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SOLLEMNIS CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET BADENSEM REMPUBLICAM

CONCORDATO
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA DEL BADEN
 

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI ed il Ministero di Stato del Baden, concordi nel desiderio di conformare alle mutate condizioni i rapporti fra la Chiesa Cattolica nel Baden e lo Stato del Baden, hanno risoluto di regolarli in modo stabile mediante una solenne Convenzione (Concordato).

A tale effetto Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Eugenio Pacelli, Suo Segretario di Stato,

ed il Ministero di Stato del Baden ha nominato Suoi Plenipotenziari

il Signor Dr. Giuseppe Schmitt, Presidente del Ministero di Stato del Baden e Ministro di Giustizia,

il Signor Dr. Eugenio Baumgartner, Ministro del Culto e dell'Istruzione Pubblica, ed

il Signor Dr.  Guglielmo Mattes, Ministro delle Finanze,

i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ARTICOLO I.

Lo Stato del Baden, applicando la Costituzione del Reich germanico e la Costituzione della Repubblica del Baden, darà protezione legale alla libertà della professione e dell'esercizio della religione cattolica.

ARTICOLO II.

1. L'attuale circoscrizione ed organizzazione dell'archidiocesi di Friburgo in Brisgovia fondata sulla Bolla Provida solersque del 16 Agosto 1821 e sulla Bolla Ad dominici gregis custodiam dell'11 Aprile 1827, rimane conservata, ad eccezione dei mutamenti stabiliti dal presente Concordato.

2. Alla Sede arcivescovile di Friburgo in Brisgovia rimane il carattere di Metropolitana. Il Capitolo di Friburgo in Brisgovia rimane Capitolo Metropolitano.

3. Alla Provincia Ecclesiastica dell'Alto Reno appartengono l'archidiocesi di Friburgo i. B. e le diocesi di Rottenburgo e di Magonza.

4. Il Capitolo Metropolitano di Friburgo i. B. è costituito dal Preposto, dal Decano e da cinque canonici effettivi.

5. Le dignità del Capitolo sono conferite dalla Santa Sede alternativamente ad istanza dell'Arcivescovo, audito Capitulo, e del Capitolo col consenso dell' Arcivescovo.

6. La provvista dei canonicati e delle prebende della Chiesa metropolitana si effettua per libera collazione dell' Arcivescovo, alternativamenle audito Capitulo e col consenso del Capitolo. L'alternativa ha luogo separatamente per i canonici effettivi e per gli onorari.

7. Nell'esercizio dei diritti del Capitolo,espressi nel presente articolo, i quattro canonici non residenziali onorari (canonici ad honorem) sono equiparati agli effettivi. L'Arcivescovo nomina i canonici onorari alternativamente audito Capitulo e de consensu Capituli.

ARTICOLO III.

1. Verificandosi la vacanza della Sede arcivescovile, il Capitolo presenta alla Santa Sede una lista di candidati canonicamente idonei.

Tenendo presente detta lista, come pure quelle che l'Arcivescovo di Friburgo deve rimettere ogni anno alla San la Sede (1), Questa designa al Capilolo tre candidati, fra i quali esso ha da eleggere per votazione libera e segreta il nuovo Arcivescovo. Fra i tre designati vi sarà almeno uno appartenente all'Archidiocesi di Friburgo i. B.

2. Prima della conferma dell'eletto, la Santa Sede si assicurerà presso il Ministero di Stato del Baden, se contro di lui esistano da parte del Governo obbiezioni di carattere politico generale, rimanendo escluse quelle riguardanti il partito politico (2). 

3. Alla formazione della lista dei candidati ed all' elezione partecipano anche i canonici onorari nominati all' articolo II cogli stessi diritti dei canonici effettivi.

ARTICOLO IV.

1. Nell'erezione e mutazione degli uffici ecclesiastici l'Arcivescovo di Friburgo è assolutamente libero, qualora non siano richiesti nuovi pagamenti dai fondi dello Stato per tale erezione o mutazione. Il concorso dello Stato nella fondazione e nel cambiamenlo di parrocchie o di altre comunità ecclesiastiche avrà luogo secondo direttive che saranno stabilite d'accordo coll' Arcivescovo.

2. L'Arcivescovo conferisce liberamente e indipendentemente qualsiasi officio ecclesiastico, salvo quei di diritto di patronato fondato su titoli privati, i quali per l'avvenire saranno soggetti alle disposizioni ora in vigore del Codice di Diritto Canonico (3). Le prescrizioni del canone 1435 § l, n. 1 e 2 non si applicano ai canonicati dell' Archidiocesi di Friburgo i. B.

3. L'Arcivescovo ha il diritto di regolare con statuto proprio e di amministrare secondo lo stesso statuto indipendentemente (4) i beni patrimoniali della Chiesa Cattolica nel Baden, come pure quelli delle sue corporazioni, degli istituti e delle fondazioni. Oltre le disposizioni della legge del Baden sui beni ecclesiastici del 7 Aprile 1927 e della legge del Baden sulle fondazioni del 19 Luglio 1918, non avrà luogo, nell'ambito delle norme costituzionali, alcun'altra limitazione dei diritti della Chiesa sull'amministrazione dei suoi beni.

4. La Chiesa Cattolica nel Baden ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse, secondo la Costituzione del Reich germanico e la Costituzione della Repubblica del Baden, ed allche secondo le leggi e le ordinanze dello Stato del Baden.

ARTICOLO V.

Sono garantiti secondo la Costituzione del Reich germanico la proprietà e gli altri diritti patrimoniali della Chiesa Cattolica nel Baden, delle sue corporazioni, degli istituti e delle fondazioni di diritto pubblico; come pure degli Ordini e delle Congregazioni religiose, che possono liberamente fondarsi, ed hanno o possono acquistare i dirilti di corporazioni di diritto pubblico o la personalità giuridica di diritto privato secondo le norme vigenti per tutti i cittadini.

2. Gli edifici ed i fondi dello Stato, destinati a scopi della Chiesa, sono ad essi lasciati in godimento, come finora., senza pregiudizio di contratti eventualmente esistenti. Allo Stato del Baden rimane tuttavia riservato il diritto di cambiare tali edifici o fondi con altri equivalenti, dopo preso contatto con l'Arcivescovo. Nessun diritto su questi beni si acquista in virtù del presente Concordato, in quanto non sia fondato su altri titoli giuridici.

3. I diritti ecclesiastici esistenti di proprietà e di usufrutto saranno, se non si è già fatto, su richiesta della Chiesa assicurati per mezzo della iscrizione nel Catasto.

ARTICOLO VI.

1. La dotazione della Sede arcivescovile rimane garantita e calcolata nella misura osservata finora.

2. Le dotazioni del Capitolo e delle prebende della Chiesa metropolitana, la spesa per i loro edifici, il contributo alle spese della cancelleria arcivescovile, non che all'amministrazione e alla sovrintendenza dei beni ecclesiastici ammonteranno in tutto per l'avvenire annualmente a Marchi (Reichsmark) trecento cinquantaseimila.

3. Il diritto alla dotazione reale esistente in base alla situazione giuridica finora in vigore non è toccato dalla precedente disposizione.

4. Nel determinare la dotazione annuale si sono prese per punto di partenza le attuali spese dello Stato del Baden per somiglianti scopi personali e reali. Si è d'accordo che per l'avvenire, in caso di eventuali cambiamenti in questa materia, a richiesta di una delle Parti Contraenti, si dovrà tenerne adeguato conto nei riguardi dei pagamenti.

5. Le prestazioni dello Stato per un congruo supplemento ai parroci non sufficientemente provvisti, come pure tutte le altre fissate nel bilancio dello Stato a favore della Chiesa e non menzionate nei numeri 1-2 di questo articolo, non sono toccate dal presente Concordato.

6. Nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato a norma dell' articolo 138, capov. 1 della Costituzione del Reich germanico rimane come norma la situazione giuridica finora vigente.

ARTICOLO VII.

1. In considerazione della dotazione dell' Archidiocesi assicurata in questo Concordato, un ecclesiastico sarà nominato Ordinario dell'Archidiocesi di Friburgo i. Br., Vescovo ausiliare, Preposto o Decano o membro del Capitolo o della Curia arcivescovile o prebendario della Chiesa metropolitana ovvero Direttore od insegnante nel Seminario maggiore arcivescovile e nel Convitto teologico, soltanto se egli

a) abbia la cittadinanza tedesca,

b) abbia ottenuto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una Università tedesca,

c) abbia almeno per un triennio (5) compiuto gli studi di filosofia e teo- logia in un'alta scuola germanica dello Stato o in un'alta scuola ec- clesiastica in Germania (6), oppure in un'alta scuola Pontificia in Roma.

Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e governati va si potrà prescindere dai requisiti enumerati riel capoverso 1 lettere a), b) e c), in modo speciale potranno essere riconosciuti gli studi compiuti in altre alte scuole di carattere tedesco diverse da quelle nominate nella lettera c).

2. Della avvenuta nomina di un ecclesiastico menzionato al capov. 1 la competente Autorità ecclesiastica darà conoscenza al Governo e, con speciale riguardo al numero 1 di questo articolo, comunicherà subito le notizie personali dell'ecclesiastico medesimo. Ciò non importa un diritto di veto da parte dello Stato.

ARTICOLO VIII.

1. L'Arcivescovo esigerà per gli ecclesiastici, ai quali deve essere conferito un ufficio parrocchiale stabile, i requisiti indicati nell'articolo VII capov. 1, lettere a)-c) e per gli altri ecclesiastici, che debbono essere impiegati in modo non transitorio nella cura parrocchiale delle anime, almeno i requisiti enumerati nelle lettere a) e b).

2. In caso di stabile collazione di un ufficio parrocchiale l'Arcivescovo subito dopo la nomina comunicherà al Governo il nome dell'ecclesiastico, con speciale riguardo al capoverso 1 di questo articolo.

ARTICOLO IX.

Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimane la Facoltà teologica cattolica nella Università di Friburgo i. B., coi diritti vigenti al tempo della ratifica del Concordato, avendo speciale riguardo al Codice di Diritto Canonico e alla Costituzione Apostolica Deus scientiarum Dominus del 24 Maggio 1931 con le ordinazioni emanate relativamente alla medesima. L'ordinamento degli studi nella Facoltà anzidetta deve essere regolato d'accordo con l'Arcivescovo, in conformità colle prescrizioni ecclesiastiche e in armonia colle esigenze anche della cura delle anime. L'Arcivescovo è autorizzato ad avere per la formazione dei candidati al sacerdozio dei Convitti ed un Seminario maggiore e di governarli in suo nome.

ARTICOLO X.

1. Prima che alcuno sia chiamato od ammesso o nominato all'esercizio dell'ufficio di insegnante nella Facollà teologica cattolica dell'Università di Friburgo i. B., deve essere interpellato l' Arcivescovo, o, in caso di vacanza della Sede arcivescovile, l'Amministratore interino dell' Archidiocesi, per conoscere se abbia qualche obbiezione circa la dottrina o la condotta o l'attitudine all'insegnamento del candidato proposto, indicando quale essa sia. Non si effettuerà la chiamata o l'ammissione o la nomina di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni (7).

2. In conformità di ciò, qualora un insegnante della Facoltà teologica cattolica sia dall' Arci vescovo o dall'Amministratore interino dichiarato inabile per serio motivo riguardante la sua dottrina o la sua condotta o la sua attitudine all'insegnamento, il Governo provvederà, d'accordo coll' Arcivescovo, ad una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento.

ARTICOLO XI.

Si è d'accordo fra le Alte Parti Contraenti che l'istruzione religiosa cattolica nelle scuole del Baden, in conformità dell'articolo 14-9 della Costituzione del Reich germanico, è materia ordinaria d'insegnamento. L'istruzione religiosa sarà impartita in conformità coi principi della Chiesa Cattolica.

ARTICOLO XII.

Le Alte Parti Contraenti elimineranno in via amichevole le divergenze di opinione, che sorgessero eventualmente in avvenire fra di Esse circa la interpretazione di qualche disposizione del presente Concordato.

ARTICOLO XIII.

1. Questo Concordato, il cui testo tedesco ed italiano fanno medesima fede, dovrà essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

2. Coll'entrata in vigore di questo Concordato vengono nello stesso tempo abrogate le leggi e le ordinanze in opposizione colle disposizioni in esso contenute. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Concordato.

Fatto in doppio originale.

Hegne presso Costanza, 12 Ottobre 1932.

EUGENIO CARDINALE PACELLI.

Dr. JOSEF SCHMITT, Staatspraesident und Justizminister.

Dr. EUGEN BAUMGARTNER, Minister des Cultus und Unterrichts.

Dr. WILHELM MATTES, Minister der Finanzen.

PROTOCOLLO FINALE.

Al momenlo di procedere alla firma del Concordato oggi conchiuso fra la Santa Sede e la Repubblica del Baden i sottoscritti Plenipolenziari dovutamente autorizzati hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, che formeranno parte integrante del Concordato medesimo.

Circa l'art. III capoverso 1.

In caso di nomina di un Coadiutore cum iure successionis dell'Arcivescovo di Friburgo, la Santa Sede agirà dopo aver preso contatto col Governo del Baden (8).

2. Viene considerato come appartenente all'archidiocesi di Friburgo anche un ecclesiastico oriundo dell'archidiocesi, che abbia compiuto in tutto o in parte i suoi studi (9) nella medesima, e che sia stato almeno per qualche tempo al servizio della stessa.

Circa l'art. V.

Si è d'accordo che la fondazione di Ordini e Congregazioni religiose nel Baden, secondo la Costituzione del Reich germanico, viene lasciata alla Volontà dell' Autorità ecclesiastica compelente. La loro posizione giuridica, però, è regolata dall'articolo V capov. 1 di queslo Concordato.

Circa l'art. VI capov. 4.

Si è d'accordo che cambiamenti eventuali nello stato personale delle Superiori Autorità ecclesiastiche, come pure della Cancelleria arcivescovile e dell'amministrazione arcivescovile dei beni ecclesiastici non portano alcuna conseguenza nei riguardi della somma determinata all'art. VI capoverso 2.

Circa l'art. VI capov. 5.

Si è d'accordo che anche le prestazioni dello Stato fondate su titoli speciali non saranno toccate da questo Concordato per le parrocchie che si chiamano «Kompetenzpfarreien» e gli offici omonimi per cura delle anime ed anche per gli obblighi dello Stato verso i relativi edifici ecclesiastici e case parrocchiali.

Circa l'art. VII capov. 1.

Lo studio filosofico-teologico in una Università austriaca dello Stato è pareggiato a quello compiuto in un'alta scuola germanica dello Stato, corrispondentemente ai principi che valgono per le Università tedesche.

Circa l'art. IX.

In considerazione della formazione filosofico-teologica, prevista nell'articolo VII, lo Stato del Baden provvederà che nell' Università di Friburgo vi siano una cattedra di filosofia e una di storia assegnate a titolari adatti alla retta formazione degli studenti di teologia cattolica.

Circa l'art. X capov. 1 proposizione 1.

Prima del procedimento concernente la chiamata o l'ammissione all' insegnamento viene informato l'Arcivescovo, al quale sarà dato un tempo sufficiente per esprimere il suo parere. In tale parere debbono essere indicate le obbiezioni esistenti contro la dottrina o la condotta o l'attitudine all' insegnamento della persona proposta; è tuttavia lasciato al giusto giudizio dell' Arcivescovo di decidere fino a qual punto egli possa manifestare le obbiezioni medesime.

Circa l'art. Xl.

Nell' intenzione e volontà di concorrere alla sicurezza e al consolidamento della pace fra la Chiesa e lo Stato, la Repubblica del Baden In applicazione delle Costituzioni del Reich e del Baden manterrà integri anche per l'avvenire i diritti vigenti della Chiesa cattolica relativamente all' istruzione religiosa nelle scuole (10).

Hegne presso Costanza, 12 Ottobre 1932.

EUGENIO CARDINALE PACELLI.

Dr. JOSEF SCHMITT, Staatspraesident und Justizminister.

Dr. EUGEN BAUMGARTNER, Minister des Cultus und Unterrichts.

Dr. WILHELM MATTES, Minister der Finanzen.

Protocollo addizionale.

Circa il Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica del Baden firmato in Hegne presso Costanza il 12 Ottobre 1932 le due Alle Parti Contraenti hanno fatto la seguente dichiarazione, che deve valere come parte integrante del Concordato medesimo:

l. Sull'art. III capov. 2 si dichiara che nel caso in cui il Governo del Baden muovesse una obbiezione di carattere politico generale, deve essere fatto il tentativo di giungere ad una intesa fra la Santa Sede ed il Governo stesso analogamente alle disposizioni dell'art. XII del Concordato; ma qualora tale tentativo rimanesse senza risultato, la Santa Sede è libera di effettuare la provvista della Sede arcivescovile di Friburgo. Lo stesso vale anche per la nomina di un Coadiutore cum iure successionis dell' Arcivescovo di Friburgo prevista nel Protocollo finale n. l circa l'articolo III capov. l del Concordato.

2. Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo che il diritto di cambio previsto all'art. V capov. 2 periodo 2 riguarda soltanto i fondi iscritti nel Catasto come proprietà dello Stato (erario demaniale), per i quali non esiste un diritto di usufrutto da parte della Chiesa, ma il cui godimento è ad Essa lasciato per pura liberalità. Qualora un cambio divenisse necessario, il nuovo fondo deve essere dello stesso valore sotto ogni rispetto.

Karlsruhe, den 7. November 1932.
Città del Vaticano, 10 Novembre 1932.

EUGENIO CARDINALE PACELLI.

Dr. JOSEF SCHMITT, Staatspraesident und Justizminister.

Dr. EUGEN BAUMGARTNER, Minister des Cultus und Unterrichts.

Dr. WILHELM MATTES, Minister der Finanzen.

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Badensem rata habita, die 11 Martii 1933 hora VIII cum dimidio in urbe «Karlsruhe» Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die 11 Martii 1933, quo huiusmodi Instrumenta permutata fuerunt, Conventio inter Ss.mum Dominum Nostrum Pium PP. XI et Supremum Reipublicae Badensis Consilium (Staatsministerium) icta una simul cum Protocollis tum finali tum additionali vigere et valere coepit ad normam art. XIII p. I eiusdem Pactionis.

 


*A.A.S., vol. XXV (1933), n. 7, pp. 177-194

(1) Ut iam in explanando articulo 6 Conventionis inter Apostolicam Sedem et Borussiam initae declaratum fuit (cfr. Acta Apostolicae Sedis, vol. XXI, 1929, pag. 527 in nota, et pag. 577), Apostolica haec Sedes huiusmodi elenchis non adeo tenetur, ut nequeat, postquam eos mature perpenderit, si necessarium aut conveniens duxerit, alios candidatos etiam deligere, qui sint extra elenchos.

(2) Quanti valeat quidque ferat haec Apostolicae Sedis apud Gubernium de Archiepiscopo electo interrogatio, in Protocollo additionali N° 1 definitum est. Idem valet si Coadiutor Archiepiscopi cum iure successionis nuncupatur, de quo fit sermo in Protocollo finali (art. 111, cap, 1, n. 1).

(3) Hoc articulo confirmatur cessasse ius patronatus penes Rempublicam circa paroecias aliave quaelibet officia vel beneficia ecclesiastica conferenda. Patronatus autem, quo privati fruuntur, normis in Codice iuris canonici statutis definitur.

(4) Haec libera bonorum Ecclesiae administratio, quae ad Archiepiscopum spectat, intelligitur non obnoxia potestati Reipublicae, at praescriptis iuris canonici manet, sicut alibi, subiecta.

(5) Ut item declaratum fuit in explanando articulo 9 Conventionis inter Apostolicam Sedem et Borussiam initae (cfr. Acta Apostolicae Sedis, vol. XXI, 1929, pag. 528 in nota) hoc praescripto nihil derogatur de lege, qua Clerici ad normam iuris communis (can. 1365 Cod. iuris can.) tenentnr, ad disciplinas philosophicas et theologicas per sexennium excolendas.

(6) His verbis «alta scuola ecclesiastica» intelliguntur tum Instituta Dioecesana tum Instilula Ordinum et Congregationum religiosarum.

(7) Antequam Missio canonica professoribus in facultatibus theologicis impertiatur, oportet Ordinarius eis ab Apostolica Sede Nihil obstat obtinuerit [cfr. «Begründung» in rogatione ad Conventionem inter Rempublicam Badensem et Apostolicam Sedem ratam habendam. Badischer Landtag. Sitzungsperiode [1932/1933, N° 4, pag. 31].

(8)Cfr. Protocollum additionale N°1.

(9) Vocabulo «studi» tum studia philosophica et theologica tum studia inferioris ordinis designantur.

(10) Huius praeseripti vi religiosa institutio eisdem terminis contineri pergit, quibus nunc temporis consistit: id autem spectat et ad ludos litterarios et ad scholas superioris ordinis itemque ad eas quas professionales vocant (Volks, — höhere — und Fachsehulen). Praeterea ad Ecclesiam pertinet religiosam institutionem tradere eandemque moderari, invisere, periculis peragendis probare (cfr. «Begründung» de qua supra, pag. 32).

 

© Copyright 1932 - Libreria Editrice Vaticana

 

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