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Bollettino N. 4 (periodo 1°gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana

SECRETARIA STATUS

Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana

Fonti legislative:

1) Cost. Apost. Pastor Bonus, del 28 giugno 1988.

2) Regolamento Generale della Curia Romana, del 7 marzo 1992.

3) M.P. De pensionibus denuo ordinandis, dell'8 settembre 1992.

4) Disposizioni di attuazione ed esplicative del Regolamento Generale della Curia Romana, 

    4 febbraio 1993.

Art. 1

§ 1. La Commissione disciplinare della Curia Romana provvede, a norma degli artt. 79 e 81 § 2 del RGCR e su istanza dell'autorità competente dei singoli Dicasteri, alla determinazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi a carico dei dipendenti della Curia Romana.

§ 2. La Commissione è composta da un Presidente e sei membri, nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice. L'Arcivescovo o il Vescovo o il membro più anziano di età funge da Vicepresidente, con il compito di sostituire il Presidente assente.

§ 3. Il Presidente, sentita la Segreteria di Stato, nomina un sacerdote per le mansioni di segretario e di attuario.

Art. 2

§ 1. Le sanzioni disciplinari su cui verte la competenza della Commissione sono: la sospensione dall'ufficio, l'esonero dall'ufficio e il licenziamento dall'ufficio (cfr. artt. 65 nn. 2-4, 76 e 79 RGCR).

§ 2. La Commissione disciplinare decide circa il trattamento di quiescenza di cui agli artt. 64 e 74 del RGCR e all'art. 29 del M.P. De pensionibus denuo ordinandis.

§ 3. I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 65 n. 1 RGCR esulano dalla competenza della Commissione disciplinare. La dichiarazione della destituzione di diritto, di cui all'art. 80 del RGCR, spetta al Capo Dicastero, al quale appartiene l'interessato.

Art. 3

Nella determinazione e nella applicazione delle sanzioni disciplinari è esclusa ogni interpretazione estensiva degli artt. 69-75 del RGCR.

Art. 4

In ogni caso la Commissione disciplinare della Curia Romana esamina anzitutto la legittimità e la congruità delle sanzioni disciplinari proposte.

Art. 5

Nei casi risolti con il licenziamento dall'ufficio, la Commissione stabilirà insieme alla sanzione decisa anche gli effetti che dovranno seguire, a norma dell'art. 74 del RGCR e dell'art 29 del M.P. De pensionibus denuo ordinandis.

Art. 6

La Commissione agisce solo dietro formale richiesta scritta dell'Autorità competente la quale, secondo il disposto dell'art. 81 del RGCR, insieme all'istanza in cui viene indicata la sanzione disciplinare che si intende applicare, deve trasmettere la documentazione e le prove concernenti i comportamenti passibili di provvedimenti disciplinari e informare in pari tempo l'interessato che a suo carico è stata adita la Commissione disciplinare.

Art. 7

In ogni fase del procedimento l'inquisito ha la facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia, scelta nell'ambito degli Organismi della Santa Sede, preferibilmente fra i membri del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o dell'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana.

Art. 8

L'inquisito, 15 giorni prima dell'interrogatorio, sarà avvertito del giorno, ora e luogo dove dovrà presentarsi. La convocazione dovrà contenere gli estremi essenziali dell'accusa.

Art. 9

§ 1. Ad espletare l'interrogatorio provvederà un incaricato del Presidente. Sarà sua cura preparare e compilare l'interrogatorio sulla base della documentazione del Dicastero e di quella eventualmente presentata dalla persona interessata.

§ 2. Assisterà all'interrogatorio l'attuario, di cui all'art. 1 § 3, con il compito di verbalizzare domande e risposte ed attestarne quindi l'autenticità, dopo che lo stesso verbale sia stato firmato dall'interrogato e da colui che ha espletato l'interrogatorio.

Art. 10

Trascorsi 15 giorni dall'interrogatorio, il Presidente invia copia di tutti gli atti ai membri della Commissione, indicando chi di essi dovrà essere Relatore, il giorno, l'ora e il luogo della seduta.

Art. 11

§ 1. La seduta, di cui nel precedente articolo, dovrà essere presieduta dal Presidente della Commissione disciplinare, il quale, dopo l'esposizione del Relatore, chiederà il voto degli altri Membri e quindi, dopo una eventuale discussione, formulerà per iscritto la decisione stabilita dalla maggioranza; essa dovrà essere sottoscritta dai Membri che hanno preso parte alla seduta.

§ 2. Il Relatore provvederà quindi a stendere in un unico testo la decisione, di cui al § 1, con le relative motivazioni. Tale testo dovrà poi essere sottoscritto dai Membri che hanno preso parte alla decisione.

§ 3. Alla seduta di cui al primo paragrafo, parteciperà il segretario o attuario, di cui all'art. 1 § 3, il quale ne redigerà il verbale.

Art. 12

Entro 8 giorni dalla decisione, di cui all'art. 11, il Presidente provvederà ad inviare il testo della medesima al Capo Dicastero cui appartiene il soggetto inquisito e al quale spetta di applicare la sanzione in conformità con le decisioni della Commissione (cfr. art. 76 RGCR).

Art. 13

§ 1. Il Capo Dicastero, prima di applicare la sanzione, provvederà ad inviare copia della decisione della Commissione con le eventuali osservazioni del proprio Dicastero alla Segreteria di Stato per ottenerne il nulla osta.

§ 2. L'applicazione della sanzione dovrà essere notificata all'interessato a norma dell'art. 77 RGCR, alla Segreteria di Stato e all'APSA.

Art. 14

§ 1. Contro la decisione del Dicastero è dato ricorso nei termini previsti dal Diritto (cfr. artt. 78, 119-120 RGCR).

§ 2. In nessun caso il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme canoniche vigenti.

Dal Vaticano, 5 gennaio 1994.

De mandato Summi Pontificis

Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato

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