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CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET FOEDERATAM CIVITATEM
 SAXONIAE-ANHALTINI

ACCORDO

fra la Santa Sede e il Land
Sassonia-Anhalt

LA SANTA SEDE,
rappresentata dal

Nunzio Apostolico in
Germania,
Mons. Dott. Giovanni Lajolo,
Arcivescovo titolare di Cesariana,

e

IL LAND SASSONIA-ANHALT,
rappresentato dal

Ministro-Presidente,
Dott. Reinhard Höppner,

uniti nella consapevolezza che con la riunificazione della Germania sono stati creati nel Land Sassonia-Anhalt, nel rispetto del diritto fondamentale della libertà religiosa e del principio della reciproca indipendenza di Chiesa e Stato, i presupposti per un rapporto di mutua cooperazione; concordi nel desiderio di consolidare e promuovere in spirito di amicizia le relazioni tra la Chiesa cattolica e il Land Sassonia-Anhalt;

considerando il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per quanto esso vincola il Land, e tenendo presente la Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929;

con lo scopo di adeguare alle attuali esigenze, di sviluppare e di regolare in modo stabile le basi di comuni interessi,

hanno convenuto negli articoli seguenti:

Articolo 1
Libertà religiosa

(1) Il Land Sassonia-Anhalt dà protezione legale alla libertà di professare e praticare pubblicamente la fede cattolica.

(2) La Chiesa cattolica regola e amministra i propri affari autonomamente nell'ambito delle leggi generali vigenti.

3) Restano intatte le disposizioni di legge secondo le quali gli ecclesiastici, i loro assistenti e e le persone che in preparazione alla professione partecipano all'attività professionale, hanno facoltà di rifiutare la testimonianza su quello che stato confidato o divenuto noto ad essi in qualità di pastori d' anime. Il Land si adopererà per il mantenimento di questa protezione del segreto relativo alla cura d'anime e alla confessione.

Articolo 2
Reciproca collaborazione

(1) Il Governo del Land e i Vescovi diocesani si incontreranno regolarmente e in caso di bisogno per colloqui comuni su quelle questioni che toccano il loro reciproco rapporto o sono di interesse per ambedue le parti. (Protocollo Finale)

(2) Nei progetti di legislazione e nei programmi su materie che riguardano direttamente gli interessi della Chiesa cattolica, il Governo del Land farà partecipare la Chiesa cattolica in modo adeguato. (Protocollo Finale)

(3) Per la cura di tali compiti di fronte allo Stato e per una migliore reciproca informazione, i Vescovi diocesani nominano un incaricato e istituiscono presso la sede del Governo del Land un Ufficio Cattolico come Commissariato dei Vescovi del Land Sassonia-Anhalt.

Articolo 3
Giorni festivi

La protezione delle domeniche e delle festività ecclesiastiche viene garantita.

Articolo 4
Insegnamento della religione

(1) Il Land garantisce nelle scuole pubbliche il regolare insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria.

(2) I contenuti ed i libri di testo dell'insegnamento della religione cattolica sono da stabilirsi d'intesa con i Vescovi diocesani.

(3) L'insegnamento della religione cattolica presuppone un'abilitazione ecclesiastica all'insegnamento (missio canonica) da parte del Vescovo diocesano competente. Al riguardo, nella prima assunzione si deve presentare un certificato del competente Vescovo diocesano. Se si tratta di un sacerdote, l'abilitazione ecclesiastica all'insegnamento si considera concessa. L' abilitazione ecclesiastica all'insegnamento può essere accordata anche temporaneamente e, in casi motivati, revocata. (Protocollo Finale)

(4) Senza pregiudizio del diritto di vigilanza da parte dello Stato, il competente Vescovo diocesano ha il diritto di assicurarsi mediante ispezione, secondo una procedura convenuta con il Governo del Land, che il contenuto e la forma dell'insegnamento della religione corrispondono alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica.

(5) La designazione contrattuale di personale per l'insegnamento della religione, che esercita tale professione come occupazione primaria o secondaria e viene a ciò deputato in modo stabile o temporaneo provenendo dal servizio ecclesiastico, rimane riservata a una speciale intesa.

(6) La partecipazione della Chiesa cattolica all'opera di formazione, aggiornamento e perfezionamento degli insegnanti di religione, svolta dallo Stato, viene regolata da una speciale intesa.

Articolo 5
Corsi di studio teologici

(1) Il Land garantisce, nei rispettivi curricoli di studio per l'abilitazione all'insegnamento, la formazione nella materia Religione cattolica per le scuole a indirizzo generale e professionali. La formazione in questi corsi di studio conforme alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica. (Protocollo Finale)

(2) Professori e professoresse e altre persone, che svolgono compiti di insegnamento in modo autonomo e il cui incarico con compiti di insegnamento necessita dell'approvazione da parte dello Stato, vengono chiamati o incaricati soltanto quando il Governo del Land si è assicurato mediante una procedura riservata presso il Vescovo diocesano che non esistono obiezioni riguardo alla dottrina e alla condotta. Qualora vengano sollevate eccezioni, queste devono essere indicate dal Vescovo diocesano in modo adeguato, secondo le circostanze del singolo caso. (Protocollo Finale)

(3) Qualora uno di tali docenti manchi contro la dottrina della Chiesa cattolica oppure la sua condotta non sia più conciliabile con i principi della Chiesa cattolica, e ciò sia stato accertato da parte della Chiesa, il Vescovo diocesano lo comunicherà al Governo del Land. In questo caso tale persona non può più svolgere la sua attività accademica. Il Land provvederà ad una sostituzione equivalente, necessaria per la soddisfazione delle esigenze dell'insegnamento. Nello stesso tempo il Governo del Land entrerà, senza indugio, in trattative con il Vescovo diocesano riguardo al modo e all' ambito del rimedio da adottare.

(4) Gli ordinamenti degli esami sono posti in vigore soltanto se in precedenza, con domanda al Vescovo diocesano, stato accertato che non vengono sollevate eccezioni motivate. Lo stesso vale nella stesura degli ordinamenti degli studi. (Protocollo Finale)

Articolo 6
Scuole ecclesiastiche

(1) La Chiesa cattolica, inclusi gli ordini e le congregazioni religiose che le appartengono così come altre istituzioni ecclesiastiche, ha il diritto di istituire e di dirigere scuole in libera gestione su base confessionale.

(2) Regolamentazioni particolari della procedura per il riconoscimento di tali scuole da parte dello Stato e del loro cofinanziamento con fondi pubblici rimangono riservate alla normativa del Land; il Land favorirà le scuole cattoliche nella stessa misura di altre scuole in libera gestione.

Articolo 7
Istituti universitari ecclesiastici

(1) Gli istituti universitari ecclesiastici eretti dalla Chiesa cattolica possono ottenere la qualifica di istituti universitari riconosciuti dallo Stato secondo le particolari disposizioni della normativa del Land. (Protocollo Finale)

(2) Questioni ulteriori rimangono riservate a un'intesa da stipulare di volta in volta tra il Governo del Land e la Chiesa cattolica.

Articolo 8
Istituzioni di carità e di formazione

(1) La Chiesa cattolica, inclusi gli ordini e le congregazioni religiose che le appartengono cosi come altre istituzioni ecclesiastiche e caritative, ha il diritto di mantenere, nell'ambito formativo e sociale come pure nel settore sanitario, istituzioni proprie per la cura e la consulenza di particolari gruppi di destinatari.

(2) La Chiesa cattolica ha il diritto di mantenere, nell'ambito formativo e sociale come pure nel settore sanitario, istituzioni proprie per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei suoi collaboratori e delle sue collaboratrici. Qualora i corsi di formazione siano equivalenti a quelli dell'ambito statale, ai loro attestati conclusivi va attribuito il riconoscimento da parte dello Stato.

(3) Nella misura in cui le istituzioni di cui ai commi 1 e 2 espletino compiti generali e si possa ricorrere ad esse senza riguardo all'appartenenza confessionale, esse hanno diritto ad essere favorite nel quadro delle leggi. (Protocollo Finale)

Articolo 9
Formazione dei giovani e degli adulti

(1) L'attività della Chiesa per i giovani garantita e viene tenuta in adeguata considerazione nel quadro generale delle sovvenzioni statali e all'interno degli organi di politica giovanile del Land.

(2) La libertà della Chiesa cattolica di operare nella formazione degli adulti garantita da parte dei Land. Regolamentazioni particolari della procedura per il riconoscimento di istituzioni ecclesiastiche per la formazione degli adulti e dei loro cofinanziamento con fondi pubblici rimangono riservate alla normativa dei Land.

Articolo 10
Cura d'anime nei pubblici istituti

(1) Il Land accorda alla Chiesa cattolica la possibilità di celebrare il culto divino e organizzare manifestazioni religiose come anche di esercitare attività pastorale negli ospedali statali, nelle case di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena, nei centri di formazione della polizia ed in altre istituzioni del Land. I locali a tal fine necessari vengono messi a disposizione dal Land.

(2) Qualora detti compiti vengano svolti come impiego primario o secondario da un cappellano messo appositamente a disposizione, la nomina viene fatta dal competente Vescovo diocesano, d'intesa con il Governo del Land per gli istituti di prevenzione e pena cosi come per i centri di formazione della polizia e per altre istituzioni della polizia, o dopo aver preso contatto con il medesimo Governo per le altre istituzioni.

(3) I particolari vengono regolati da speciali intese.

Articolo 11
Radiotelevisione

(1) Il Land si adopererà affinché gli enti radiotelevisivi di diritto pubblico mettano a disposizione della Chiesa cattolica, per lo svolgimento del suo ministero di evangelizzazione, congrui tempi di trasmissione. Negli organi di controllo (consigli per la radiotelevisione, commissioni per la programmazione e organi assimilabili) la Chiesa cattolica dovrà essere rappresentata. (Protocollo Finale)

(2) Resta intatto il diritto della Chiesa cattolica di organizzare una radiotelevisione privata conformemente alle prescrizioni di legge del Land o di avere parte in enti radiotelevisivi di diritto privato.

Articolo 12
Provvista di uffici ecclesiastici

(1) La Chiesa cattolica conferisce i propri uffici senza il concorso del Land o del Comune. (Protocollo Finale)

(2) Nel caso di sede episcopale impedita o vacante, il capitolo cattedrale comunica al Ministro-Presidente il nome di colui che ha assunto il governo transitorio della diocesi.

(3) Alcuni giorni prima della nomina di un ecclesiastico, nella diocesi di Magdeburgo, a Ordinario del luogo, a Vescovo ausiliare o a vicario generale, la competente autorità ecclesiastica darà conoscenza al Ministro-Presidente di questa intenzione e delle notizie personali dell'ecclesiastico medesimo. (Protocollo Finale)

Articolo 13
Ordini e congregazioni religiose

Gli ordini e le congregazioni religiose sono sottoposti, riguardo alla loro fondazione, alle loro residenze e alla loro attività, esclusivamente ai limiti delle leggi generali vigenti.

Articolo 14
Diritti degli enti giuridici

(1) Le diocesi, le sedi episcopali, i capitoli cattedrali, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche come pure le associazioni da esse formate, sono enti di diritto pubblico; il loro servizio è servizio pubblico. (Protocollo Finale)

(2) Per tempo, prima dell'entrata in vigore, la Chiesa cattolica notificherà al Governo del Land nonché agli enti territoriali comunali, interessati sotto l'aspetto territoriale, le decisioni riguardanti la progettata erezione, soppressione e modifica degli enti ecclesiastici di diritto pubblico. L'erezione e la modifica di istituti ecclesiastici e fondazioni ecclesiastiche di diritto pubblico con personalità giuridica propria necessitano dell'autorizzazione del Governo del Land. Restano intatte le disposizioni di legge riguardanti le fondazioni private. (Protocollo Finale)

(3) Le prescrizioni delle diocesi sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale degli enti, degli istituti e delle fondazioni della Chiesa, dotati di personalità giuridica pubblica, vengono presentate al Governo del Land prima della loro emanazione. Il Governo del Land può sollevare eccezione entro un mese, quando non sia garantita una regolare rappresentanza giuridico-patrimoniale. (Protocollo Finale)

Articolo 15
Diritto di proprietà ecclesiastica ed edifici ecclesiastici di proprietà non-ecclesiastica

(1) La proprietà e gli altri diritti patrimoniali della Chiesa cattolica sono garantiti. (Protocollo Finale)

(2) Nell'applicare norme di esproprio il Land e gli enti territoriali comunali avranno riguardo agli interessi ecclesiastici ed eventualmente presteranno aiuto alla Chiesa cattolica nel procurarsi terreni sostitutivi di uguale valore. (Protocollo Finale)

(3) Per le chiese e gli altri edifici ecclesiastici, che sono di proprietà del Land e vengono usati per scopi ecclesiastici o caritativi, viene garantito lo scopo di destinazione. Nel quadro del proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei fabbricati, il Land si prenderà cura della manutenzione di tali edifici. Nel quadro della suddetta destinazione la Chiesa cattolica osserva gli obblighi per la sicurezza della circolazione per gli edifici da essa usati. Il Land si adopererà nei confronti dei comuni per far sì che venga mantenuto il fine di destinazione degli edifici ecclesiastici comunali. (Protocollo Finale)

(4) Per mezzo di un'intesa con l'ufficio ecclesiastico di volta in volta competente, il proprietario obbligato al mantenimento del fabbricato si può impegnare a trasferire la proprietà del terreno dell'edificio destinato a scopi ecclesiastici o caritativi, svincolandosi dall'onere di contribuzione al mantenimento del fabbricato, eventualmente dietro indennizzo.

Articolo 16
Cimiteri ecclesiastici

I cimiteri ecclesiastici godono della stessa protezione statale dei cimiteri comunali. Le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche hanno il diritto di istituire nuovi cimiteri. (Protocollo Finale)

Articolo 17
Cura dei monumenti

(1) La Chiesa cattolica si impegna a conservare e a curare gli edifici di valore monumentale con le relative appartenenze fondiarie come pure i loro oggetti artistici e culturali. Essa avrà cura che le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, i suoi istituti e le sue fondazioni procedano in modo corrispondente, nella misura in cui tali impegni non comportino nel singolo caso oneri insostenibili per le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, per gli istituti o le fondazioni. Nel caso di monumenti della Chiesa cattolica di rilevanza culturale, che sono destinati a servire per la liturgia o per altre azioni cultuali, le autorità della sovrintendenza ai monumenti devono dare preminente considerazione agli interessi cultuali e pastorali, che sono da determinare da parte del competente Vescovo diocesano. Prima dell'attuazione di provvedimenti, dette autorità si mettono in contatto con il competente Vescovo diocesano.

(2) Le disposizioni della legge per la salvaguardia dei monumenti, relative sia a provvedimenti per la prevenzione di pericoli da parte delle autorità della sovrintendenza - provvedimenti che esse adottano in osservanza dei propri compiti- sia ad obblighi di autorizzazione sia alla consegna di reperti sia ad espropri, non si applicano a monumenti di rilevanza culturale che sono in proprietà ecclesiastica, se questi sono destinati a servire per la liturgia e per altre azioni cultuali e se la Chiesa cattolica, d'intesa con la suprema autorità della sovrintendenza, emana prescrizioni proprie per la salvaguardia dei medesimi monumenti culturali.

(3) Nell'assegnazione dei fondi dei Land per la cura dei monumenti, la Chiesa cattolica viene presa adeguatamente in considerazione, nel rispetto delle regolamentazioni della legge per la salvaguardia dei monumenti. Il Land si adopererà per far sìì che la Chiesa cattolica riceva aiuti anche da quelle istituzioni, che a livello nazionale e internazionale operano per la cura della cultura e dei monumenti.

Articolo 18
Prestazione finanziaria statale

(1) Il Land versa alla Chiesa cattolica un contributo globale (prestazione finanziaria statale) in luogo di dotazioni per fini di governo ecclesiastico e di sovvenzioni per fini di trattamento economico e pensione dei parroci, concesse in passato, come pure in luogo di altri pagamenti fondati su titoli legali più antichi. La prestazione finanziaria statale comprende anche sovvenzioni derivanti dall'erezione delta diocesi di Magdeburgo. I patronati statali sono aboliti. (Protocollo Finale)

(2) Oltre a detta prestazione finanziaria statale vengono fornite ulteriori prestazioni soltanto se sono previste nel presente Accordo o nelle leggi generali.

(3) La prestazione finanziaria statale ammonta
nel 1991 a 4.200.000,00 DM,
nel 1992 a 5.300.000,00 DM. (Protocollo Finale)

Articolo 19
Diritto di imposta ecclesiastica
Amministrazione ed esazione delle imposte ecclesiastiche

(1) Le diocesi, le loro parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le associazioni da esse formate, hanno il diritto di percepire imposte ecclesiastiche, compreso il contributo alla Chiesa (Kirchgeld), a norma delle disposizioni previste dalla legislazione del Land, sulla base dei regolamenti delle imposte. (Protocollo Finale)

(2) Per il calcolo dell'imposta ecclesiastica come addizionale dell'imposta sul reddito (imposta sul salario), le diocesi concorderanno un'aliquota aggiuntiva unitaria.

(3) I regolamenti delle imposte ecclesiastiche, incluse le modifiche ed integrazioni dei medesimi, come anche le deliberazioni sulle aliquote delle imposte ecclesiastiche, necessitano del riconoscimento da parte dello Stato. (Protocollo Finale)

(4) Su istanza delle diocesi l'amministrazione (determinazione e riscossione) dell'imposta ecclesiastica, in quanto quest'ultima sia riconosciuta, deve essere trasferita agli uffici fiscali. Se l'imposta sul salario lavorativo viene riscossa nei luoghi di lavoro nei Land Sassonia-Anhalt, i datori di lavoro sono obbligati a trattenere e a versare l'imposta ecclesiastica secondo l'aliquota riconosciuta. (Protocollo Finale)

(5) Agli uffici fiscali spetta l'esazione delle imposte ecclesiastiche da essi amministrate.

Articolo 20
Dati anagrafici

Le autorità anagrafiche trasmetteranno alfa Chiesa catto1ica, ai fini dell'espletamento dei suoi compiti, i dati dei registro anagrafico a ciò richiesti. La Chiesa cattolica garantisce che viene assicurata una protezione dei dati equivalente a quella nell'ambito statale. (Protocollo Finale)

Articolo 21
Esenzione da tasse

Il Land estenderà alle diocesi, alle sedi episcopali, ai capitoli cattedrali, alle parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e alle associazioni da esse formate, come pure ai loro istituti, fondazioni e associazioni di diritto pubblico, le esenzioni da tasse, basate sulla legislazione del Land e vigenti per il Land stesso. (Protocollo Finale)

Articolo 22
Offerte e collette

(1) La Chiesa cattolica, le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le sue articolazioni sono autorizzate a chiedere ai propri membri indipendentemente dalle imposte ecclesiastiche, incluso il contributo alla Chiesa (Kirchgeld) offerte ed altre prestazioni volontarie per fini ecclesiastici.

(2) Qualora dalla normativa del Land venga introdotta una riserva generale d'autorizzazione per le collette, sono date per autorizzate a favore della Chiesa cattolica, ogni anno, complessivamente due collette generali a domicilio e sulle strade per scopi ecclesiastici. In tal caso i tempi delle collette vengono fissati prendendo contatto con il Governo del Land.

Articolo 23
Parità

Qualora il Land in Accordi con altre comunità religiose assimilabili conceda diritti e prestazioni superiori al presente Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se a motivo del principio di parità siano necessarie modifiche del presente Accordo.

Articolo 24
Clausola della composizione amichevole

Le Parti contraenti cureranno uno scambio permanente su tutte le questioni che emergano dalle disposizioni del presente Accordo. Esse elimineranno in via amichevole le divergenze d'opinione, che sorgessero eventualmente tra di loro in avvenire circa l'interpretazione o l'applicazione di qualche disposizione del presente Accordo.

Articolo 25
Regolamentazione definitiva

Le materie delle relazioni fra il Land Sassonia-Anhalt e la Chiesa cattolica, trattate nel presente Accordo, sono regolate in modo definitivo con questo Accordo.

Articolo 26
Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, necessita di ratifica. Gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati quanto prima.

(2) Il presente Accordo, incluso il Protocollo Finale che forma parte costitutiva integrante dell'Accordo medesimo, entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Magdeburgo, il 15 gennaio 1998

Für den Heiligen Stuhl
Giovanni Lajolo
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo
Apostolischer Nuntius in Deutschland

Für das Land Sachsen-Anhalt
Reinhard Höppner
Dr. Reinhard Höppner
Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Protocollo Finale

In relazione all'Articolo 2,
comma 1:

Le Parti contraenti concordano che per incontri «regolari» si intendono riunioni che abbiano luogo, per quanto possibile, una volta l'anno.

In relazione all'Articolo 2,
 comma 2:

La partecipazione «adeguata» della Chiesa cattolica nei progetti di legislazione consiste, di regola, nella consultazione tempestiva prima che il Governo del Land proceda a decidere sulla presentazione del progetto di legge.

In relazione all'Articolo 4,
comma 3:

Con lo scadere del termine o con la revoca dell'abilitazione ecclesiastica all'insegnamento cessa l' autorizzazione ad impartire l'insegnamento della religione. La Chiesa cattolica si adopererà per adottare regolamentazioni unitarie per la concessione e la revoca della missio canonica nei Land Sassonia-Anhalt. Competente per la revoca della missio canonica il Vescovo diocesano, nella cui diocesi l'insegnamento della religione viene impartito.

In relazione all'Articolo 5,
comma 1:

(1) I particolari vengono regolati mediante una speciale intesa.

(2) In luogo delle prescrizioni ecclesiastiche, menzionate nel Protocollo finale all'articolo 19 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per i rapporti di tutte le cattedre di Teologia e di Pedagogia della religione presso gli istituti universitari statali nel Land Sassonia-Anhalt con l'autorità ecclesiastica sono in vigore, al momento della stipulazione del presente Accordo, la Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana» del 15 aprile 1979, così come le relative Norme applicative del 29 aprile 1979 (A.A.S., LXXI, pagg. 469-521) e i due Decreti della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° gennaio 1983 (A.A.S., LXXV, pagg. 336-341).

In relazione all'Articolo 5,
comma 2:

Qualora le persone proposte non siano tenute alla condotta sacerdotale, è richiesta una condotta conforme ai principi della Chiesa cattolica.

In relazione all'Articolo 5,
comma 4:

Il Vescovo diocesano ha il diritto di inviare un rappresentante come osservatore agli esami orali finali nelle materie della Teologia cattolica. Di volta in volta le rispettive date gli devono essere precedentemente comunicate per tempo.

In relazione all'Articolo 7,
comma l:

L'espressione «istituti universitari ecclesiastici» ai sensi dell'Articolo 7, comma 1, comprende anche un seminario diocesano a norma dell'articolo 6 dell'Accordo fra la Santa Sede e i Lander Sassonia-Anhalt, Brandeburgo e Stato Libero di Sassonia sull'erezione della diocesi di Magdeburgo, del 13 aprile 1994.

In relazione all'Articolo 8,
comma 3:

Per «compiti generali» si intendono quelli che la Chiesa cattolica assolve al posto di un'attività da parte dello Stato. Per il resto si è d'accordo che rimane intatto un sostegno in altri casi.

In relazione all'Articolo 11,
comma 1:

Dell'istanza di cui al comma 1 si tiene conto per mezzo dei vigenti accordi statali sulla normativa della diffusione radiotelevisiva (Staatsvertrag fiber den Mitteldeutschen Rundfunk [MDR] dei 30 maggio 1991 { GVBI.LSA, pag. 112}; Staatsvertrag fiber den Rundfunk im vereinten Deutschland dei 31 agosto 1991 { GVBl.LSA, pag. 479, modificato da ultimo dall'articolo 1 del Dritte Rundfunkänderungsstaatsvertrag dal 26 agosto 1996 all' 11 settembre 1996 { GVBI.LSA, pag. 381} ; Staatsvertrag fiber die Kórperschaft des óffentlichen Rechts «Deutschland-radio» dei 17 giugno 1993 {GVBl.LSA, pag. 771}, modificato dall'articolo 6 dei Dritte Rundfunkänderungsstaats-vertrag dal 26 agosto 1996 all'11 settembre 1996 { GVBl.LSA, pag. 381} ). Nel caso di modifica dei vigenti accordi statali sulla normativa della diffusione radiotelevisiva o di stipulazione di nuovi accordi le Parti contraenti entreranno anteriormente in rapporto per tener conto degli interessi ecclesiastici.

In relazione all'Articolo 12,
comma 1:

Il Land non insiste sull'osservanza dei requisiti enumerati negli articoli 9 e 10 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia dei 14 giugno 1929 e nell'articolo 14, capoverso 2, numero 1, e capoverso 3 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.

In relazione all'Articolo 12,
comma 3:

(1) Il Land rinuncia all'applicazione degli articoli 6 e 7 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929, per quanto essi si riferiscono al concorso del Land.

(2) Il Land non applica l'articolo 16 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.

In relazione all'Articolo 14,
comma 1:

(1) La dichiarazione che il servizio ecclesiastico è servizio pubblico consegue dallo stato di ente di diritto pubblico. Essa non significa che il servizio ecclesiastico è servizio pubblico ai sensi del diritto statale relativo al servizio pubblico. Attesi l'autonomia della Chiesa cattolica e i compiti del servizio ecclesiastico, diversi rispetto a quelli del servizio pubblico statale, le regolamentazioni del diritto statale relativo al servizio pubblico non si applicano direttamente al servizio ecclesiastico. Esse vengono tuttavia assunte dalla Chiesa cattolica nei loro principi, ciò che anche giustifica la qualificazione del servizio ecclesiastico come servizio pubblico.

(2) Le Parti contraenti prendono come norma che il passaggio dal servizio ecclesiastico a quello pubblico e viceversa non avrà, come conseguenza, svantaggi sproporzionati derivanti dall'applicazione delle disposizioni del diritto relativo al servizio pubblico.

In relazione all'Articolo 14,
comma 2:

(1) Si è d' accordo che saranno erette a fondazioni o istituti di diritto pubblico soltanto istituzioni ecclesiastiche particolarmente importanti.

(2) Piccoli cambiamenti territoriali delle diocesi, che sono attuati nell'interesse della locale cura d'anime, sono da notificarsi al Land. Del resto, i cambiamenti dell'organizzazione e circoscrizione diocesana avvengono d'intesa con il Governo del Land.

In relazione all'Articolo 14,
comma 3:

(1) Le prescrizioni delle diocesi sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale degli enti, degli istituti e delle fondazioni della Chiesa, dotati di personalità giuridica pubblica, vengono pubblicate, su richiesta del competente ufficio ecclesiastico, come notificazione del Ministero del Culto nel Foglio Ministeriale per il Land Sassonia-Anhalt.

(2) Per l'azione legale contro l'eccezione si da il ricorso giudiziario amministrativo.

In relazione all'Articolo 15,
comma 1:

L'ambito della garanzia si misura secondo l'articolo 140 della Legge Fondamentale e l'articolo 32, comma 5, della Costituzione del Land Sassonia-Anhalt, in connessione con l'articolo 138, comma 2, della Costituzione Tedesca dell' 11 agosto 1919.

In relazione all'Articolo 15,
comma 2:

(1) Si d'accordo che l'Articolo 15, comma 2, non fonda alcun diritto al passaggio di proprietà di un terreno statale o comunale ma dovrà avere come effetto un appoggio nella ricerca di un terreno sostitutivo ed eventualmente, nel quadro delle possibilità consentite dalla legge, una preferenza nell'assegnazione di terreni pubblici nel caso di più interessati.

(2) Qualora negli espropri di enti ecclesiastici venga fatto valere un diritto ad indennizzo in terreno e qualora il riconoscimento del diritto dipenda dalla ponderazione tra gli interessi della comunità e quelli degli interessati, le autorità del Land e dei comuni terranno conto del fatto che la protezione del patrimonio della Chiesa cattolica è di tipo preminente. Se per altri enti esistono impedimenti nell'acquisto del terreno, questi valgono di regola anche per la Chiesa cattolica; non è possibile una regolamentazione d'eccezione generale.

In relazione all'Articolo 15,
comma 3:

L'obbligo di contribuire al mantenimento di questi edifici viene adempiuto nel quadro dei fondi di bilancio che sono complessivamente a disposizione.

In relazione all'Articolo 16:

I gestori dei cimiteri ecclesiastici possono emanare regolamenti per l'uso e per le tariffe secondo i principi vigenti per i comuni. Su istanza del gestore ecclesiastico, le tariffe cimiteriali vengono riscosse, secondo la procedura esecutiva, dall'autorità comunale competente per l'esecuzione. Le spese e gli esborsi amministrativi, risultanti dai provvedimenti di esecuzione e non ricuperabili, devono essere rimborsati dal gestore ecclesiastico all'autorità competente per l'esecuzione.

In relazione all'Articolo 18,
comma 1:

(1) La Chiesa cattolica decide delle proprie entrate ed uscite sulla base delle norme vigenti per i bilanci preventivi pubblici ed è sottoposta esclusivamente al controllo da parte di organi indipendenti di revisione, appartenenti alla Chiesa.

(2) Sull'impiego dei fondi non si effettua alcun controllo da parte di uffici statali.

In relazione all'Articolo 18,
comma 3:

(1) Se in seguito varia la retribuzione dei funzionari a servizio dello Stato, varia in modo corrispondente la prestazione finanziaria statale sulla base della somma convenuta per l'anno 1992. Viene presa come base la carica introduttiva per il servizio amministrativo superiore generale, gruppo di retribuzione A 13 dell'ordinamento retributivo federale, 7° livello, con due figli.

(2) Le Parti contraenti concordano che la clausola mobile per l'adeguamento della prestazione finanziaria statale vale a partire dal 1993 ed ha effetto in ogni anno finanziario.

(3) La prestazione finanziaria statale viene corrisposta alla Chiesa cattolica di volta in volta in rate mensili anticipate, pari alla dodicesima parte dell'importo annuo.

(4) Per uno svincolo della prestazione finanziaria statale vale l'articolo 140 della Legge Fondamentale e l'articolo 32, comma 5, della Costituzione del Land Sassonia-Anhalt, in connessione con articolo 138, comma 1, della Costituzione Tedesca dell' 11 agosto 1919.

 In relazione all'Articolo 19,
comma 1:

L'imposta ecclesiastica e il contributo alla Chiesa (Kirchgeld) possono venire riscossi sia separatamente sia insieme. Le diocesi sono autorizzate a fissare importi minimi e limiti superiori nei loro regolamenti delle imposte ecclesiastiche.

In relazione all'Articolo 19,
comma 3:

Le diocesi notificheranno al Governo del Land le loro deliberazioni sulle aliquote delle imposte ecclesiastiche. Esse si considerano riconosciute se corrispondono alle deliberazioni riconosciute del precedente anno di bilancio.

In relazione all'Articolo 19,
comma 4:

(1) Le diocesi indicheranno al Ministero delle Finanze un conto da aprire, sul quale si dovranno trasferire globalmente i proventi delle imposte ecclesiastiche delle diocesi.

(2) Per l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica il Land riceve un indennizzo, il cui ammontare si regola secondo il gettito delle imposte ecclesiastiche che stato incassato. La percentuale annua viene convenuta separatamente. Le Parti contraenti sono d'accordo che con il pagamento di questo indennizzo sono compensate tutte le prestazioni connesse con amministrazione dell'imposta ecclesiastica. Gli uffici fiscali sono obbligati a dare informazione ai competenti uffici ecclesiastici in tutte le questioni relative all'imposta ecclesiastica nei limiti della documentazione disponibile e con riguardo alla protezione dei dati ed al principio della proporzionalità.

In relazione all'Articolo 20:

(1) La Chiesa cattolica comunica a quale ufficio ecclesiastico siano da trasmettere i dati dei registri anagrafici.

(2) La trasmissione dei dati viene fatta con esenzione da tasse.

(3) La constatazione circa l'esistenza di provvedimenti sufficienti per la protezione dei dati nel campo ecclesiastico viene fatta per decreto dal Governo del Land in base alla regolamentazione canonica, che deve essere presentata dalla Chiesa cattolica.

In relazione all'Articolo 21:

Per atti d'ufficio, che in base a una legge sono eseguiti anche da imprenditori privati (in regime di concessione), non esiste alcuna esenzione da tasse.

Fatto in doppio originale. Magdeburgo, il 15 gennaio 1998

Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem et Foederatam Civitatem Saxoniae-Anhaltini constitutae, accepta et reddita mutuo fuerunt Bonnae in urbe die XXII mensis Aprilis anno MCMXCVIII. Quae quidem Conventio insequenti die ipsius mensis Aprilis vigere coepit ad normam eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. XC (1998), n. 7, pp. 470-502

 

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