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Bollettino N. 1 (periodo 1° marzo 1990 - 31 dicembre 1990)

Provvedimento del 5 maggio 1990, per il personale in servizio, di conglobamento, con decorrenza 1.1.1990, dell'Aggiunta Speciale di Indicizzazione nello stipendio base di livello

Il Cardinale Agostino Casaroli
Segretario di Stato

Tenuto conto del provvedimento del 2 Aprile 1985, punto 4 istitutivo dell'Aggiunta Speciale di Indicizzazione (ASI);

Visto il parere del Consiglio dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), in merito al conglobamento dell'ASI negli stipendi di livello, alla modifica dei criteri di determinazione dell'ASI e alla erogazione di una somma « una tantum », parere approvato con deliberazione unanime nella riunione del 22 Gennaio 1990, udito il rapporto dell'apposita Commissione Referente;

Vista la conforme proposta della Presidenza dell'ULSA, approvata con deliberazione unanime nella riunione del 23 Febbraio 1990;

Ritenuto necessario procedere al conglobamento dell'ASI negli stipendi di livello, alla modifica dei criteri per la determinazione dell'ASI al fine di meglio conservare nel tempo il potere di acquisto delle retribuzioni e procedere alla erogazione di una somma « una tantum » a parziale recupero del potere di acquisto delle retribuzioni;

Su proposta dell'Ufficio del Lavoro del 2 Marzo 1990

EMANA

le seguenti disposizioni per il personale in servizio, appartenente alle diverse Amministrazioni della Santa Sede e al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano:

1. Con decorrenza 1.1.1990 l'aggiunta speciale di indicizzazione al 31.12.1989 viene conglobata nello stipendio base di livello e conseguentemente le nuove tabelle retributive di base del personale inquadrato nei dieci livelli funzionali, per 13 mensilità, sono le seguenti:

Livello

Stipendio base
di livello
all'1/01/1985

ASI
31/12/1989

Nuovo stipendio
base di livello
1/01/1990

X

1.700.804

361.932

2.062.736

IX

1.616.292

346.965

1.963.257

VIII

1.531.780

331.998

1.863.778

VII

1.447.268

317.031

1.764.299

VI

1.383.884

305.806

1.689.690

V

1.320.500

294.581

1.615.081

IV

1.246.552

281.484

1.528.036

III

1.183.168

270.259

1.453.427

II

1.119.784

259.034

1.378.818

I

1.056.400

247.808

1.304.208

2. Con decorrenza 1.1.1990 l'aggiunta speciale di indicizzazione che sarà determinata, ogni sei mesi, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Roma viene corrisposta con i seguenti criteri:

a) applicazione del 70% del detto indice ISTAT su una fascia, uguale per tutti, delle prime L.

    250.000 dello stipendio base di livello;
b) applicazione del 100% del detto indice ISTAT sulla quota residua dello stipendio base di

    livello;
c) l'aggiunta speciale di indicizzazione viene corrisposta con decorrenza 1· Gennaio e 1· Luglio

   di ogni anno ed il suo calcolo assume a riferimento la variazione del predetto indice ISTAT

   del costo della vita del semestre precedente;
d) l'aggiunta speciale di indicizzazione è tenuta separata dallo stipendio base di livello; ha

    effetto ai fini della pensione e della liquidazione;
e) il meccanismo di cui ai precedenti punti a), b), è pienamente operativo fino ad un tetto

   annuo massimo di inflazione del 7%; al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad

   operare nel limite prestabilito del 7% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione;
f) ogni due anni si esaminerà se l'aggiunta speciale di indicizzazione debba essere conglobata

    negli stipendi di livello.

3. A parziale recupero della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni di livello nel periodo 1985 - 1989 ad ogni dipendente in servizio verrà erogata, con lo stipendio del mese di Luglio 1990, una somma forfettaria « una tantum » da determinarsi quale sommatoria dei prodotti risultanti dai parametri di cui alla tabella seguente, moltiplicati per il numero degli anni di permanenza, nel periodo 1985 - 1989, nei singoli livelli: per i dipendenti assunti dopo 1'1.1.1985 la frazione d'anno superiore a 6 mesi sarà considerata come anno intero; nel caso di variazione di livello intrannuale si farà riferimento al livello di maggior permanenza nell'anno ed in caso di parità al livello superiore.

Livello

Parametro
Lire/anno

X

268.000

IX

247.000

VIII

225.000

VII

204.000

VI

188.000

V

172.000

IV

154.000

III

138.000

II

122.000

I

106.000

4. Con decorrenza 1.1.1990 il compenso delle ore straordinarie dovrà essere determinato facendo riferimento alle tabelle retributive di base di cui al precedente punto 1.

5. Con lo stipendio del mese di Agosto 1990 verrà erogato il conguaglio delle retribuzioni conseguente alla emanazione della presente normativa decorrente dal 1° Gennaio 1990.

6. Si conferma, fino alla revisione dell'attuale Regolamento pensionistico, la normativa di indicizzazione delle pensioni emanate con Foglio Prot. 143.255/A del 2 Aprile 1985.

Città del Vaticano, 5 Maggio 1990

+ AGOSTINO Card. CASAROLI

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