotore di Giustizia a depositare le rispettive scritture di preparazione al dibattimento entro quindici giorni avanti l'udienza stessa.
Art. 6
L'udienza dibattimentale dovrà tenersi possibilmente entro novanta giorni dal deposito del ricorso in Cancelleria.
Essa si svolgerà dinanzi all'intero Collegio, con la partecipazione del Promotore di Giustizia e l'intervento dei difensori delle parti.
Art. 7
L'udienza dibattimentale è ordinata:
1° alla lettura della relazione di causa fatta dal Giudice a ciò designato;
2° alla esposizione e discussione delle ragioni di fatto e di diritto dei difensori delle parti;
3° alla richiesta conclusiva del Promotore di Giustizia circa il merito del ricorso.
In corso di udienza i Giudici potranno sollecitare chiarimenti sull'oggetto della causa dal Promotore e dai difensori: è comunque facoltà di questi l'intervento di replica.
Art. 8
Dichiarata chiusa l'udienza, il Presidente tratterrà la causa per la decisione della Corte, ed immediatamente riunirà i congiudici in camera di consiglio per deliberare sulla sentenza.
La sentenza, motivata in diritto e in fatto, dovrà essere depositata dal Giudice designato all'estensione entro venti giorni dalla Udienza dibattimentale.
A cura della Cancelleria si provvederà alla tempestiva notifica alle parti in causa e al Promotore di Giustizia, con contestuale comunicazione alla Presidenza dell'ULSA, della decisione con copia della sentenza.