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Bollettino N. 2 (periodo 1° gennaio 1991 – 31 dicembre 1992)

REGOLAMENTO GENERALE
DELLA CURIA ROMANA

La Costituzione Apostolica Pastor bonus, con la quale il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988 ha promulgato nuove norme circa la Curia Romana,(*) prevede all'art. 37 un Regolamento Generale della Curia Romana, ossia le disposizioni comuni che stabiliscono l'ordine e il modo di trattare le questioni nella Curia stessa.

Il presente Regolamento Generale della Curia Romana dà attuazione al suddetto articolo e con le proprie prescrizioni tende a rendere il servizio della Curia Romana sempre più adeguato alle finalità di collaborazione col Santo Padre nella sua missione di Pastore della Chiesa universale.

Il Sommo Pontefice, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 4 febbraio 1992, ha approvato «ad quinquennium» il presente Regolamento nel testo che segue, ordinandone la promulgazione e la pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis (1). Esso diverrà esecutivo a partire dal terzo mese successivo alla sua pubblicazione (cfr. can. 8, § 1 CIC) e sostituirà quindi il Regolamento Generale della Curia Romana del 22 febbraio 1968, che resterà «ipso facto» abrogato nella medesima data.

Con revoca dei privilegi e di altre speciali concessioni contrarie al Regolamento stesso.

Dal Vaticano, il 4 febbraio 1992.

Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato


Regolamento Generale della Curia Romana

PARTE PRIMA
PERSONALE E STRUTTURA DEI DICASTERI
DELLA CURIA ROMANA

Titolo I
Direzione ed organico

Art. 1

§ 1. Il presente Regolamento si applica ai Dicasteri ed Istituti che compongono la Curia Romana.

§ 2. Ciascuno dei Dicasteri ed Istituti della Curia Romana avrà il proprio Regolamento approvato dal Cardinale Segretario di Stato de mandato Summi Pontificis.

§ 3. Le norme del presente Regolamento sono vincolanti anche per gli Organismi collegati con la Santa Sede (2), salve le disposizioni particolari delle proprie leggi ed eccettuati quegli Organismi per i quali il Sommo Pontefice disponga diversamente.

Art. 2

Ogni Dicastero, salva diversa disposizione (3), è retto da un Cardinale Prefetto o Presidente oppure da un Arcivescovo Presidente, coadiuvato dal Segretario e, subordinatamente, dal Sottosegretario.

Art. 3

Sono Prelati Superiori della Curia Romana:

A) il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati della medesima Segreteria di Stato, i Segretari di Congregazione, il Reggente della Penitenzieria Apostolica, il Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Decano della Rota Romana, i Segretari dei Pontifici Consigli, il Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa, i Segretari dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede, il Vice-Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, il Segretario della Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa (4).

B) il Prefetto della Casa Pontificia, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie (5).

Art. 4

§ 1. La condizione giuridica dei Giudici della Rota Romana è definita nella legge propria del medesimo Tribunale Apostolico.

§ 2. Il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica durante munere sono equiparati per quanto concerne il livello funzionale ai Giudici della Rota Romana.

Art. 5

§ 1. Sono collaboratori immediati dei Prelati Superiori nella gestione dei Dicasteri l'Assessore della Segreteria di Stato e i Sottosegretari.

§ 2. Ai collaboratori di cui al § 1 sono equiparati il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Prelato Teologo e i Relatori della Congregazione delle Cause dei Santi, il Promotore di Giustizia Sostituto e il Difensore del Vincolo Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Promotore di Giustizia e i Difensori del Vincolo del Tribunale della Rota Romana, i Delegati delle due Sezioni dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il Delegato dell'Amministrazione della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, il Ragioniere Generale della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, il Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

Art. 6

§ 1. Nei Dicasteri prestano la loro opera Officiali nel numero stabilito nella Tabella organica depositata presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (6). Essi svolgono diverse mansioni (come Capi Ufficio, Minutanti, Aiutanti di studio, Notai di Tribunali, Addetti di Segreteria, Addetti tecnici, Scrittori, ed altri equiparati) e sono distribuiti nei livelli loro assegnati (7).

§ 2. Prestano, inoltre, la loro opera e sono distribuiti in corrispondenti livelli i Commessi, gli Uscieri e gli Ausiliari.

Art. 7

I Legati pontifici e il personale di ruolo diplomatico, quanto a nomina, promozione, disciplina, congedi, trasferimenti e cessazione dall'ufficio, dipendono dalla Segreteria di Stato.

Art. 8

§ 1. Le Tabelle organiche, la loro revisione e le eventuali modificazioni sono elaborate dai singoli Dicasteri e presentate alla Segreteria di Stato, la quale, previo parere dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e su proposta della Commissione per le Tabelle organiche, le sottopone al Sommo Pontefice per l'approvazione, e quindi le consegna all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per gli opportuni adempimenti.

§ 2. Ogni cinque anni sarà fatta la revisione delle Tabelle organiche.

§ 3. Il trattamento economico corrispondente alle funzioni stabilite nelle Tabelle organiche dei singoli Dicasteri, approvate dalla competente autorità, di cui al § 1, è determinato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Art. 9

Per contratti speciali o altre prestazioni, si osserveranno le seguenti disposizioni:

  1. In relazione a speciali comprovate esigenze di far ricorso a personale avente specifiche capacità professionali, oppure per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo, giustificate dalle disposizioni regolamentari, per le quali non si possa provvedere con il personale in attività di servizio anche presso altri Organismi, nonché per l'utilizzo di personale complementare allo svolgimento di complessi e straordinari servizi della Curia Romana, i singoli Organismi possono avvalersi della collaborazione di altre persone aventi requisiti e competenze adeguate alle mansioni da svolgere.

  2. Il personale da utilizzare viene assunto, con provvedimento che specifichi le particolari esigenze di cui al n. 1 e con contratto a termine della durata massima di un anno, rinnovabile per un altro anno.

  3. In casi eccezionali, per straordinari servizi della Curia Romana, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di 5 anni.

  4. I contratti di cui ai precedenti numeri non danno titolo all'immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

  5. Le assunzioni di cui ai precedenti numeri sono fatte dall'Autorità preposta ai singoli Organismi della Curia Romana, previo il consenso dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

  6. La retribuzione del personale a contratto è determinata dai singoli Organismi nella misura corrispondente al livello richiesto dai compiti affidati.
    La retribuzione è soggetta alle ritenute per il trattamento di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, con diritto all'indennità di fine rapporto.

  7. Altre eventuali clausole potranno essere apposte a seconda delle esigenze dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Art. 10

§ 1. Le Autorità preposte ai singoli Organismi, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito della Curia Romana, possono autorizzare entro i limiti del loro bilancio il conferimento di incarichi professionali a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'assolvimento di compiti particolari degli Organismi stessi.

§ 2. Il conferimento di incarichi professionali, di cui al precedente paragrafo, segue le modalità previste all'art. precedente, nn. 2-4.

§ 3. Gli incarichi professionali sono retribuiti «forfettariamente» in rapporto alla rilevanza del lavoro da svolgere e ai risultati conseguiti.

Titolo II
Assunzione e nomina del personale

Art. 11

§ 1. Sono di nomina pontificia i Prefetti, i Presidenti, i Membri ed i Prelati Superiori dei Dicasteri della Curia Romana, i Giudici della Rota Romana, il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica, i Sottosegretari ed equiparati, e i Consultori.

§ 2. I Prefetti, i Presidenti, i Membri, i Prelati Superiori, i Sottosegretari e quanti sono ad essi equiparati, e i Consultori di detti Dicasteri sono nominati per un quinquennio.

§ 3. La cessazione dall'ufficio, però, ha effetto soltanto dal momento in cui è comunicata per iscritto dalla competente autorità.

Art. 12

§ 1. I Capi Ufficio ed equiparati sono nominati con biglietto del Cardinale Segretario di Stato, su proposta del Capo Dicastero.

§ 2. Gli altri Officiali sono assunti dal Capo Dicastero nei limiti della Tabella organica, sentito il parere del Segretario, del Sottosegretario, del Capo Ufficio o di altro Officiale che ne faccia le veci. Per l'assunzione si richiede il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§ 3. Gli Officiali saranno scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che la Curia rispecchi il carattere universale della Chiesa.

§ 4. L'idoneità dei candidati deve essere accertata con appropriati titoli di competenza ed eventuali prove.

Art. 13

§ 1. Gli Officiali siano assunti tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, scienza, debita esperienza, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) se sacerdoti, età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45; nulla osta del rispettivo    Ordinario e dei Dicasteri competenti e, se dimoranti a Roma, anche del Vicariato di Roma;

2) se laici, età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35; congedo illimitato per chi è    soggetto al servizio militare;

3) stato di buona salute debitamente accertato;

4) idoneità per il lavoro da svolgere;

5) assenza di precedenti penali;

6) impegno religioso, morale e civile, attestato, di norma, dal rispettivo Parroco o Superiore.

§ 2. Si richiede, inoltre, una specifica preparazione, suffragata da adeguati titoli di studio, e cioè:

a) per essere inseriti nei livelli 10°, 9° ed 8°, la laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze del Dicastero, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio; ed inoltre la conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno    una lingua moderna;

b) per essere inseriti nel livello 7°, la licenza in una disciplina ecclesiastica o, secondo le    esigenze del Dicastero, un equivalente titolo universitario;

c) per essere inseriti nel livello 6° si richiede un diploma di Istituto di istruzione secondaria    superiore;

d) per essere inseriti nei livelli 5° e 4° è richiesto il diploma di scuola secondaria inferiore e di  dattilografia o di operatore meccanografico.

§ 3. I Regolamenti propri dei vari Organismi possono richiedere titoli diversi secondo le loro specifiche esigenze.

Art. 14

§ 1. Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti religiosi e alle Società di vita apostolica verrà stipulato di volta in volta un accordo tra il Dicastero e i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza con le peculiarità qui di seguito indicate:

  1. la durata del servizio non potrà essere inferiore ai 5 anni;

  2. per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale ed assistenziale, pur lasciandosi all'Istituto o Società la libertà di scegliere un sistema diverso da quello previsto per gli altri dipendenti della Curia Romana;

  3. l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica può autorizzare modifiche o riduzioni dell'orario in considerazione delle essenziali esigenze della vita di comunità; le eventuali riduzioni dell'orario comporteranno corrispondenti riduzioni della retribuzione;

  4. il personale religioso, a parità di doveri, godrà degli stessi diritti del resto del personale.

§ 2. In caso di uscita definitiva dall'Istituto religioso o dalla Società di vita apostolica si considera cessato il rapporto di lavoro con la Santa Sede.

Art. 15

§ 1. EÂ’ vietata l'assunzione nello stesso Dicastero di consanguinei fino al quarto grado, e di affini in primo e secondo grado, secondo il computo canonico.

§ 2. Questo criterio si applica anche a Dicasteri distinti, qualora l'assunzione di consanguinei e affini sia ritenuta, a giudizio dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, non conveniente per l'ufficio da svolgere.

Art. 16

§ 1. Tutti, al momento della nomina o dell'assunzione, devono prendere conoscenza del presente Regolamento e di quello del proprio Dicastero, dei quali riceveranno copia ed alla cui esatta osservanza sono tenuti, senza che possa invocarsi ignoranza alcuna di essi.

§ 2. Tutti, al momento della nomina o dell'assunzione, devono emettere la professione di fede e prestare il giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto di ufficio dinanzi al Capo Dicastero o al Prelato Superiore, con le formule riportate in Appendice (8).

Art. 17

§ 1. I candidati sono assunti in prova per un periodo almeno di un anno, non prorogabile oltre un biennio.

§ 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato.

§ 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a ci è destinato.

Il livello funzionale-retributivo è stabilito dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in relazione alle funzioni del posto per il quale l'Officiale viene assunto.

§ 4. Durante o al termine del periodo di prova, il Capo Dicastero, udito il parere del Segretario, del Sottosegretario e del Capo Ufficio o di altro Officiale che ne faccia le veci, dimette con provvedimento insindacabile, comunicandoglielo per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo, fermo restando l'obbligo del rimborso delle ritenute e di una indennità pari ad una mensilità di stipendio per l'anno o frazione di anno di servizio prestato.

La decisione, ove occorra, sarà comunicata per iscritto al rispettivo Ordinario o Superiore.

Art. 18

Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza.

Art. 19

Al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, il Capo Dicastero, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, che chiede preventivamente il parere dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, procede con apposito biglietto alla nomina dell'Officiale, informando, ove occorra, il rispettivo Ordinario o Superiore.

Art. 20

§ 1. Per l'assunzione del personale di cui all'art. 6 § 2, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13 § 1 e 15.

§ 2. Lo stesso personale deve prestare la promessa di osservare il segreto e di adempiere con fedeltà ai doveri di ufficio e di condurre un'esemplare vita cristiana, secondo la formula riportata in Appendice (9).

§ 3. Il medesimo personale dipende per lo stato giuridico dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; dipende per la sua attività nel Dicastero dal Capo Dicastero. Esso non dovrà essere adibito a servizi privati durante le ore di ufficio.

Art. 21

§ 1. L'assunzione di persone, che per un certo periodo di tempo desiderano prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera nella Curia Romana, è lasciata al prudente giudizio del Capo Dicastero, previa intesa con la Segreteria di Stato.

§ 2. La persona che volontariamente presta la sua opera per la Curia Romana deve avere i requisiti morali richiesti agli Officiali della medesima Curia ed è tenuta ai doveri di cui agli artt.16 § 2, 34-39 e 42.

§ 3. Il periodo di tempo per il quale una persona si impegna a prestare la sua collaborazione, come il suo orario di lavoro, è determinato d'accordo con il Capo Dicastero.

§ 4. In qualsiasi momento il Capo Dicastero può mettere fine al servizio predetto, dandone notizia alla Segreteria di Stato ed all'interessato. Questi può fare altrettanto, informandone per tempo il Capo Dicastero.

§ 5. Rimane inteso che tali prestazioni, appunto perché volontarie, non comportano alcun onere remunerativo, previdenziale o pensionistico, per la Santa Sede.

Titolo III
Mobilità del personale

Art. 22

§ 1. I posti, che si rendono vacanti nell'organico, possono essere ricoperti mediante il passaggio a quel livello di una persona del medesimo Dicastero oppure mediante il trasferimento da un altro Dicastero o ricorrendo ad una nuova assunzione, secondo l'esigenza dell'Ufficio, tenuti presenti i titoli di studio e l'accertata e specifica idoneità per il posto di cui si tratta, ed omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio.

§ 2. Tali nomine, salvo quanto previsto dall'art. 12 § 1, sono deliberate dal Capo Dicastero, previa valutazione, di cui all'art. 12 § 2, della competenza professionale e dell'attitudine del candidato ad assolvere le nuove funzioni da svolgere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Il Capo Dicastero notifica per iscritto la nomina all'interessato e ne dà comunicazione all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§ 3. Il passaggio di livello può essere attuato esclusivamente nei limiti dei posti disponibili secondo l'organico nel livello superiore.

Art. 23

Previo accordo tra i rispettivi Capi Dicastero e con il nulla osta della Segreteria di Stato, si può procedere al trasferimento del personale da un Organismo all'altro, con stipendio non inferiore.

 L'interessato deve essere sentito, senza tuttavia che abbia diritto a rifiutarsi al trasferimento, una volta che è stato deciso.

Il provvedimento è notificato per iscritto all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica dal Capo Dicastero che riceve l'Officiale e all'interessato dal Capo Dicastero dal quale lo stesso Officiale è stato trasferito.

Titolo IV
Attribuzioni del personale

Art. 24

Al Capo Dicastero spetta reggere e dirigere il proprio Dicastero, sovraintendere a tutta l'attività del medesimo e rappresentarlo a tutti gli effetti.

Art. 25

Il Prelato Superiore, con la collaborazione del Sottosegretario, aiuta il Capo Dicastero nel dirigere il personale e nel trattare le questioni del Dicastero. Egli partecipa a tutte le Sessioni ordinarie e plenarie con diritto di voto.

Pertanto, seguendo le direttive del Capo Dicastero e d'intesa con lui:

a) coordina e programma le iniziative e i vari servizi, assegna il settore di attività a ciascuno,    segue con particolare attenzione gli affari di maggior importanza, cura la stesura dei    documenti e il sollecito disbrigo delle pratiche di ufficio, vigila sulla disciplina e    sull'osservanza del presente Regolamento e di quello proprio del Dicastero;

b) affida ai Consultori lo studio delle pratiche per le quali si ritiene necessario il loro voto;    convoca la Consulta quando è necessario e la presiede;

c) prepara l'accoglienza dei Vescovi in visita «ad limina»;

d) supplisce il Capo Dicastero, quando è assente;

e) firma assieme al Capo Dicastero gli atti del Dicastero, secondo le norme del proprio

    Regolamento;

f) trasmette alla direzione degli Acta Apostolicae Sedis i documenti che devono essere

    pubblicati;

g) riferisce regolarmente al Capo Dicastero sullo svolgimento delle pratiche ed in particolare

    su quanto sia da notificare o da rimettere ad altri Dicasteri o esca dai limiti delle pratiche

    ordinarie o richieda particolari provvedimenti;

h) cura la redazione del bilancio preventivo da presentare all'approvazione

    dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e vigila attentamente sulla sua

    attuazione.

Art. 26

Nella Rota Romana, le funzioni del Prelato Superiore sono esercitate dal Decano, in conformità con la legge propria dello stesso Tribunale; quando è assente, lo sostituisce il Giudice più anziano di nomina.

I provvedimenti straordinari sono demandati al Collegio dei Giudici.

Art. 27

I Sottosegretari e coloro che svolgono mansioni equiparate, secondo le norme del proprio Regolamento:

a) coadiuvano il Prelato Superiore nel dirigere il personale e nel trattare le questioni del

    Dicastero, curandone il funzionamento;

b) in caso di assenza o d'impedimento del Prelato Superiore, lo suppliscono secondo il

    Regolamento proprio del Dicastero;

c) possono essere autorizzati a firmare atti esplicitamente determinati;

d) fungono da attuari nelle Sessioni ordinarie e plenarie;

e) attendono alle particolari attività, che i Superiori affidano loro.

Art. 28

I Capi Ufficio ed equiparati:

a) presiedono all'attività dell'Ufficio o della Sezione a loro affidata, secondo le direttive dei

    Superiori;

b) coordinano il lavoro del proprio settore, esercitando un primo esame sulla stesura delle

    lettere e di altri documenti;

c) intervengono ai Congressi.

Art. 29

I Minutanti e gli Aiutanti di Studio hanno i seguenti compiti:

a) esaminano le pratiche loro affidate, propongono le soluzioni, motivandole, e preparano le

     minute delle lettere e di altri documenti;

b) intervengono al Congresso, a norma del Regolamento del proprio Dicastero;

c) compilano il foglio d'ufficio e il sommario degli atti e documenti quando la pratica deve 

    essere portata alle Sessioni ordinarie o plenarie, corredandoli di quelle osservazioni che

    sono necessarie o utili alla trattazione della materia;

d) per incarico dei Superiori partecipano a riunioni di Organismi specializzati in materia di

    competenza del proprio Dicastero.

Art. 30

Gli Addetti di Segreteria coadiuvano nell'attività di studio, di istruzione e di esecuzione delle pratiche.

Art. 31

Le funzioni degli Addetti tecnici, degli Scrittori e del personale di cui all'art. 6 § 2 sono determinate dal Regolamento proprio di ciascun Organismo, in esecuzione del Mansionario generale della Curia Romana (10).

Art. 32

Gli Officiali indicati con denominazione diversa da quella utilizzata nei precedenti articoli svolgeranno le funzioni stabilite nel Regolamento proprio dell'Organismo e quelle altre loro assegnate dai rispettivi Superiori.

Titolo V
Livelli funzionali

Art. 33

§ 1. Gli Officiali e il personale di cui all'art. 6 § 2 sono distribuiti in livelli funzionali, ad ognuno dei quali corrisponde la retribuzione stabilita dalle norme promulgate dalla competente autorità.

§ 2. Ogni livello funzionale comprende diverse mansioni professionali elencate nel Mansionario generale della Curia Romana riportato in Appendice (11), che sarà aggiornato ogni cinque anni.

§ 3. Il numero dei posti previsto per ogni livello funzionale è indicato nelle Tabelle organiche approvate per i singoli Dicasteri.

§ 4. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni dei Superiori, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni e a supplire i colleghi assenti.

§ 5. Il conferimento temporaneo di funzioni di un livello superiore a quello di appartenenza avviene secondo le seguenti disposizioni:

  1. ai dipendenti appartenenti ad un determinato livello possono essere temporaneamente conferite, per oggettive esigenze di servizio, le funzioni del livello superiore;

  2. le funzioni superiori attribuite per la vacanza di un posto in organico non possono avere durata superiore a sei mesi;

  3. le funzioni superiori attribuite per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non possono superare il periodo massimo di diciotto mesi;

  4. durante il periodo di svolgimento delle funzioni superiori, ove protratto per una durata superiore a sei mesi, spetta, dopo il sesto mese, la retribuzione connessa a tali funzioni;

  5. il conferimento temporaneo di funzioni superiori è disposto con atto formale della competente autorità.

Detto conferimento non crea nessun diritto a promozione al livello superiore.

Titolo VI
Doveri del personale

Art. 34

§ 1. Coloro che lavorano nella Curia Romana, in quanto partecipano alla missione universale del Romano Pontefice, prestano un servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale.

§ 2. Essi, insieme a quelli degli altri Organismi della Sede Apostolica formano una comunità di lavoro che deve distinguersi per lo spirito che la anima.

Art. 35

Il personale ha il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione.

Art. 36

Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa.

Art. 37

§ 1. I sacerdoti e i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito ecclesiastico o l'abito del proprio Istituto o Società.

§ 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso.

Art. 38

§ 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro.

§ 2. Con particolare cura sarà osservato il segreto pontificio, a norma dell'Istruzione Secreta continere del 4 febbraio 1974 (12).

Art. 39

§ 1. Senza previa autorizzazione dell'autorità competente, nessuno può rilasciare dichiarazioni ed interviste, che riguardino le persone, l'attività e gli orientamenti dei Dicasteri della Curia Romana.

§ 2. Le comunicazioni e le dichiarazioni ufficiali alla stampa devono essere rilasciate solo tramite la Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'art. 115 § 8.

Art. 40

Quanti lavorano nella Curia Romana attendano attivamente, nei limiti dei propri impegni di ufficio, ad altre opere di apostolato, secondo la propria vocazione specifica.

Art. 41

Gli Officiali devono tenersi aggiornati a livello dottrinale e tecnico circa il loro lavoro specifico, stimolati ed assistiti dal proprio Dicastero.

Art. 42

EÂ’ vietato:

a) attendere, durante l'orario di lavoro, ad occupazioni estranee al proprio ufficio o servizio;

b) allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza permesso del Superiore competente;

c) ricevere estranei nel proprio ufficio;

d) asportare documenti originali, fotocopie o altro materiale d'archivio e di lavoro riguardante 

    l'Ufficio e tenere fuori dall'ufficio note o appunti privati circa le questioni che si trattano nei

    Dicasteri;

e) usare indebitamente i timbri e la carta intestata d'ufficio;

f) esercitare professioni, assumere o conservare impieghi o incarichi stabili, anche se privati,

   sia pure di carattere ecclesiastico, incompatibili con l'impegno d'ufficio o ad esso

   pregiudizievoli;

g) percepire provvigioni o compensi in occasione dell'esecuzione di atti d'ufficio;

h) perseguire direttamente o indirettamente interessi privati nello svolgimento dell'attività del

    proprio ufficio;

i) aderire a istituzioni o associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina e la

   disciplina della Chiesa o comunque partecipare alla loro attività;

l) svolgere attività o prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di

   dipendente della Santa Sede.

Titolo VII
Cessazione dal servizio

Art. 43

§ 1. I Cardinali Capi Dicastero, compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono pregati di presentare le dimissioni al Romano Pontefice.

§ 2. Gli Arcivescovi Presidenti, i Segretari e quanti sono ad essi equiparati, compiuto il settantacinquesimo anno di età, cessano dal loro incarico.

§ 3. 1º I Membri dei vari Organismi della Curia Romana cessano dal loro ufficio, raggiunto

           l'ottantesimo anno di età.

       2º Coloro che sono Membri di detti Organismi in ragione dell'ufficio ricoperto, cessano di

           essere Membri allorché lasciano quest'ultimo.

§ 4. I Giudici della Rota Romana, secondo le norme proprie, cessano dal servizio attivo al compimento del settantaquattresimo anno di età.

§ 5. I Sottosegretari ed equiparati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

§ 6. Gli Officiali sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono sacerdoti o religiosi. I laici cessano il loro servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

§ 7. Per la cessazione dall'ufficio comunque occorre la comunicazione di cui all'art. 11 § 3.

Art. 44

§ 1. Alla morte del Sommo Pontefice i Capi Dicastero ed i Membri cessano dal loro rispettivo incarico, ad eccezione del Camerlengo della Chiesa Romana, del Penitenziere Maggiore e del Decano della Rota Romana. Il Camerlengo, però, durante la Sede Vacante, può dar corso soltanto alle pratiche ordinarie, mentre dovrà proporre all'attenzione del Collegio dei Cardinali gli affari di maggior rilievo, che di solito formano oggetto di Udienza del Romano Pontefice.

§ 2. Il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, i Segretari dei Dicasteri e quanti sono ad essi equiparati, durante la Sede Vacante, permangono nei rispettivi incarichi, ma potranno occuparsi soltanto del governo ordinario dei Dicasteri.
Essi, tuttavia, hanno bisogno della conferma del Sommo Pontefice entro tre mesi dalla sua elezione.

Art. 45

§ 1. I provvedimenti di cessazione dal servizio, per motivi diversi da quelli indicati negli artt. 43-44, sono adottati dall'autorità che decide in merito, sentita l'autorità competente del Dicastero da cui dipende la persona che termina il servizio.

§ 2. A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i sacerdoti ed i membri di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica dipendenti della Santa Sede possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi o nel loro Istituto o Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio alla Sede Apostolica. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avviene a richiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Santa Sede, o per disposizione della Sede Apostolica, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore. Prima di adottare un simile provvedimento, si sentirà il parere dell'interessato, che non avrà però diritto a rifiutarsi al trasferimento.

§ 3. La persona, che vuole dimettersi dal servizio, deve presentare, a mezzo lettera, all'autorità competente del suo Dicastero, le sue dimissioni, che avranno effetto solo dopo l'accettazione comunicatagli per iscritto dall'autorità che lo ha assunto in servizio.

§ 4. La cessazione dal servizio per motivi disciplinari dovrà essere motivata nel provvedimento che prenderà la Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui all'art. 79.

§ 5. Alla persona collocata a riposo si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per le pensioni.

Titolo VIII
Orario di servizio, festività e ferie

Art. 46

§ 1. Le ore lavorative settimanali sono 36 e l'orario quotidiano di servizio è fissato dalla Segreteria di Stato d'intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§ 2. Per particolari motivi di servizio la Segreteria di Stato può concedere ad un Dicastero di applicare varianti nell'articolazione dell'orario ordinario di lavoro stabilito per la Curia Romana.

§ 3. I Capi Dicastero possono permettere ai singoli una flessibilità di mezz'ora nell'orario di entrata in servizio e, conseguentemente, di uscita.

§ 4. Ogni eventuale riduzione dell'orario di lavoro dei singoli deve essere comunicata all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per la relativa diminuzione di stipendio.
Tale riduzione non deve superare le 6 ore settimanali.

Art. 47

Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario superiore a 10 ore mensili deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ed essere limitato ai casi di effettiva necessità.

Art. 48

Oltre alle domeniche e alle altre feste di precetto, saranno anche giorni di vacanza:

1) l'anniversario della elezione del Sommo Pontefice;

2) l'onomastico del Sommo Pontefice;

3) l'anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano;

4) la memoria liturgica di S. Giuseppe artigiano;

5) i tre ultimi giorni della Settimana santa;

6) il lunedì e il martedì di Pasqua;

7) la vigilia e il giorno successivo alla Assunzione di Maria Santissima;

8) la Commemorazione dei fedeli defunti;

9) la vigilia e i due giorni successivi al Santo Natale;

10) l'ultimo giorno dell'anno.

Art. 49

Il personale della Curia Romana ha diritto alle ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, secondo il calendario della Sede Apostolica.

Art. 50

§ 1. Le ferie devono essere godute in uno o due periodi tra il 1 luglio e il 30 settembre, secondo le tabelle che saranno preparate in tempo utile in ogni Dicastero, tenendo conto delle esigenze del lavoro.

§ 2. Al personale che, per motivi di servizio, non ha potuto godere l'intero periodo di ferie entro l'anno solare, sarà concesso il residuo periodo di ferie entro il 31 marzo dell'anno successivo.

§ 3. Al personale chiamato al servizio della Curia Romana da paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione di tre giorni se rientra nel proprio paese europeo, e di cinque giorni se ritorna nel proprio paese extra-europeo.

§ 4. Deroghe alle disposizioni dei §§ 1-3 possono essere concesse per particolari ragioni.

Titolo IX
Provvedimenti particolari

Art. 51

Sono provvedimenti particolari:

1) i permessi;

2) il collocamento in aspettativa;

3) la dispensa dal servizio;

4) il collocamento in disponibilità;

5) la rinuncia all'ufficio.

Capo I: Permessi

Art. 52

In osservanza delle prescrizioni canoniche (13) i sacerdoti e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di 6 giorni di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali.

Art. 53

§ 1. I permessi sono concessi per motivi specifici e documentati dal Capo Dicastero che ne dà comunicazione all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§ 2. Il permesso compete di diritto nelle seguenti occasioni:

1) per decesso di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo

    canonico, un periodo di 5 giorni, oltre alla durata dell'eventuale viaggio;

2) per sostenere esami connessi con il lavoro svolto per la Sede Apostolica, i giorni

    strettamente necessari;

3) per i laici, in occasione del matrimonio, 15 giorni e, in occasione della nascita dei figli, un

    giorno.

§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:

1) in occasione di grave malattia, con pericolo di vita, di consanguinei ed affini in primo e

    secondo grado secondo il computo canonico, un periodo di 5 giorni, prorogabile a

    prudente giudizio del Capo Dicastero;

2) per le donazioni di sangue, il tempo necessario.

§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare.

Capo II: Collocamento in aspettativa

Art. 54

Il collocamento in aspettativa può essere disposto, con provvedimento della competente autorità dell'Organismo di appartenenza, nei casi di cui agli articoli seguenti.

Art. 55

§ 1. Si dispone l'aspettativa per infermità, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

§ 2. Agli eventuali accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 3. Si dispone il collocamento in aspettativa quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando di fatto la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni.

§ 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi.

§ 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 7. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'art. 59.

§ 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi.

§ 9. La durata complessiva dell'aspettativa per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio.

Art. 56

§ 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposta in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto.

§ 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.

§ 4. Dopo il parto, l'interessata dovrà inviare all'Ufficio di appartenenza il certificato di nascita per il conteggio del successivo periodo di aspettativa.

§ 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica, viene concessa una riduzione d'orario di due ore giornaliere. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.

§ 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti paragrafi può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%.
Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

Art. 57

§ 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda scritta dell'interessato, per gravi ragioni debitamente accertate.

§ 2. L'autorità competente decide entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed ha facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

§ 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, nè oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo; inoltre, può essere sospesa o revocata per causa di servizio, con congruo preavviso.

§ 4. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non viene computato per il conteggio delle ferie.

Capo III: Dispensa dal servizio

Art. 58

§ 1. Scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 55 §§ 4 e 9 per l'aspettativa per infermità, chi per infermità non risulti idoneo a riprendere la propria attività è dispensato dal servizio dalla competente autorità, ove non sia possibile adibirlo ad altri compiti.

§ 2. L'infermità è accertata mediante visita medica collegiale da una Commissione composta dal Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della Città del Vaticano.

§ 3. Per gli accertamenti, di cui al § 2, l'interessato può farsi assistere da un sanitario di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese.

§ 4. In caso di dispensa dal servizio si applica il regolare trattamento di quiescenza.

Art. 59

§ 1. Chi ha contratto infermità o subito infortunio, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda all'autorità competente, indicando la natura dell'infermità o dell'infortunio, le cause e le circostanze e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

§ 2. L'autorità competente provvede senza indugio ad effettuare le indagini relative alla natura dell'infermità, alla connessione di questa con il servizio e alle altre circostanze che la precedettero, l'accompagnarono e la seguirono, e adotta i provvedimenti del caso.

§ 3. La dispensa dal servizio è disposta quando è accertata la inabilità del soggetto a riassumere le proprie funzioni.

§ 4. L'accertamento della inabilità e della dipendenza di essa da cause di servizio è effettuato dalla Commissione medica con le modalità indicate nell'art. 58 §§ 2-3.

§ 5. Durante l'assenza dall'Ufficio per malattia o per infortunio derivanti da cause di servizio, è dovuta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

Capo IV: Collocamento in disponibilità

Art. 60

§ 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto per soppressione dell'Ufficio o per riduzione dei posti nelle Tabelle organiche, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri Uffici.

§ 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

§ 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento.

§ 4. Chi, collocato in disponibilità è richiamato in servizio, non lo riassume nel termine prefissatogli, decade dall'impiego.

§ 5. Chi è collocato in disponibilità e richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto.

§ 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso al trattamento di quiescenza a cui abbia diritto.

Capo V: Rinuncia all'ufficio

Art. 61

La persona che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Capo Dicastero. La rinuncia non ha effetto se non dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato. L'accettazione della rinuncia può essere ritardata o rifiutata sia per esigenze di servizio, sia perché in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Questo deve essere in ogni caso tempestivamente informato.

Art. 62

Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino a quando non gli sia comunicata l'accettazione della rinuncia.

Art. 63

EÂ’ considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:

1) non assuma servizio alla data fissata nella lettera di assunzione di cui all'art.17 § 2;

2) non intenda, se italiano, fruire della esenzione dal servizio militare o da altre prestazioni di

    carattere personale verso lo Stato Italiano, di cui all'art. 10 del Trattato fra la Santa Sede e

    l'Italia e del Protocollo esecutivo del 6 settembre 1932;

3) risulti arbitrariamente assente dall'ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda

    servizio entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi, che il

    Superiore gli deve comunicare per iscritto.

Art. 64

Al rinunciante volontario si applicano le specifiche disposizioni del Regolamento per le Pensioni.
Nel caso di rinuncia dichiarata d'ufficio l'eventuale trattamento di quiescenza è deliberato dalla Commissione di cui nel medesimo Regolamento.

Titolo X
Sanzioni o provvedimenti disciplinari

Art. 65

Le sanzioni disciplinari sono:

1) l'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria;

2) la sospensione dall'ufficio;

3) l'esonero dall'ufficio;

4) il licenziamento dall'ufficio.

Capo I: Ammonizione orale e scritta - ammenda pecuniaria

Art. 66

L'ammonizione orale, per modo di avvertimento paterno e da annotare nel fascicolo personale, ha luogo:

a) per indisciplina o per negligenza nel servizio;

b) per contegno non confacente;

c) per inosservanze ingiustificate dell'orario;

d) per infrazioni ai divieti, di cui all'art. 42, lett. a-e.

Art. 67

Per la ricaduta nelle mancanze di cui all'art. 66 c) può essere applicata un'ammenda pecuniaria non superiore alla metà della retribuzione giornaliera.

Art. 68

Nel caso di una nuova ricaduta, nel periodo di un anno, nelle mancanze punite con l'ammenda pecuniaria, si applica l'ammonizione scritta, che deve essere conservata nel fascicolo personale presso il Dicastero e presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Capo II: Sospensione dall'ufficio

Art. 69

La sospensione dall'ufficio si applica:

1) per la ricaduta nelle mancanze punite con l'ammonizione scritta, dopo che questa sia stata

    applicata due volte nel periodo di un anno;

2) per infrazione al divieto, di cui all'art. 42 lett. f;

3) per gravi atti, non pubblici, di indisciplina o di insubordinazione;

4) per grave pregiudizio arrecato al Dicastero;

5) per violazione del segreto d'ufficio;

6) per colpevole indebitamento o per altra irregolarità nei rapporti privati, che rechi pregiudizio  al decoro del Dicastero;

7) per provvedimento penale che renda il dipendente indegno o immeritevole della necessaria

    fiducia.

Art. 70

La sospensione importa l'allontanamento temporaneo dall'ufficio, a giudizio del Superiore, con eventuale ritenuta sullo stipendio, secondo le norme stabilite dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Capo III: Esonero dall'ufficio

Art. 71

L'esonero dall'ufficio si applica alla persona che si dimostra immeritevole di essere mantenuta in servizio oppure abbia commesso infrazioni che ne rendano incompatibile la permanenza in servizio, a giudizio della Commissione disciplinare della Curia Romana, di cui all'art. 79, e purché sia dato al presunto colpevole facoltà di difesa.

Art. 72

L'esonero dall'ufficio non comporta la perdita dell'eventuale trattamento di quiescenza.

Capo IV: Licenziamento dall'ufficio

Art. 73

§ 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:

1) per gravi e pubblici atti di indisciplina e di insubordinazione;

2) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio;

3) per violazione del segreto pontificio, di cui all'art. 38 § 2.

§ 2. La Commissione, di cui all'art. 79, esaminerà questi casi; al presunto colpevole è data la possibilità di difendersi.

§ 3. Il Capo Dicastero può sottoporre all'esame della predetta Commissione anche casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità.

Art. 74

La Commissione, di cui all'art. 79, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenendo conto delle norme del Regolamento per le Pensioni.

Art. 75

Il licenziato non può essere riassunto in altro Dicastero o Ufficio dipendente dalla Santa Sede.

Capo V: Procedura per l'applicazione
delle sanzioni disciplinari

Art. 76

La sospensione, l'esonero e il licenziamento dall'ufficio, di cui agli artt. 69, 71, 73, sono applicati dal Capo Dicastero, in conformità con le decisioni della Commissione ai sensi degli artt. 71, 73, 74.

L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria di cui agli artt. 66-68 possono essere applicate dal Prelato Superiore.

Art. 77

La sospensione, l'esonero ed il licenziamento dall'ufficio sono comunicati per iscritto all'interessato. Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale.

Art. 78

L'interessato ha il diritto di ricorso secondo le norme canoniche.

Art. 79

Per la determinazione delle sanzioni disciplinari agirà la Commissione Disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento.

Art. 80

Si incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso pronunciata dalla competente autorità dello Stato della Città del Vaticano o da quella di altri Stati.

Art. 81

§ 1. I Regolamenti propri dei singoli Dicasteri stabiliscono l'Autorità competente che esamini i comportamenti soggetti a provvedimenti disciplinari, ne raccolga le relative prove, ne valuti la gravità ed indichi la sanzione disciplinare in rapporto all'infrazione commessa.

§ 2. Detta Autorità, qualora ritenga che si debba procedere, trasmette l'intera documentazione, di cui al § 1, alla Commissione Disciplinare della Curia Romana, informandone l'interessato.


PARTE SECONDA
NORME GENERALI DI PROCEDURA

Titolo I
Riunioni di Cardinali

Capo I: Concistori

Art. 82

§ 1. Al ministero del Sommo Pontefice prestano aiuto, anche per quanto riguarda l'attività della Curia Romana, i Cardinali nei Concistori ordinari o straordinari, nei quali sono adunati per disposizione del Sommo Pontefice.

§ 2. Tali Concistori si svolgono secondo quanto prescritto dalla legge propria.

Capo II: Riunioni dei Cardinali Capi Dicastero

Art. 83

§ 1. Per mandato del Sommo Pontefice, il Cardinale Segretario di Stato convoca alcune volte all'anno i Cardinali Capi Dicastero per esaminare le questioni di maggiore importanza, per coordinare i lavori, per formulare proposte e per scambi di informazioni.

§ 2. La procedura da seguire è regolata con norme proprie.

Capo III: Riunioni del Consiglio dei Cardinali
per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede.

Art. 84

§ 1. Per trattare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e degli Organismi collegati e per suggerire le opportune soluzioni di tali problemi è convocato ordinariamente due volte all'anno l'apposito Consiglio di Cardinali, di cui all'art. 24 della Cost. Ap. Pastor bonus. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Cardinale Segretario di Stato in collaborazione con il Cardinale Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

§ 2. Il Consiglio può avvalersi della consulenza di esperti.

§ 3. Il Consiglio viene informato anche circa l'attività dell'Istituto per le Opere di Religione, di cui all'art. 25 della Cost. Ap. Pastor bonus.

Titolo II
Riunioni interdicasteriali

Art. 85

Il Cardinale Segretario di Stato, quando lo ritiene opportuno e previo assenso del Sommo Pontefice, convoca i Capi di alcuni Dicasteri per esaminare questioni di comune interesse.

Art. 86

Anche i Superiori di due o più Dicasteri potranno trattare questioni di comune interesse in riunioni interdicasteriali a norma dell'art. 21 della Cost. Ap. Pastor bonus.

Capo I: Sessioni plenarie o ordinarie di più Dicasteri

Art. 87

§ 1. La Sessione plenaria o ordinaria dei Membri di due o più Dicasteri può essere promossa, previa approvazione del Sommo Pontefice, dal Capo di ciascun Dicastero interessato a trattare una questione con altri Dicasteri.

§ 2. La convocazione avviene d'intesa tra i Capi Dicastero e le riunioni sono presiedute a turno da essi, incominciando da chi ha preso l'iniziativa.

§ 3. Vi partecipano anche i Segretari dei rispettivi Dicasteri, con diritto di voto.

§ 4. Vi assistono anche i Sottosegretari dei Dicasteri interessati. Funge da attuario, curando la redazione del verbale, il Sottosegretario del Dicastero che ha preso l'iniziativa, con la collaborazione degli altri Sottosegretari.

Art. 88

§ 1. La data della riunione viene fissata d'intesa con la Segreteria di Stato.

§ 2. Con congruo anticipo sarà scelto il Relatore e distribuita la documentazione.

§ 3. Nella discussione, diretta dal Presidente, dopo il Relatore interverranno gli altri Membri secondo l'ordine di precedenza o altro ordine concordato.

Art. 89

§ 1. Le proposte emerse vengono sottoposte a votazione e l'esito viene presentato al Sommo Pontefice congiuntamente dai Capi Dicastero interessati.

§ 2. Al termine delle riunioni i Sottosegretari avranno cura che siano ritirati tutti i fascicoli riservati.

§ 3. Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno notificate ai Dicasteri interessati.

Capo II: Altre Riunioni interdicasteriali

Art. 90

§ 1. In caso di riunioni interdicasteriali a livello di Capi Dicastero si applica, «servatis servandis», la procedura di cui agli artt. 87-89.

§ 2. In esse funge da attuario, a seconda dei casi, il Sottosegretario o un Officiale del Dicastero che le ha convocate.

Art. 91

§ 1. Le stesse norme valgono, «servatis servandis», anche per le riunioni interdicasteriali a livello di Segretari.

§ 2. Per un primo esame delle questioni e uno scambio di informazioni, analoghe riunioni, per disposizione dei Superiori, possono aver luogo a livello di Sottosegretari o di Officiali.

Art. 92

Sarà cura del Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato riunire i Segretari dei vari Dicasteri, per studiare e proporre misure atte ad assicurare una sempre miglior intesa e coordinazione del lavoro della Curia Romana.

Capo III: Riunioni delle Commissioni interdicasteriali

Art. 93

Le riunioni delle Commissioni interdicasteriali permanenti, costituite per trattare le questioni che richiedono una reciproca e frequente consultazione (14), sono convocate e dirette dal Presidente, nominato dal Sommo Pontefice.

Art. 94

D'intesa tra i Dicasteri interessati e con l'approvazione del Sommo Pontefice potranno essere costituite Commissioni interdicasteriali per la trattazione di singole questioni riguardanti specifiche materie miste (15).

Art. 95

A queste Commissioni si applicano le norme stabilite per le riunioni interdicasteriali, a meno che nell'atto costitutivo di esse non sia disposto altrimenti.

Titolo III
Sessione plenaria e ordinaria dei Dicasteri

Art. 96

§ 1. Alla Sessione plenaria dei singoli Dicasteri sono convocati tutti i Membri. Essa è tenuta secondo le necessità, in data da concordare con la Segreteria di Stato.

§ 2. Alle Sessioni ordinarie sono convocati i Membri residenti a Roma e possono prendervi parte anche gli altri Membri.

Art. 97

§ 1. Nella Sessione plenaria, dopo che ne è stato informato il Sommo Pontefice, sono trattate le questioni di maggiore importanza, che abbiano natura di principio generale, o altre che il Capo Dicastero ritenga necessario.

§ 2. Ciascun Dicastero determina gli argomenti da sottoporre alle Sessioni ordinarie.

Art. 98

La documentazione relativa agli argomenti da sottoporre alle Sessioni plenarie e ordinarie, debitamente preparata, sarà spedita in tempo utile ai Membri convocati.

Art. 99

§ 1. Nella Sessione plenaria e ordinaria, cui presiede il Capo Dicastero, ha per primo la parola il Relatore; dopo di lui parleranno gli altri Membri secondo l'ordine di precedenza loro proprio o altro ordine concordato.

§ 2. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e quindi presentate per la decisione al Sommo Pontefice.

Art. 100

Quanto discusso nelle riunioni deve essere messo a verbale dal Sottosegretario, il quale avrà cura che al termine delle riunioni siano ritirati tutti i fascicoli riservati.

Art. 101

Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno ordinariamente notificate ai Membri del Dicastero.

Titolo IV
Il Congresso

Art. 102

§ 1. Al Congresso prendono parte il Capo Dicastero, il Prelato Superiore, il Sottosegretario, i Capi Ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, gli Aiutanti di studio e altri Officiali, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri.

§ 2. Presiede il Congresso il Capo Dicastero o, in sua assenza, il Prelato Superiore.

§ 3. Affinché il Congresso possa riunirsi legittimamente, si richiede ed è sufficiente la presenza di almeno due dei Superiori (Capo Dicastero, Prelato Superiore, Sottosegretario), del Capo Ufficio e dell'Aiutante di Studio responsabile della pratica. In caso di assenza o di impedimento del Capo Ufficio, vi parteciperà l'Aiutante di Studio più anziano della rispettiva Sezione, salvo diverse disposizioni dei singoli Dicasteri.

Art. 103

Spetta al Congresso, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri:

a) esaminare determinate questioni, proponendo una decisione immediata o suggerendo di

    sottoporle alla Sessione ordinaria o plenaria o ad una Riunione interdicasteriale o di

    presentarle direttamente al Sommo Pontefice;

b) proporre che siano affidate ai Consultori o ad altri Esperti le pratiche che esigono un

    particolare studio, anche in vista di eventuali riunioni della Consulta;

c) esaminare richieste di facoltà, grazie, indulti, secondo i poteri del Dicastero.

Art. 104

Su proposta del Congresso si trasmetteranno al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi i dubbi che sorgessero, in diritto, sulla interpretazione delle leggi universali della Chiesa. Inoltre, si rimetteranno al competente Tribunale le questioni che per loro natura devono essere trattate in via giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 della Cost. Ap. Pastor bonus.

Titolo V
La Consulta

Art. 105

§ 1. Alla Consulta prendono parte i Consultori del Dicastero o alcuni di essi, ai quali spetta di esaminare collegialmente le questioni proposte ed esprimere il proprio motivato parere.

§ 2. I Consultori sono convocati dal Prelato Superiore, il quale presiede la riunione e la dirige.

Art. 106

EÂ’ in facoltà del Dicastero di consultare anche altre persone particolarmente esperte.

Titolo VI
Competenza e compiti dei Dicasteri

Art. 107

Ciascun Dicastero, nell'ambito della propria competenza, determinata dalla Cost. Ap. Pastor bonus:

a) tratta le questioni che, per loro natura o per disposizione del diritto canonico, sono

    riservate alla Santa Sede nonché quelle ad esso affidate dal Sommo Pontefice;

b) esamina problemi che superano la sfera di competenza dei singoli Vescovi e degli

    Organismi episcopali, tenendo conto dell'ambito proprio delle Chiese particolari e delle

    facoltà a loro spettanti nella struttura della Chiesa;

c) studia i problemi più gravi del momento, d'intesa con le Chiese particolari e con gli

    Organismi episcopali competenti, per una più efficace promozione e un più conveniente

    coordinamento dell'azione pastorale della Chiesa;

d) promuove, favorisce e incoraggia iniziative volte al bene della Chiesa universale;

e) esamina e, se del caso, giudica le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono

    direttamente alla Santa Sede. In questi casi, di norma, sarà sentito con dovuta riservatezza

    l'Ordinario interessato e il Rappresentante Pontificio.

Art. 108

Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale sia speciale della Curia Romana, e secondo le norme di ciascun Dicastero.

Art. 109

§ 1. I Dicasteri, nell'ambito della propria competenza, possono emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei cann. 31-34 del Codice di Diritto Canonico e tenuto presente l'art. 156 della Cost. Ap. Pastor bonus.

§ 2. I Dicasteri non possono emanare leggi e decreti generali, di cui al can. 29 del Codice di Diritto Canonico, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Sommo Pontefice senza la sua specifica approvazione. Possono, invece, concedere dispense nei singoli casi, a norma di diritto.

Art. 110

§ 1. Il Dicastero, che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate.

§ 2. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un Dicastero ritenga opportuno chiedere al Sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto.
Anche in tal caso però le conclusioni non possono essere considerate approvate in forma specifica, a meno che siano poi sottoposte al Sommo Pontefice e da lui approvate in tale forma.

§ 3. In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Sommo Pontefice, in modo che Egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la Sua decisione nel modo ritenuto opportuno.

§ 4. Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice «in forma specifica approbavit».

Art. 111

§ 1. I Dicasteri, prima di iniziare la trattazione di questioni straordinarie, devono sempre informarne il Sommo Pontefice.

§ 2. Le decisioni di maggiore importanza devono essere sottoposte al Romano Pontefice per la eventuale approvazione, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite preventivamente ai Capi Dicastero speciali facoltà.

§ 3. Nell'emanare le sentenze e i decreti i Tribunali Apostolici seguono il diritto generale e le norme proprie.

Art. 112

§ 1. Le questioni che richiedano di essere trattate in via giudiziaria devono essere trasmesse ai Tribunali competenti.

§ 2. Vanno rimessi sempre ed esclusivamente al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede i delitti contro la fede e i più gravi delitti contro la morale e quelli commessi nella celebrazione dei sacramenti, nonché le questioni concernenti il «privilegium fidei», a norma degli artt. 52 e 53 della Cost. Ap. Pastor bonus.

§ 3. Nell'esame dei ricorsi gerarchici si osserverà quanto disposto all'art. 108.

Art. 113

I conflitti di competenza tra due o più Dicasteri sono deferiti alla Segnatura Apostolica.

Titolo VII
Il coordinamento dei Dicasteri

Art. 114

§ 1. Il coordinamento tra i vari Dicasteri avviene: a livello di Concistoro, di riunione dei Cardinali Capi Dicastero, di Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, di riunioni interdicasteriali.

§ 2. Spetta alla Segreteria di Stato, su disposizione del Sommo Pontefice, di coordinare l'attività dei Dicasteri e di assicurarne l'unità d'indirizzo. La Segreteria di Stato cura la notificazione ai singoli Dicasteri di quanto è necessario e utile a tale coordinamento e assume iniziative appropriate di carattere tecnico-organizzativo, che riguardano tutta la Curia Romana.

§ 3. I documenti e le decisioni di indole generale, preparati da uno o più Dicasteri, devono essere comunicati agli altri Dicasteri interessati alla materia, per eventuali emendamenti e per una loro concorde esecuzione.

Titolo VIII
Preparazione e pubblicazione di documenti

Art. 115

§ 1. I singoli Dicasteri, nel campo della propria competenza, trattano le questioni di interesse universale in appositi documenti. Nelle materie di competenza di più Dicasteri possono essere elaborati documenti interdicasteriali.

§ 2. Il Dicastero stesso determina la natura del documento e ne sceglie la forma appropriata.

§ 3. Il progetto di documento viene elaborato a cura dell'ufficio competente del Dicastero in collaborazione con i Consultori o altri esperti in materia.

§ 4. Dopo un primo esame del progetto di documento, il Capo Dicastero, sentito il parere del Congresso, indicherà a quali altri Dicasteri debba essere inviato per eventuali osservazioni, e valuterà anche l'opportunità di sentire in merito il parere di Organismi episcopali o di alcuni Vescovi competenti delle aree geografiche maggiormente interessate al problema.

§ 5. I documenti dei Dicasteri destinati alla pubblicazione, in quanto riguardino la dottrina circa la fede e i costumi, devono essere sottoposti al giudizio previo della Congregazione per la Dottrina della Fede (16) e, se hanno la natura di decreti generali esecutivi o di istruzioni, devono essere inviati, per un esame circa la loro congruenza legislativa con il diritto vigente e la loro corretta forma giuridica, al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (17).

§ 6. Il testo del documento sarà sottoposto all'esame dei Membri del Dicastero e, dopo la sua approvazione, presentato al Sommo Pontefice.

§ 7. Il documento, firmato dal Capo Dicastero e controfirmato dal Segretario, prima di essere reso di pubblico dominio, sarà portato a conoscenza dei Vescovi, tramite i Rappresentanti Pontifici, fermo restando quanto disposto al can. 81 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 8. Il contenuto, il significato e le motivazioni del documento saranno di norma illustrati all'opinione pubblica mediante la Sala Stampa della Santa Sede, con la collaborazione dei mezzi di comunicazione sociale della Sede Apostolica.

Art. 116

La procedura, di cui all'art. precedente, si applica, ove occorra, anche nella preparazione di altri documenti.

Titolo IX
Preparazione dei rescritti

Art. 117

I Dicasteri a ciò autorizzati dovranno determinare nel Regolamento proprio la procedura da seguire nella concessione di rescritti di grazie, dispense, autorizzazioni, licenze, ecc., attenendosi alle disposizioni del diritto canonico in materia e chiedendo, se necessario, il parere degli Ordinari propri e, se opportuno, anche quello del Rappresentante Pontificio.

Titolo X
Procedura per l'esame dei ricorsi

Art. 118

§ 1. Quando oggetto della Sessione plenaria o ordinaria dei Dicasteri è stata la definizione di una controversia, la decisione deve essere notificata quanto prima possibile alle parti interessate.

§ 2. La parte, che si sente gravata, entro 10 giorni utili può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento.

§ 3. Soltanto la Sessione plenaria o ordinaria può concedere la revoca o la modifica del provvedimento.

§ 4. Non si dà mai ricorso contro atti approvati dal Sommo Pontefice in forma specifica (18).

Art. 119

§ 1. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro 10 giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso.

§ 2. In ogni caso entro 30 giorni e a norma di diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica.

Art. 120

§ 1. I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente, a norma di diritto (19).

§ 2. L'esame dei ricorsi deve concludersi entro i termini prescritti dal can. 57 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 1518 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; qualora il ricorso esiga un esame più approfondito, si avverta il ricorrente del tempo di proroga e delle motivazioni che l'hanno causata.

§ 3. Il Dicastero deve motivare le proprie decisioni circa i ricorsi esaminati, a norma del can. 51 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1519 § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 4. Contro singoli atti amministrativi posti da Dicasteri della Curia Romana o da essi approvati sono ammessi, entro il termine stabilito, i ricorsi alla Segnatura Apostolica, la quale li esamina per violazione di legge nel deliberare o nel procedere e, su richiesta del ricorrente, circa la riparazione dei danni eventualmente causati dall'atto illegittimo.

§ 5. I ricorsi in materia di lavoro da parte di dipendenti ed ex-dipendenti della Santa Sede, contro atti posti dalla competente Amministrazione, sono trattati dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

Art. 121

§ 1. I Dicasteri, prima di accettare un ricorso, devono assicurarsi della propria competenza e dell'osservanza delle norme relative alla proposizione dei ricorsi. In caso contrario dichiarano la propria incompetenza o l'improponibilità del ricorso.

§ 2. In caso di dubbio, l'organo competente a risolverlo è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Art. 122

§ 1. Il ricorrente ha diritto di avvalersi del patrocinio di un Avvocato scelto a norma dell'art. 183 della Cost. Ap. Pastor bonus o dell'opera di un Procuratore.

§ 2. Quando sia necessario, il Capo Dicastero assegnerà alle parti l'Avvocato d'ufficio.

Titolo XI
Relazioni con le Chiese particolari e Visite «ad limina»

Art. 123

I Dicasteri esamineranno con diligenza e sollecitudine le questioni loro presentate dalle Chiese particolari e le terranno informate dello svolgimento e dell'esito delle pratiche relative, sentendo il loro parere su questioni che le riguardano.

Art. 124

Le Visite «ad limina», che i Vescovi diocesani devono compiere a norma del diritto, saranno opportunamente programmate dalla Prefettura della Casa Pontificia d'intesa con la Congregazione per i Vescovi e, rispettivamente, con le Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze degli altri Dicasteri.

Art. 125

Le Visite «ad limina» si articolano in tre principali fasi: il pellegrinaggio ai sepolcri dei Principi degli Apostoli, l'incontro con il Sommo Pontefice ed i colloqui con i Responsabili dei vari Dicasteri della Curia Romana. Questi tre principali momenti saranno accuratamente preparati dalla Congregazione competente.

Art. 126

La relazione sullo stato della diocesi dovrà pervenire alla Congregazione competente sei mesi prima del tempo fissato per la Visita. Detta Congregazione provvederà a sua volta a inviare tempestivamente copia della relazione agli altri Dicasteri competenti per materia, i quali, esaminata la relazione nella parte che ad essi compete, formuleranno nel più breve tempo possibile le osservazioni da notificare al gruppo di studio costituito allo scopo (20) dalla Congregazione competente, tenendo conto della diversità delle lingue e regioni e con la collaborazione degli altri Dicasteri interessati.

Art. 127

Nelle relazioni con le Chiese particolari ci si avvarrà - come stabilito all'art. 27 della Cost. Ap. Pastor bonus - della collaborazione dei Rappresentanti Pontifici. Essi, anche in occasione di loro visite a Roma, prenderanno contatto con i Dicasteri.

Titolo XII
Lingue in uso

Art. 128

§ 1. A norma dell'art. 16 della Cost. Ap. Pastor bonus i Dicasteri della Curia Romana redigeranno di regola i loro atti nella lingua latina, potendosi usare anche le lingue oggi più diffuse sia per la corrispondenza sia, secondo le esigenze, per la redazione di documenti.

§ 2. EÂ’ costituito presso la Segreteria di Stato un Ufficio per la lingua latina, a servizio della Curia Romana.

§ 3. Si avrà cura che i principali documenti destinati alla pubblicazione siano tradotti nelle lingue oggi più diffuse.

Titolo XIII
Gli Archivi e il Protocollo

Art. 129

§ 1. Tra le strutture dei Dicasteri occupano un posto di rilievo gli Archivi, nei quali devono essere custoditi accuratamente atti e documenti.Attesa la loro importanza, gli Archivi e il Protocollo devono essere tenuti con ordine e con adeguate misure di sicurezza.

§ 2. Le pratiche in arrivo e in partenza devono essere registrate nel Protocollo, secondo quanto disposto nel Regolamento proprio.

§ 3. La cura degli Archivi sia affidata ad un Officiale esperto in archivistica e possibilmente in possesso di diploma.

§ 4. Gli atti e documenti non più necessari al lavoro del Dicastero saranno trasmessi periodicamente all'Archivio Segreto Vaticano.

Titolo XIV
Strumenti di informatica e di telecomunicazione

Art. 130

§ 1. La dotazione dei moderni strumenti di informatica e di telecomunicazione, ritenuti necessari per il Dicastero, dovrà essere debitamente concordata con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§ 2. L'uso degli strumenti di telecomunicazione dovrà essere fatto con criteri di economia ed esclusivamente per ragioni di ufficio.


(*) Cfr. AAS LXXX (1988) pp. 841-934.

(1) Il testo del presente Regolamento viene reso pubblico ufficialmente nel fascicolo di AAS del 7 marzo 1992.

(2) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, artt. 186-193.

(3) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 3 § 1.

(4) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 2 § 1.

(5) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 2 § 3.

(6) La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli ha una propria Amministrazione. Ogni volta che nel presente Regolamento Generale della Curia Romana si fa riferimento all'Ammi- nistrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, per la suddetta Congregazione il riferimento si intende fatto alla propria Amministrazione.

(7) Cfr. Appendice II: Tabella Organica Generale.

(8) Cfr. Appendice I.

(9) Cfr. Appendice I.

(10) Cfr. Appendice III.

(11) Cfr. Appendice III.

(12) Cfr. AAS LXVI (1974) pp. 89-92.

(13) Cfr. CIC, cann. 276 § 2, 4·; 663 § 5; 719 § 1; 739 e CCEO, cann. 369 § 2; 427; 473 § 2, 3·; 538 § 2.

(14) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 21 § 2.

(15) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 21 § 1.

(16) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 54.

(17) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 156.

(18) Cfr. CIC, cann. 1405 § 2 e 333 § 3 e CCEO, cann. 1060 § 3 e 45 § 3.

(19) Cfr. CIC, cann. 1732-1739; CCEO, cann. 995-1005; Cost. Ap. Pastor bonus, art. 19 § 1.

(20) Cfr. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 32.


APPENDICI


I

PROFESSIONE DI FEDE, GIURAMENTO DI FEDELTAÂ’
E DI OSSERVANZA DEL SEGRETO DI UFFICIO,
PROMESSE

I

Professione di fede (1)

Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.
Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.
Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.


II

Giuramento di fedeltà
e di osservanza del segreto di ufficio

Ego N. in suscipiendo officio ... promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.
Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendus vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur, servabo.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.
Insuper spondeo, voveo ac promitto me ministeria mihi commissa in hoc Officio diligenter impleturum et secretum officii religiose servaturum; simulque promitto munera mihi in remunerationem, etiam sub specie doni oblata, nec quaesiturum, nec recepturum.
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.


III

Promesse

(Per il personale di cui all'art. 6 § 2)

«Io N.N. prometto innanzi a Dio di essere fedele al Sommo Pontefice ed ai suoi legittimi Successori e di osservare rigorosamente il segreto d'ufficio; prometto di adempiere con diligenza a tutti i miei doveri e di osservare gli ordini che mi saranno impartiti dai miei Superiori».


II

TABELLA ORGANICA GENERALE

Capi Dicastero: Cardinale Prefetto o Presidente,
Arcivescovo Presidente: ad quinquennium

Prelati Superiori ed equiparati: ad quinquennium

Sottosegretari ed equiparati: ad quinquennium

Officiali ed altro personale distribuiti nei seguenti 10 livelli funzionali-retributivi: Officiali

10° livello: Capi Ufficio ed equiparati.

9° livello: Minutanti, Aiutanti di studio ed equiparati, Notai di Tribunali.

8° livello: Addetti di Segreteria di 1ª classe ed equiparati.

7° livello: Addetti di Segreteria di 2ª classe, Addetti tecnici di 1ª classe ed equiparati.

6° livello: Addetti tecnici di 2ª classe ed equiparati.

5° livello: Scrittori di 1ª classe ed equiparati.

4° livello: Scrittori di 2ª classe ed equiparati.

Altro Personale

3° livello: Commessi ed equiparati.

2° livello: Uscieri ed equiparati.

1° livello: Ausiliari ed equiparati.


III

MANSIONARIO GENERALE
DELLA CURIA ROMANA

Il Mansionario generale della Curia Romana illustra, in linea di massima, tipi di attività relative ad ogni livello funzionale, con l'elencazione di profili professionali.
Il Regolamento proprio di ciascun Organismo stabilisce le denominazioni, le mansioni specifiche e l'inquadramento nel relativo livello funzionale di ogni profilo professionale dell'Organismo stesso e specifica i requisiti e i titoli richiesti in relazione alle sue particolari esigenze.

Livello funzionale 1°

Attività Ausiliarie

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività di lavoro manuale.
Può essere assunto senza essere assegnato stabilmente ad un determinato Dicastero.

Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.

Profili Professionali

Ausiliare.
Fattorino.
Addetto alle pulizie.

Livello funzionale 2°

Attività Ausiliarie

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge operazioni semplici, anche con utilizzo di macchine (fotocopiatrici, affrancatrici, ecc.)

Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.

Profili Professionali

Usciere.
Ausiliare spedizioniere.
Ausiliare tecnico.
Operaio generico.
Portiere di immobile ad uso abitazione.

Gli Uscieri ed i Portieri hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività.

Livello funzionale 3°

Attività Ausiliarie

Appartiene a questo livello il dipendente che svolge:

- attività richiedenti particolare esperienza anche con uso di strumentazioni;

- attività manuali qualificate;

- esecuzione di lavori preordinati, anche con responsabilità di gruppo;

- attività amministrative o tecniche esecutive, con pratica d'ufficio ed operazioni contabili 

   semplici.

Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.

Profili Professionali

Commesso.
Commesso autista.
Spedizioniere.
Cursore di Tribunale.
Portiere di immobile ad uso uffici.
Custode.
Operaio qualificato.

I Commessi ed i Portieri hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività.

Livello funzionale 4°

Attività Esecutiva

Appartiene a questo livello il dipendente che:

- esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa di dattilografia, copia e

   digitazione, che richiede specifica formazione professionale e capacità di eseguire procedure

   amministrative con l'impiego di strumenti e di apparecchiature d'ufficio (macchine da 

   scrivere, videoterminali, duplicatori, ecc.);

- collabora alla registrazione e alla schedatura di materiale dell'ufficio, ne controlla le giacenze

  e lo stato di conservazione e provvede alle operazioni di carico e scarico;

- si occupa della preparazione e conservazione di documentazione dell'ufficio a cui è addetto,

   nell'ambito di istruzioni ricevute.

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione.

Profili Professionali

Scrittore di 2ª classe.
Dattilografo.
Addetto di Anticamera.
Applicato di 2ª classe.

Livello funzionale 5°

Attività Esecutiva

Appartiene a questo livello il dipendente che:

- svolge attività amministrative acquisendo, nell'ambito di specifiche istruzioni, elementi

   informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti;

- predispone computi, rendiconti e situazioni semplici, partecipando alle operazioni di

  classificazione, allestimento e smistamento dei materiali, dei quali cura, se previsto, la

  conservazione;

- svolge attività di coordinamento e di controllo tecnico-pratico di altri operatori; se in

  possesso di specifica preparazione o di maggiore anzianità, può coordinare anche operatori

  di pari qualifica funzionale;

- svolge mansioni subordinate di archivio, protocollo, schedatura di documenti, richiedenti un

   margine di autonomia operativa;

- utilizza apparecchiature idonee per le attività di competenza.

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione.

Profili Professionali

Scrittore di 1ª classe.
Stenodattilografo plurilingue.
Applicato di 1ª classe.

Livello funzionale 6°

Attività Tecnico-Esecutiva di Concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che:

- esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica

  formazione professionale, conoscenza e capacità di utilizzare strumenti anche complessi per

  l'esecuzione di determinate procedure tecniche. Tale attività è caratterizzata da autonomia

  nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle predette procedure;

- predispone atti amministrativi aventi rilevanza anche esterna, curandone direttamente i

  rapporti intersettoriali connessi alle attività esplicate; svolge servizio di sportello a supporto

  del servizio di cassa;

- esegue attività istruttorie nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure

   predeterminate, che non comportano valutazioni discrezionali, elaborando dati e situazioni,

  anche di tipo complesso;

- svolge mansioni subordinate di acquisizione, catalogazione, archiviazione e ricerca di

  documenti.

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria superiore o equipollente.

Requisito: Per alcune figure professionali si esige la conoscenza di una determinata lingua.

Profili Professionali

Addetto tecnico di 2ª classe.
Addetto di amministrazione di 2ª classe.

Livello funzionale 7°

Attività di Concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che:

- redige minute e prepara relazioni periodiche attinenti al proprio settore di competenza;

- collabora allo studio preliminare di pratiche per la preparazione di atti e documenti

  dell'Organismo;

- svolge mansioni proprie di archivista;

- svolge attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili amministrative, nell'ambito di

  direttive, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione (schemi di

  contratto, autorizzazioni, riscossioni, pagamenti e simili) e corrispondenza; esegue, altresì,

  operazioni prestabilite di contabilità-economato e di cassa, provvedendo anche a tutte le

  eventuali operazioni connesse;

- svolge mansioni di addetto alla cassa e, quando la dimensione dell'Organismo lo richieda,

  anche con servizio di sportello, di consegnatario o di economo, con responsabilità delle

  scritture, almeno parziale;

- formula proposte in merito all'organizzazione del lavoro a cui è addetto nonché alla revisione

  di sistemi e procedure del proprio settore;

- coordina l'attività di colleghi di professionalità inferiore e, se è in possesso di specializzazioni

  specifiche o di maggiore professionalità, anche di colleghi di pari qualifica funzionale, per

  l'assolvimento di compiti determinati.

Titolo richiesto: licenza in una disciplina ecclesiastica o, secondo le esigenze del Dicastero, un equivalente titolo universitario.

Requisito: Per alcune figure professionali si esige la conoscenza di una determinata lingua.

Profili Professionali

Addetto di Segreteria di 2ª classe.
Addetto Tecnico di 1ª classe.
Addetto di Amministrazione di 1ª classe.
Decano di Sala Pontificia.

Livello funzionale 8°

Attività di Concetto

Appartiene a questo livello il dipendente che:

- collabora, con specifica competenza, ai compiti di studio e definizione di questioni attinenti al

  proprio Organismo;

- nell'ambito di direttive ricevute, svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività

  di un gruppo di lavoro, predisponendo progetti per atti e provvedimenti di competenza dei

  livelli superiori;

- istruisce, redige e sottoscrive atti e provvedimenti nell'ambito della sua competenza specifica,

  esaminando pratiche sulle quali l'Organismo dovrà pronunciarsi;

- collabora ad attività ispettive e di consulenza.

Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondole esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio.

Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna.

Profili Professionali

Addetto di Segreteria di 1ª classe.
Analista programmatore.

Livello funzionale 9°

Attività Direttive

Appartiene a questo livello il dipendente che:

- svolge compiti di studio di notevole importanza per la definizione o lÂ’esecuzione di questioni

   riguardanti materia di competenza dell'Organismo;

- redige progetti di atti e documenti ufficiali della Sede Apostolica in lingua latina o in una

   lingua moderna (Decreti, Rescritti, Brevi, Lettere Apostoliche, ecc.);

- collabora nella promozione e preparazione di programmi e progetti relativi all'intero servizio e

  concorre all'attuazione dei medesimi, partecipando anche a periodiche valutazioni dei risultati;

- predispone ed esamina atti, provvedimenti amministrativi, proposte di normativa, dal punto di

  vista della fattibilità e dell'efficacia, nell'ambito delle materie di competenza del settore cui è

  addetto, ed esprime parere su quesiti di natura giuridica, sia in rapporto alla specifica attività

  che al contenzioso;

- è preposto ad una unità organica del settore tecnico-amministrativo, provvedendo agli

  adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore medesimo, nell'ambito di normative

  generali e delle linee di programmazione dell'attività dell'ufficio.

Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio.

Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna.

Profili Professionali

Minutante.
Aiutante di Studio.
Notaro della Segnatura Apostolica.
Notaro della Rota Romana.

Livello funzionale 10°

Attività Direttive

Appartiene a questo livello il dipendente che:

- svolge compiti di direzione e coordinazione di un determinato settore dell'Organismo, con

  autonomia organizzativa e facoltà di decisione o di proposta per il conseguimento di obiettivi

  assegnati;

- nell'ambito di direttive generali e con responsabilità diretta sovrintende ai servizi

  amministrativi e contabili;

- verifica i risultati dell'attività svolta dai componenti l'unità a cui è proposto.

Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio.

Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna.

Profili Professionali

Capo Ufficio.
Promotore di giustizia sostituto della Rota Romana.
Vice Direttore della Sala Stampa.
Incaricato del «Vatican Information Service».


(1) Cfr. AAS LXXXI (1989), p. 105

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