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CONVENTIONES*

INTER APOSTOLICAM SEDEM
ET REM PUBLICAM LUSITANAM

CONCORDATO
TRA LA SANTA SEDE E
LA REPUBBLICA PORTOGHESE

 

La Santa Sede e la Repubblica Portoghese,

affermando che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, autonomi e indipendenti:

considerando i profondi rapporti storici tra la Chiesa Cattolica e il Portogallo e tenendo presenti le reciproche responsabilità che li vincolano, nell'ambito della libertà religiosa, al servizio del bene comune e all'impegno nella costruzione di una società che promuova la dignità della persona umana, la giustizia e la pace;

riconoscendo che il Concordato del 7 maggio 1940, stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, e la sua applicazione hanno contribuito in maniera rilevante a rinsaldare i loro legami storici e a consolidare l'attività della Chiesa Cattolica in Portogallo a beneficio dei suoi fedeli e della comunità portoghese in generale;

rilevando che si rende necessario un aggiornamento a causa delle profonde trasformazioni avvenute ai livelli nazionale ed internazionale, in particolare, per quanto si riferisce all'ordinamento giuridico portoghese, la nuova Costituzione democratica, aperta a norme del diritto comunitario e del diritto internazionale contemporaneo, e, per quanto concerne la Chiesa, l'evoluzione dei suoi rapporti con la comunità politica;

convengono di stipulare il presente Concordato, nei termini seguenti:

Articolo 1

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese dichiarano l'impegno dello Stato e della Chiesa Cattolica nella cooperazione per la promozione della dignità della persona umana, della giustizia e della pace.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

3. Le relazioni fra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese sono assicurate mediante un Nunzio Apostolico presso la Repubblica Portoghese e un Ambasciatore di Portogallo presso la Santa Sede.

Articolo 2

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica e garantisce il pubblico e libero esercizio delle sue attività, segnatamente quelle di culto, magistero e ministero, nonché la giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. La Santa Sede può liberamente approvare e pubblicare qualsiasi norma, disposizione o documento relativi all'attività della Chiesa e comunicare senza impedimento con i Vescovi, il clero e i fedeli, potendo questi fare altrettanto con la Santa Sede.

3. I Vescovi e le altre autorità ecclesiastiche godono della medesima libertà riguardo al clero e ai fedeli.

4. Alla Chiesa Cattolica, ai suoi fedeli , e alle persone giuridiche che si costituiscano a norma del diritto canonico, è riconosciuta la libertà religiosa, segnatamente negli ambiti di coscienza, culto, riunione, associazione, espressione pubblica, insegnamento e attività caritativa.

Articolo 3

1. La Repubblica Portoghese riconosce le domeniche come giorni festivi.

2. Gli altri giorni riconosciuti come festivi cattolici sono definiti di comune accordo a norma dell'articolo 28.

3. La Repubblica Portoghese provvederà affinché sia reso possibile ai cattolici, nei termini della legge portoghese, l'adempimento dei doveri religiosi nei giorni festivi.

Articolo 4

La cooperazione, di cui al n. 1 dell'articolo 1, può includere attività svolte nell'ambito di Organizzazioni internazionali delle quali facciano parte la Santa Sede e la Repubblica Portoghese oppure, senza venir meno al rispetto del diritto internazionale, altre azioni congiunte, bilaterali o multilaterali, in particolare nel territorio dei Paesi di lingua officiale portoghese.

Articolo 5

Gli ecclesiastici non possono essere interrogati dai magistrati o da altre autorità in merito a fatti e cose di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Articolo 6

Gli ecclesiastici non hanno l'obbligo di assumere le cariche di giurati, di membri di tribunali e altre della stessa natura, dal diritto canonico considerate incompatibili con lo stato ecclesiastico.

Articolo 7

La Repubblica Portoghese assicura, nei termini del diritto portoghese, le misure necessarie per la protezione dei luoghi di culto e degli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero, nonché per evitare l'uso illegittimo di pratiche o mezzi cattolici.

Articolo 8

La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Conferenza Episcopale Portoghese,  nei termini definiti dagli statuti approvati dalla Santa Sede.

Articolo 9

1. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere, a norma del diritto canonico, diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica delle diocesi, delle parrocchie e di altre giurisdizioni ecclesiastiche, a condizione che l'atto costitutivo della loro personalità giuridica canonica venga notificato al competente organo dello Stato.

3. Gli atti di modifica o estinzione delle diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini del numero precedente, saranno notificati al competente organo dello Stato.

4. La nomina e la rimozione dei Vescovi sono di esclusiva competenza della Santa Sede, che ne informa la Repubblica Portoghese.

5. La Santa Sede dichiara che nessuna parte del territorio della Repubblica Portoghese dipenderà da un Vescovo che abbia la sua sede in territorio soggetto a sovranità straniera.

Articolo 10

1. La Chiesa Cattolica in Portogallo può organizzarsi liberamente in armonia con le norme del diritto canonico e costituire, modificare ed estinguere persone giuridiche canoniche, alle quali lo Stato riconosce personalità giuridica civile.

2. Lo Stato riconosce la personalità delle persone giuridiche, di cui agli articoli 1, 8 e 9, nei termini rispettivamente indicati, come anche la personalità delle restanti persone giuridiche canoniche, inclusi gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica canonicamente eretti, che siano state costituite e comunicate alla competente autorità dal Vescovo della diocesi dove esse hanno la loro sede o dal suo legittimo rappresentante, fino alla data di entrata in vigore del presente Concordato.

3. Alle persone giuridiche canoniche, eccetto quelle riferite negli articoli 1, 8 e 9, che si costituiscano o siano comunicate dopo l'entrata in vigore del presente Concordato, è riconosciuta la personalità giuridica civile mediante l'iscrizione nell'apposito registro dello Stato in forza di un documento autentico, emesso dalla competente autorità ecclesiastica, da cui risultino la loro erezione, gli scopi, l'identità, gli organi rappresentativi e le rispettive competenze.

Articolo 11

1. Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi degli articoli 1, 9 e 10, sono regolate dal diritto canonico e dal diritto portoghese, applicati dalle rispettive autorità, e hanno la stessa capacità civile che il diritto portoghese attribuisce alle persone collettive di identica natura.

2. Le limitazioni canoniche o statutarie alla capacità delle persone giuridiche canoniche sono opponibili a terzi in buona fede a condizione che risultino dal Codice di Diritto Canonico oppure da altre norme pubblicate nei termini del diritto canonico e, nel caso degli enti ai quali si riferisce il n. 3 dell'articolo 10 e circa i punti ivi menzionati, dal registro delle persone giuridiche canoniche.

Articolo 12

Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi dell'articolo 10, che, oltre a finalità religiose, perseguano scopi di assistenza e di solidarietà, svolgono la rispettiva attività secondo l'ordinamento giuridico stabilito dal diritto portoghese e godono dei diritti e benefici concessi alle persone collettive private con scopi della stessa natura.

Articolo 13

1. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile.

2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche presso i competenti uffici dell'anagrafe.

3. I matrimoni in articulo mortis, nell'imminenza di parto, o la cui immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall'Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potranno essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni.

4. Il parroco trasmette entro tre giorni copia integrale dell'atto di matrimonio al competente ufficio dell'anagrafe affinché vi sia trascritto; la trascrizione deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al parroco entro il giorno immediatamente seguente a quello in cui fu effettuata, con l'indicazione della data.

5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto canonico, le parti possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio.

Articolo 14

1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della celebrazione, se la tracrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione.

2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi. 

Articolo 15

1. Celebrando il matrimonio canonico, i coniugi assumono per ciò stesso, di fronte alla Chiesa, l'obbligo di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e, in particolare, di rispettarne le proprietà essenziali.

2. La Santa Sede, mentre riafferma la dottrina della Chiesa Cattolica circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ricorda ai coniugi, che hanno contratto matrimonio canonico, il grave dovere, che ad essi incombe, di non valersi della facoltà civile di chiedere il divorzio.

Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate dall'organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a richiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.

2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:

a) se sono autentiche;
b) se provengono dal tribunale competente;
e) se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza e
d) se nei risultati non contraddicono i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.

Articolo 17

1. La Repubblica Portoghese garantisce il libero esercizio della libertà religiosa mediante l'assistenza religiosa cattolica ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza che la richiedano, e anche mediante la pratica dei rispettivi atti di culto.

2. La Chiesa Cattolica assicura, a norma del diritto canonico e per mezzo della giurisdizione ecclesiastica di un Ordinario castrense, l'assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza che la richiedano.

3. L'organo competente dello Stato e l'autorità ecclesiastica competente possono stabilire, mediante intesa, le forme di esercizio e di organizzazione dell'assistenza religiosa nei casi di cui ai numeri precedenti.

4. Gli ecclesiastici possono adempiere gli obblighi militari sotto la forma di assistenza religiosa cattolica alle Forze Armate e di Sicurezza, fatto salvo il diritto all'obiezione di coscienza.

Articolo 18

La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica il libero esercizio dell'assistenza religiosa cattolica alle persone che, a motivo di permanenza in case di cura, di assistenza, di educazione o simili, oppure di detenzione in carcere o istituto simile, si trovino impedite di esercitare, in condizioni normali, il diritto alla libertà religiosa e ne facciano richiesta.

Articolo 19

La Repubblica Portoghese, nell'ambito della libertà religiosa e del dovere che spetta allo Stato di operare con i genitori nell'educazione dei figli, garantisce le condizioni necessarie per assicurare, nei termini del diritto portoghese, l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici pubblici non superiori, senza alcuna forma di discriminazione.

2. La frequenza dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici pubblici non superiori dipende dalla dichiarazione dell'interessato, quando ne abbia la capacità legale, dei suoi genitori o del suo rappresentante legale.

3. In nessun caso l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica può essere svolto da chi non sia ritenuto idoneo da parte dell'autorità ecclesiastica competente, la quale certifica la menzionata idoneità nei termini previsti dal diritto portoghese e dal diritto canonico.

4. Gli insegnanti di Religione e Morale Cattolica vengono nominati oppure vengono assunti a contratto, trasferiti ed esclusi dall'esercizio della docenza della disciplina da parte dello Stato, d'accordo con l'autorità ecclesiastica competente.

5. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica la definizione del contenuto dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica, in conformità agli orientamenti generali del sistema d'insegnamento portoghese.

Articolo 20

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di costituire seminari e altri istituti di formazione e cultura ecclesiastica.

2. L'ordinamento interno degli istituti di formazione e cultura ecclesiastica non è sottoposto al controllo dello Stato.

3. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, dei gradi e dei titoli ottenuti negli istituti di formazione e cultura ecclesiastica è regolato dal diritto portoghese, senza alcuna forma di discriminazione rispetto agli studi di identica natura.

Articolo 21

La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica e alle persone giuridiche canoniche riconosciute nei termini degli articoli dall'8 al 10, nell'ambito della libertà di insegnamento, il diritto di fondare e dirigere scuole in ogni livello di insegnamento e formazione, in accordo col diritto portoghese, senza che siano soggette ad alcuna forma di discriminazione.

2. I gradi, titoli e diplomi ottenuti nelle scuole, di cui al numero precedente, sono riconosciuti nei termini previsti dal diritto portoghese per scuole di simile natura e qualità.

3. L'Università Cattolica Portoghese, eretta dalla Santa Sede il 13 ottobre 1967 e riconosciuta dallo Stato portoghese il 15 luglio 1971, svolge la propria attività in accordo col diritto portoghese, nei termini dei numeri precedenti, obbedendo alla sua specificità istituzionale.

Articolo 22

1. Gli immobili che, ai sensi dell'articolo VI del Concordato del 7 maggio 1940, erano o sono stati classificati come « monumenti nazionali » o come di « interesse pubblico » restano destinati in modo permanente al servizio della Chiesa. Allo Stato spetta la loro conservazione, riparazione e restauro secondo un piano stabilito d'accordo con l'autorità ecclesiastica, per evitare disturbi al servizio religioso; alla Chiesa spetta la loro custodia e regime interno, segnatamente in ciò che riguarda l'orario delle visite, alla guida delle quali potrà intervenire un funzionario nominato dallo Stato.

2. Gli oggetti destinati al culto che si trovano in un museo dello Stato o di altri enti pubblici sono sempre ceduti per le cerimonie religiose nel tempio a cui appartenevano, se questo si trova nella stessa località in cui i suddetti oggetti sono custoditi. Tale cessione si farà a richiesta della competente autorità ecclesiastica, la quale avrà cura della custodia degli oggetti ceduti, con responsabilità di fedele depositario.

3. In altri casi e per motivi giustificati, i responsabili dello Stato e della Chiesa possono accordarsi circa una cessione temporanea di oggetti religiosi da usarsi nel rispettivo luogo di origine oppure in altro luogo più adatto.

Articolo 23

4. La Commissione, di cui al numero precedente, ha l'incarico di promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni della Chiesa, in particolare mediante l'aiuto dello

1. La Repubblica Portoghese e la Chiesa Cattolica dichiarano il loro impegno per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni, mobili ed immobili, che sono di proprietà della Chiesa Cattolica o di persone giuridiche canoniche riconosciute e fanno parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

2. La Repubblica Portoghese riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici deve essere salvaguardata dal diritto portoghese, senza nulla togliere alla necessità di conciliarla con altre finalità derivanti dalla loro natura culturale, nel rispetto del principio di cooperazione.

3. Le autorità competenti della Repubblica Portoghese e quelle della Chiesa Cattolica concordano nel creare una Commissione bilaterale per l'incremento della cooperazione riguardante i beni della Chiesa che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

4. La Commissione, di cui al numero precedente, ha l'incarico di promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni della Chiesa, in particolare mediante l'aiuto dello Stato e di altri enti pubblici per le necessarie azioni di identificazione, manutenzione, sicurezza, restauro e funzionamento, senza alcuna forma di discriminazione in relazione a beni simili, spettando pure alla medesima Commissione di promuovere, quando sia conveniente, la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 24

1. Nessun tempio, edificio, dipendenza o oggetto adibito al culto cattolico può venire demolito, occupato, spostato, ristrutturato o destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non mediante previo accordo con l'autorità ecclesiastica competente e per motivo di urgente necessità pubblica.

2. Nei casi di requisizione o espropriazione per utilità pubblica verrà sempre consultata l'autorità ecclesiastica competente, anche per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità. In ogni caso, non sarà esercitato atto alcuno di appropriazione o di utilizzo non religioso, senza che i beni espropriati vengano privati del loro carattere religioso.

3. L'autorità ecclesiastica competente ha il diritto di previa consultazione quando siano necessari restauri o quando si avvii la procedura di inventariazione o classificazione come bene culturale.

Articolo 25

1. La Repubblica Portoghese dichiara il suo impegno a destinare spazi a fini religiosi.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale dovranno prevedere la destinazione di spazi a fini religiosi.

3. La Chiesa Cattolica e le persone giuridiche canoniche hanno il diritto di previa consultazione, da esercitare nei termini del diritto portoghese, per quanto riguarda le decisioni sulla destinazione di spazi a fini religiosi negli strumenti di pianificazione territoriale.

Articolo 26

1. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, non sono soggette ad alcuna imposta su:

a) le offerte dei credenti per l'esercizio del culto e dei riti;

b) i donativi per la realizzazione dei loro scopi religiosi;

c) il ricavato delle collette pubbliche a fini religiosi;

d) la distribuzione gratuita di pubblicazioni contenenti dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose e la loro affissione nei luoghi di culto.

2. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti da qualunque imposta o tributo generale, regionale o locale, su:

a) i luoghi di culto e altri beni immobili oppure parti di essi direttamente adibiti alla realizzazione di fini religiosi;

b) le installazioni al servizio diretto ed esclusivo delle attività con fini religiosi;

c) i seminari o qualsiasi istituto destinato alla formazione ecclesiastica o all'insegnamento della religione cattolica;

d) le dipendenze o annessi ai beni immobili, descritti nei precedenti punti da a) a c), a uso di istituzioni private di solidarietà sociale;

e) i giardini e gli spazi antistanti ai beni immobili descritti nei punti da a) a d), quando non siano desti-nati a fini di lucro;

f) i beni mobili di carattere religioso integrati negli immobili, di cui ai punti precedenti, o loro accessori.

3. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti dalla marca da bollo e da tutte le imposte relative alla trasmissione di beni che incidano su:

a) acquisti onerosi di beni immobili con finalità religiose;

b) qualsiasi acquisto a titolo gratuito di beni con finalità religiose;

e) atti di istituzione di fondazioni, una volta iscritte nell'apposito registro dello Stato nei termini dell'articolo 10.

4. L'autorità ecclesiastica responsabile per i fondi, destinati alla Chiesa Cattolica ai sensi dell'articolo seguente, è esente da qualunque imposta su detta fonte di reddito.

5. Le persone giuridiche canoniche citate nei numeri precedenti, quando svolgono anche attività con fini diversi da quelli religiosi, considerati tali dal diritto portoghese, ossia, fra gli altri, quelli della solidarietà sociale, dell'educazione e della cultura, insieme a quelli commerciali e lucrativi, sono soggette all'ordinamento fiscale che si applica alla rispettiva attività.

6. La Repubblica Portoghese assicura che i donativi fatti alle persone giuridiche canoniche, di cui ai precedenti numeri e alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi del presente Concordato, producono l'effetto tributario di deduzione nella dichiarazione dei redditi, nei termini e nei limiti del diritto portoghese.

Articolo 27

1. La Conferenza Episcopale Portoghese può esercitare il diritto di includere la Chiesa Cattolica nel sistema per la riscossione delle entrate fiscali, previsto nel diritto portoghese.

2. L'inclusione della Chiesa Cattolica nel sistema di cui al numero precedente può essere oggetto di intesa fra gli organi competenti della Repubblica e le autorità ecclesiastiche competenti.

Articolo 28

Il contenuto del presente Concordato può essere sviluppato tramite intese stipulate fra le autorità competenti della Chiesa Cattolica e della Repubblica Portoghese.

Articolo 29

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese convengono di creare, nell' ambito del presente Concordato e come sviluppo del principio della cooperazione, una Commissione paritetica.

2. Compiti della Commissione paritetica prevista al numero precedente sono:

a) cercare, in caso di dubbi sull'interpretazione del testo del Concordato, una soluzione di comune accordo;

b) suggerire qualsiasi altra misura per la sua buona esecuzione.

Articolo 30

Finché non sia stipulato l'accordo previsto all'articolo 3, la Repubblica Portoghese riconosce i seguenti giorni festivi: Capodanno e Maria Santissima Madre di Dio (1° gennaio), Corpus Domini, Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre).

Articolo 31

Sono fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite in base al Concordato del 7 maggio 1940 e all'Accordo Missionario.

Articolo 32

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese procederanno all'elaborazione, revisione e pubblicazione della legislazione complementare eventualmente necessaria.

2. In vista di quanto disposto al numero precedente, la Santa Sede e la Repubblica Portoghese effettueranno consultazioni reciproche.

Articolo 33

Il presente Concordato entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica, sostituendo il Concordato del 7 maggio 1940.

Firmato in tre esemplari autentici in lingua italiana ed in lingua portoghese, facenti tutti fede, il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2004.

Per la Santa Sede
Angelo Card. Sodano
Angelo Cardinale Sodano
Segretario di Stato

Per la Repubblica Portoghese

José Manuel Durdo Barroso

José Manuel Durào Barroso
Primo Ministro di Portogallo

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem publicam Lusitanam rata habita, die XVIII mensis Decembris anno MMIV ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in urbe Lisbonensi; a quo die Conventio vigere coepit ad normam articoli XXXIII eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. XCVII (2005), n. 1, pp. 29-50

 

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