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Bollettino N. 5 (periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996)

N. CCLIII - Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti del Governatorato.

[AAS Suppl. 67 (1996) 49-51]

14 maggio 1996

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- Vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 24 giugno 1969, n. LI;
- Visto il decreto 5 maggio 1973, n. XC;
- Vista la legge che modifica il tasso d'interesse legale 9 dicembre 1994, n. CCXXVI;
- Visto il decreto 3 maggio 1995, n. CCXXXI, con cui è stato promulgato il Regolamento per il personale dello Stato della Città del Vaticano;

Ha emanato il presente decreto, con il quale è promulgato il

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI SULLO STIPENDIO
AI DIPENDENTI DEL GOVERNATORATO

Art. 1

I dipendenti in ruolo ed i dipendenti a contratto aventi almeno cinque anni di servizio, che desiderano contrarre un mutuo con il Governatorato, debbono indirizzare apposita domanda alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, specificando e documentando le motivazioni della richiesta.

Art. 2

Per poter fruire della concessione di un mutuo, i dipendenti devono essere in servizio attivo.

Art. 3

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, esaminata la domanda e riscontratala fondata, concede il mutuo richiesto, che non potrà mai superare la somma che sarebbe dovuta in quel momento al dipendente in caso di liquidazione di fine rapporto.

Art. 4

La somma mutuata è gravata dell'interesse del 10% a scalare e sarà restituita in rate mensili suddivise in un periodo di sessanta mesi, salvo quanto stabilito nel comma seguente.

Al momento della corresponsione, il Governatorato provvede al calcolo degli interessi per determinare il capitale netto da erogare e al ricupero della prima rata di ammortamento del mutuo; la rimanente somma viene ricuperata mediante una ritenuta mensile sulla retribuzione del dipendente ed eventualmente sulla liquidazione.

Art. 5

È in facoltà del dipendente richiedere in qualsiasi momento l'estinzione anticipata del debito contratto.

Al momento di tale operazione, il Governatorato accrediterà al dipendente gli interessi relativi al debito residuo.

Art. 6

Il dipendente può chiedere la concessione di un nuovo mutuo solo se ha già estinto il debito precedentemente contratto.

Art. 7

Il Governatorato gestisce la materia dei mutui tramite l'Ufficio del Personale.

Art. 8

I mutui concessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati, fino alla loro estinzione, secondo la normativa precedentemente in vigore.

Salvo quanto disposto nel primo comma del presente articolo, è abrogato il decreto 5 maggio 1973, n. XC.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1996.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, quattordici maggio millenovecentonovantasei.

Rosalio José Card. Castillo Lara, Presidente

Gianni Danzi, Segretario

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