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Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

Prefazione al Regolamento Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato il 3 maggio 1995 il nuovo Regolamento per il personale dello Stato della Città del Vaticano, che entrerà in vigore il 1° ottobre p.v.

Esso è frutto del lavoro accurato e coscienzioso portato avanti durante diversi anni da una Commissione di studio, con l'apporto di numerose persone competenti e di alcuni Organismi, in particolare dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

Il primo Regolamento per gli Uffici e Servizi del Governatorato risale al 5 dicembre 1932, quindi a poco più di tre anni dalla costituzione dello Stato (11 febbraio 1929).

Già dopo qualche anno si rese necessario intervenire con delle modifiche e costantemente fu viva la preoccupazione delle Autorità dello Stato della Città del Vaticano di adattare la normativa sia alle accresciute esigenze del Governatorato, che andava modificandosi nelle strutture per soddisfare meglio le sue finalità istituzionali, sia alle reali necessità dei dipendenti, preoccupazione che si espresse anche nella promulgazione di successivi Regolamenti. Il Regolamento attualmente in vigore è stato promulgato il 1° luglio 1969 ed ha subito molte modifiche, sia da parte delle Autorità dello Stato, sia a motivo delle molteplici disposizioni emanate dalla Superiore Autorità in materia di inquadramento e di condizione giuridica ed economica del personale.

Ho voluto premettere al nuovo Regolamento una breve presentazione, per cercare di spiegare la sua natura e la sua funzione poiché, non di rado, si riscontrano pregiudizi, idee inesatte e riduttive su ciò che esso è e sulla sua utilità.

Le norme di questo Regolamento riguardano, in particolare, l'ordinamento del personale, il suo stato giuridico, la disciplina, l'instaurazione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento economico, la quiescenza, le provvidenze a favore del personale, i rimedi giuridici nei confronti degli atti dell'Amministrazione, gli organi di consulenza e di gestione.

Queste norme hanno innanzitutto una funzione altamente pedagogica. Non hanno come scopo quello di reprimere o di restringere la libertà o di mortificare la persona, ma piuttosto di aiutarla ad esercitare la sua libertà in un modo adeguato. Non traggono origine da un capriccioso esercizio del potere, ma dalla costante preoccupazione del bene comune e dal rispetto della dignità della persona.

Essendo molte le persone che concorrono, in diversi modi e misure, a svolgere le attività che la vita quotidiana dello Stato e i servizi di supporto ad essa collegati richiedono, diventano indispensabili un coordinamento e un ordine, cioè la serena e armonica convergenza delle persone dei diversi settori verso l'unico fine. Ciò si ottiene soltanto definendo con precisione i diritti e i doveri di tutti in modo che, nell'attività lavorativa, i diritti siano tutelati e i doveri adempiuti. La certezza giuridica risultante dalla chiara definizione dei diritti e dei doveri, e quindi dei rapporti, porta ad una efficace protezione contro eventuali ingiustizie e arbitrii e favorisce molto positivamente lo sviluppo della persona.

Data la peculiare natura dello Stato della Città del Vaticano di strumento per consentire e garantire l'esercizio del ministero apostolico del Romano Pontefice per la Chiesa cattolica e per tutto il mondo, il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti si caratterizza necessariamente come particolare servizio ecclesiale e speciale collaborazione con il Sommo Pontefice. Questa circostanza non può non influire su tutti gli aspetti del rapporto stesso. Le disposizioni del Regolamento, pertanto, hanno soprattutto l'intento di assicurare una responsabile collaborazione alla missione della Sede Apostolica in un contesto di autentica fede e di chiara consapevolezza dei diritti e dei doveri di tutti.

È persuasione comune che lavorare alle dipendenze della Santa Sede è un privilegio e un onore, che comporta, allo stesso tempo, non pochi vantaggi di ordine umano, sociale e persino economico. Per la connotazione ecclesiale del lavoro, cui ho sopra accennato, si richiede nei soggetti una solida motivazione religiosa, che dovrebbe essere il motore trainante, di modo che il lavoro venga sinceramente e coerentemente ritenuto dai dipendenti non soltanto un puro mezzo di sostentamento, ma una collaborazione ecclesiale e una partecipazione al ministero del Successore di Pietro. Alla motivazione religiosa deve far seguito una sicura onestà, una esemplare vita cristiana, un impegno di apostolato nelle strutture ecclesiali, nonché una reale competenza professionale.

Nel Regolamento si definisce con chiarezza lo stato giuridico ed economico dei collaboratori, alla luce dell'ecclesialità del loro servizio e, in applicazione della dottrina sociale cristiana, se ne precisano i diritti e i doveri, delineandosi in tal modo un modello di comportamento proprio di chi partecipa, sia pure indirettamente, alla missione della Santa Sede.

Come ha spiegato il Santo Padre nella sua lettera del 20 novembre 1982 al Cardinale Segretario di Stato sul significato del lavoro in Vaticano, i dipendenti formano una comunità di lavoro. Il concetto è molto ricco e non si esaurisce in una semplice uguaglianza livellatrice, ma richiede, alla base, la motivazione religiosa, che porta non a subire il lavoro ed eventualmente a sopportarlo, ma a svolgerlo con gioia e dedizione come un apostolato e a stabilire con colleghi e superiori un rapporto di stima, rispetto e vera fraternità cristiana, di modo che si possano condividere le gioie e i dolori e si cerchi sollecitamente il bene superiore di collaborazione al Santo Padre. Ovviamente tutto questo suppone un clima di rispetto della persona e di tutti i suoi diritti sia individuali che familiari.

Nonostante le buone intenzioni, che si suppone siano alla base dell'atteggiamento dei dirigenti e dei dipendenti, possono sorgere delle controversie nei diversi aspetti del rapporto di lavoro. Per assicurare la giustizia, l'equità ed un sereno ambiente di lavoro è stato istituito dal Santo Padre l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica col compito di esaminare e comporre, attraverso la conciliazione e, in mancanza di essa, attraverso l'arbitrato, le eventuali divergenze e controversie che possono sorgere nell'attività lavorativa.

L'Ufficio del Lavoro è uno strumento molto utile, anzi prezioso, per il compito che è destinato a svolgere e che offre la certezza di una sicura e imparziale considerazione sia dei diritti dei lavoratori sia anche degli obblighi inerenti al lavoro che svolgono. Sarebbe tuttavia sbagliato pretendere che qualsiasi aspirazione, anche se priva di serio fondamento, possa trovare un accoglimento favorevole, dandosi così luogo ad un clima di dannosa e sterile litigiosità.

Ritengo che il presente Regolamento recepisca, in modo organico e con appropriata forma giuridica, le innovazioni e gli aggiornamenti introdotti dalla Santa Sede in materia lavorativa e si collochi nel contesto delle iniziative da essa prese nell'intento di tutelare e promuovere la dignità delle persone e, allo stesso tempo, stimolare una loro consapevole e responsabile collaborazione in spirito di autentica fede e in un clima di reciproca fiducia.

Spero che il nuovo Regolamento sia accolto da tutti con disponibilità e sia studiato attentamente e con animo aperto, in modo che possa raggiungere gli obiettivi auspicati, cioè la efficienza del servizio ecclesiale e la crescita umana e cristiana dei collaboratori, come singoli e come esemplare comunità di lavoro.

Rosalio José Card. Castillo Lara
Presidente della Pontificia Commissione
per lo Stato della Città del Vaticano

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