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Bollettino N. 6 (periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997)

Norme sul lavoro straordinario e sul lavoro ordinario festivo e notturno

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 393.834/G.N.

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Norme sul lavoro straordinario
e sul lavoro ordinario festivo e notturno

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardina-le Segretario di Stato il giorno 3 febbraio 1997, ha approvato le unite « Norme sul lavoro straordinario e sul lavoro ordinario festivo e notturno », per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, della Fabbrica di San Pietro e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

Il Santo Padre ha altresì disposto che le suddette Norme siano pubblicate in Acta Apostolicae Sedis ed entrino in vigore il 1° luglio 1997.

Dal Vaticano, 4 febbraio 1997

+ Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato


NORME SUL LAVORO STRAORDINARIO
E SUL LAVORO ORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Art. 1

Le presenti norme si applicano ai dipendenti, inquadrati nei dieci livelli funzionali, della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, della Fabbrica di San Pietro e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

Art. 2

Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti dell'orario ordinario di lavoro stabilito da apposita normativa e non compreso nei recuperi consentiti dalla stessa.

Art. 3

Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle domeniche, nelle altre feste di precetto secondo il canone 1246 del Codice di Diritto Canonico, nei giorni di vacanza indicati dai Regolamenti, nel giorno di riposo settimanale per i dipendenti di turno.

Art. 4

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 5

1. Il lavoro straordinario deve essere limitato ai casi di effettiva necessità ed autorizzato dall'Autorità competente.

2. La spesa complessiva annuale non può superare la somma preventivata in bilancio.

Art. 6

Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere il lavoro straordinario ed il lavoro ordinario festivo ed il lavoro ordinario notturno, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni.

Art. 7

1. Le ore di lavoro straordinario sono compensate con la tariffa oraria conven-zionale da calcolarsi come indicato all'Art. 8, maggiorata nelle seguenti misure:

a) diurno feriale 20%
b) notturno feriale 35%
c) diurno festivo 35%
d) notturno festivo 60%

2. Le ore di lavoro festivo e notturno, prestate dal dipendente in regime di lavoro ordinario, sono compensate con una indennità pari alle sole maggiorazioni previste dal 1o comma del presente articolo, in base alla tariffa oraria convenzionale da calcolarsi come indicato all'Art. 8, e cioè:

a) lavoro notturno feriale 35%
b) lavoro diurno festivo 35%
c) lavoro notturno festivo 60%

Art. 8

A tutti gli effetti dell'Art. 7 la tariffa oraria convenzionale si determina dividendo per 150 la somma dell'importo degli scatti biennali di anzianità spettanti al dipendente e della retribuzione convenzionale corrispondente al suo livello funzionale di inquadramento, quale risulta dalla seguente tabella:

X

livello lire 2.665.000

IX

livello lire 2.535.000

VIII

livello lire 2.405.000

VII

livello lire 2.275.000

VI

livello lire 2.180.000

V

livello lire 2.080.000

IV

livello lire 1.970.000

III

livello lire 1.870.000

II

livello lire 1.775.000

I

livello lire 1.680.000

Art. 9

Le prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro ordinario festivo e di lavoro ordinario notturno sono compensate ai sensi degli articoli precedenti:

a) per il personale assunto con contratto a tempo determinato, facendo riferimento per 

    la retribuzione convenzionale a quella di pari livello di ruolo, e ai bienni di 

    competenza ove convenuto;

b) per il personale assunto con contratto a tempo parziale, facendo riferimento alla 

    retribuzione convenzionale di pari livello con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

    all'importo degli scatti di anzianità che spetterebbe in caso di rapporto di lavoro a 

    tempo pieno;

c) per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, facendo riferimento 

    alla sola retribuzione convenzionale del pari livello, ridotta nella stessa misura con la 

    quale è stata determinata la retribuzione di livello.

Art. 10

Qualora per particolari esigenze di servizio, la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo determinato sia stata convenuta in misura forfettaria omnicomprensiva, le prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro ordinario festivo e di lavoro ordinario notturno saranno compensate, ai sensi degli articoli precedenti, facendo riferimento alla sola retribuzione convenzionale del pari livello di ruolo.

Art. 11

Con provvedimento della Segreteria di Stato, sentito il parere dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in relazione a particolari esigenze di servizio, le prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro ordinario festivo e di lavoro ordinario notturno possono essere compensate in misura forfettaria.

Art. 12

Le norme di cui agli articoli precedenti non si applicano:

a) ai chierici, agli appartenenti agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita 

    apostolica;

b) ai dipendenti inquadrati nel 10° livello funzionale ai quali è corrisposta una indennità 

    sostitutiva di qualunque compenso per prestazioni al di fuori del normale orario di 

    lavoro.

Art. 13

Con decorrenza dal 1° luglio 1997 sono abrogate le vigenti disposizioni sul lavoro straordinario e sul lavoro ordinario festivo e notturno ad eccezione di quelle che stabiliscono un limite alle ore straordinarie mensili.

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