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Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)

Indennità fissa di funzione per i Capo-Ufficio/Capo-Servizio Laici

SECRETARIA STATUS

DECRETUM

quo laicis Officii moderatoribus et iisdem aequiparatis officialibus
praemium quoddam omnibus mensibus persolvitur

[AAS 87 (1995) 813-815]

INDENNITA' FISSA DI FUNZIONE PER I CAPO-UFFICIO/CAPO-SERVIZIO LAICI

Art. 1

Per i dipendenti laici di X livello, nominati Capo-Ufficio o Capo-Servizio, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, è istituita una indennità fissa di funzione, nei periodi di effettivo espletamento delle loro specifiche funzioni, in relazione alla loro particolare responsabilità e disponibilità anche temporale.

Detta indennità di funzione non compete ad altri dipendenti ancorché equiparati a Capo-Ufficio o Capo-Servizio dai rispettivi Regolamenti per il Personale.

Art. 2

La predetta indennità è stabilita nella misura di L. 600.000 (seicentomila).

L'erogazione della indennità di funzione avverrà in uno con la retribuzione mensile per tredici mensilità.

Art. 3

Detta indennità cessa con il cessare della funzione e non spetta in caso di sospensione e/o interruzione dell'espletamento delle funzioni di Capo-Ufficio o Capo-Servizio per periodi superiori ad un mese.

Art. 4

L'indennità di funzione di cui all'Art. 2 è incrementata ogni anno di un importo pari al prodotto del valore iniziale dell'indennità per la variazione percentuale dell'indice generale della Città di Roma dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, del mese di dicembre dell'anno appena trascorso rispetto al mese di dicembre dell'anno che lo precede; tale meccanismo è pienamente operativo fino ad un tetto massimo di variazione annuale del 7% del predetto indice ISTAT; al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad operare nel limite prestabilito del 7% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione.

Art. 5

L'indennità di funzione, per i periodi in cui è stata effettivamente corrisposta in relazione al precedente Art. 3 (cf. Artt. 8 e 11 del Regolamento Pensioni), è utile ai fini dei trattamenti previdenziali ed assistenziali vigenti in conformità alle rispettive normative per le quali è equiparata a tutti gli effetti alla indennità fissa per responsabilità dirigenziale.

Art. 6

Nel caso in cui la suddetta indennità fissa non sia stata corrisposta nell'ultimo quinquennio precedente il collocamento in quiescenza, la medesima indennità non entra nel computo del trattamento pensionistico né in quello della liquidazione.

Qualora nell'ultimo quinquennio si sia verificata la attribuzione dell'indennità, la stessa entra nel calcolo della pensione e della liquidazione, in conformità all'Art. 11, lett. a) del Regolamento Pensioni.

Art. 7

In relazione alla sua natura, l'indennità fissa di funzione è sostitutiva di qualunque compenso per prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro e sostituisce ed assorbe ogni altro compenso eventualmente percepito, al di fuori di retribuzione di base, ASI e bienni, dai Capo-Ufficio o Capo-Servizio alla data di entrata in vigore della presente normativa.

Qualora la differenza tra la misura della indennità di cui all'Art. 2 e la somma di ogni altro compenso percepito dai Capo-Ufficio o Capo-Servizio nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente normativa, risulti negativa, viene conservata agli interessati tale differenza da riassorbirsi progressivamente mediante compensazione degli incrementi derivanti da futuri miglioramenti retributivi, indicizzazioni incluse, in misura pari a due terzi degli incrementi stessi.

La differenza di cui al capoverso precedente non ha effetto ai fini dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

Art. 8

Le presenti norme entreranno in vigore dal 1° Ottobre 1995.

+ Angelo card. Sodano

In Secretariae Status tab., n. 368.932/GN

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