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Bollettino N. 7 (periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998) 

Norme di attuazione degli artt. 6, 4° comma e 12, 2° comma del Regolamento Pensioni 1992*

[AAS 90 (1998) 215-222]

SECRETARIA STATUS

Decretum

Prot. N. 415.660/G.N.

IL CARDINALE ANGELO SODANO

SEGRETARIO DI STATO

Visto l'Art. 31 del Regolamento Pensioni 1992, su proposta del Comitato Consultivo del Fondo Pensioni,

APPROVA

 le seguenti

NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 6, 4° COMMA E 12, 2° COMMA

DEL REGOLAMENTO PENSIONI 1992

TITOLO I

Accensione di polizza assicurativa a favore del personale dipendente che, alla data di cessazione dal servizio, non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite (Art. 6, V comma del Reg. Pens. 1992).

Art. 1

(soggetti interessati)

Le Norme del presente Titolo si applicano a tutto il Personale, ecclesiastico, religioso e laico, senza distinzione di anzianità di servizio e di forma di contratto di assunzione - ruolo prova, ruolo ordinario, contratti speciali e a termine - che alla data di cessazione dal servizio non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite.

Art. 2

(effetti della normativa)

Alla data di cessazione dal servizio le posizioni dei dipendenti di cui al precedente Art. 1 sono estinte mediante accensione, da parte dell'Ufficio del Fondo Pensioni in qualità di contraente, di una polizza di assicurazione per una rendita vitalizia differita con controassicurazione.

Art. 3

(condizioni della polizza)

§ 1. Beneficiario della rendita di cui all'Art. 2 è il dipendente assicurato al compimento dell'età di collocamento a riposo prevista dal Regolamento del Personale dell'Ente di appartenenza vigente al momento della cessazione dal servizio.

Al compimento di tale età, la Società di Assicurazione erogherà la prima rata della rendita.

§ 2. L'importo della prima annualità sarà pari al rateo di pensione maturato alla cessazione dal servizio, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento Pensioni vigente e rivalutato all'anno di godimento in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati della città di 1 Roma.

Le rate successive alla prima saranno rivalutate annualmente secondo il criterio precedentemente indicato.

§ 3. Il godimento della rendita vitalizia inizierà al termine del periodo di differimento, in caso di sopravvivenza dell'assicurato a tale data, e continuerà fino al decesso di quest'ultimo.

§ 4. In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo di differimento della rendita, ai superstiti designati dall'assicurato-beneficiario sarà versato il premio pagato aumentato delle quote annuali di adeguamento in conformità al criterio in. dicato al precedente 2' comma.

§ 5. Qualora la morte del dipendente cessato dal servizio avvenga prima dell'accensione della polizza assicurativa, il Fondo Pensioni verserà il rateo di pensione maturato alla cessazione dal servizio ai superstiti del dipendente, individuati secondo la normativa applicata in relazione all'ordinamento pensionistico vaticano.

Art. 4

(versamento del premio)

Il Fondo Pensioni, all'accensione della polizza, verserà alla Società di Assicurazione prescelta dallo stesso Fondo il premio unico che è a totale suo carico.

Art. 5

(impegno del Fondo)

L'Ufficio del Fondo Pensioni si impegna con una dichiarazione scritta, che costituisce parte integrante della polizza, a rinunciare alla revoca o modifica della designazione del « beneficiario ».

Art. 6

(riscatto della polizza)

Nel caso in cui l'assicurato-beneficiario sia riassunto in servizio, l'Ufficio del Fondo Pensioni, dietro autorizzazione scritta dello stesso assicurato, riscatterà la polizza per ricongiungere, agli effetti della pensione, differenti periodi di servizio.

TITOLO II

Riscatto di periodi di studi universitari 

trascorsi prima dell'assunzione in servizio (Art. 12, 2° comma)

Art. 7

(incidenza del riscatto)

Il riscatto del periodo di corso legale degli studi universitari incide solo sulla misura della pensione.

Art. 8

(procedura)

La domanda di riscatto, compilata su apposito modello fornito dall'Ufficio del Fondo Pensioni, deve essere presentata dal dipendente all'« Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni » corredata della prescritta documentazione (Allegato A).

Art. 9

(riscatto di anni residui)

Il dipendente in servizio al 31 dicembre 1992 ed in possesso del diploma di laurea, che ai sensi dell'Art. 12, 3° comma del vigente Regolamento Pensioni beneficia degli effetti derivanti dall'Art. 18 del Regolamento Pensioni del 23 dicembre 1963, può richiedere, sempre che ne sussistano le condizioni, il riscatto del residuo numero di anni della durata statutaria del corso di studi relativo alla medesima laurea.

Art. 10

(conseguimento del diploma dopo l'assunzione)

Il dipendente che abbia conseguito il diploma dopo l'assunzione in servizio può chiedere il riscatto solo per i periodi di studio trascorsi prima dell'assunzione.

I periodi di studio da riscattare si ricavano moltiplicando la durata statutaria dei corsi per un coefficiente dato dal rapporto tra il numero di esami sostenuti con esito favorevole ed il numero complessivo degli esami previsti dagli statuti dei singoli corsi.

Art. 11

(titolari di più diplomi)

I titolari di più diplomi possono riscattarne uno solo, a loro scelta.

Art. 12

(limiti del riscatto)

 

Il riscatto deve riferirsi al periodo di studi universitari del corso cui si riferisce il diploma conseguito, nel limite massimo della sua durata statutaria, e può essere chiesto anche limitatamente a singoli periodi di studio.

In questo caso i restanti periodi di studio della durata statutaria del corso potranno essere oggetto di una o più domande di riscatto in tempi successivi.

 

Art. 13

(entità del riscatto)

L'entità del riscatto è stabilita dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica a norma dell'Art.12, 2° comma del Regolamento Pensioni 1992.

 

Art. 14

(pagamento del riscatto)

 

§ 1. Il pagamento del riscatto potrà essere eseguito in un'unica soluzione oppure, in tutto o in parte in forma dilazionata per un massimo di 60 rate mensili costanti comprensive di interessi.

§ 2. Il numero delle rate non potrà comunque essere superiore al numero di mesi di effettivo servizio residuo del dipendente.

§ 3. Il tasso di interesse annuo per il pagamento dilazionato è pari al tasso annuo medio di rendimento tecnico finanziario del Fondo Pensioni, relativo all'anno nel quale viene chiesta la dilazione.

 

Art. 15

(esito della domanda)

L'Ufficio del Fondo Pensioni, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifica mediante raccomandata A/R all'interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda.

 

Art. 16

(termine di pagamento)

 

§ 1. Il pagamento del riscatto in un'unica soluzione o della parte non dilazionata, dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A/R di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.

§ 2. Il termine di pagamento sopra indicato è perentorio e la sua inosservanza determina automaticamente la caducazione della concessione.

§ 3. Se la domanda di riscatto viene presentata alla cessazione dal servizio, la somma da pagare sarà ritenuta per intero sulla liquidazione.

 

Art. 17

(pagamento rateale)

 

§ 1. Le rate del pagamento dilazionato dovranno essere pagate tramite l'Amministrazione di appartenenza del dipendente, con ritenute mensili sulla retribuzione a decorrere dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda.

§ 2. In caso di sospensione della retribuzione, anche per eventuali collocamenti in aspettativa, sarà cura del dipendente, per evitare la revoca della concessione della dilazione di pagamento, versare in ogni modo alla propria Amministrazione le rate di scadenza.

§ 3. I versamenti al Fondo Pensione delle rate mensili dei riscatti verranno effettuati da ciascuna Amministrazione entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese di competenza (cf Art. 8, 3° comma Regolamento Pensioni 1992).

§ 4. Qualora l'Amministrazione, per atti o fatti del dipendente, non possa effettuare il pagamento della rata in scadenza entro il termine perentorio di cui al precedente 2° comma, la concessione della dilazione di pagamento è revocata automaticamente e senza ulteriore avviso ed il periodo temporale riscattato è commisurato alla parte di capitale già rimborsato in base alle rate pagate in conformità alle presenti norme.

 

Art. 18

(estinzione anticipata del debito)

 

§ 1. Il dipendente, in ogni caso, ha facoltà di estinguere il pagamento dilazionato mediante versamento dell'intero debito residuo, maggiorato degli interessi maturati dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata fino alla data del versamento a saldo.

§ 2. Gli interessi di cui al precedente 1° comma sono da computarsi come interessi semplici al tasso d'interesse annuo di cui al precedente Art. 14, 3° comma, assumendo come riferimento l'anno civile.

§ 3. La domanda di anticipata estinzione del pagamento dilazionato, deve essere presentata all'Ufficio del Fondo Pensioni entro i primi dieci giorni del mese successivo al mese di scadenza dell'ultima rata pagata.

§ 4. Il pagamento del debito residuo e dei relativi interessi dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della domanda A/R di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di estinzione anticipata del debito.

Il mancato pagamento determina automaticamente la revoca della domanda di estinzione anticipata.

 

Art. 19

(revoca della dilazione di pagamento)

 

§1. Al dipendente che per qualsiasi motivo cessa dal servizio, viene automaticamente revocata la concessione del pagamento dilazionato.

Ove non sia esercitata la facoltà di cui al successivo 2° comma, il periodo temporale già riscattato è commisurato alla parte di capitale già rimborsato in base alle rate pagate in conformità alle presenti norme.

§ 2. E'  data facoltà di estinguere, alle condizioni di cui all'Art. 18, 1°, 2° e 4° comma, l'intero debito residuo.

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio del Fondo Pensioni entro il termine Perentorio di 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio e la sua inosservanza determina automaticamente la caducazione della concessione.

Città del Vaticano, 16 Febbraio 1998.

+ANGELO CARD. SODANO


Adnexum

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni

DOMANDA DI RISCATTO DI PERIODI DI STUDI UNIVERSITARI

TRASCORSI PRIMA DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO

(Art. 12 § 2 Reg. Pensioni 1992)

Il sottoscritto............................  ................................. matricola ....................

    cognome                                      nome 

nato il ............................... in ............................... . . .....................................

     città                                      nazione

Residenza: città ............... ............... ..... C.A.P ............. Provincia ................

indirizzo ............................................................................ tel .........................

Stato civile.......................................................................................................

Amministrazione di appartenenza......................................................................

Domicilio eletto in Vaticano ..............................................................................

Data di assunzione in servizio ............................................................................

Titolo di studio per il quale si chiede il riscatto.....................................................

.........................................................................................................................

Conseguito il ............... .................... presso......................................................

                                                                                                                    università

 

chiede ai sensi dell'art. 12 § 2 del Regolamento Pensioni 1992 di riscattare il periodo

dal ..........................................al ..............................................

pari ad anni ..................... e mesi .....................

Per il versamento del contributo dovuto per il riscatto, il sottoscritto dichiara di aver scelto il pagamento:

[  ] in forma dilazionata, autorizzando fin d'ora l'Amministrazione di appartenenza ad operare le relative ritenute sulla retribuzione mensile;

[  ] in unica soluzione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

[  ] copia autentica diploma di laurea o diploma universitario relativa al corso di cui si chiede il riscatto;

[  ] certificazione rilasciata dai competenti organi universitari circa la durata statutaria del corso e gli anni accademici in cui si è svolto il corso;

[  ] copia cedola retribuzione mese antecedente alla domanda;

Vaticano,....................................................................... firma.......................................................

 

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