Bollettino N. 2 (periodo 1° gennaio 1991 ÂÂ 31 dicembre 1992) REGOLAMENTO GENERALE La Costituzione Apostolica Pastor bonus, con la quale il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988 ha promulgato nuove norme circa la Curia Romana,(*) prevede all'art. 37 un Regolamento Generale della Curia Romana, ossia le disposizioni comuni che stabiliscono l'ordine e il modo di trattare le questioni nella Curia stessa. Il presente Regolamento Generale della Curia Romana dà attuazione al suddetto articolo e con le proprie prescrizioni tende a rendere il servizio della Curia Romana sempre più adeguato alle finalità di collaborazione col Santo Padre nella sua missione di Pastore della Chiesa universale. Il Sommo Pontefice, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 4 febbraio 1992, ha approvato «ad quinquennium» il presente Regolamento nel testo che segue, ordinandone la promulgazione e la pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis (1). Esso diverrà esecutivo a partire dal terzo mese successivo alla sua pubblicazione (cfr. can. 8, § 1 CIC) e sostituirà quindi il Regolamento Generale della Curia Romana del 22 febbraio 1968, che resterà «ipso facto» abrogato nella medesima data. Con revoca dei privilegi e di altre speciali concessioni contrarie al Regolamento stesso. Dal Vaticano, il 4 febbraio 1992. Angelo Card. Sodano Regolamento Generale della Curia Romana PARTE PRIMA Titolo I Art. 1 § 1. Il presente Regolamento si applica ai Dicasteri ed Istituti che compongono la Curia Romana. § 2. Ciascuno dei Dicasteri ed Istituti della Curia Romana avrà il proprio Regolamento approvato dal Cardinale Segretario di Stato de mandato Summi Pontificis. § 3. Le norme del presente Regolamento sono vincolanti anche per gli Organismi collegati con la Santa Sede (2), salve le disposizioni particolari delle proprie leggi ed eccettuati quegli Organismi per i quali il Sommo Pontefice disponga diversamente. Art. 2 Ogni Dicastero, salva diversa disposizione (3), è retto da un Cardinale Prefetto o Presidente oppure da un Arcivescovo Presidente, coadiuvato dal Segretario e, subordinatamente, dal Sottosegretario. Art. 3 Sono Prelati Superiori della Curia Romana:
Art. 4 § 1. La condizione giuridica dei Giudici della Rota Romana è definita nella legge propria del medesimo Tribunale Apostolico. § 2. Il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica durante munere sono equiparati per quanto concerne il livello funzionale ai Giudici della Rota Romana. Art. 5 § 1. Sono collaboratori immediati dei Prelati Superiori nella gestione dei Dicasteri l'Assessore della Segreteria di Stato e i Sottosegretari. § 2. Ai collaboratori di cui al § 1 sono equiparati il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Prelato Teologo e i Relatori della Congregazione delle Cause dei Santi, il Promotore di Giustizia Sostituto e il Difensore del Vincolo Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Promotore di Giustizia e i Difensori del Vincolo del Tribunale della Rota Romana, i Delegati delle due Sezioni dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il Delegato dell'Amministrazione della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, il Ragioniere Generale della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, il Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Art. 6 § 1. Nei Dicasteri prestano la loro opera Officiali nel numero stabilito nella Tabella organica depositata presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (6). Essi svolgono diverse mansioni (come Capi Ufficio, Minutanti, Aiutanti di studio, Notai di Tribunali, Addetti di Segreteria, Addetti tecnici, Scrittori, ed altri equiparati) e sono distribuiti nei livelli loro assegnati (7). § 2. Prestano, inoltre, la loro opera e sono distribuiti in corrispondenti livelli i Commessi, gli Uscieri e gli Ausiliari. Art. 7 I Legati pontifici e il personale di ruolo diplomatico, quanto a nomina, promozione, disciplina, congedi, trasferimenti e cessazione dall'ufficio, dipendono dalla Segreteria di Stato. Art. 8 § 1. Le Tabelle organiche, la loro revisione e le eventuali modificazioni sono elaborate dai singoli Dicasteri e presentate alla Segreteria di Stato, la quale, previo parere dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e su proposta della Commissione per le Tabelle organiche, le sottopone al Sommo Pontefice per l'approvazione, e quindi le consegna all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per gli opportuni adempimenti. § 2. Ogni cinque anni sarà fatta la revisione delle Tabelle organiche. § 3. Il trattamento economico corrispondente alle funzioni stabilite nelle Tabelle organiche dei singoli Dicasteri, approvate dalla competente autorità, di cui al § 1, è determinato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Art. 9 Per contratti speciali o altre prestazioni, si osserveranno le seguenti disposizioni:
Art. 10 § 1. Le Autorità preposte ai singoli Organismi, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito della Curia Romana, possono autorizzare entro i limiti del loro bilancio il conferimento di incarichi professionali a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'assolvimento di compiti particolari degli Organismi stessi. § 2. Il conferimento di incarichi professionali, di cui al precedente paragrafo, segue le modalità previste all'art. precedente, nn. 2-4. § 3. Gli incarichi professionali sono retribuiti «forfettariamente» in rapporto alla rilevanza del lavoro da svolgere e ai risultati conseguiti. Titolo II Art. 11 § 1. Sono di nomina pontificia i Prefetti, i Presidenti, i Membri ed i Prelati Superiori dei Dicasteri della Curia Romana, i Giudici della Rota Romana, il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica, i Sottosegretari ed equiparati, e i Consultori. § 2. I Prefetti, i Presidenti, i Membri, i Prelati Superiori, i Sottosegretari e quanti sono ad essi equiparati, e i Consultori di detti Dicasteri sono nominati per un quinquennio. § 3. La cessazione dall'ufficio, però, ha effetto soltanto dal momento in cui è comunicata per iscritto dalla competente autorità. Art. 12 § 1. I Capi Ufficio ed equiparati sono nominati con biglietto del Cardinale Segretario di Stato, su proposta del Capo Dicastero. § 2. Gli altri Officiali sono assunti dal Capo Dicastero nei limiti della Tabella organica, sentito il parere del Segretario, del Sottosegretario, del Capo Ufficio o di altro Officiale che ne faccia le veci. Per l'assunzione si richiede il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. § 3. Gli Officiali saranno scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che la Curia rispecchi il carattere universale della Chiesa. § 4. L'idoneità dei candidati deve essere accertata con appropriati titoli di competenza ed eventuali prove. Art. 13 § 1. Gli Officiali siano assunti tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, scienza, debita esperienza, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
§ 2. Si richiede, inoltre, una specifica preparazione, suffragata da adeguati titoli di studio, e cioè:
§ 3. I Regolamenti propri dei vari Organismi possono richiedere titoli diversi secondo le loro specifiche esigenze. Art. 14 § 1. Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti religiosi e alle Società di vita apostolica verrà stipulato di volta in volta un accordo tra il Dicastero e i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza con le peculiarità qui di seguito indicate:
§ 2. In caso di uscita definitiva dall'Istituto religioso o dalla Società di vita apostolica si considera cessato il rapporto di lavoro con la Santa Sede. § 1. EÂÂ vietata l'assunzione nello stesso Dicastero di consanguinei fino al quarto grado, e di affini in primo e secondo grado, secondo il computo canonico. § 2. Questo criterio si applica anche a Dicasteri distinti, qualora l'assunzione di consanguinei e affini sia ritenuta, a giudizio dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, non conveniente per l'ufficio da svolgere. Art. 16 § 1. Tutti, al momento della nomina o dell'assunzione, devono prendere conoscenza del presente Regolamento e di quello del proprio Dicastero, dei quali riceveranno copia ed alla cui esatta osservanza sono tenuti, senza che possa invocarsi ignoranza alcuna di essi. § 2. Tutti, al momento della nomina o dell'assunzione, devono emettere la professione di fede e prestare il giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto di ufficio dinanzi al Capo Dicastero o al Prelato Superiore, con le formule riportate in Appendice (8). Art. 17 § 1. I candidati sono assunti in prova per un periodo almeno di un anno, non prorogabile oltre un biennio. § 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato. § 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a ci è destinato. Il livello funzionale-retributivo è stabilito dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in relazione alle funzioni del posto per il quale l'Officiale viene assunto. § 4. Durante o al termine del periodo di prova, il Capo Dicastero, udito il parere del Segretario, del Sottosegretario e del Capo Ufficio o di altro Officiale che ne faccia le veci, dimette con provvedimento insindacabile, comunicandoglielo per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo, fermo restando l'obbligo del rimborso delle ritenute e di una indennità pari ad una mensilità di stipendio per l'anno o frazione di anno di servizio prestato. La decisione, ove occorra, sarà comunicata per iscritto al rispettivo Ordinario o Superiore. Art. 18 Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza. Art. 19 Al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, il Capo Dicastero, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, che chiede preventivamente il parere dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, procede con apposito biglietto alla nomina dell'Officiale, informando, ove occorra, il rispettivo Ordinario o Superiore. Art. 20 § 1. Per l'assunzione del personale di cui all'art. 6 § 2, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13 § 1 e 15. § 2. Lo stesso personale deve prestare la promessa di osservare il segreto e di adempiere con fedeltà ai doveri di ufficio e di condurre un'esemplare vita cristiana, secondo la formula riportata in Appendice (9). § 3. Il medesimo personale dipende per lo stato giuridico dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; dipende per la sua attività nel Dicastero dal Capo Dicastero. Esso non dovrà essere adibito a servizi privati durante le ore di ufficio. Art. 21 § 1. L'assunzione di persone, che per un certo periodo di tempo desiderano prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera nella Curia Romana, è lasciata al prudente giudizio del Capo Dicastero, previa intesa con la Segreteria di Stato. § 2. La persona che volontariamente presta la sua opera per la Curia Romana deve avere i requisiti morali richiesti agli Officiali della medesima Curia ed è tenuta ai doveri di cui agli artt.16 § 2, 34-39 e 42. § 3. Il periodo di tempo per il quale una persona si impegna a prestare la sua collaborazione, come il suo orario di lavoro, è determinato d'accordo con il Capo Dicastero. § 4. In qualsiasi momento il Capo Dicastero può mettere fine al servizio predetto, dandone notizia alla Segreteria di Stato ed all'interessato. Questi può fare altrettanto, informandone per tempo il Capo Dicastero. § 5. Rimane inteso che tali prestazioni, appunto perché volontarie, non comportano alcun onere remunerativo, previdenziale o pensionistico, per la Santa Sede. Titolo III Art. 22 § 1. I posti, che si rendono vacanti nell'organico, possono essere ricoperti mediante il passaggio a quel livello di una persona del medesimo Dicastero oppure mediante il trasferimento da un altro Dicastero o ricorrendo ad una nuova assunzione, secondo l'esigenza dell'Ufficio, tenuti presenti i titoli di studio e l'accertata e specifica idoneità per il posto di cui si tratta, ed omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio. § 2. Tali nomine, salvo quanto previsto dall'art. 12 § 1, sono deliberate dal Capo Dicastero, previa valutazione, di cui all'art. 12 § 2, della competenza professionale e dell'attitudine del candidato ad assolvere le nuove funzioni da svolgere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Il Capo Dicastero notifica per iscritto la nomina all'interessato e ne dà comunicazione all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. § 3. Il passaggio di livello può essere attuato esclusivamente nei limiti dei posti disponibili secondo l'organico nel livello superiore. Art. 23 Previo accordo tra i rispettivi Capi Dicastero e con il nulla osta della Segreteria di Stato, si può procedere al trasferimento del personale da un Organismo all'altro, con stipendio non inferiore. L'interessato deve essere sentito, senza tuttavia che abbia diritto a rifiutarsi al trasferimento, una volta che è stato deciso. Il provvedimento è notificato per iscritto all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica dal Capo Dicastero che riceve l'Officiale e all'interessato dal Capo Dicastero dal quale lo stesso Officiale è stato trasferito. Titolo IV Art. 24 Al Capo Dicastero spetta reggere e dirigere il proprio Dicastero, sovraintendere a tutta l'attività del medesimo e rappresentarlo a tutti gli effetti. Art. 25 Il Prelato Superiore, con la collaborazione del Sottosegretario, aiuta il Capo Dicastero nel dirigere il personale e nel trattare le questioni del Dicastero. Egli partecipa a tutte le Sessioni ordinarie e plenarie con diritto di voto. Pertanto, seguendo le direttive del Capo Dicastero e d'intesa con lui:
Art. 26 Nella Rota Romana, le funzioni del Prelato Superiore sono esercitate dal Decano, in conformità con la legge propria dello stesso Tribunale; quando è assente, lo sostituisce il Giudice più anziano di nomina. I provvedimenti straordinari sono demandati al Collegio dei Giudici. Art. 27 I Sottosegretari e coloro che svolgono mansioni equiparate, secondo le norme del proprio Regolamento:
Art. 28 I Capi Ufficio ed equiparati:
Art. 29 I Minutanti e gli Aiutanti di Studio hanno i seguenti compiti:
Art. 30 Gli Addetti di Segreteria coadiuvano nell'attività di studio, di istruzione e di esecuzione delle pratiche. Art. 31 Le funzioni degli Addetti tecnici, degli Scrittori e del personale di cui all'art. 6 § 2 sono determinate dal Regolamento proprio di ciascun Organismo, in esecuzione del Mansionario generale della Curia Romana (10). Art. 32 Gli Officiali indicati con denominazione diversa da quella utilizzata nei precedenti articoli svolgeranno le funzioni stabilite nel Regolamento proprio dell'Organismo e quelle altre loro assegnate dai rispettivi Superiori. Titolo V Art. 33 § 1. Gli Officiali e il personale di cui all'art. 6 § 2 sono distribuiti in livelli funzionali, ad ognuno dei quali corrisponde la retribuzione stabilita dalle norme promulgate dalla competente autorità. § 2. Ogni livello funzionale comprende diverse mansioni professionali elencate nel Mansionario generale della Curia Romana riportato in Appendice (11), che sarà aggiornato ogni cinque anni. § 3. Il numero dei posti previsto per ogni livello funzionale è indicato nelle Tabelle organiche approvate per i singoli Dicasteri. § 4. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni dei Superiori, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni e a supplire i colleghi assenti. § 5. Il conferimento temporaneo di funzioni di un livello superiore a quello di appartenenza avviene secondo le seguenti disposizioni:
Detto conferimento non crea nessun diritto a promozione al livello superiore. Titolo VI § 1. Coloro che lavorano nella Curia Romana, in quanto partecipano alla missione universale del Romano Pontefice, prestano un servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale. § 2. Essi, insieme a quelli degli altri Organismi della Sede Apostolica formano una comunità di lavoro che deve distinguersi per lo spirito che la anima. Art. 35 Il personale ha il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione. Art. 36 Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa. Art. 37 § 1. I sacerdoti e i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito ecclesiastico o l'abito del proprio Istituto o Società. § 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso. Art. 38 § 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro. § 2. Con particolare cura sarà osservato il segreto pontificio, a norma dell'Istruzione Secreta continere del 4 febbraio 1974 (12). Art. 39 § 1. Senza previa autorizzazione dell'autorità competente, nessuno può rilasciare dichiarazioni ed interviste, che riguardino le persone, l'attività e gli orientamenti dei Dicasteri della Curia Romana. § 2. Le comunicazioni e le dichiarazioni ufficiali alla stampa devono essere rilasciate solo tramite la Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'art. 115 § 8. Art. 40 Quanti lavorano nella Curia Romana attendano attivamente, nei limiti dei propri impegni di ufficio, ad altre opere di apostolato, secondo la propria vocazione specifica. Art. 41 Gli Officiali devono tenersi aggiornati a livello dottrinale e tecnico circa il loro lavoro specifico, stimolati ed assistiti dal proprio Dicastero. EÂÂ vietato:
Titolo VII § 1. I Cardinali Capi Dicastero, compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono pregati di presentare le dimissioni al Romano Pontefice. § 2. Gli Arcivescovi Presidenti, i Segretari e quanti sono ad essi equiparati, compiuto il settantacinquesimo anno di età, cessano dal loro incarico. § 3. 1º I Membri dei vari Organismi della Curia Romana cessano dal loro ufficio, raggiunto l'ottantesimo anno di età. 2º Coloro che sono Membri di detti Organismi in ragione dell'ufficio ricoperto, cessano di essere Membri allorché lasciano quest'ultimo. § 4. I Giudici della Rota Romana, secondo le norme proprie, cessano dal servizio attivo al compimento del settantaquattresimo anno di età. § 5. I Sottosegretari ed equiparati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età. § 6. Gli Officiali sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono sacerdoti o religiosi. I laici cessano il loro servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età. § 7. Per la cessazione dall'ufficio comunque occorre la comunicazione di cui all'art. 11 § 3. Art. 44 § 1. Alla morte del Sommo Pontefice i Capi Dicastero ed i Membri cessano dal loro rispettivo incarico, ad eccezione del Camerlengo della Chiesa Romana, del Penitenziere Maggiore e del Decano della Rota Romana. Il Camerlengo, però, durante la Sede Vacante, può dar corso soltanto alle pratiche ordinarie, mentre dovrà proporre all'attenzione del Collegio dei Cardinali gli affari di maggior rilievo, che di solito formano oggetto di Udienza del Romano Pontefice. § 2. Il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, i Segretari dei Dicasteri e quanti sono ad essi equiparati, durante la Sede Vacante, permangono nei rispettivi incarichi, ma potranno occuparsi soltanto del governo ordinario dei Dicasteri. Art. 45 § 1. I provvedimenti di cessazione dal servizio, per motivi diversi da quelli indicati negli artt. 43-44, sono adottati dall'autorità che decide in merito, sentita l'autorità competente del Dicastero da cui dipende la persona che termina il servizio. § 2. A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i sacerdoti ed i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica dipendenti della Santa Sede possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi o nel loro Istituto o Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio alla Sede Apostolica. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avviene a richiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Santa Sede, o per disposizione della Sede Apostolica, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore. Prima di adottare un simile provvedimento, si sentirà il parere dell'interessato, che non avrà però diritto a rifiutarsi al trasferimento. § 3. La persona, che vuole dimettersi dal servizio, deve presentare, a mezzo lettera, all'autorità competente del suo Dicastero, le sue dimissioni, che avranno effetto solo dopo l'accettazione comunicatagli per iscritto dall'autorità che lo ha assunto in servizio. § 4. La cessazione dal servizio per motivi disciplinari dovrà essere motivata nel provvedimento che prenderà la Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui all'art. 79. § 5. Alla persona collocata a riposo si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per le pensioni. Titolo VIII Art. 46 § 1. Le ore lavorative settimanali sono 36 e l'orario quotidiano di servizio è fissato dalla Segreteria di Stato d'intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. § 2. Per particolari motivi di servizio la Segreteria di Stato può concedere ad un Dicastero di applicare varianti nell'articolazione dell'orario ordinario di lavoro stabilito per la Curia Romana. § 3. I Capi Dicastero possono permettere ai singoli una flessibilità di mezz'ora nell'orario di entrata in servizio e, conseguentemente, di uscita. § 4. Ogni eventuale riduzione dell'orario di lavoro dei singoli deve essere comunicata all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per la relativa diminuzione di stipendio. Art. 47 Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario superiore a 10 ore mensili deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ed essere limitato ai casi di effettiva necessità. Art. 48 Oltre alle domeniche e alle altre feste di precetto, saranno anche giorni di vacanza:
Art. 49 Il personale della Curia Romana ha diritto alle ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, secondo il calendario della Sede Apostolica. Art. 50 § 1. Le ferie devono essere godute in uno o due periodi tra il 1 luglio e il 30 settembre, secondo le tabelle che saranno preparate in tempo utile in ogni Dicastero, tenendo conto delle esigenze del lavoro. § 2. Al personale che, per motivi di servizio, non ha potuto godere l'intero periodo di ferie entro l'anno solare, sarà concesso il residuo periodo di ferie entro il 31 marzo dell'anno successivo. § 3. Al personale chiamato al servizio della Curia Romana da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione di tre giorni se rientra nel proprio paese europeo, e di cinque giorni se ritorna nel proprio paese extra-europeo. § 4. Deroghe alle disposizioni dei §§ 1-3 possono essere concesse per particolari ragioni. Titolo IX Art. 51 Sono provvedimenti particolari:
Capo I: Permessi Art. 52 In osservanza delle prescrizioni canoniche (13) i sacerdoti e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di 6 giorni di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali. Art. 53 § 1. I permessi sono concessi per motivi specifici e documentati dal Capo Dicastero che ne dà comunicazione all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. § 2. Il permesso compete di diritto nelle seguenti occasioni:
§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:
§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare. Capo II: Collocamento in aspettativa Art. 54 Il collocamento in aspettativa può essere disposto, con provvedimento della competente autorità dell'Organismo di appartenenza, nei casi di cui agli articoli seguenti. Art. 55 § 1. Si dispone l'aspettativa per infermità, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. § 2. Agli eventuali accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese. § 3. Si dispone il collocamento in aspettativa quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando di fatto la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni. § 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi. § 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. § 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio. § 7. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'art. 59. § 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi. § 9. La durata complessiva dell'aspettativa per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio. Art. 56 § 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposta in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano. § 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto. § 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto. § 4. Dopo il parto, l'interessata dovrà inviare all'Ufficio di appartenenza il certificato di nascita per il conteggio del successivo periodo di aspettativa. § 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. § 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio. § 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica, viene concessa una riduzione d'orario di due ore giornaliere. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo. § 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti paragrafi può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%. Art. 57 § 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda scritta dell'interessato, per gravi ragioni debitamente accertate. § 2. L'autorità competente decide entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed ha facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. § 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, nè oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo; inoltre, può essere sospesa o revocata per causa di servizio, con congruo preavviso. § 4. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non viene computato per il conteggio delle ferie. Capo III: Dispensa dal servizio Art. 58 § 1. Scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 55 §§ 4 e 9 per l'aspettativa per infermità, chi per infermità non risulti idoneo a riprendere la propria attività è dispensato dal servizio dalla competente autorità, ove non sia possibile adibirlo ad altri compiti. § 2. L'infermità è accertata mediante visita medica collegiale da una Commissione composta dal Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della Città del Vaticano. § 3. Per gli accertamenti, di cui al § 2, l'interessato può farsi assistere da un sanitario di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese. § 4. In caso di dispensa dal servizio si applica il regolare trattamento di quiescenza. § 1. Chi ha contratto infermità o subito infortunio, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda all'autorità competente, indicando la natura dell'infermità o dell'infortunio, le cause e le circostanze e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica. § 2. L'autorità competente provvede senza indugio ad effettuare le indagini relative alla natura dell'infermità, alla connessione di questa con il servizio e alle altre circostanze che la precedettero, l'accompagnarono e la seguirono, e adotta i provvedimenti del caso. § 3. La dispensa dal servizio è disposta quando è accertata la inabilità del soggetto a riassumere le proprie funzioni. § 4. L'accertamento della inabilità e della dipendenza di essa da cause di servizio è effettuato dalla Commissione medica con le modalità indicate nell'art. 58 §§ 2-3. § 5. Durante l'assenza dall'Ufficio per malattia o per infortunio derivanti da cause di servizio, è dovuta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Capo IV: Collocamento in disponibilità Art. 60 § 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto per soppressione dell'Ufficio o per riduzione dei posti nelle Tabelle organiche, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri Uffici. § 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti connessi con l'anzianità di servizio. § 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento. § 4. Chi, collocato in disponibilità è richiamato in servizio, non lo riassume nel termine prefissatogli, decade dall'impiego. § 5. Chi è collocato in disponibilità e richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto. § 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso al trattamento di quiescenza a cui abbia diritto. Capo V: Rinuncia all'ufficio Art. 61 La persona che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Capo Dicastero. La rinuncia non ha effetto se non dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato. L'accettazione della rinuncia può essere ritardata o rifiutata sia per esigenze di servizio, sia perché in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Questo deve essere in ogni caso tempestivamente informato. Art. 62 Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino a quando non gli sia comunicata l'accettazione della rinuncia. Art. 63 E considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:
Art. 64 Al rinunciante volontario si applicano le specifiche disposizioni del Regolamento per le Pensioni. Titolo X Art. 65 Le sanzioni disciplinari sono:
Capo I: Ammonizione orale e scritta - ammenda pecuniaria L'ammonizione orale, per modo di avvertimento paterno e da annotare nel fascicolo personale, ha luogo:
Art. 67 Per la ricaduta nelle mancanze di cui all'art. 66 c) può essere applicata un'ammenda pecuniaria non superiore alla metà della retribuzione giornaliera. Art. 68 Nel caso di una nuova ricaduta, nel periodo di un anno, nelle mancanze punite con l'ammenda pecuniaria, si applica l'ammonizione scritta, che deve essere conservata nel fascicolo personale presso il Dicastero e presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Capo II: Sospensione dall'ufficio La sospensione dall'ufficio si applica:
Art. 70 La sospensione importa l'allontanamento temporaneo dall'ufficio, a giudizio del Superiore, con eventuale ritenuta sullo stipendio, secondo le norme stabilite dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Capo III: Esonero dall'ufficio L'esonero dall'ufficio si applica alla persona che si dimostra immeritevole di essere mantenuta in servizio oppure abbia commesso infrazioni che ne rendano incompatibile la permanenza in servizio, a giudizio della Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui all'art. 79, e purché sia dato al presunto colpevole facoltà di difesa. Art. 72 L'esonero dall'ufficio non comporta la perdita dell'eventuale trattamento di quiescenza. Capo IV: Licenziamento dall'ufficio § 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:
§ 2. La Commissione, di cui all'art. 79, esaminerà questi casi; al presunto colpevole è data la possibilità di difendersi. § 3. Il Capo Dicastero può sottoporre all'esame della predetta Commissione anche casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità. La Commissione, di cui all'art. 79, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenendo conto delle norme del Regolamento per le Pensioni. Art. 75 Il licenziato non può essere riassunto in altro Dicastero o Ufficio dipendente dalla Santa Sede. Capo V: Procedura per l'applicazione Art. 76 La sospensione, l'esonero e il licenziamento dall'ufficio, di cui agli artt. 69, 71, 73, sono applicati dal Capo Dicastero, in conformità con le decisioni della Commissione ai sensi degli artt. 71, 73, 74. L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria di cui agli artt. 66-68 possono essere applicate dal Prelato Superiore. Art. 77 La sospensione, l'esonero ed il licenziamento dall'ufficio sono comunicati per iscritto all'interessato. Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale. Art. 78 L'interessato ha il diritto di ricorso secondo le norme canoniche. Per la determinazione delle sanzioni disciplinari agirà la Commissione Disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento. Art. 80 Si incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso pronunciata dalla competente autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altri Stati. Art. 81 § 1. I Regolamenti propri dei singoli Dicasteri stabiliscono l'Autorità competente che esamini i comportamenti soggetti a provvedimenti disciplinari, ne raccolga le relative prove, ne valuti la gravità ed indichi la sanzione disciplinare in rapporto all'infrazione commessa. § 2. Detta Autorità, qualora ritenga che si debba procedere, trasmette l'intera documentazione, di cui al § 1, alla Commissione Disciplinare della Curia Romana, informandone l'interessato. PARTE SECONDA Titolo I Capo I: Concistori Art. 82 § 1. Al ministero del Sommo Pontefice prestano aiuto, anche per quanto riguarda l'attività della Curia Romana, i Cardinali nei Concistori ordinari o straordinari, nei quali sono adunati per disposizione del Sommo Pontefice. § 2. Tali Concistori si svolgono secondo quanto prescritto dalla legge propria. Capo II: Riunioni dei Cardinali Capi Dicastero Art. 83 § 1. Per mandato del Sommo Pontefice, il Cardinale Segretario di Stato convoca alcune volte all'anno i Cardinali Capi Dicastero per esaminare le questioni di maggiore importanza, per coordinare i lavori, per formulare proposte e per scambi di informazioni. § 2. La procedura da seguire è regolata con norme proprie. Capo III: Riunioni del Consiglio dei Cardinali Art. 84 § 1. Per trattare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e degli Organismi collegati e per suggerire le opportune soluzioni di tali problemi è convocato ordinariamente due volte all'anno l'apposito Consiglio di Cardinali, di cui all'art. 24 della Cost. Ap. Pastor bonus. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Cardinale Segretario di Stato in collaborazione con il Cardinale Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. § 2. Il Consiglio può avvalersi della consulenza di esperti. § 3. Il Consiglio viene informato anche circa l'attività dell'Istituto per le Opere di Religione, di cui all'art. 25 della Cost. Ap. Pastor bonus. Titolo II Art. 85 Il Cardinale Segretario di Stato, quando lo ritiene opportuno e previo assenso del Sommo Pontefice, convoca i Capi di alcuni Dicasteri per esaminare questioni di comune interesse. Art. 86 Anche i Superiori di due o più Dicasteri potranno trattare questioni di comune interesse in riunioni interdicasteriali a norma dell'art. 21 della Cost. Ap. Pastor bonus. Capo I: Sessioni plenarie o ordinarie di più Dicasteri § 1. La Sessione plenaria o ordinaria dei Membri di due o più Dicasteri può essere promossa, previa approvazione del Sommo Pontefice, dal Capo di ciascun Dicastero interessato a trattare una questione con altri Dicasteri. § 2. La convocazione avviene d'intesa tra i Capi Dicastero e le riunioni sono presiedute a turno da essi, incominciando da chi ha preso l'iniziativa. § 3. Vi partecipano anche i Segretari dei rispettivi Dicasteri, con diritto di voto. § 4. Vi assistono anche i Sottosegretari dei Dicasteri interessati. Funge da attuario, curando la redazione del verbale, il Sottosegretario del Dicastero che ha preso l'iniziativa, con la collaborazione degli altri Sottosegretari. Art. 88 § 1. La data della riunione viene fissata d'intesa con la Segreteria di Stato. § 2. Con congruo anticipo sarà scelto il Relatore e distribuita la documentazione. § 3. Nella discussione, diretta dal Presidente, dopo il Relatore interverranno gli altri Membri secondo l'ordine di precedenza o altro ordine concordato. Art. 89 § 1. Le proposte emerse vengono sottoposte a votazione e l'esito viene presentato al Sommo Pontefice congiuntamente dai Capi Dicastero interessati. § 2. Al termine delle riunioni i Sottosegretari avranno cura che siano ritirati tutti i fascicoli riservati. § 3. Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno notificate ai Dicasteri interessati. Capo II: Altre Riunioni interdicasteriali Art. 90 § 1. In caso di riunioni interdicasteriali a livello di Capi Dicastero si applica, «servatis servandis», la procedura di cui agli artt. 87-89. § 2. In esse funge da attuario, a seconda dei casi, il Sottosegretario o un Officiale del Dicastero che le ha convocate. Art. 91 § 1. Le stesse norme valgono, «servatis servandis», anche per le riunioni interdicasteriali a livello di Segretari. § 2. Per un primo esame delle questioni e uno scambio di informazioni, analoghe riunioni, per disposizione dei Superiori, possono aver luogo a livello di Sottosegretari o di Officiali. Art. 92 Sarà cura del Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato riunire i Segretari dei vari Dicasteri, per studiare e proporre misure atte ad assicurare una sempre miglior intesa e coordinazione del lavoro della Curia Romana. Capo III: Riunioni delle Commissioni interdicasteriali Art. 93 Le riunioni delle Commissioni interdicasteriali permanenti, costituite per trattare le questioni che richiedono una reciproca e frequente consultazione (14), sono convocate e dirette dal Presidente, nominato dal Sommo Pontefice. Art. 94 D'intesa tra i Dicasteri interessati e con l'approvazione del Sommo Pontefice potranno essere costituite Commissioni interdicasteriali per la trattazione di singole questioni riguardanti specifiche materie miste (15). Art. 95 A queste Commissioni si applicano le norme stabilite per le riunioni interdicasteriali, a meno che nell'atto costitutivo di esse non sia disposto altrimenti. Titolo III Art. 96 § 1. Alla Sessione plenaria dei singoli Dicasteri sono convocati tutti i Membri. Essa è tenuta secondo le necessità, in data da concordare con la Segreteria di Stato. § 2. Alle Sessioni ordinarie sono convocati i Membri residenti a Roma e possono prendervi parte anche gli altri Membri. Art. 97 § 1. Nella Sessione plenaria, dopo che ne è stato informato il Sommo Pontefice, sono trattate le questioni di maggiore importanza, che abbiano natura di principio generale, o altre che il Capo Dicastero ritenga necessario. § 2. Ciascun Dicastero determina gli argomenti da sottoporre alle Sessioni ordinarie. Art. 98 La documentazione relativa agli argomenti da sottoporre alle Sessioni plenarie e ordinarie, debitamente preparata, sarà spedita in tempo utile ai Membri convocati. Art. 99 § 1. Nella Sessione plenaria e ordinaria, cui presiede il Capo Dicastero, ha per primo la parola il Relatore; dopo di lui parleranno gli altri Membri secondo l'ordine di precedenza loro proprio o altro ordine concordato. § 2. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e quindi presentate per la decisione al Sommo Pontefice. Art. 100 Quanto discusso nelle riunioni deve essere messo a verbale dal Sottosegretario, il quale avrà cura che al termine delle riunioni siano ritirati tutti i fascicoli riservati. Art. 101 Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno ordinariamente notificate ai Membri del Dicastero. Titolo IV Art. 102 § 1. Al Congresso prendono parte il Capo Dicastero, il Prelato Superiore, il Sottosegretario, i Capi Ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, gli Aiutanti di studio e altri Officiali, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri. § 2. Presiede il Congresso il Capo Dicastero o, in sua assenza, il Prelato Superiore. § 3. Affinché il Congresso possa riunirsi legittimamente, si richiede ed è sufficiente la presenza di almeno due dei Superiori (Capo Dicastero, Prelato Superiore, Sottosegretario), del Capo Ufficio e dell'Aiutante di Studio responsabile della pratica. In caso di assenza o di impedimento del Capo Ufficio, vi parteciperà l'Aiutante di Studio più anziano della rispettiva Sezione, salvo diverse disposizioni dei singoli Dicasteri. Art. 103 Spetta al Congresso, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri:
Art. 104 Su proposta del Congresso si trasmetteranno al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi i dubbi che sorgessero, in diritto, sulla interpretazione delle leggi universali della Chiesa. Inoltre, si rimetteranno al competente Tribunale le questioni che per loro natura devono essere trattate in via giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 della Cost. Ap. Pastor bonus. Titolo V Art. 105 § 1. Alla Consulta prendono parte i Consultori del Dicastero o alcuni di essi, ai quali spetta di esaminare collegialmente le questioni proposte ed esprimere il proprio motivato parere. § 2. I Consultori sono convocati dal Prelato Superiore, il quale presiede la riunione e la dirige. Art. 106 EÂÂ in facoltà del Dicastero di consultare anche altre persone particolarmente esperte. Titolo VI Art. 107 Ciascun Dicastero, nell'ambito della propria competenza, determinata dalla Cost. Ap. Pastor bonus:
Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale sia speciale della Curia Romana, e secondo le norme di ciascun Dicastero. Art. 109 § 1. I Dicasteri, nell'ambito della propria competenza, possono emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei cann. 31-34 del Codice di Diritto Canonico e tenuto presente l'art. 156 della Cost. Ap. Pastor bonus. § 2. I Dicasteri non possono emanare leggi e decreti generali, di cui al can. 29 del Codice di Diritto Canonico, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Sommo Pontefice senza la sua specifica approvazione. Possono, invece, concedere dispense nei singoli casi, a norma di diritto. Art. 110 § 1. Il Dicastero, che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate. § 2. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un Dicastero ritenga opportuno chiedere al Sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto. § 3. In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Sommo Pontefice, in modo che Egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la Sua decisione nel modo ritenuto opportuno. § 4. Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice «in forma specifica approbavit». Art. 111 § 1. I Dicasteri, prima di iniziare la trattazione di questioni straordinarie, devono sempre informarne il Sommo Pontefice. § 2. Le decisioni di maggiore importanza devono essere sottoposte al Romano Pontefice per la eventuale approvazione, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite preventivamente ai Capi Dicastero speciali facoltà. § 3. Nell'emanare le sentenze e i decreti i Tribunali Apostolici seguono il diritto generale e le norme proprie. Art. 112 § 1. Le questioni che richiedano di essere trattate in via giudiziaria devono essere trasmesse ai Tribunali competenti. § 2. Vanno rimessi sempre ed esclusivamente al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede i delitti contro la fede e i più gravi delitti contro la morale e quelli commessi nella celebrazione dei sacramenti, nonché le questioni concernenti il «privilegium fidei», a norma degli artt. 52 e 53 della Cost. Ap. Pastor bonus. § 3. Nell'esame dei ricorsi gerarchici si osserverà quanto disposto all'art. 108. Art. 113 I conflitti di competenza tra due o più Dicasteri sono deferiti alla Segnatura Apostolica. Titolo VII Art. 114 § 1. Il coordinamento tra i vari Dicasteri avviene: a livello di Concistoro, di riunione dei Cardinali Capi Dicastero, di Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, di riunioni interdicasteriali. § 2. Spetta alla Segreteria di Stato, su disposizione del Sommo Pontefice, di coordinare l'attività dei Dicasteri e di assicurarne l'unità d'indirizzo. La Segreteria di Stato cura la notificazione ai singoli Dicasteri di quanto è necessario e utile a tale coordinamento e assume iniziative appropriate di carattere tecnico-organizzativo, che riguardano tutta la Curia Romana. § 3. I documenti e le decisioni di indole generale, preparati da uno o più Dicasteri, devono essere comunicati agli altri Dicasteri interessati alla materia, per eventuali emendamenti e per una loro concorde esecuzione. Titolo VIII Art. 115 § 1. I singoli Dicasteri, nel campo della propria competenza, trattano le questioni di interesse universale in appositi documenti. Nelle materie di competenza di più Dicasteri possono essere elaborati documenti interdicasteriali. § 2. Il Dicastero stesso determina la natura del documento e ne sceglie la forma appropriata. § 3. Il progetto di documento viene elaborato a cura dell'ufficio competente del Dicastero in collaborazione con i Consultori o altri esperti in materia. § 4. Dopo un primo esame del progetto di documento, il Capo Dicastero, sentito il parere del Congresso, indicherà a quali altri Dicasteri debba essere inviato per eventuali osservazioni, e valuterà anche l'opportunità di sentire in merito il parere di Organismi episcopali o di alcuni Vescovi competenti delle aree geografiche maggiormente interessate al problema. § 5. I documenti dei Dicasteri destinati alla pubblicazione, in quanto riguardino la dottrina circa la fede e i costumi, devono essere sottoposti al giudizio previo della Congregazione per la Dottrina della Fede (16) e, se hanno la natura di decreti generali esecutivi o di istruzioni, devono essere inviati, per un esame circa la loro congruenza legislativa con il diritto vigente e la loro corretta forma giuridica, al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (17). § 6. Il testo del documento sarà sottoposto all'esame dei Membri del Dicastero e, dopo la sua approvazione, presentato al Sommo Pontefice. § 7. Il documento, firmato dal Capo Dicastero e controfirmato dal Segretario, prima di essere reso di pubblico dominio, sarà portato a conoscenza dei Vescovi, tramite i Rappresentanti Pontifici, fermo restando quanto disposto al can. 81 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. § 8. Il contenuto, il significato e le motivazioni del documento saranno di norma illustrati all'opinione pubblica mediante la Sala Stampa della Santa Sede, con la collaborazione dei mezzi di comunicazione sociale della Sede Apostolica. Art. 116 La procedura, di cui all'art. precedente, si applica, ove occorra, anche nella preparazione di altri documenti. Titolo IX Art. 117 I Dicasteri a ciò autorizzati dovranno determinare nel Regolamento proprio la procedura da seguire nella concessione di rescritti di grazie, dispense, autorizzazioni, licenze, ecc., attenendosi alle disposizioni del diritto canonico in materia e chiedendo, se necessario, il parere degli Ordinari propri e, se opportuno, anche quello del Rappresentante Pontificio. Titolo X Art. 118 § 1. Quando oggetto della Sessione plenaria o ordinaria dei Dicasteri è stata la definizione di una controversia, la decisione deve essere notificata quanto prima possibile alle parti interessate. § 2. La parte, che si sente gravata, entro 10 giorni utili può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento. § 3. Soltanto la Sessione plenaria o ordinaria può concedere la revoca o la modifica del provvedimento. § 4. Non si dà mai ricorso contro atti approvati dal Sommo Pontefice in forma specifica (18). Art. 119 § 1. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro 10 giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso. § 2. In ogni caso entro 30 giorni e a norma di diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica. Art. 120 § 1. I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente, a norma di diritto (19). § 2. L'esame dei ricorsi deve concludersi entro i termini prescritti dal can. 57 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 1518 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; qualora il ricorso esiga un esame più approfondito, si avverta il ricorrente del tempo di proroga e delle motivazioni che l'hanno causata. § 3. Il Dicastero deve motivare le proprie decisioni circa i ricorsi esaminati, a norma del can. 51 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1519 § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. § 4. Contro singoli atti amministrativi posti da Dicasteri della Curia Romana o da essi approvati sono ammessi, entro il termine stabilito, i ricorsi alla Segnatura Apostolica, la quale li esamina per violazione di legge nel deliberare o nel procedere e, su richiesta del ricorrente, circa la riparazione dei danni eventualmente causati dall'atto illegittimo. § 5. I ricorsi in materia di lavoro da parte di dipendenti ed ex-dipendenti della Santa Sede, contro atti posti dalla competente Amministrazione, sono trattati dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica. Art. 121 § 1. I Dicasteri, prima di accettare un ricorso, devono assicurarsi della propria competenza e dell'osservanza delle norme relative alla proposizione dei ricorsi. In caso contrario dichiarano la propria incompetenza o l'improponibilità del ricorso. § 2. In caso di dubbio, l'organo competente a risolverlo è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Art. 122 § 1. Il ricorrente ha diritto di avvalersi del patrocinio di un Avvocato scelto a norma dell'art. 183 della Cost. Ap. Pastor bonus o dell'opera di un Procuratore. § 2. Quando sia necessario, il Capo Dicastero assegnerà alle parti l'Avvocato d'ufficio. Titolo XI Art. 123 I Dicasteri esamineranno con diligenza e sollecitudine le questioni loro presentate dalle Chiese particolari e le terranno informate dello svolgimento e dell'esito delle pratiche relative, sentendo il loro parere su questioni che le riguardano. Art. 124 Le Visite «ad limina», che i Vescovi diocesani devono compiere a norma del diritto, saranno opportunamente programmate dalla Prefettura della Casa Pontificia d'intesa con la Congregazione per i Vescovi e, rispettivamente, con le Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze degli altri Dicasteri. Art. 125 Le Visite «ad limina» si articolano in tre principali fasi: il pellegrinaggio ai sepolcri dei Principi degli Apostoli, l'incontro con il Sommo Pontefice ed i colloqui con i Responsabili dei vari Dicasteri della Curia Romana. Questi tre principali momenti saranno accuratamente preparati dalla Congregazione competente. Art. 126 La relazione sullo stato della diocesi dovrà pervenire alla Congregazione competente sei mesi prima del tempo fissato per la Visita. Detta Congregazione provvederà a sua volta a inviare tempestivamente copia della relazione agli altri Dicasteri competenti per materia, i quali, esaminata la relazione nella parte che ad essi compete, formuleranno nel più breve tempo possibile le osservazioni da notificare al gruppo di studio costituito allo scopo (20) dalla Congregazione competente, tenendo conto della diversità delle lingue e regioni e con la collaborazione degli altri Dicasteri interessati. Art. 127 Nelle relazioni con le Chiese particolari ci si avvarrà - come stabilito all'art. 27 della Cost. Ap. Pastor bonus - della collaborazione dei Rappresentanti Pontifici. Essi, anche in occasione di loro visite a Roma, prenderanno contatto con i Dicasteri. Titolo XII Art. 128 § 1. A norma dell'art. 16 della Cost. Ap. Pastor bonus i Dicasteri della Curia Romana redigeranno di regola i loro atti nella lingua latina, potendosi usare anche le lingue oggi più diffuse sia per la corrispondenza sia, secondo le esigenze, per la redazione di documenti. § 2. EÂÂ costituito presso la Segreteria di Stato un Ufficio per la lingua latina, a servizio della Curia Romana. § 3. Si avrà cura che i principali documenti destinati alla pubblicazione siano tradotti nelle lingue oggi più diffuse. Titolo XIII Art. 129 § 1. Tra le strutture dei Dicasteri occupano un posto di rilievo gli Archivi, nei quali devono essere custoditi accuratamente atti e documenti.Attesa la loro importanza, gli Archivi e il Protocollo devono essere tenuti con ordine e con adeguate misure di sicurezza. § 2. Le pratiche in arrivo e in partenza devono essere registrate nel Protocollo, secondo quanto disposto nel Regolamento proprio. § 3. La cura degli Archivi sia affidata ad un Officiale esperto in archivistica e possibilmente in possesso di diploma. § 4. Gli atti e documenti non più necessari al lavoro del Dicastero saranno trasmessi periodicamente all'Archivio Segreto Vaticano. Titolo XIV Art. 130 § 1. La dotazione dei moderni strumenti di informatica e di telecomunicazione, ritenuti necessari per il Dicastero, dovrà essere debitamente concordata con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. § 2. L'uso degli strumenti di telecomunicazione dovrà essere fatto con criteri di economia ed esclusivamente per ragioni di ufficio. (*) Cfr. AAS LXXX (1988) pp. 841-934. (1) Il testo del presente Regolamento viene reso pubblico ufficialmente nel fascicolo di AAS del 7 marzo 1992. (2) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, artt. 186-193. (3) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 3 § 1. (4) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 2 § 1. (5) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 2 § 3. (6) La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli ha una propria Amministrazione. Ogni volta che nel presente Regolamento Generale della Curia Romana si fa riferimento all'Ammi- nistrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, per la suddetta Congregazione il riferimento si intende fatto alla propria Amministrazione. (7) Cfr. Appendice II: Tabella Organica Generale. (8) Cfr. Appendice I. (9) Cfr. Appendice I. (10) Cfr. Appendice III. (11) Cfr. Appendice III. (12) Cfr. AAS LXVI (1974) pp. 89-92. (13) Cfr. CIC, cann. 276 § 2, 4·; 663 § 5; 719 § 1; 739 e CCEO, cann. 369 § 2; 427; 473 § 2, 3·; 538 § 2. (14) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 21 § 2. (15) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 21 § 1. (16) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 54. (17) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 156. (18) Cfr. CIC, cann. 1405 § 2 e 333 § 3 e CCEO, cann. 1060 § 3 e 45 § 3. (19) Cfr. CIC, cann. 1732-1739; CCEO, cann. 995-1005; Cost. Ap. Pastor bonus, art. 19 § 1. (20) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 32. APPENDICI I PROFESSIONE DI FEDE, GIURAMENTO DI FEDELTAÂÂ Professione di fede (1) Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet: II Giuramento di fedeltà Ego N. in suscipiendo officio ... promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione. Promesse (Per il personale di cui all'art. 6 § 2) «Io N.N. prometto innanzi a Dio di essere fedele al Sommo Pontefice ed ai suoi legittimi Successori e di osservare rigorosamente il segreto d'ufficio; prometto di adempiere con diligenza a tutti i miei doveri e di osservare gli ordini che mi saranno impartiti dai miei Superiori». II TABELLA ORGANICA GENERALE Capi Dicastero: Cardinale Prefetto o Presidente, Prelati Superiori ed equiparati: ad quinquennium Sottosegretari ed equiparati: ad quinquennium Officiali ed altro personale distribuiti nei seguenti 10 livelli funzionali-retributivi: Officiali 10° livello: Capi Ufficio ed equiparati. 9° livello: Minutanti, Aiutanti di studio ed equiparati, Notai di Tribunali. 8° livello: Addetti di Segreteria di 1ª classe ed equiparati. 7° livello: Addetti di Segreteria di 2ª classe, Addetti tecnici di 1ª classe ed equiparati. 6° livello: Addetti tecnici di 2ª classe ed equiparati. 5° livello: Scrittori di 1ª classe ed equiparati. 4° livello: Scrittori di 2ª classe ed equiparati. Altro Personale 3° livello: Commessi ed equiparati. 2° livello: Uscieri ed equiparati. 1° livello: Ausiliari ed equiparati. III MANSIONARIO GENERALE Il Mansionario generale della Curia Romana illustra, in linea di massima, tipi di attività relative ad ogni livello funzionale, con l'elencazione di profili professionali. Livello funzionale 1° Attività Ausiliarie Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività di lavoro manuale. Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo. Profili Professionali Ausiliare. Livello funzionale 2° Attività Ausiliarie Appartiene a questo livello il dipendente che svolge operazioni semplici, anche con utilizzo di macchine (fotocopiatrici, affrancatrici, ecc.) Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo. Profili Professionali Usciere. Gli Uscieri ed i Portieri hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività. Livello funzionale 3° Attività Ausiliarie Appartiene a questo livello il dipendente che svolge:
Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo. Profili Professionali Commesso. I Commessi ed i Portieri hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività. Livello funzionale 4° Attività Esecutiva Appartiene a questo livello il dipendente che:
Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione. Profili Professionali Scrittore di 2ª classe. Livello funzionale 5° Attività Esecutiva Appartiene a questo livello il dipendente che:
Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione. Profili Professionali Scrittore di 1ª classe. Livello funzionale 6° Attività Tecnico-Esecutiva di Concetto Appartiene a questo livello il dipendente che:
Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria superiore o equipollente. Requisito: Per alcune figure professionali si esige la conoscenza di una determinata lingua. Profili Professionali Addetto tecnico di 2ª classe. Livello funzionale 7° Attività di Concetto Appartiene a questo livello il dipendente che:
Titolo richiesto: licenza in una disciplina ecclesiastica o, secondo le esigenze del Dicastero, un equivalente titolo universitario. Requisito: Per alcune figure professionali si esige la conoscenza di una determinata lingua. Profili Professionali Addetto di Segreteria di 2ª classe. Livello funzionale 8° Attività di Concetto Appartiene a questo livello il dipendente che:
Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondole esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio. Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna. Profili Professionali Addetto di Segreteria di 1ª classe. Livello funzionale 9° Attività Direttive Appartiene a questo livello il dipendente che:
Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio. Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna. Profili Professionali Minutante. Livello funzionale 10° Attività Direttive Appartiene a questo livello il dipendente che:
Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio. Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna. Profili Professionali Capo Ufficio. (1) Cfr. AAS LXXXI (1989), p. 105 |