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Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

Regolamento del Fondo Assistenza Sanitario emanato dal FAS

FONDO ASSISTENZA SANITARIA

In data 7 novembre 1994 il Santo Padre Giovanni Paolo II approvava il nuovo Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, e ne stabiliva l'entrata in vigore per il 1° gennaio 1995.

Per facilitare l'attuazione di varie disposizioni del nuovo Statuto è stato predisposto un Regolamento, in particolare al fine di chiarire le procedure da seguire da parte degli assistiti e degli organi stessi del FAS per un più spedito ed efficiente servizio assistenziale. I1 progetto, redatto dall'Ufficio del FAS, è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo averlo esaminato ed avervi introdotto alcune modifiche, ne ha varato il testo in data 24 maggio 1995. Esso è stato quindi portato a conoscenza degli Em.mi Cardinali della Commissione Cardinalizia dell'APSA e dell'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato.

Compiuto così l'iter di perfezionamento del documento, con il presente atto approvo, nel suo testo definitivo, l'unito

REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA

disponendo che esso sia portato a conoscenza di tutti gli iscritti.

+ Mons. Giovanni Lajolo
Presidente

Città del Vaticano, 18 ottobre 1995
Festa di San Luca, evangelista, medico


REGOLAMENTO

Titolo I
Iscrizioni al FAS

Art. 1

Le Amministrazioni degli Organismi ed Enti gestiti in modo diretto dalla Sede Apostolica, di cui all'art. 1 dello Statuto, chiedono l'iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria FAS per i rispettivi dipendenti di ruolo ed a contratto al momento della loro assunzione.

A tal fine l'Ufficio di appartenenza del dipendente trasmette al FAS il mod. 1/FAS compilato in tutte le sue voci, contestualmente all'assunzione e comunque entro trenta giorni dalla stessa.

Art. 2

Gli organismi ed Enti amministrati indirettamente dalla Sede Apostolica possono chiedere l'iscrizione al FAS dei propri dipendenti di ruolo ed a contratto. L'accoglimento della richiesta è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo od Ente che intende avvalersi di questa norma deve chiedere l'iscrizione per tutto il personale già in servizio. In sede di prima applicazione della norma i singoli dipendenti possono rinunciare, in via definitiva, all'iscrizione, la quale è obbligatoria per tutto il personale successivamente assunto.

Art. 3

Le persone autorizzate a risiedere nello S.C.V., che non abbiano diritto all'iscrizione per altro titolo, possono chiedere l'iscrizione al FAS, secondo le modalità contributive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'iscrizione gli interessati dovranno trasmettere al FAS il mod. 1/FAS/R, compilato in tutte le sue voci, unitamente alla documentazione comprovante l'autorizzazione a risiedere nello S.C.V.

Art. 4

Sulla base di adeguate motivazioni e previo nulla osta della Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'iscrizione di altre persone, definendone le modalità contributive.

L'iscrizione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Commissione Cardinalizia del1'APSA, verrà formalizzata dopo la presentazione da parte dell'interessato del mod. 1/FAS compilato in tutte le sue voci.

Art. 5

L'iscrizione al FAS viene mantenuta senza interruzione nel passaggio dalla condizione di dipendente a quella di pensionato per i dipendenti degli Organismi ed Enti di cui all'art. 8 comma 1 e 2 dello Statuto ai quali spetti la pensione a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

I titolari di pensione diretta possono rinunciare all'iscrizione al FAS. La rinuncia, da intendersi in via definitiva, va notificata alla Direzione del FAS, tramite il Fondo Pensioni.

Art. 6

L'iscrizione al FAS viene mantenuta senza interruzione agli aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. I titolari di pensione indiretta o di reversibilità possono rinunciare all'iscrizione al FAS. La rinuncia, da intendersi in via definitiva, va notificata per iscritto alla Direzione del FAS tramite il Fondo Pensioni.

Titolo II
Estensione dell'assistenza
ai familiari dell'iscritto

Art. 7

L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto minori di anni 18. L'estensione avviene su presentazione all'Ufficio del Fondo del certificato di nascita.

Art. 8

L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto maggiori di anni 18, se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari superiori o di un corso universitario o di studi riconosciuti equivalenti dalla Sede Apostolica. Ai fini di questa estensione, all'inizio di ogni anno scolastico o accademico, l'iscritto dovrà presentare domanda all'Ufficio del Fondo corredata del relativo certificato d'iscrizione.

Art. 9

L'assistenza del FAS è estesa ai figli dell'iscritto maggiori di anni 18 riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo, confacente con le loro attitudini a giudizio insindacabile del collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà inoltrare alla Direzione del FAS domanda corredata di tutti i documenti idonei a valutare lo stato di inabilità.

L'Ufficio del Fondo provvederà a chiedere la visita collegiale alla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 10

L'assistenza è estesa, per tutto il periodo di affidamento, agli affidati all'iscritto a norma di legge. Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà presentare alla Direzione del FAS una domanda corredata del titolo di affidamento.

Art. 11

L'assistenza del FAS è estesa al coniuge, convivente con l'iscritto, che non disponga di redditi superiori al limite stabilito dall'art. 10 lettera c) dello Statuto.

Ai fini dell'estensione l'iscritto dovrà presentare all'Ufficio del Fondo i certificati di matrimonio religioso e di stato di famiglia.

Egli dovrà inoltre redigere, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione della convivenza con il coniuge, con attestazione che i redditi del medesimo non sono superiori a quanto previsto dal citato art. 10 lettera c).

L'attestazione resa ai sensi del precedente comma è considerata come dichiarazione fatta a pubblico ufficiale.

Art. 12

L'assistenza del FAS può essere estesa ai genitori ovvero ad un fratello o una sorella, celibe, nubile o in condizioni di vedovanza, purché conviventi con l'iscritto, che non dispongano di redditi superiori a quanto previsto dall'art. 10 lettera c) dello Statuto.

Ai fini di questa estensione l'iscritto dovrà presentare domanda all'Ufficio del Fondo corredata del certificato di stato di famiglia. L'iscritto dovrà inoltre redigere, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione della convivenza del familiare con attestazione che i redditi del medesimo non sono superiori a quanto previsto dal citato art. 10 lettera c).

Art. 13

L'iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione del FAS ogni variazione del suo stato di famiglia e di reddito dei familiari assistiti, suscettibili di modificare il diritto all'estensione dell'assistenza. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.

Art. 14

La Direzione del FAS si riserva di richiedere pertinente documentazione e di espletare gli accertamenti necessari per verificare la veridicità delle attestazioni richieste per l'iscrizione dei familiari di cui agli artt. 11-13.

In caso di dichiarazione mendace il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 15

L'Ufficio del Fondo rilascia per ciascun assistito un documento attestante il diritto all'assistenza. L'esibizione di detto documento, regolarmente vidimato, è obbligatoria per accedere alle prestazioni in forma diretta e per ottenere le autorizzazioni dello stesso Ufficio del Fondo. La validità del documento è annuale.

Alla scadenza del periodo autorizzato, qualora non siano intervenuti motivi di decadenza, l'assistito è tenuto a chiederne la convalida all'Ufficio del Fondo.

Titolo III
Le prestazioni

Art. 16

L'assistito, in caso di malattia per la quale richieda l'assistenza medica o chirurgica del FAS, deve darne notizia all'Ufficio del Fondo entro tre giorni dall'inizio della malattia, mediante presentazione della certificazione medica, che può essere trasmessa anche a mezzo lettera o fax.

La denuncia telefonica, da effettuare entro tre giorni dall'avvenuto ricovero, è ammessa solo per i ricoveri urgenti.

Art. 17

La denuncia di malattia di cui al precedente articolo non è prevista per le malattie assistite dai medici del Poliambulatorio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano o ai medici convenzionati esterni per l'assistenza domiciliare, salvo che non siano proposte prestazioni specialistiche in convenzione esterna.

La denuncia di malattia è obbligatoria quando si prevede un ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, anche se convenzionati con il FAS e quando l'iscritto intende servirsi dell'assistenza indiretta.

Art. 18

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 14 dello Statuto sono erogate dal FAS in forma diretta nel Poliambulatorio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, sotto la vigilanza della medesima Direzione o da centri e medici convenzionati esterni.

Art. 19

A cura del Direttore del FAS, d'intesa con il Direttore dei Servizi Sanitari, è predisposto un elenco delle prestazioni cliniche, specialistiche, di laboratorio o strumentali, la cui prescrizione deve essere stabilita o confermata dal medico internista o dallo specialista della branca, del Poliambulatorio o convenzionato esterno.

Art. 20

L'assistenza sanitaria viene erogata dal Poliambulatorio per tutte le prestazioni ivi effettuabili, secondo i parametri e le modalità stabilite dalla Direzione dei Servizi Sanitari d'intesa con la Direzione del FAS.

Art. 21

In caso d'urgenza, attestata da certificazione medica, l'Ufficio del FAS può autorizzare l'esecuzione in convenzione esterna di prestazioni specialistiche non effettuabili in tempi sufficientemente rapidi nel Poliambulatorio.

Art. 22

Le prestazioni specialistiche, soggette a prenotazione, richieste dai medici del Poliambulatorio o dai medici convenzionati esterni effettuabili nello stesso Poliambulatorio, si prenotano direttamente presso gli Uffici della Direzione dei Servizi Sanitari, salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.

Le prestazioni specialistiche richieste da medici non convenzionati sono autorizzate dall'Ufficio del FAS.

Art. 23

Le prestazioni specialistiche effettuate in assistenza diretta sono gratuite, salvo l'eventuale concorso alle spese stabilito a norma dell'art. 4, lettera d) dello Statuto.

Art. 24

Gli assistiti possono ritirare gratuitamente, dalla Farmacia Vaticana o da altre farmacie convenzionate, tutti i farmaci elencati nel repertorio farmaceutico del FAS, prescritti da medici del Poliambulatorio o convenzionati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettera d) dello Statuto.

Art. 25

Le prescrizioni effettuate da medici non convenzionati sono ammesse al prelevamento con le stesse modalità previste dal precedente articolo, previa autorizzazione dell'Ufficio del Fondo.

Art. 26

Per i ricoveri in assistenza diretta od indiretta in ospedali, cliniche o case di cura è obbligatoria la previa autorizzazione dell'Ufficio del Fondo. Deroga è ammessa per i ricoveri urgenti, la cui denuncia deve effettuarsi entro tre giorni.

Art. 27

In caso di gravidanza il FAS assicura l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica per tutta la durata della gravidanza, del parto e del puerperio.

Lo stato di gravidanza e la sede ove si intende partorire dovranno essere notificati al FAS con le stesse modalità previste per la malattia.

Art. 28

Per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 14 dello Statuto qualora l'iscritto intenda servirsi dell'assistenza indiretta, il FAS concorre alla spesa nella misura prevista dall'Art. 4, lettera c) dello Statuto.

Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica indiretta, il FAS provvede al rimborso del 70% del costo, limitatamente ai farmaci elencati nel proprio repertorio farmaceutico.

Art. 29

Qualsiasi prestazione indiretta medica o farmaceutica, in assistenza indiretta, sarà rimborsata nella misura prevista solo se previamente autorizzata dall'Ufficio del FAS. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una certificazione medica comprensiva delle generalità del paziente e della diagnosi ed all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 17.

Su richiesta dell'iscritto, al termine di ciascun ciclo di malattia, e comunque non oltre tre mesi dall'effettuazione dell'ultima prestazione, verrà istruita la pratica di rimborso per le spese sostenute e documentate.

Art. 30

Le spese affrontate per tutte le prestazioni in assistenza indiretta debbono essere documentate con regolari fatture o ricevute in originale.

I documenti prodotti sono restituiti all'interessato su sua richiesta.

Art. 31

Al termine di un ricovero autorizzato in assistenza indiretta è d'obbligo presentare con i documenti di cui all'art. 30 una copia della cartella clinica.

Titolo IV
Contributi integrativi

Art. 32

I1 Consiglio di Amministrazione, in rapporto alle risorse disponibili, stabilisce la misura complessiva dei contributi per le prestazioni integrative previste dall'art. 21, n. 1, dello Statuto.

Per i singoli casi, previamente autorizzati dall'Ufficio del Fondo, la concessione del contributo è stabilita dalla Giunta Esecutiva sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente.

Art. 33

I contributi per le prestazioni odontoiatriche possono essere concessi per:

a) protesi dentarie parziali e totali, fisse e mobili;

b) interventi di paradontologia;

c) interventi di ortodonzia o protesi ortodontiche.

Art. 34

Le protesi oculari, ai fini della concessione dei contributi, comprendono, oltre alle protesi sostitutive, gli occhiali e le lenti a contatto.

Per il contributo per gli occhiali e le lenti a contatto si richiede la prescrizione di un oculista del Poliambulatorio o convenzionato esterno.

La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione del visus.

Art. 35

Le protesi e presidi vari, per i quali può essere concesso un contributo, comprendono in particolare le protesi ortopediche, le protesi acustiche, cinti erniari, busti e calze elastiche.

Il contributo è concesso nei casi preventivamente autorizzati dall'Ufficio del FAS e sottoposti, se ritenuto necessario, a visita specialistica per opportuna verifica. La concessione non può essere rinnovata prima che siano trascorsi due anni dalla precedente, salvo i casi di variazione della patologia.

Art. 36

Per le malattie ad andamento cronico anche comportanti lungodegenza, a richiesta dell'interessato può essere concesso un contributo per l'assistenza infermieristica o per il ricovero in strutture per lungodegenti. A tal fine, dopo opportuni accertamenti, il Direttore del FAS propone la concessione di un contributo al Consiglio di Amministrazione che delibera in relazione alle disponibilità finanziarie.

Titolo V
Reclami

Art. 37

I reclami di cui all'art. 26 dello Statuto debbono essere presentati dall'iscritto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto del reclamo. I1 reclamo deve contenere l'esposizione del fatto, i suoi motivi ed essere sottoscritto dall'interessato.

Art. 38

Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere alla Commissione Cardinalizia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La decisione della Commissione Cardinalizia non può essere impugnata.

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