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Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

Norme di attuazione degli Articoli 10 e 11 dello Statuto del 30 settembre 1994

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

- visto lo Statuto approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il Motu Proprio « La 

   sollecitudine » del 30 settembre 1994;
- sentiti gli Assessori;
- sentito il Collegio di conciliazione e arbitrato;

APPROVA

le seguenti

NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 E 11
DELLO STATUTO
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

Art. 1

L'impugnativa prevista dall'art. 10, 3° comma si propone con istanza la quale deve contenere:

a) il nome ed il cognome di colui che ha proposto l'istanza nonché, ai fini delle comunicazioni degli atti a lui diretti, l'elezione del suo domicilio nella Città del Vaticano o in Roma e, nel caso che non abbia abitazione o ufficio nel domicilio eletto, la nomina di un mandatario ivi abitante o avente ufficio per ricevere le notificazioni;

b) l'indicazione dell'Amministrazione convenuta e del provvedimento impugnato;

c) gli ulteriori elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni;

d) la prova, nel caso di istanza avverso il provvedimento di silenzio-rigetto, della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione della relativa domanda.

Art. 2

L'istanza è presentata o direttamente alla Segreteria dell'ULSA o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A cura della Segreteria dell'ULSA l'istanza va annotata nell'apposito Registro Generale.

Successivamente all'iscrizione dell'istanza nel predetto registro, il Direttore Generale, ove non ne rilevi la inammissibilità per difetto dei presupposti indicati dall'art. 10 dello Statuto, convocherà le parti dinanzi a sé per il prescritto tentativo di conciliazione.

Art. 3

Il Direttore Generale può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio.

Art. 4

Colui che ha proposto l'istanza deve comparire personalmente e, soltanto in caso di motivato impedimento, può farsi sostituire da un procuratore speciale nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata autorizzato a conciliare. Può farsi assistere da altra persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione.

L'Amministrazione convenuta, a sua volta, ricevuta la copia dell'istanza, dovrà comunicare al Direttore Generale, almeno 5 giorni prima della data da costui fissata per il predetto tentativo, il nome del proprio Addetto delegato a rappresentarla ed espressamente autorizzato a conciliare.

Art. 5

Sono controversie collettive quelle riferibili ad un interesse di una intera categoria di dipendenti.

Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.

Art. 6

Avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte del Direttore Generale, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, può essere proposto reclamo allo stesso Direttore Generale.

Il reclamo è presentato o direttamente alla Segreteria dell'ULSA o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di conferma del provvedimento da parte del Direttore Generale, può essere proposto ricorso, a norma dell'art. 11, 3° comma dello Statuto, al Collegio di conciliazione e arbitrato che, entro trenta giorni dalla data di presentazione, si pronuncia in camera di consiglio a norma dell'art. 11 dello Statuto, sentite le parti, sulla ammissibilità dell'istanza, rinviando, se del caso, al Direttore Generale per il tentativo di conciliazione.

Art. 7

Il procedimento di conciliazione deve essere definito entro 90 giorni dalla data di presentazione della istanza se esperito di fronte al Direttore Generale; entro 180 giorni invece se rimesso al Consiglio.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore Generale o del Presidente.

Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, può essere proposto ricorso, a norma dell'art. 11, 3° comma dello Statuto, al Collegio di conciliazione e arbitrato.

Art. 8

Del tentativo di conciliazione il Direttore Generale dovrà redigere verbale che, in caso di motivato impedimento della parte istante, potrà essere sottoscritto dal suo procuratore speciale nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.

In difetto di conciliazione il Direttore Generale ricorda nel verbale alle parti che hanno facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'art. 11 dello Statuto; la mancata comparizione dell'Amministrazione equivarrà ad esito negativo del tentativo di conciliazione e se ne darà atto nel relativo verbale.

Art. 9

Trascorsi 30 giorni dalla data di formazione del verbale negativo o dalla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 7, senza che la parte abbia proposto ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, lo stesso Direttore Generale con suo provvedimento dà atto di ciò e dichiara chiusa la controversia per inattività della parte.

Se invece la parte ha presentato nel termine dei predetti trenta giorni ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il Direttore Generale trasmette immediatamente al predetto Collegio il ricorso, i documenti ad esso allegati e gli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.

Art. 10

Il ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato è presentato al Direttore Generale nei termini fissati dall'art. 11, 3° comma dello Statuto dell'ULSA. Del ricorso e dei documenti allegati devono essere depositate cinque copie di cui tre per i membri del Collegio, una per gli atti della controversia e una per la controparte. Nel ricorso deve essere anche indicato il domicilio eletto dall'avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano, ai sensi dell'art. 175 del Codice di Procedura Civile Vaticano.

Il ricorso e i documenti allegati sono presentati direttamente nella Segreteria dell'ULSA, o vengono inviati a mezzo posta.

Art. 11

A cura della Segreteria dell'ULSA il ricorso va annotato nell'apposito Registro Generale.

Art. 12

Eseguita la formalità di cui innanzi, il ricorso e i documenti sono subito inoltrati al Presidente del Collegio che, previa annotazione nel Registro Generale del Collegio stesso, fissa l'udienza, indica il relatore e dispone la trasmissione del ricorso e dei documenti all'Amministrazione. Tra la data fissata per l'udienza e quella di trasmissione del ricorso e dei documenti devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 13

L'Amministrazione può presentare le sue deduzioni e le eventuali richieste istruttorie fino a dieci giorni prima dell'udienza. Le predette deduzioni, con i documenti allegati, vanno depositate in cinque copie di cui tre per i membri del Collegio, una per gli atti della controversia e una per la controparte. Quest'ultima ha facoltà di rispondere per iscritto, depositando cinque copie delle sue controdeduzioni, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 14

Nel caso il convenuto eccepisca l'incompetenza del Collegio perché non è Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, il Presidente sospende con ordinanza il giudizio e chiede al Presidente dell'ULSA di formulare istanza di certificazione alla Segreteria di Stato ai sensi dell'art. 2, 3° comma dello Statuto, allegando copia di tutti gli atti del procedimento. Dell'ordinanza viene data immediata notizia alle parti. A seguito della certificazione della Segreteria di Stato o il Collegio dichiara, con ordinanza presa in camera di consiglio, la sua incompetenza ovvero il Presidente fissa nuova udienza dandone comunicazione alle parti venti giorni prima.

Tutti i termini processuali sono sospesi dalla data del decreto di sospensione del giudizio a quella del decreto che fissa la nuova udienza.

Art. 15

Nell'udienza fissata il Collegio tenta nuovamente la conciliazione. Il tentativo può essere rinnovato fino alla pubblicazione della decisione.

Art. 16

Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11, 5° comma sub d) il Collegio redige processo verbale osservando la normativa dell'art. 10, 9° comma dello Statuto. Il verbale ha efficacia di titolo esecutivo.

Art. 17

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, il Collegio procede all'interrogatorio libero delle parti le cui risposte sono idonee a far sorgere presunzioni semplici. Il rifiuto a rendere detto interrogatorio costituisce comportamento valutabile dal Collegio ai fini della decisione.

Art. 18

Il Collegio può delegare uno dei suoi membri per l'assunzione dei mezzi di prova.

Art. 19

Nell'udienza di discussione le controversie vengono chiamate secondo l'ordine risultante dall'apposito ruolo su cui va presa anche breve nota delle conclusioni delle parti. Le parti possono presentare non oltre sette giorni prima dell'udienza brevi memorie illustrative.

Nella discussione orale le parti non possono riferire quanto già esposto per iscritto ma debbono limitarsi ad illustrare in tempi ragionevolmente brevi (e comunque non oltre i dieci minuti) le questioni più importanti della causa se non hanno presentato memoria scritta e, in quest'ultimo caso, ad esporre le osservazioni in ordine a quanto affermato dalla controparte nella memoria scritta.

Art. 20

Se l'entità del numero dei ricorsi pendenti non consenta di rispettare il termine di 120 giorni dalla data del ricorso, il Collegio dispone una congrua proroga rendendone edotte le parti.

Art. 21

Le decisioni del Collegio devono portare l'intestazione «Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica - Collegio di conciliazione e arbitrato» seguita dalla composizione del Collegio stesso (Presidente e membri), lo svolgimento del fatto, la motivazione in diritto, il dispositivo, la data della decisione stessa, le firme dei componenti il Collegio ed, infine, il bollo tondo così formato: al centro lo stemma apostolico; circonda lo stemma la dicitura «Collegio di conciliazione e arbitrato» a sua volta racchiusa dalle seguenti parole «Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica».

Art. 22

Le decisioni del Collegio sono comunicate alle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita attraverso le Poste Vaticane.

Art. 23

Le notificazioni di tutti gli atti relativi ai procedimenti di conciliazione e arbitrato sono effettuati a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 24

Ai fini della verifica della tempestività della presentazione degli atti delle parti interessate ad una controversia, inviati a mezzo posta, va tenuta presente la data di spedizione.

Art. 25

Sono abrogate le Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto ULSA approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il Motu Proprio «Nel primo anniversario» del 1 gennaio 1989.

Città del Vaticano, 19 Marzo 1995.

Jan P. Card. Schotte, C.I.C.M.

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Giò Maria Poles

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