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PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

NOTA ESPLICATIVA

 

II. Assoluzione generale senza previa confessione individuale

(Communicationes, 28 [1996] 177–181)

Risposta data ad un Legato Pontificio che attendeva delle spiegazioni da questo Dicastero:

Prot. 5309/96

 

ASSOLUZIONE GENERALE SENZA PREVIA
CONFESSIONE INDIVIDUALE

(Circa il canone 961 CIC)

 

I. La normativa del can. 961 relativa all’assoluzione generale, deve essere interpretata e correttamente applicata nel contesto dei canoni 960 e 986, § 1.

Il canone 960 recita: « Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest ».

Il canone sancisce l’obbligo della confessione individuale, con la relativa assoluzione, come « unico mezzo ordinario » per ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Tale modo ordinario viene qualificato come di « diritto divino » dal Concilio di Trento (Cf. DZ 1707). Il canone accenna ad altre possibili forme di riconciliazione, ma che possono aver luogo ovviamente con carattere straordinario – soltanto quando c’è una impossibilità fisica o morale di realizzare la « individuali et integra confessio atque absolutio ».

L’obbligo sancito al can. 960 trova riscontro e conferma con la norma stabilita nel can. 986, § 1 che recita così: « Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebetur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi ». È questo, infatti, un diritto fondamentale dei fedeli ed un grave dovere di giustizia dei « sacri pastores » (cf. cann. 213 e 843).

L’obbligo della confessione individuale sancito dal canone 960 come « unico mezzo ordinario » per la riconciliazione, è stato sottolineato e riaffermato più volte dal Legislatore, anche successivamente alla promulgazione del CIC del 1983. Ad esempio, nella Esortazione Apostolica post-sinodale « Reconciliatio et Paenitentia » così si esprimeva: « singularis et integra peccatorum confessio cum absolutione pariter singolari unicum ordinarium modum constituit quo fidelis, peccati gravis conscius, reconciliatur Deo atque Ecclesiae » (AAS, LXX–VII, 1985, p. 270).

Dalla normativa suddetta si deduce che quanto è prescritto nel can. 961 circa l’assoluzione generale riveste il carattere di eccezionalità, e rimane sottoposta al dettame del canone 18: « leges quae... exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi »; essa pertanto deve essere strettamente interpretata.

Giovanni Paolo II, nella stessa Esortazione Apostolica, è tornato a sottolineare espressamente questo carattere di eccezionalità: « Reconciliatio plurium paenitentium cum confessione et absolutione generali naturam prae se fert exceptionis neque proinde permittitur liberali electioni, sed disciplina regitur ad hoc instituta » (Esortazione Apostolica « Reconciliatio et Paenitentia » (AAS, LXXVII, 1985, p. 267).

II. Il can. 961, § 1 nn. 1º–2º, presentando il modo straordinario dell’assoluzione collettiva, fissa due condizioni tassative che indicano i soli casi in cui tale assoluzione è lecita:

1º che vi sia un pericolo di morte (« immineat periculum mortis ») e per il sacerdote o i sacerdoti non vi sia tempo sufficiente per l’ascolto della confessione individuale. (Riferimento questo, al motivo originario della concessione dell’assoluzione generale nel periodo bellico delle due guerre mondiali).

2º che vi sia una grave necessità (« adsit gravis necessitas »). Lo stato di necessità, spiega il canone, si verifica quando il numero di penitenti e la scarsezza di sacerdoti fa sì che i fedeli, senza loro colpa, rimangono privi, durante un tempo notevole, della grazia sacramentale o della santa comunione.

Perché si verifichi tale stato di « grave necessità » devono concorrere congiuntamente due elementi: primo, che vi sia scarsezza di sacerdoti e gran numero di penitenti; secondo, che i fedeli non abbiano avuto o non abbiano la possibilità di confessarsi prima o subito dopo. In pratica, che essi non siano responsabili, con la loro trascuratezza, dell’attuale privazione dello stato di grazia o dell’impossibilità di ricevere la santa comunione (« sine propria culpa ») e che questo stato di cose si protrarrà prevedibilmente a lungo (« diu »).

La riunione però di grandi masse di fedeli non giustifica per se l’assoluzione collettiva. Perciò è precisato nella stessa norma canonica: « non è considerata necessità sufficiente, quando i confessori non possono essere disponibili, a motivo del solo grande concorso di penitenti, quale si può avere in qualche grande festività o pellegrinaggio ».

III. Il canone 961, § 2 stabilisce inoltre che spetta al Vescovo diocesano determinare se nel caso concreto, alla luce dei criteri « concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale », si verificano le condizioni per impartire l’assoluzione generale.

Il Vescovo diocesano ha, pertanto, nei casi concreti e alla luce dei criteri fissati dalla Conferenza episcopale, il ruolo di verificare la presenza o meno delle condizioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico. Egli non può stabilire i criteri e non ha in alcun modo il potere di modificare, aggiungere o togliere le condizioni già stabilite nel Codice e i criteri concordati con gli altri Membri della Conferenza episcopale.

Il Supremo Legislatore ha ricordato più volte, nei suoi interventi, la delicatezza di questa norma ed ha più volte richiamato la responsabilità dei Pastori delle diocesi all’osservanza di essa.

Già Paolo VI di v. m., in un discorso ad alcuni Vescovi degli Stati Uniti, ebbe a dire: « Ordinaries were not authorized to change the required conditions, to substitute other conditions for those given, or to determine grave necessity according their personal criteria, however worthy » (AAS, LXX, 1978, p. 330).

Giovanni Paolo II nella citata Esortazione Apostolica ha ribadito questo grave dovere: « Episcopus ergo, cuius solius est, intra fines suae dioecesis, aestimare utrum condiciones reapse habeantur... hoc iudicium faciet graviter onerata conscientia pleneque observata lege et praxi Ecclesiae necnon ratione habita criteriorum et mentium directionis, ... cum ceteris membris Conferentiae Episcopalis convenerit » (Esortazione Apostolica « Reconciliatio et Paenitentia », AAS, LXXXVII, 1985, p. 270).

IV. Anche l’iter della redazione del canone 961, sottoposto a suo tempo alla consultazione dell’Episcopato, evidenzia il carattere di eccezionalità della riconciliazione mediante l’assoluzione generale, come si può rilevare attraverso lo studio degli atti pubblicati sulla rivista « Communicationes ».

Emblematico, al riguardo, è il passaggio da una iniziale formulazione che prevedeva positivamente la possibilità dell’assoluzione generale, ad una formulazione che, al contrario, proibisce direttamente l’assoluzione generale prevedendola soltanto come eccezione.

Nello schema « De Sacramentis » del 1975, l’attuale canone 961, che figurava con il numero 132, § 1, appariva redatto in forma positiva: « Firmis praescriptis can. 133, absolutio pluribus insimul paenitentibus, sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri potest, immo vel debet... ».

La possibilità dell’assoluzione collettiva prevista in questa forma positiva rimase immutata anche dopo l’esame delle osservazioni fatte nella prima consultazione (cf. Communicationes 9, 1978, 52–54), e nella stessa forma appare nello « Schema CIC » del 1980, sotto il canone 915, § 1.

La modifica venne introdotta in seguito alle osservazioni fatte allo Schema del 1980 dai Padri della Commissione, come risulta dalla relazione pubblicata relativamente a questi lavori:

« Ad § 1: 1. Praefertur ut § 1 ita redigatur: » Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione generali modo ne impertiatur, nisi... (Alter Pater).

2. Dicatur: « Absolutio... impertiri non potest: 1) nisi immineat periculum mortis... 2) nisi adsit pergravis necessitas... » Formulatio negativa, suppressio verbi « vel debet » et substitutio « gravis » cum « pergravis » sunt omnino necessariae ad abusos vitandos, qui revera iam fere habentur.

Formula in textu proposito permulta damna infert vitae spirituali fidelium et vocationibus, quia fideles fere numquam peccata sua confitentur (Tertius Pater) ».

R. Admittantur: et textus § 1 erit: « Absolutio... impertiri non potest, nisi: 1) immineat... 2) adsit gravis... » (Relatio complectens Synthesim Animadversionum..., in Communicationes, 15, 1983, p. 205).

Nello « Schema novissimum » del 1982, il canone 961 è redatto nella forma negativa, che viene definitivamente sancita dal Legislatore nel CIC del 1983.

V. La corretta applicazione delle norme relative all’assoluzione generale esige inoltre l’osservanza di quanto prescrivono i successivi canoni 962 e 963.

Il canone 962, § 1 stabilisce un ulteriore obbligo specifico relativo all’assoluzione generale. Perché l’assoluzione generale impartita secondo i criteri canonici sia valida, si richiede, oltre le disposizioni necessarie per la confessione nel modo ordinario, il proposito di confessare in maniera individuale tutti i peccati gravi che non si sono potuti confessare a causa dello stato di grave necessità.

In una allocuzione ai Penitenzieri delle Basiliche Romane, Giovanni Paolo II ha fatto cenno a questo aspetto: « Ma voglio richiamare la scrupolosa osservanza delle condizioni citate, ribadire che, in caso di peccato mortale, anche dopo l’assoluzione collettiva, sussiste l’obbligo di una specifica accusa sacramentale del peccato e confermare che i fedeli hanno diritto alla propria confessione individuale » (AAS, LXXIII, 1981, p. 203).

Nell’Esortazione Apostolica « Reconciliatio et Paenitentia », dopo aver ricordato che la confessione individuale è l’unico mezzo ordinario della riconciliazione, scrive « Ex hac confirmatione Ecclesiae doctrinae consequitur manifesto ut omne peccatum grave semper sit declarandum... in confessione singulari » (AAS, LXXVII, 1985, p. 270).

Il canone 963, sebbene non determini in forma specifica un tempo preciso entro cui effettuare questa confessione individuale, stabilisce però criteri normativi chiari: la confessione individuale deve essere fatta prima di un’altra eventuale confessione generale e deve essere effettuata « quam primum », cioè non appena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso all’assoluzione collettiva.

Dal Vaticano, 8 novembre 1996.

Julian Herranz,
Arcivescovo tit. di Vertara,
Presidente

Bruno Bertagna,
Vescovo tit. di Drivasto,
Segretario

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