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REGOLAMENTO  
PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE CERIMONIE E DEI LUOGHI 
DIRETTAMENTE DIPENDENTI DALLA SANTA SEDE




Art. 1. Il presente "Regolamento" ha lo scopo di:

a) favorire, per quanto possibile, l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive e delle cerimonie o dei luoghi direttamente dipendenti dalla Santa Sede, che per il loro scopo e per la loro qualità contribuiscono all'esatta e conveniente informazione dell'opinione pubblica;

b) facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il debito rispetto alla missione religiosa e morale della Santa Sede e sia evitato un eccessivo disturbo alle funzioni sacre e alle cerimonie, oppure all'attività degli Uffici della stessa Santa Sede.

Art. 2. Il "Regolamento" si applica a tutte le riprese e registrazioni televisive, cinematografiche, fotografiche, radiofoniche e discografiche destinate alla pubblica informazione richieste ed effettuate da qualunque persona o ente, riguardanti:

a) funzioni sacre o cerimonie che si svolgono all'augusta presenza del Santo Padre;

b) manifestazioni che si svolgono sotto la diretta responsabilità della Santa Sede o di un Organo della medesima;

c) persone, luoghi, edifici ed opere d'arte che si trovano sul territorio dello Stato della Città del Vaticano e nelle zone estraterritoriali dipendenti dalla Santa Sede.

Art. 3. Le riprese che in casi speciali fossero direttamente autorizzate dal Santo Padre, e quelle effettuate dalla Radio Vaticana e destinate ai suoi programmi, anche se diffuse in collegamento con l'estero, non sono assoggettate alle norme del presente "Regolamento".
Le riprese radiofoniche delle cerimonie effettuate dalla Radio Vaticana possono effettuarsi solo in collegamento con essa.

Art. 4. Persone o enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni di cui all'art. 2 presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta alla Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali, Città del Vaticano.

Art. 5. Le domande di effettuare tali riprese devono essere firmate dalla persona fisica richiedente o dal rappresentante legale dell'ente postulante, e possono essere utilmente accompagnate da raccomandazioni dell'Autorità Ecclesiastica competente.
Le domande devono giungere alla Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali in congruo anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata.

Art. 6. Le richieste di riprese devono contenere:

a) l'elenco preciso delle persone, luoghi o cerimonie e la data prevista per la ripresa stessa;

b) l'indicazione dello scopo della ripresa; se si tratta di film, dovrà essere presentato anche il copione con la sceneggiatura; se di dischi il relativo testo;

c) la dichiarazione relativa alla diffusione delle immagini, o registrazioni riprese (data, cautele circa la pubblicità commerciale e simili);

d) notizie precise sulle persone e sul materiale che dovrà essere impiegato per la ripresa.

Art. 7. La Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali:

a) procede all'esame delle domande e della possibilità di soddisfarle;

b) accerta se la ripresa richiesta corrisponda a quanto dichiarato nell'art. 1 del presente Regolamento;

c) informa, qualora si tratti di riprese di maggiore importanza, specie con riferimento alla Persona del Santo Padre, la Segreteria di Stato di Sua Santità ed attua le istruzioni ricevute. La Segreteria di Stato in casi particolari ed urgenti, concederà l'autorizzazione necessaria, avvertendone la Pontificia Commissione;

d) rilascia l'eventuale autorizzazione di ripresa;

e) comunica la notizia circa l'autorizzazione concessa alle competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Al Comando della Vigilanza è affidato il compito della vigilanza per il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle riprese.

f) assicura un'opportuna e competente assistenza religiosa durante la ripresa stessa.

Art. 8. Il richiedente è invitato ad assumere per iscritto, al momento in cui gli viene comunicata l'autorizzazione richiesta, o comunque prima dell'inizio della ripresa o della registrazione, gli impegni seguenti:

a) osservare e far osservare alle persone incaricate della ripresa il massimo rispetto per i luoghi sacri e per tutto ciò che abbia riferimento alla venerata Persona del Sommo Pontefice;

b) sottoporre in visione al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali - qualora il carattere della ripresa lo richiedesse - film e dischi effettuati, prima che siano messi in circolazione;

c) utilizzare il materiale filmato e sonoro registrato al solo scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;

d) far pervenire, entro un termine di tempo concordato, alla "Filmoteca Vaticana" una copia negativa del film ripreso (cfr. Statuto della Filmoteca Vaticana, art. 3, b, Acta Ap. Sedis, vol. 51, 1959, p. 875).

Art. 9. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta della Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali.

Art. 10. Il personale addetto alle riprese è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Comando della Vigilanza Pontificia, cui è affidata, giusta il precedente art. 8, la sorveglianza delle riprese stesse.

Art. 11. Nei casi in cui riprese dello stesso avvenimento siano richieste da più persone o Enti, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali favorirà un'intesa fra i richiedenti, al fine di evitare un eccessivo affollamento di operatori.

Art. 12. Le Autorità Palatine, gli Organi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano agevoleranno, nell'ambito della rispettiva competenza, la dignitosa e perfetta esecuzione delle trasmissioni debitamente autorizzate a norma del presente "Regolamento".