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Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

Decreto con il quale si determinano i giorni feriali per tutta l'attività dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
(ULSA)

Visto l'Art. 11 n. 5 lettera b) dello Statuto ULSA per il quale sono applicabili per analogia al Collegio di conciliazione e arbitrato le disposizioni del Codice di Procedura Civile Vaticano relative alle ferie giudiziarie;

Visto l'Art. 1 del Decreto n. XXXIV del 29 luglio 1967 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, con il quale sono stati determinati i giorni delle ferie giudiziarie, previste dall'Art. 164 del Codice di Procedura Civile Vaticano;

Ritenuto che per l'unicità della materia sono applicabili, anche all'attività di conciliazione del Direttore Generale, le disposizioni del Codice di Procedura Civile Vaticano relative alle ferie giudiziarie;

Ritenuto necessario emettere un proprio Decreto che stabilisca i predetti giorni feriali per le attività di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica;

Decreta

che tutti i termini di cui agli articoli 10 e 11 dello Statuto ULSA sono sospesi dall'11 agosto al 20 settembre di ogni anno, nonché nei giorni non festivi che per regolamento o per disposizione speciale siano giorni di vacanza.

Città del Vaticano, 19 Marzo 1995.

Jan P. Card. Schotte, C.I.C.M.

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