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PONTIFICIO COMITATO
PER I CONGRESSI EUCARISTICI INTERNAZIONALI

 

STATUTO

(Approvato da Sua Santità Benedetto XVI il 24 dicembre 2009) 

 

I
Denominazione e Sede

Art. 1.
Il Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali è costituito ed eretto dalla Santa Sede, dipende da essa e ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

 

II
Scopo e mezzi

Art. 2. –
Il Pontificio Comitato si propone di far sempre meglio conoscere, amare e servire Nostro Signore Gesù Cristo nel suo Mistero Eucaristico, centro della vita della Chiesa e della sua missione per la salvezza del mondo.
 

Art. 3. –
Pertanto:

a) promuove ed anima la celebrazione periodica dei Congressi Eucaristici Internazionali ed è disponibile a collaborare alla celebrazione dei Congressi Eucaristici Nazionali;

b) domanda alle Conferenze Episcopali [1] di nominare i Delegati Nazionali, i quali s’impegnano nella preparazione dei Congressi e quando occorre costituiscono con l’approvazione ed il concorso dell’autorità ecclesiastica locale i Comitati Eucaristici Nazionali;

c) richiede ai Delegati Nazionali o ai Comitati Nazionali, documentazione e informazione sul movimento eucaristico dei rispettivi paesi;

d) è disponibile a collaborare nel favorire e coordinare, in vista dei Congressi Eucaristici, l’attività delle aggregazioni di fedeli che hanno lo scopo di incrementare la pietà verso il Mistero Eucaristico in tutti i suoi aspetti, dalla celebrazione dell’Eucaristia al suo culto extra missam.

 

III
Composizione e Competenze

Art. 4. –
Il Pontificio Comitato è composto:

a) dal Presidente, di nomina pontificia, il quale dura in carica cinque anni e può essere confermato;

b) dagli altri membri, nominati dal Santo Padre, i quali eleggono fra loro il Vice-Presidente.
 

Art. 5. –
Il Pontificio Comitato svolge le proprie mansioni mediante:

a) l’Assemblea Plenaria;

b) il Consiglio di Presidenza.
 

Art. 6. –
L’Assemblea Plenaria è composta:

a) dai membri del Pontificio Comitato;

b) dai Delegati Nazionali;

c) dalle persone invitate dal Presidente, ai sensi dell’articolo 10,h.
 

Art. 7. –
A) L’Assemblea Plenaria è convocata dal Presidente ogni due anni:

a) esamina e approva la relazione presentata dal Presidente sulle attività del Pontificio Comitato;

b) studia e valuta le comunicazioni dei Delegati Nazionali sui Congressi Eucaristici Nazionali e su altre esperienze eucaristiche locali;

c) delibera sulle mozioni e proposte dei membri e ne affida l’esecuzione al Consiglio di Presidenza;

d) raccomanda alle Conferenze Episcopali l’attuazione dei voti emessi nei Congressi Eucaristici Internazionali;

e) organizza la partecipazione al Congresso Eucaristico Internazionale.

B) I membri del Pontificio Comitato possono chiedere al Presidente, a maggioranza di voti, una riunione straordinaria.
 

Art. 8. –
Compongono il Consiglio di Presidenza:

a) il Presidente del Pontificio Comitato;

b) il Vice-Presidente;

c) i membri nominati dal Santo Padre.
 

Art. 9. –
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno:

a) esamina le proposte circa il luogo del Congresso;

b) delibera sulle iniziative da prendere per sviluppare le attività del Pontificio Comitato in conformità con lo Statuto;

c) esamina i problemi connessi con la preparazione dei Congressi;

d) determinato, dal Papa, il luogo del Congresso, esamina le proposte circa il tema congressuale;

e) esamina il testo-base e il programma del Congresso prima della loro pubblicazione.
 

Art. 10. –
Il Presidente del Pontificio Comitato:

a) convoca e presiede l’Assemblea Plenaria e il Consiglio di Presidenza;

b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Plenaria e del Consiglio di Presidenza;

c) vigila sulla preparazione dei Congressi;

d) presenta al Consiglio di Presidenza le diverse domande e proposte sulla sede del Congresso da sottoporre poi alla considerazione e decisione del Santo Padre;

e) sottopone al Papa il tema e il programma dei Congressi, esaminati dal Consiglio di Presidenza;

f) informa il Papa sullo svolgimento del Congresso avvenuto;

g) sceglie fra i membri del Pontificio Comitato due o più Consi-glieri;

h) può invitare sia all’Assemblea Plenaria che al Consiglio di Presidenza membri del Comitato locale e altre persone competenti;

i) rappresenta il Pontificio Comitato e agisce in suo nome in sede canonica e civile.
 

Art. 11. –
Il Vice-Presidente:

a) presta la sua collaborazione ai Presidente direttamente o in seno al Consiglio di Presidenza;

b) sostituisce il Presidente, quando è necessario.
 

Art. 12. –
I Consiglieri:

collaborano con il Presidente.
 

Art. 13.–
La Segreteria si compone degli Officiali del Pontificio Comitato e:

a) redige e trasmette, d’accordo con il Presidente, l’ordine del giorno per le riunioni dell’Assemblea Plenaria e del Consiglio di Presidenza;

b) redige i verbali di queste riunioni;

c) esegue, secondo le direttive del Presidente, le decisioni delle adunanze;

d) presenta all’Assemblea Plenaria le relazioni sulle attività del Pontificio Comitato;

e) mantiene i contatti con i Delegati Nazionali e con i Comitati Nazionali;

f) aiuta, secondo le esigenze, il Comitato locale;

g) conserva e ordina l’archivio del Pontificio Comitato;

h) è a disposizione del Presidente per tutte le missioni che, in conformità agli obiettivi del Pontificio Comitato, gli sono affidate.
 

Art. 14. –
L’Organico del Pontificio Comitato, alle dipendenze retributive dell’ A.P.S.A. e soggetto al Regolamento Generale della Curia Romana, è stabilito a norma dell’art. 9 del medesimo Regolamento Generale della Curia Romana.

 

IV
Preparazione e Celebrazione
dei Congressi Eucaristici Internazionali

Art. 15. –
Ogni Congresso Eucaristico deve considerarsi una Statio Orbis e deve mettere in risalto, sia nella preparazione catechetica che nella sua celebrazione, la centralità dell’Eucaristia nella vita della Chiesa e della sua missione pro mundi vita.

I Congressi Eucaristici Internazionali si celebrano possibilmente ogni quattro anni nella città designata dal Santo Padre e secondo le sue indicazioni.
 

Art. 16. –
Stabilita la sede del Congresso, il vescovo diocesano costituisce il Comitato locale e ne assume la presidenza. Ne fa parte di diritto il Delegato Nazionale o il Presidente del Comitato Nazionale. Fin dall’inizio dei lavori collabora strettamente con il Pontificio Comitato.
 

Art. 17. –
Il tema, che deve essere approvato dal Papa, sarà studiato da una commissione di esperti in materia biblica, liturgica, teologica, antropologica, pastorale ed ecumenica, scelta di comune intesa.
 

Art. 18. –
Una commissione di studio provvede all’elaborazione di un testo-base che favorisca l’approfondimento teologico, il rinnovamento spirituale e il bene della Chiesa particolare. Prima della pubblicazione propone il testo al Pontificio Comitato. Opportunamente tradotto nelle lingue principali, il testo-base viene inviato ai Delegati Nazionali, possibilmente due anni prima della celebrazione del Congresso.
 

Art. 19. –
I Delegati Nazionali sono responsabili, con l’approvazione ed il concorso dell’autorità ecclesiastica, della preparazione pastorale dei fedeli nei loro rispettivi paesi e della partecipazione adeguata al Congresso.
 

Art. 20. –
Nella preparazione del Congresso si metta in rilievo l’importanza:

a) di una approfondita catechesi sull’Eucaristia in quanto Mistero Pasquale di Cristo veramente, realmente e sostanzialmente presente nelle Sacre Specie e vivente e operante nella Chiesa, suo Corpo;

b) di una più attiva e consapevole partecipazione alla Liturgia che promuova il religioso ascolto della Parola di Dio, l’oblazione di se stessi ed il senso fraterno della comunità;

c) di una attenta ricerca di iniziative e di una solerte realizzazione di opere sociali in modo che la mensa eucaristica rappresenti solidarietà e condivisione con i poveri e annuncio d’un mondo più giusto e fraterno nell’attesa della venuta del Signore [2].
 

Art. 21. –
Le diverse tappe di tale preparazione siano determinate, per ogni Chiesa particolare, dall’autorità competente nell’ambito del proprio piano pastorale.
 

Art. 22. –
Nell’anno precedente il Congresso Eucaristico Internazionale, le Chiese particolari organizzino, se lo ritengono opportuno, dei Congressi per orientare il popolo di Dio verso questo avvenimento della Chiesa Universale.
 

Art. 23. –
Per la celebrazione del Congresso Eucaristico valgono i criteri indicati nell’Ordo de Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam, n. 112:

a) la celebrazione eucaristica sia davvero il centro e il culmine di tutte le varie manifestazioni e forme di pietà;

b) le celebrazioni della Parola di Dio, le sessioni di catechesi e le riunioni plenarie siano tutte ordinate a un approfondimento del tema proposto ed a una più chiara esplicitazione degli aspetti pratici del tema stesso, per una loro realizzazione concreta;

c) si predisponga un opportuno programma di riunioni di preghiera e di adorazione prolungata dinanzi il Santissimo esposto, in chiese determinate, particolarmente adatte a questo esercizio di pietà;

d) quanto alla processione con il Santissimo Sacramento per le vie della città, con accompagnamento di inni e di preghiere, si osservino le norme sulle processioni eucaristiche (nn. 101-108), tenuta presente la situazione sociale e religiosa del luogo [3].
 

Art. 24. –
Durante la celebrazione del Congresso la presidenza effettiva è assunta dall’Inviato Speciale o Legato del Papa.
 

Art. 25. –
Si favorisca la partecipazione al Congresso dei gruppi di fedeli delle diverse nazioni che hanno preso una parte attiva nella preparazione.

Siano organizzate sezioni distinte per celebrazioni, riunioni di preghiera, conferenze, seminari e manifestazioni culturali in varie lingue.

A tal fine i Delegati Nazionali si riuniranno un anno prima del Congresso, su invito del Comitato Locale e del Pontificio Comitato.
 

Art. 26. –
La comunicazione ufficiale del luogo prescelto per il Congresso Eucaristico viene data dal Papa o dal suo Legato in occasione della Statio Orbis.
 

Art. 27. –
Il Segretario del Comitato Locale raccolga gli atti del Congresso. Una copia di essi, insieme con qualsiasi altra pubblicazione (a stampa o audiovisiva), sia trasmessa alla Segreteria del Pontificio Comitato per l’archivio.
 

Art. 28. –
Un resoconto ufficiale del Congresso Eucaristico Internazionale viene dato dal Presidente del Pontificio Comitato, tramite una lettera circolare alle Conferenze Episcopali.

 

V
Il dopo-Congresso

Art. 29. –
Affinché l’Eucaristia diventi «fonte e culmine» della vita della Chiesa e della sua missione, il Pontificio Comitato è disponibile a collaborare con il Comitato locale e con i competenti Uffici Liturgici e Pastorali delle diverse Conferenze Episcopali perché la celebrazione di ogni Congresso Eucaristico Internazionale porti il suo frutto.

 

VI
Mezzi finanziari

 

Art. 30.–
Le spese relative alla preparazione e alla celebrazione del Congresso sono a carico del Comitato Locale.
 

Art. 31. –
Le libere elargizioni che provengono dalle Conferenze Episcopali o da altri enti o persone, vanno ad incrementare il fondo già costituito presso il Pontificio Comitato. Tale fondo viene utilizzato per sostenere economicamente la partecipazione dei Delegati nazionali dei Paesi poveri agli atti statutari del Pontificio Comitato e ai Congressi Eucaristici Internazionali.
 

_______________

[1]. Ciò che viene detto riguardo alle Conferenze Episcopali vale anche per i Patriarcati Sinodali Orientali.

[2]. Cfr. L’Istruzione De cultu mysterii eucharistici (1967); la Institutio generalis Missalis Romani (1969); il Rituale Romano De Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam (1973); la Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia (2003); l’Istruzione Redemptionis sacramentum (2004); la Lettera Apostolica Mane nobiscum Domine (2004); l’Esortazione Apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis (2007).

[3]. Rituale Romano De Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam (1973), editio typica

 

 

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