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Bollettino N. 18

 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELLA CURIA ROMANA

(approvato "de mandato Summi Pontificis" in data 23 dicembre 2010 "ad quinquennium")

 

Art. 1

 

§1.  La Commissione Disciplinare della Curia Romana esprime, su richiesta scritta dellÂ’Autorità competente dei singoli Enti1, la propria valutazione sulla legittimità e congruità della sanzione disciplinare2 che la medesima Autorità intende applicare a carico di un proprio dipendente.

 

§2.  Ad istanza dellÂ’Autorità competente, la Commissione, invece, decide circa la commutazione del diritto alla pensione in una prestazione una tantum a norma del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e dei regolamenti degli Enti che prevedono la consultazione della Commissione medesima per tale fattispecie.

 

Art. 2

 

§1.  La valutazione di cui allÂ’art. 1 §1 riguarda il personale degli Enti il cui regolamento, approvato dalla Superiore Autorità, prevede lÂ’intervento della Commissione Disciplinare della Curia Romana.

 

§2.  La medesima non è competente sul personale degli Enti provvisti di una propria Commissione Disciplinare, salvo quanto previsto allÂ’art. 1 §2.

 

Art. 3

 

§1.  Le sanzioni disciplinari su cui verte la competenza della Commissione Disciplinare sono quelle specificamente previste dai regolamenti degli Enti di cui allÂ’art. 2 §1.

 

§2.  Nella valutazione della legittimità e congruità delle sanzioni disciplinari è esclusa ogni interpretazione estensiva.

 

Art. 4

 

§1.  La Commissione Disciplinare è composta da un Cardinale o Vescovo Presidente e da altri sei membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.  Il membro più anziano di nomina sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

§2.  Sono membri di diritto durante munere il Segretario dellÂ’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e lÂ’Assessore della Segreteria di Stato.

 

§3.  Il Presidente, sentita la Segreteria di Stato, nomina un chierico per le mansioni di Segretario-attuario.

 

Art. 5

 

§1.  La persona sottoposta al procedimento disciplinare può farsi assistere da un Avvocato di fiducia, scelto fra i membri del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o dellÂ’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana.

 

§2.  LÂ’Avvocato può prendere visione dei documenti in possesso della Commissione Disciplinare entro il termine di dieci giorni dalla notifica di cui allÂ’art. 6 §2 ed essere presente allÂ’interrogatorio di cui allÂ’art. 7 §§2-5.

 

§3.  LÂ’Avvocato può consegnare alla Commissione una memoria difensiva del proprio assistito entro dieci giorni dallÂ’interrogatorio di cui allÂ’art. 7 §§2-5 o, qualora non vi sia detto interrogatorio, dallÂ’esame degli atti di cui al precedente §2.

 

Art. 6

 

§1.  LÂ’istanza dellÂ’Autorità competente che richiede il parere della Commissione deve indicare la sanzione disciplinare che si intende applicare e deve trasmettere la documentazione riguardante la persona soggetta alla procedura disciplinare, le prove concernenti i comportamenti passibili di provvedimenti disciplinari nonché tutti gli elementi che la medesima persona ha prodotto a sua discolpa e giustificazione.

 

§2.  Entro dieci giorni dallÂ’istanza di cui al §1, lÂ’Autorità competente dovrà trasmettere alla Commissione, corredata dalla documentazione di cui al §1, copia della notifica inviata allÂ’interessato.  Questa deve indicare che il caso è stato trasmesso alla Commissione con informazione del diritto di nominarsi un Avvocato e di chiedere al Presidente, entro il termine di quindici giorni dallÂ’avvenuta notifica, la possibilità di presentare alla medesima nuove prove o argomenti.

 

Art. 7

 

§1.  Ricevuta la richiesta scritta da parte dellÂ’Autorità competente con la relativa documentazione, il Presidente della Commissione nominerà, tra i membri della medesima, un Relatore al quale affiderà lo studio del caso.

 

§2.  Se il Relatore ritiene insufficiente la documentazione o reputa opportuno accogliere qualcuna delle richieste della persona sottoposta alla procedura disciplinare, chiede al Presidente della Commissione di citare lÂ’interessato per essere interrogato dallo stesso Relatore circa nuove prove o argomenti.

 

§3.  La citazione dovrà contenere gli estremi essenziali degli atti contestati e dellÂ’oggetto dellÂ’interrogatorio.  LÂ’udienza dovrà essere fissata non prima di quindici giorni dalla citazione.

 

§4.  A detto interrogatorio deve essere presente il Segretario della Commissione con il compito di verbalizzare domande e risposte, facendo fede pubblica di quanto avvenuto.

 

§5.  Il verbale dellÂ’interrogatorio deve essere firmato dalla persona interrogata, dal suo Avvocato, dal Relatore e dal Segretario.

 

Art. 8

 

§1.  Trascorso il termine stabilito allÂ’art. 5 §3, il Relatore riferisce al Presidente sullo stato della questione.

 

§2.  Se il Presidente ritiene sufficiente la documentazione raccolta invia copia di tutti gli atti ai membri della Commissione, indicando il giorno, lÂ’ora e il luogo della riunione per la discussione e decisione del caso in oggetto.

 

Art. 9

 

§1.  Dopo lÂ’esposizione del Relatore e una eventuale discussione moderata dal Presidente, questi chiederà il voto dei Membri e quindi formulerà per iscritto il dispositivo della decisione stabilita dalla maggioranza.  Detto dispositivo dovrà essere sottoscritto dai Membri che hanno preso parte alla seduta e dal Segretario, il quale partecipa senza diritto di voto.

 

§2.  Nel termine dei successivi quindici giorni il Relatore redigerà il provvedimento con le relative motivazioni in fatto e in diritto.  Tale testo dovrà essere sottoscritto dai Membri che hanno preso parte alla decisione e dal Segretario.

 

Art. 10

 

Il Presidente provvederà ad inviare la decisione allÂ’Autorità che ha presentato lÂ’istanza di cui allÂ’Art. 6 §1, alla quale spetta applicare la sanzione.

 

Art. 11

 

§1.  LÂ’Autorità di cui allÂ’art. 6 §1, prima di applicare la sanzione, provvederà ad inviare copia della valutazione della Commissione , con le eventuali osservazioni, alla Segreteria di Stato per il nulla osta.

 

§2.  LÂ’applicazione della sanzione dovrà essere notificata dallÂ’Autorità competente allÂ’interessato, allÂ’Amministrazione di appartenenza e alla Segreteria di Stato.

 

§3.  Il rifiuto da parte dellÂ’interessato di accettare la comunicazione equivale alla ricezione.  Di questi atti, compreso lÂ’eventuale rifiuto di accettazione, deve essere presa nota3.

 

Art. 12

 

§1.  Contro la decisione dellÂ’Autorità competente è possibile fare ricorso nei termini previsti dal Diritto.

 

§2.  Di per sé il ricorso non ha effetto sospensivo4.

 

Art. 13

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme canoniche vigenti.

 

Città del Vaticano, 23.XII.2010

 

 

Tarcisio Card. Bertone

Segretario di Stato

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1 Cfr. sotto, art. 2.

2 Cfr. sotto, art. 3.

3 Cfr. CIC cann. 54-56.

4 Cfr. Benedetto XVI, Antiqua ordinatione tribunalium, 21 giugno 2008, in AAS, 100 [2008] 513-538, art. 61, 95-100.

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