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Bollettino N. 19 (periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011)

 

Norme a tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell'assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro e Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche

 

SEGRETERIA DI STATO

Prot. N. 162.774/G.N.

 

RESCRITTO "EX AUDIENTIA SS.MI" 

NORME PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA

E DEI SUOI DIRITTI FONDAMENTALI

DA OSSERVARSI NEGLI ACCERTAMENTI SANITARI

IN VISTA DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

E

NORME A TUTELA DEI DIPENDENTI AFFETTI DA PARTICOLARI GRAVI PATOLOGIE

O IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE.

 

Il Santo Padre Benedetto XVI nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 10 Novembre 2011 ha approvato in via definitiva, le "Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell'assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro e Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche" per il personale in servizio appartenente alle diverse Amministrazioni della Santa Sede e al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, già approvate "ad experimentum" per tre anni il 7 novembre 2008.

 Il Santo Padre ha disposto la promulgazione delle suddette Norme e la pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che esse entrino in vigore con decorrenza 1° Gennaio 2012.

 

Dal Vaticano, 18 Novembre 2011

 

Tarcisio Cardo Bertone

Segretario di Stato

 

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DEFINIZIONI

 Ai fini delle presenti Norme i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

 

a)   «Enti competenti»: gli Enti che dispongono per i propri dipendenti ed i propri candidati all'assunzione gli accertamenti preventivi, periodici e d'ufficio di cui agli artt. 3 e 4, di competenza della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

 b)   «dipendenti»: gli ecclesiastici, gli appartenenti agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica ed i laici che hanno instaurato un rapporto di lavoro dipendente con gli Enti competenti;

 c)   «interessato»: il dipendente o il candidato all'assunzione presso gli Enti competenti;

 d)   «accertamenti preventivi»: l'insieme degli accertamenti sanitari, clinici, biologici e strumentali che sono effettuati prima della assunzione o prima, ove disposti, di un cambio di mansioni, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui gli interessati sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità ad una determinata mansione e l'assenza di rischio per la sicurezza e la salute di terzi;

 e)   «accertamenti periodici»: l'insieme degli accertamenti sanitari, clinici, biologici e strumentali che sono effettuati ad intervalli di tempo, intesi a controllare lo stato di salute degli interessati ai fini della valutazione della idoneità alla specifica mansione svolta e, ove disposto, all'assenza di rischio per la sicurezza e la salute di terzi;

 f)   «accertamenti d'ufficio»: l'insieme degli accertamenti sanitari, clinici, biologici e strumentali disposti dagli Enti competenti;

 g)   «Direzione»: la Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

 h)  «Servizio competente»: il Servizio della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, competente ad esprimere i giudizi di idoneità di cui all' art. 3 lett. b);

 i)   «Direttore»: il Preposto alla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

 l)   «dato personale»: qualunque informazione concernente un interessato identificato o identificabile; si considera identificabile l'interessato che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

 m) «dati identificativi»: i dati personali che permettono la identificazione diretta dell'interessato;

 n) «dati sensibili»: i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'intimità dell'interessato;

 o)   «trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati;

 p)   «responsabile del trattamento dei dati»: la persona fisica o l'ufficio preposti dal Direttore al trattamento di dati personali;

 q)   «incaricati del trattamento dei dati»: le persone fisiche autorizzate dal Direttore o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento di dati personali;

 r)   «blocco al trattamento dei dati»: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

 s)   «banca dei dati»: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti. 

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 TITOLO I

 Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti

fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista

dell' assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 Le presenti Norme, poste a tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sono da osservarsi negli accertamenti sanitari preventivi, periodici e d'ufficio, previsti agli artt. 3 e 4, di competenza della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

 

Art. 2

Misure a garanzia dei diritti della persona

 1. Il Direttore, nella organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi, periodici e d'ufficio di cui agli artt. 3 e 4, come indicati nelle "DEFINIZIONI" alle lettere d), e) ed f), adotta le misure idonee a garantire il rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali e in particolare il rispetto della buona fama e il diritto alla riservatezza riconosciuti alla persona dal can. 220 C.IC., nonché il rispetto del segreto d'ufficio.

2. Le misure di cui al n. 1 comprendono in particolare:

a)     le soluzioni tali da prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati;

b)     le cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvengano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

c)     il rispetto della dignità della persona in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

d)     la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica all'interessato o a persona da lui espressamente delegata con atto scritto, degli accertamenti preventivi, periodici o dÂÂÂ’ufficio di cui ai successivi articoli;

e)     la messa in atto di procedure, anche nella formazione del personale, dirette a prevenire la possibilità di mettere in esplicita correlazione reparti o strutture sanitarie con l'interessato, così da poter identificare un suo particolare stato di salute o altri dati sensibili.

 

Art. 3

Accertamenti preventivi, periodici e d'ufficio

 1. Il Servizio competente provvede a:

 a) effettuare gli accertamenti preventivi, periodici e d'ufficio, come indicati nelle "DEFINIZIONI" alle lettere d), e) ed f), in conformità ai protocolli sanitari adottati dal Direttore;

 b) esprimere, a conclusione degli accertamenti di cui alla precedente lett. a), i giudizi circa l'idoneità ad una determinata mansione;

 c) istituire ed aggiornare a cura del Responsabile dei dati, per ogni interessato sottoposto agli accertamenti di cui alla lett. a), una "cartella sanitaria e di rischio" in conformità al "Regolamento sulle modalità di tenuta, conservazione e rilascio delle cartelle sanitarie e di rischio, dei referti clinici e di ogni altra documentazione sanitaria", approvato dal Direttore;

 d) informare gli interessati, preventivamente agli accertamenti di cui alla lett. a):

 1)   sul loro diritto a prendere visione dei risultati degli accertamenti prima che i giudizi di cui alla lettera b) siano trasmessi all'Ente competente e sul loro diritto ad interrompere la procedura dell'accertamento;

2)   sulle finalità esclusivamente istituzionali del trattamento dei dati sensibili;

3)   sul diritto di accesso ai propri dati sensibili ed all'eventuale rettifica degli stessi, come da art. 8;

4)   sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a sottoporsi agli accertamenti preventivi e periodici previsti o disposti d'ufficio, e su quelle derivanti dalla richiesta di interruzione della procedura degli accertamenti, come da art. 6;

 e)     informare per il tramite di un medico gli interessati:

1)   preventivamente, in modo adeguato, sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

2)   dei risultati degli accertamenti di cui alla lett. a), e, su richiesta, rilasciare all'interessato copia della documentazione sanitaria in conformità al Regolamento di cui alla lett. c);

3)   del diritto al rilascio, alla cessazione del rapporto di lavoro, di una copia della documentazione sanitaria;

f)     informare gli interessati, al momento dell'acquisizione del consenso di cui alla lett. g), che possono rinunciare, con atto scritto, alla prosecuzione dell'accertamento preventivo, periodico o d'ufficio già iniziato e che tale rinuncia è passibile delle conseguenze di cui all'art. 6;

g)     acquisire da ogni interessato, con atto scritto, il consenso informato agli accertamenti di cui alla lett. a). Nello stesso momento, il Servizio competente dovrà comunicare all'interessato l'iter di elaborazione dei dati e dovrà precisargli che, dopo aver preso visione dei risultati degli accertamenti e prima della trasmissione dei giudizi all' Ente competente, gli verrà richiesto un ulteriore atto di assenso alla prosecuzione della procedura degli accertamenti. L'informativa, di cui alle lettere d), e) ed f) potrà essere espressa in un unico atto anche per una pluralità di accertamenti effettuati in tempi diversi e da distinti Servizi della Direzione; così come la manifestazione del consenso informato dell'interessato che dovrà essere annotata per consentirne la verifica da parte dei Servizi interessati;

h)    informare, per iscritto, l'interessato nel caso di giudizio di idoneità o di eventuale inidoneità parziale o totale, temporanea o permanente ad una determinata mansione, a seguito degli accertamenti di cui alla lett. a) e, in ogni caso, di informarne l'Ente competente;

i) informare per iscritto l'Ente competente nel caso l'interessato rifiuti di sottoporsi agli accertamenti preventivi, periodici o d'ufficio, o si avvalga della facoltà prevista alla lett. f) di rinunciare alla prosecuzione dell'accertamento preventivo, periodico o d'ufficio già iniziato.

2. Gli accertamenti periodici dell'assenza di sieropositività alla infezione HIV sono obbligatori per i soli interessati, destinati o appartenenti a categorie che comportino mansioni rischiose per la salute dei terzi.

3. Gli accertamenti periodici dell'assenza di tossicodipendenza e di alcolismo cronico sono obbligatori per i soli interessati, destinati o appartenenti a categorie che comportino mansioni rischiose per la sicurezza e l'incolumità di terzi.

4. Appartengono a categorie che comportano mansioni rischiose per la salute di terzi, i dipendenti che svolgono servizi di sanità (medici, odontoiatri, infermieri, tecnici di sezioni diagnostiche).

5. Appartengono a categorie che comportano mansioni rischiose per la sicurezza e l'incolumità di terzi, i dipendenti che svolgono servizi di sicurezza pubblica, di soccorso e di trasporto (gendarmi, guardie svizzere, medici, infermieri, vigili del fuoco, autisti), nonché il personale dei servizi di cucina e di somministrazione di cibo (cuochi, aiuto cuochi, camerieri).

6. Compete ai protocolli sanitari, indicare altre eventuali categorie che comportano mansioni rischiose per la salute, la incolumità e la sicurezza di terzi.

7. Gli accertamenti sullo stato di gravidanza delle interessate sono esclusi.

8. Avverso i giudizi di cui al n. 1, lett. h), è ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, sia da parte dell'interessato che da parte dell'Ente competente, alla Commissione medica di cui all'art. 5, la quale dispone, dopo eventuali nuovi accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

Art. 4

Accertamenti sanitari d'ufficio

 1. E' facoltà degli Enti competenti chiedere alla Direzione di accertare l'idoneità psicofisica dei dipendenti in servizio.

2. Agli accertamenti sanitari d'ufficio si applicano le disposizioni dell'art. 3.

 

Art. 5

Commissione medica

 1. E' compito della Commissione medica esaminare i ricorsi contro i giudizi di cui all'art. 3, n. 1, lett. h) espressi dal Servizio competente.

2. La Commissione medica è composta da tre o più Membri di cui uno esterno alla Direzione, nominati per un triennio dal Direttore.

3. Il Presidente della Commissione è scelto dal Direttore e resta in carica per un anno.

4. Alle decisioni della Commissione partecipano invariabilmente solo tre Membri. Se alla Commissione partecipano più di tre Membri, ogni delibera è presa dal Presidente, dal facente funzione di Segretario e dal più anziano in ordine di nomina degli altri componenti presenti. In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal più anziano in ordine di nomina dei Membri presenti. A parità di nomina l'anzianità dei Membri della Commissione è determinata dall'età dei medesimi.

 5. La Commissione, esaminata la documentazione sanitaria ed eventuali ulteriori accertamenti clinici o specialistici richiesti, relativi ai ricorsi di cui al n. 8 dell' art. 3, delibera la conferma, la modifica o la revoca del giudizio circa l'idoneità espresso dal Servizio competente.

 6. La decisione della Commissione medica è insindacabile ed è comunicata all'interessato e all'Ente competente.

 7. Agli accertamenti della Commissione può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.

 

Art. 6

Responsabilità e conseguenze

 Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi o periodici previsti ed agli accertamenti sanitari d'ufficio, nonché la rinuncia alla prosecuzione dell'accertamento preventivo, periodico o d'ufficio già iniziato, comportano per i dipendenti conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Per i candidati all'assunzione, ciò equivale alla rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro.

 

Art. 7

Segreto d'ufficio

 Ogni soggetto, prima di assumere un incarico che comporti la conoscenza di dati personali o delle loro elaborazioni, deve impegnarsi a mantenere il segreto d'ufficio con promessa formalmente assunta, salvo che il medesimo non sia già tenuto all'osservanza dello stesso segreto d'ufficio in forza del Regolamento del Personale a lui applicabile. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione dall'incarico.

 

Art. 8

Diritto di accesso ai dati sensibili e loro rettifica

 1. L'interessato ha diritto di chiedere al Direttore la conferma dell'esistenza o meno di dati sensibili che lo riguardano, anche se non ancora registrati e, se esistenti, di conoscerne il contenuto, nonché di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile.

 2. L'interessato ha diritto di chiedere al Direttore l'aggiornamento, l'eventuale rettifica, ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei propri dati sensibili.

 3. La richiesta relativa all'esercizio dei diritti di cui ai nn, 1 e 2 deve essere rivolta al Direttore, mediante lettera raccomandata con accusa di ricevimento o con altra equivalente comunicazione elettronica, dall'interessato o da persona da lui delegata, e, per l'interessato deceduto, da chi ha un interesse legittimo o ha un titolo legittimo per agire a tutela dell'interessato.

 4. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al n. 3, l'interessato può presentare ricorso al Direttore entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione.

 5. Si considera mancato accoglimento della richiesta di cui al n. 4 anche il silenzio da parte del Direttore, qualora lo stesso non adotti alcuna decisione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato.

 6. In caso di mancato accoglimento del ricorso di cui al n. 4 o nel caso in cui il Direttore non adotti alcuna decisione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del medesimo ricorso, l'interessato può proporre l'azione all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica oppure può adire l'Autorità giudiziaria vaticana.

 

TITOLO II

Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie

o in particolari condizioni psicofisiche

 

Art. 9

Tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie

1. Per i dipendenti affetti da particolari gravi patologie quali la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), accertate dalla Direzione, sono stabilite le misure di sostegno di cui al n. 2.

2. Le assenze dal lavoro dovute alle gravi patologie di cui al n. 1, indipendentemente dalla durata dei singoli episodi morbosi e degli intervalli temporali fra gli stessi, sono computate esclusivamente per il conteggio della loro durata complessiva fino al massimo previsto per l'aspettativa per infermità secondo il Regolamento dell'Ente competente, maggiorata del 50%.

Superato tale periodo, al dipendente che ne faccia richiesta, perdurando lo stato di malattia, è concesso un ulteriore periodo di aspettativa della durata massima di dodici mesi, senza corresponsione della retribuzione, senza decorrenza a tutti gli effetti della anzianità di servizio e del computo delle ferie.

3. Il Direttore, previa approvazione del Cardinale Segretario di Stato, può estendere le tutele previste al n. 2 ad altre patologie di particolare gravità.

4. Nella attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, deve essere posta particolare attenzione alla tutela della buona fama e del diritto alla riservatezza degli interessati.

 

Art. 10

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

1. Per i dipendenti, nei confronti dei quali sia stato accertato dalla Direzione lo stato di tossico dipendenza o di alcolismo cronico, qualora si impegnino ad accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso le strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali approvate dalla Direzione, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:

 a) la concessione di un periodo di aspettativa per tutta la durata del programma terapeutico e di riabilitazione, determinata dalla struttura terapeutica, non superiore a trentasei mesi, con retribuzione ridotta complessivamente del 70% per i primi ventiquattro mesi e per i restanti dodici mesi senza corresponsione della retribuzione, con sospensione, a tutti gli effetti, della anzianità e con esclusione dei mesi non retribuiti, dal computo per il conteggio delle ferie;

 b) in alternativa alla misura di cui alla lett. a), qualora la struttura terapeutica riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda, la concessione della riduzione dell'orario di lavoro, con applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale dal Regolamento del personale applicabile, per un periodo, non superiore a trentasei mesi, stabilito dalla struttura terapeutica.

 2. Il rapporto di lavoro si intende risolto:

 a) qualora il dipendente beneficiario della misura del n. 1, lett. a), non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia riabilitativa, dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa ovvero dalla data della eventuale interruzione anticipata del programma terapeutico e di riabilitazione;

 b) qualora il dipendente, beneficiario della misura del n. 1, lett. b), non riprenda il lavoro a tempo pieno entro sette giorni dal completamento della terapia riabilitativa ovvero dalla data della eventuale interruzione anticipata del programma terapeutico e di riabilitazione.

 3. Nella attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, deve essere posta particolare attenzione alla tutela della buona fama e del diritto alla riservatezza degli interessati.

 Con l'entrata in vigore il 1° Gennaio 2012 delle presenti Norme è abrogata ogni altra disposizione contraria.

 Città del Vaticano, 18 Novembre 2011

 

 

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