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INTER SANCTAM SEDEM ET HISPANIAM

SOLLEMNES CONVENTIONES*

CONCORDATO
TRA LA
SANTA SEDE
E LA
SPAGNA

In nome
della Santissima Trinità

La Santa Sede Apostolica e lo Stato spagnuolo, animati dal desiderio di assicurare una feconda collaborazione per il maggior bene della, vita religiosa e civile della Nazione spagnuola, hanno determinato di stipulare un Concordato che, riassumendo gli Accordi anteriori e completandoli, costituisca la norma che deve regolare le reciproche relazioni delle Alte Parti contraenti, in conformità con la Legge di Dio e la tradizione cattolica. della Nazione spagnuola.

A tal fine Sua Santità il Papa, PIO XII ha nominato Suo Plenipotenziario:

Sua Eccellenza reverendissima Monsignor Domenico Tardini, Pro-Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici Straordinari,

e Sua Eccellenza il Capo dello Stato spagnuolo, Don FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, ha nominato Suoi Plenipotenziari:

Sua Eccellenza Don Alberto Martín Artajo, Ministro degli Affari Esteri, e Sua Eccellenza Don Fernando María Castiella y Maíz, Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede,

i quali, scambiati i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti :

Articolo I

La Religione Cattolica, Apostolica, Romana continua ad essere l'unica religione della Nazione spagnuola e godrà dei diritti e delle prerogative che le spettano in conformità con la Legge Divina e il Diritto Canonico.

Articolo II

1. Lo Stato spagnuolo riconosce alla Chiesa Cattolica il carattere di società perfetta e le garantisce il libero e pieno esercizio del suo potere spirituale e della sua giurisdizione, nonchè il libero e pubblico esercizio del culto.

2. In particolare, la Santa Sede potrà liberamente emanare e pubblicare in Spagna qualsiasi disposizione relativa al governo della Chiesa e comunicare senza impedimento con i Prelati, il clero e fedeli del Paese, come questi lo potranno con la Santa Sede.

Delle stesse facoltà godranno gli Ordinari e le altre Autorità ecclesiastiche nei riguardi del loro Clero e dei loro fedeli.

Articolo III

1. Lo Stato spagnuolo riconosce la personalità giuridica internazionale della Santa Sede e dello Stato della città del Vaticano.

2. Per mantenere, nella forma tradizionale, le amichevoli relazioni tra la Santa Sede e lo Stato spagnuolo continueranno ad essere permanentemente accreditati un Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede ed un Nunzio Apostolico a Madrid. Questi sarà il Decano del Corpo Diplomatico, ai termini del diritto consuetudinario.

Articolo IV

1. Lo Stato spagnuolo riconosce la personalità giuridica e la piena capacità di acquistare, possedere ed amministrare ogni sorta di beni a tutte le istituzioni ed associazioni religiose esistenti in Spagna all'entrata in vigore del presente Concordato, costituite secondo il Diritto Canonico; in particolare alle Diocesi con le istituzioni annesse, alle Parrocchie, agli Ordini e Congregazioni religiose, Società di vita comune ed Istituti secolari di perfezione cristiana canonicamente riconosciuti, siano di diritto pontificio o diocesano, alle loro province ed alle loro case.

2. Di uguale riconoscimento godranno gli enti della natura su indicata, che verranno ulteriormente eretti o approvati in Spagna dalle competenti Autorità ecclesiastiche, alla sola condizione che il decreto di erezione o di approvazione sia ufficialmente comunicato per iscritto alle competenti Autorità dello Stato.

3. La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi ente ecclesiastico od associazione religiosa, e la relativa vigilanza ed ispezione, spettano alle competenti Autorità della Chiesa.

Articolo V

Lo Stato riconosce come festivi tutti i giorni stabiliti dalla Chiesa nel Codice di Diritto Canonico o con particolari disposizioni relative a festività locali, e darà, nella sua legislazione, le facilitazioni necessarie perchè i fedeli possano in tali giorni adempiere i loro doveri religiosi.

Le Autorità civili, sia nazionali sia locali, vigileranno perchè sia debitamente osservato il riposo festivo.

Articolo VI

Conformemente alle concessioni dei Sommi Pontefici San Pio V e Gregorio XIII, i sacerdoti spagnuoli eleveranno giornalmente preghiere per la Spagna e per il Capo dello Stato, secondo la formula tradizionale e le prescrizioni della Sacra Liturgia.

Articolo VII

Per quel che riguarda la nomina degli Arcivescovi e Vescovi residenziali e dei Coadiutori con diritto di successione, continueranno a valere le norme dell'Accordo stipulato tra la Santa Sede e il Governo spagnuolo il 7 Giugno 1941.

Articolo VIII

Continuerà a sussistere a Ciudad Real il Priorato Nullius degli Ordini Militari.

Per la nomina del Vescovo Priore si applicheranno le norme di cui all'articolo precedente.

Articolo IX

1. Al fine di evitare, per quanto possibile, che le Diocesi comprendano territori appartenenti a diverse province civili, le Alte Parti contraenti procederanno, di comune accordo, ad una revisione delle circoscrizioni diocesane.

Parimenti, la Santa Sede, d'accordo col Governo spagnuolo, prenderà le opportune disposizioni per eliminare gli « enclaves ».

Nessuna parte del territorio spagnuolo o sottoposto alla sovranità della Spagna dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altra Stato, e nessuna Diocesi spagnuola comprenderà zone di territorio soggetto a sovranità straniera, eccettuato il caso del Principato di Andorra, che continuerà ad appartenere alla Diocesi di Urgel.

2. Per l'erezione di una nuova Diocesi o provincia ecclesiastica e per altri mutamenti di circoscrizioni diocesane che si giudicassero necessari, la Santa Sede si metterà previamente d'accordo con il Governo spagnuolo, salvo che si tratti di minime rettifiche territoriali richieste dal bene delle anime.

3. Lo Stato spagnuolo si impegna a provvedere alle necessità economiche delle Diocesi che in futuro venissero erette, aumentando adeguatamente la dotazione stabilita nel. l'art. XIX.

Lo Stato inoltre, per sè o per mezzo delle Corporazioni locali interessate, contribuirà con una sovvenzione straordinaria alle spese iniziali di organizzazione delle nuove Diocesi; in particolare sovvenzionerà la costruzione delle nuove Cattedrali e degli edifici da destinarsi a residenza del Prelato, agli uffici. della Curia ed ai Seminari diocesani.

Articolo X

Per la provvista dei Benefici non concistoriali continueranno ad essere applicate le disposizioni del l'Accordo stipulato il 16 Luglio 1946

Articolo XI

1. L'Autorità ecclesiastica potrà liberamente erigere nuove Parrocchie e modificare i confini di quelle già esistenti.

Quando detti provvedimenti comporteranno un aumento del contributo economico dello Stato, l'Autorità ecclesiastica, per quanto si riferisce a tale contributo, avrà cura di mettersi d'accordo con quella competente dello Stato.

2. Quando l'Autorità ecclesiastica credesse opportuno raggruppare, in via provvisoria o definitiva, più Parrocchie, sia affidandole ad un solo Parroco assistito da uno o più Viceparroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterate le dotazioni assegnate a dette Parrocchie. Le dotazioni delle Parrocchie vacanti non possono essere diverse da quelle delle Parrocchie provviste.

Articolo XII

La Santa Sede e il Governo spagnuolo regoleranno, al più presto possibile, con un Accordo a parte, quanto si riferisce al regime delle Cappellanie e delle Fondazioni pie in Spagna.

Articolo XIII

1. In considerazione dei vincoli di pietà e devozione che hanno unito la Nazione spagnuola alla Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, la Santa Sede conferma le disposizioni e i tradizionali privilegi onorifici in favore della Spagna, contenuti nella Bolla Hispaniarum fidelitas del 5 Agosto 1953.

2. La Santa Sede concede che lo spagnuolo sia considerato come uno degli idiomi ammessi per la trattazione delle cause di beatificazione e canonizzazione presso la Sacra Congregazione dei Riti.

Articolo XIV

I chierici e i religiosi non saranno obbligati ad assumere pubblici uffici od incombenze che, secondo le norme del Diritto Canonico, sono incompatibili con il loro stato.

Per occupare pubblici impieghi od uffici e cariche civili sarà loro necessario il « Nulla Osta » dell'Ordinario proprio, come pure quello dell'Ordinario del luogo dove dovrebbero svolgere la loro attività. Revocato il «Nulla Osta» non potranno continuare ad esercitarli.

Articolo XV

I chierici ed i religiosi, sia professi che novizi, sono esenti dal servizio militare, conformemente ai canoni 121 e 614 del Codice di Diritto Canonico.

Al riguardo continua ad essere in vigore quanto convenuto tra le Alte Parti contraenti nell'Accordo del 5 Agosto 1950 sulla giurisdizione castrense.

Articolo XVI

1. I Prelati di cui al paragrafo 2 del can. 120 del Codice di Diritto Canonico non potranno essere deferiti ad un Tribunale laico senza che sia stata ottenuta prima la necessaria licenza della Santa Sede.

2. La Santa Sede consente che le cause contenziose riguardanti beni o diritti temporali, nelle quali siano convenuti in giudizio chierici e religiosi, vengano trattate presso i Tribunali dello Stato, previa notificazione all'Ordinario del luogo in cui si istruisce il processo, al quale dovranno anche essere poi comunicate le relative sentenze o decisioni.

3. Lo Stato Spagnolo riconosce e rispetta la competenza privativa dei Tribunali della Chiesa per i delitti che ledono esclusivamente una legge ecclesiastica, secondo il can. 2198 del Codice di Diritto Canonico.

Contro le sentenze di tali Tribunali non sarà ammesso alcun ricorso alle Autorità civili.

4. La Santa Sede consente che le cause criminali contro chierici o religiosi per gli altri delitti, previsti dalla legge penale dello Stato, siano trattate dai Tribunali dello Stato.

Prima però di procedere l'Autorità giudiziaria dovrà chiedere, senza pregiudizio delle misure cautelari del caso, e con il dovuto riserbo, il consenso dell'Ordinario del luogo in cui si istruisce il processo.

Nel caso che questi, per gravi motivi, ritenga di dover rifiutare tale consenso, dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità competente.

Il processo sarà circondato dalle necessarie cautele per evitare ogni pubblicità.

I risultati dell'istruttoria e la sentenza definitiva del giudizio, tanto in prima che in ulteriore istanza, dovranno essere sollecitamente noti­ficati all'Ordinario del luogo di cui sopra.

5. In caso di arresto o di detenzione i chierici ed i religiosi saranno trattati con i riguardi dovuti al loro stato ed al loro grado gerarchico.

Essi sconteranno la pena di privazione della libertà in una casa ecclesiastica o religiosa che, a giudizio dell'Ordinario del luogo e dell'Autorità giudiziaria dello Stato, offra le convenienti garanzie; o almeno in locali distinti da quelli destinati ai secolari, a meno che l'Autorità ecclesiastica competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Saranno applicabili ad essi i benefici della libertà condizionale e gli altri stabiliti nella legislazione dello Stato.

6. Nel caso che venga decretato il sequestro giudiziario dei beni, sarà lasciato all'ecclesiastico il necessario per la sua onesta sostentazione e per il decoro del suo stato, fermo restando, naturalmente, l'obbligo di soddisfare quanto prima i suoi creditori.

7. I chierici ed i religiosi potranno essere citati come testimoni avanti ai Tribunali dello Stato ; qualora però si tratti di processi criminali per delitti che comportano pene gravi, dovrà chiedersi la licenza dell'Ordinario del luogo in cui si istruisce il processo. In nessun caso però essi potranno essere richiesti dai Magistrati o da altre Autorità di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del Sacro Mini­stero.

Articolo XVII

L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte dei secolari o da parte di quei chierici o religiosi ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente Autorità ecclesiastica, comunicato ufficialmente al Governo, è vietato, e sarà punito con le stesse sanzioni e pene che si applicano a quelli che usano indebitamente la divisa militare.

Articolo XVIII

La Chiesa può liberamente richiedere ai fedeli i contributi previsti dal Diritto Canonico, organizzare collette e ricevere somme e beni mo­bili ed immobili per l'attuazione dei propri fini.

Articolo XIX

1. La Chiesa e lo Stato studieranno, di comune accordo, la crea­zione di un adeguato patrimonio ec­clesiastico che assicuri una congrua dotazione del culto e del clero.

2. Nel frattempo Io Stato, a titolo di indennizzazione per le passate alienazioni di beni ecclesiastici e come contributo all'opera della Chiesa a favore della Nazione, le assegnerà un'adeguata dotazione annua. Questa comprenderà, in particolare, gli assegni da corrispondersi agli Arcivescovi e Vescovi diocesani, ai loro Coadiutori, Ausiliari, Vicari Generali, al Clero dei Capitoli Cattedrali e delle Collegiate, al Clero parrocchiale nonchè i contributi in favore dei Seminari e delle Università ecclesiastiche e per l'esercizio del culto.

Per quel che riguarda le dotazioni dei Benefici non concistoriali ed i contributi per i Seminari e le Università ecclesiastiche continuano a valere le norme fissate nei relativi Accordi del 16 Luglio e dell'8 Dicembre 1946.

Rimane inteso che se in avvenire si verificheranno notevoli mutazioni nella situazione economica generale, le dotazioni di cui sopra saranno opportunamente adeguate alle nuove circostanze, in modo da assicurare sempre il mantenimento del culto ed un congruo sostentamento del clero.

3. Lo Stato, fedele alla tradizione nazionale, concederà annualmente sovvenzioni per la costruzione e la conservazione di Chiese parrocchiali e rettorali e di Seminari ; per l'incremento degli Ordini, Congregazioni o Istituti ecclesiastici dedicati ad attività missionarie e per il mantenimento dei Monasteri di rilevante valore storico esistenti in Spagna, come anche per aiutare il sostentamento del Collegio Spagnuolo di San Giuseppe e della Chiesa e Residenza spagnuola di Monserrato, in Roma.

4. Lo Stato darà alla Chiesa la propria collaborazione per la creazione ed il finanziamento di istituzioni assistenziali in favore del clero anziano, infermo od invalido, ed assegnerà una adeguata pensione ai Prelati residenziali che, per ragioni di età o salute, si ritirassero dal loro ufficio.

Articolo XX

1. Sono esenti da qualsiasi imposta e contributo di indole statale o locale:

a) le Chiese e Cappelle destinate al culto, come pure gli edifici e locali annessi destinati al loro servizio o a sede di associazioni cattoliche;

b) la residenza dei Vescovi, dei canonici e dei sacerdoti con cura d'anime, quando l'immobile sia di proprietà della Chiesa ;

c) i locali destinati ad uffici della Curia diocesana o ad uffici parrocchiali;

d) le Università ecclesiastiche e i Seminari destinati alla formazione del Clero;

e) le case degli Ordini, Congregazioni ed Istituti religiosi e secolari canonicamente stabiliti in Spagna;

f) i collegi o altri istituti di insegnamento, dipendenti dalla Gerarchia ecclesiastica, che rivestano il carattere di benefico-docenti.

Sono compresi nell'esenzione gli orti, giardini e dipendenze degli im­mobili sopra elencati, purchè non siano destinati ad industria o ad altro uso di carattere lucrativo.

2. Godranno ugualmente di totale esenzione tributaria gli oggetti destinati al culto cattolico, come pure la pubblicazione e l'affissione nei luoghi d'uso, delle istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani e di qualsiasi altro atto o documento delle competenti Autorità ecclesiastiche riguardante il governo spirituale dei fedeli.

3. Sono ugualmente esenti da ogni imposta o contributo le dotazioni del culto e del clero di cui all'art. XIX e l'esercizio del ministero sacerdotale.

4. Tutti gli altri beni degli enti o delle persone ecclesiastiche e così anche i loro introiti, che non provengano dall'esercizio di attività religiose proprie del loro apostolato, saranno soggetti a tributo secondo le leggi generali dello Stato, a parità di condizioni con le altre istituzioni e persone.

5. Le dotazioni, i legati o le eredità destinati alla costruzione di edifici del culto cattolico o di case religiose o, in generale, per finalità di culto e di religione, saranno equiparate, a tutti gli effetti tributari, a quelle destinate ad attività benefiche o benefico-docenti.

Articolo XXI

1. In ogni Diocesi sarà formata una Commissione la quale, sotto la presidenza dell'Ordinario, vigilerà circa la conservazione, la riparazione e le eventuali modificazioni dei Templi, Cappelle ed edifici ecclesiastici dichiarati monumenti nazionali, storici o artistici, come anche delle antichità ed opere d'arte di proprietà della Chiesa o a lei affidate in usufrutto o in deposito, che siano state dichiarate di rilevante merito o di importanza storica nazionale.

2. Tali Commissioni saranno nominate dal Ministero dell'Educazione Nazionale e saranno composte per metà da membri scelti dal Vescovo ed approvati dal Governo, e per metà da membri scelti dal Governo, con l'approvazione del Vescovo.

3. Le suddette Commissioni saranno anche competenti per ciò che riguarda gli scavi che interessano l'archeologia sacra ed avranno cura, con l'Ordinario, che la ricostruzione e la riparazione degli edifici ecclesiastici di cui sopra si uniformino alle norme tecniche ed artistiche della legislazione generale, alle prescrizioni della Liturgia e alle esigenze dell'Arte Sacra.

Esse vigileranno, ugualmente, perchè siano osservate le condizioni stabilite sia dalle leggi civili che canoniche circa l'alienazione e l'esportazione degli oggetti di importanza storica o di rilevante valore artistico di proprietà della Chiesa o ad essa affidati in usufrutto o in deposito.

4. La Santa Sede acconsente che, in caso di vendita di tali oggetti per asta pubblica, fatta a norma del Diritto Canonico, si dia, a parità di condizioni, preferenza di compra allo Stato.

5. Le Autorità ecclesiastiche faciliteranno lo studio dei documenti custoditi negli archivi ecclesiastici pubblici da loro esclusivamente dipendenti. Dal canto suo lo Stato presterà il conveniente aiuto tecnico ed economico per la installazione, catalogazione e conservazione di detti archivi.

Articolo XXII

1. Viene garantita l'immunità delle Chiese, Cappelle, Cimiteri ed altri luoghi sacri, secondo quanto prescrive il can. 1160 del Codice di Diritto Canonico.

2. È ugualmente garantita l'immunità dei Palazzi e delle Curie Vescovili, dei Seminari, delle case e degli uffici parrocchiali e rettorali e delle case religiose canonicamente stabilite.

3. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare nei detti edifici, per l'esercizio delle sue funzioni, senza il consenso della competente Autorità ecclesiastica.

4. Occorrendo per gravi necessità pubbliche, particolarmente in tempo di guerra, occupare temporaneamente qualcuno dei detti edifici, dovranno essere presi previ accordi con l'Ordinario competente.

Se ragioni di assoluta urgenza non permettessero di farlo, l'Autorità che procede all'occupazione dovrà informarne immediatamente l'Ordinario stesso.

5. Detti edifici non potranno essere demoliti se non di intesa con l'Ordinario competente, salvo il caso di assoluta urgenza, come per motivo di guerra, incendio od inondazione.

6. Nel caso di espropriazione per utilità pubblica sarà sempre previamente sentita la competente Autorità ecclesiastica, anche per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità. Non sarà comunque esercitato alcun atto di espropriazione senza che i beni da espropriare, quando sia il caso, siano stati privati del loro carattere sacro.

7. Gli Ordinari diocesani ed i Superiori religiosi, secondo le rispettive competenze, sono obbligati a vigilare perchè negli edifici su ricordati siano osservate le leggi comuni vigenti in materia di sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo XXIII

Lo Stato spagnuolo riconosce pieni effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del Diritto Canonico.

Articolo XXIV

1. Lo Stato spagnuolo riconosce la competenza esclusiva dei Tribunali e Dicasteri ecclesiastici nelle cause riguardanti la nullità del matrimonio canonico e la separazione dei coniugi, nella dispensa del matrimonio rato e non consumato e nella procedura relativa al Privilegio Paolino.

2. Interposta ed ammessa dinanzi al Tribunale ecclesiastico una domanda di separazione o di nullità, spetta al Tribunale civile dettare, ad istanza della parte interessata, le norme e i provvedimenti cautelari che regolano gli effetti civili con-nessi col procedimento in pendenza.

3. Le sentenze e le risoluzioni di cui trattasi, quando siano divenute definitive ed esecutive, saranno dal Tribunale ecclesiastico comunicate al Tribunale civile competente, il quale emanerà i decreti relativi alla loro esecuzione quanto agli effetti civili ed ordinerà - quando si tratti di nullità, di dispensa « super rato» o di applicazione del Privilegio Paolino - che siano annotate nei Registri dello Stato Civile, a margine dell'atto di matrimonio.

4. In generale tutte le sentenze, decisioni in via amministrativa e decreti emanati dalle Autorità ecclesiastiche in qualsiasi materia nell'ambito della loro competenza; avranno effetto anche nell'ordine civile quando siano stati comunicati alle competenti Autorità dello Stato, le quali, inoltre, daranno l'appoggio necessario per la loro esecuzione.

Articolo XXV

1. La Santa Sede conferma il privilegio concesso alla Spagna che determinate cause siano trattate e decise dinanzi al Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica, conformemente al « Motu Proprio » Pontificio del 7 Aprile 1947, con il quale si ristabiliva detto Tribunale.

2. Faranno sempre parte del Tribunale della Sacra Romana Rota due Uditori di nazionalità spagnuola, che occuperanno i seggi tradizionali di Aragona e di Castiglia.

Articolo XXVI

In tutti gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, sia statali che non statali, l'insegnamento sarà conforme ai principii del Dogma e della Morale della Chiesa Cattolica.

Gli Ordinari eserciteranno liberamente la loro missione di vigilanza sui detti istituti per quel che concerne la purezza della Fede, i buoni costumi e l'educazione religiosa.

Essi potranno esigere che non vi siano permessi o che vengano ritirati libri, pubblicazioni e materiale d'insegnamento in contrasto con il Dogma e la Morale cattolica.

Articolo XXVII

1. Lo Stato spagnuolo garantisce l'insegnamento della Religione Cattolica, come materia ordinaria ed obbligatoria, in tutti gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, sia statali che non statali.

Saranno dispensati da tale insegnamento i figli di acattolici, su domanda dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Nelle Scuole primarie dello Stato l'insegnamento della Religione sarà impartito dagli stessi maestri, a meno che, da parte dell'Ordinario, non venga fatta opposizione contro alcuno di essi per i motivi ai quali si ,riferisce il can. 1381 paragrafo 3 del Codice di Diritto Canonico. Sarà impartito, inoltre, dal parroco o da un suo delegato con lezioni catechi­stiche periodiche.

3. Nei centri statali di Istruzione Media l' insegnamento della Religione sarà impartito a mezzo di professori sacerdoti o religiosi e, sussidiariamente, a mezzo di professori secolari, nominati dalla competente Autorità civile su proposta dell'Ordinario diocesano.

Quando si tratti di Scuole militari la proposta spetterà al Vicario Generale Castrense.

4. Di comune accordo tra le Autorità ecclesiastiche e civili saranno organizzate, per tutto il territorio nazionale, speciali prove al fine di accertare la sufficienza pedagogica di coloro ai quali dovrà essere affidato l'insegnamento della Religione nelle Università e nelle Scuole Medie statali.

I candidati all'insegnamento in queste ultime scuole, che non siano in possesso di gradi accademici maggiori in Scienze Sacre (Laurea o Licenza o l'equivalente nell'Ordine se si tratta di Religiosi), dovranno sottoporsi anche a speciali esami che accertino la loro sufficienza scientifica.

Le Commissioni esaminatrici per entrambe le prove saranno composte da cinque membri, tre dei quali ecclesiastici, e ad uno di questi spetterà la presidenza.

5. L'insegnamento della Religione nelle Università e nei centri assimilati sarà impartito da ecclesiastici in possesso del grado accademico di Dottore, conseguito presso una Università ecclesiastica, o dell'equivalente nell'Ordine se trattasi di religiosi. Superate le prove di capacità pedagogica, la loro nomina sarà fatta su proposta dell'Ordinario diocesano.

6. I professori di Religione, nominati conforme a quanto disposto nei numeri 3, 4 e 5 del presente articolo, godranno degli stessi diritti degli altri docenti e faranno parte del Corpo insegnante del centro di cui si tratti.

Essi dovranno essere rimossi quando lo richieda l'Ordinario diocesano per alcuno dei motivi contenuti nel succitato can. 1381 paragrafo 3 del Codice di Diritto Canonico.

L'Ordinario diocesano dovrà essere previamente sentito quando la rimozione di un professore di Religione fosse considerata necessaria dall'Autorità scolastica competente per motivi di ordine pedagogico o disciplinare.

7. I professori di Religione nelle scuole non statali dovranno essere muniti di uno speciale certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario proprio.

La revoca di tale certificato priva senz'altro l'incaricato della capa­cità di impartire l'insegnamento religioso.

8. I programmi di Religione per le scuole sia statali che non statali saranno fissati d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica.

Per l'insegnamento della Religione non potranno essere adottati se non libri di testo approvati dall'Autorità ecclesiastica.

Articolo XXVIII

1. Le Università dello Stato, d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica, potranno organizzare Corsi sistematici, specialmente di Filosofia Scolastica, Sacra Teologia e Diritto Canonico, con programmi e libri di testo approvati dalla medesima Autorità ecclesiastica.

Potranno insegnare in tali Corsi professori sacerdoti, religiosi, o secolari i quali siano in possesso di gradi accademici maggiori conseguiti presso una Università ecclesiastica, o di titoli equivalenti ottenuti, dai religiosi, nel proprio Ordine, e siano muniti del « Nulla Osta » dell'Ordinario diocesano.

2. Le Autorità ecclesiastiche permetteranno che in qualcuna delle Università da loro dipendenti studenti secolari si iscrivano alle Facoltà Superiori di Sacra Teologia, Filosofia, Diritto Canonico, Storia Ecclesiastica, ecc., ne frequentino i corsi - tranne quelli che per loro natura siano riservati esclusivamente agli studenti ecclesiastici - e vi conseguano i rispettivi titoli accademici.

Articolo XXIX

Lo Stato curerà che nelle sue istituzioni e servizi di formazione della pubblica opinione, in particolare nei programmi della radio e della televisione, sia dato un conveniente posto alla esposizione e difesa delle verità religiose, per mezzo di sacerdoti e religiosi designati d'accordo con il rispettivo Ordinario.

Articolo XXX

L Le Università ecclesiastiche, i Seminari e le altre Istituzioni cattoliche per la formazione e la cultura dei chierici e dei religiosi continueranno a dipendere, esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica e godranno del riconoscimento e del-la garanzia dello Stato.

Continueranno ad essere in vigor le norme convenute nell'Accordo del 1'8 Dicembre 1946 circa i Seminari le Università di studi ecclesiastici.

Lo Stato procurerà di aiutar economicamente, nella misura possibile, le case di formazione degli Ordini e delle Congregazioni religiose, specialmente quelle di carattere missionario.

2. I gradi accademici maggiori in Scienze ecclesiastiche, conferiti sia chierici che a laici, dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, dalle Stato spagnuolo.

3. Tali gradi maggiori in scienze ecclesiastiche, saranno considerati titoli sufficienti per l'insegnamento in qualità di professori titolari, del le materie della Sezione di Lettere negli istituti di Istruzione Media dipendenti dall'Autorità ecclesiastica

Articolo XXXI

1. La Chiesa potrà liberamente esercitare il diritto che le compete; secondo il can. 1375 del Codice di Diritto Canonico, di organizzare e dirigere scuole pubbliche di qualsiasi ordine e grado, anche per laici.

Per quel che riguarda le disposizioni civili relative al riconoscimento, agli effetti civili, degli studi in esse compiuti, lo Stato procederà di accordo con la competente Autorità ecclesiastica.

2. La Chiesa potrà fondare Collegi Maggiori e Residenze, ascritti al rispettivo distretto universitario, i quali godranno dei benefici previsti dalla legge per simili istituzioni.

Articolo XXXII

1. L'assistenza religiosa alle Forze Armate continuerà ad essere regolata dall'apposito Accordo del 5 Agosto 1950.

2. Gli Ordinari diocesani, consapevoli della necessità che sia assicurata una adeguata assistenza spirituale a quanti prestano servizio sotto le armi, considereranno parte del loro dovere pastorale provvedere il Vicariato Castrense di un numero sufficiente di sacerdoti zelanti e ben preparati per adempiere degnamente l'importante e delicata missione.

Articolo XXXIII

Lo Stato, d'accordo con la competente autorità ecclesiastica, provvederà a che negli ospedali, sanatori, penitenziari, orfanotrofi e centri simili siano assicurate la conveniente assistenza religiosa ai ricoverati e la formazione religiosa del personale addetto alle istituzioni stesse.

Altrettanto procurerà che sia fatto anche negli analoghi istituti di carattere privato.

Articolo XXXIV

Le Associazioni dell'Azione Cattolica Spagnuola potranno liberamente svolgere il loro apostolato, alla immediata dipendenza della Gerarchia ecclesiastica, mantenendosi, per quanto si riferisce ad attività di altro genere, nell'ambito della legislazione generale dello Stato.

Articolo XXXV

1. La Santa Sede e il Governo spagnuolo procederanno di comune accordo a risolvere le difficoltà o i dubbi che potessero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualche disposizione del presente Concordato, ispirandosi ai principii che lo informano.

2. Le materie relative a persone e cose ecclesiastiche, delle quali non si è trattato negli articoli precedenti, saranno regolate secondo il Diritto Canonico vigente.

Articolo XXXVI

1. Il presente Concordato, i cui testi in lingua italiana e spagnuola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica, il quale dovrà avvenire entro il termine di due mesi dalla, firma.

2. Con l'entrata in vigore di questo Concordato si intendono abrogate tutte le disposizioni contenute in Leggi, Decreti, Ordinanze e Regolamenti che, in qualsiasi maniera, siano in opposizione con quanto in esso si stabilisce.

Lo Stato spagnuolo emanerà, entro lo spazio di un anno, le disposizioni di diritto interno che fossero necessarie per l'esecuzione di questo Concordato.

In fede di che i Plenipotenziari firmano il presente Concordato.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 27 Agosto 1953.

Domenico Tardini Alberto Martín Artajo

Fernando María Castiella y Maíz

 

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del Concordato oggi conchiuso fra la Santa Sede e la Spagna i sottoscritti Plenipotenziari, dovutamente autorizzati, hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, che formeranno parte integrante del Concordato medesimo :

Circa l'articolo I

Nel territorio nazionale continuerà ad essere in vigore quanto stabilito nell'articolo 6 del « Fuero de los Españoles ».

Per quanto si riferisce alla tolleranza dei culti non cattolici nei territori di sovranità spagnuola in Africa continuerà a mantenersi lo «statu quo» osservato fino ad ora.

Circa l'articolo II

Le Autorità ecclesiastiche godranno dell'appoggio dello Stato nello svolgimento della loro attività, e, al riguardo, continuerà ad essere in vigore quanto stabilito nell'art. 3 del Concordato del 1851.

Circa l'articolo XXIII

A) Ai fini del riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici da parte dello Stato, sarà suf­ficiente che l'atto di matrimonio venga trascritto negli appositi Registri civili.

Tale trascrizione continuerà ad effettuarsi come al presente. Restano però convenuti i seguenti punti::

1. In nessun caso la presenza del funzionario statale alla celebrazione del matrimonio canonico sarà ritenuta condizione necessaria affinchè a questo vengano riconosciuti gli effetti civili.

2. La trascrizione di un matrimonio canonico, che non sia stato annotato nei Registri civili subito dopo la sua celebrazione, potrà sempre essere effettuata a richiesta di qualsivoglia delle parti e di chiunque vi abbia un interesse legittimo.

Sarà sufficiente, a tal fine, che sia presentata all'Ufficio civile competente copia autentica dell'atto di matrimonio, rilasciata dal Parroco nella cui Parrocchia il matrimonio fu celebrato.

Dell'avvenuta trascrizione sarà data comunicazione al Parroco competente, dall'incaricato del Registro civile.

3. Non sarà ostacolo alla trascrizione la morte di uno o di entrambi i coniugi.

4. Gli effetti civili di un matrimonio debitamente trascritto si intendono sempre decorrenti dalla data nella quale è avvenuta la celebrazione canonica del matrimonio medesimo. Tuttavia, qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

B) Le norme civili riguardanti il matrimonio dei figli sia minorenni che maggiorenni, saranno armonizzate con quanto disposto nei canoni 1034 e 1035 del Codice di Diritto Canonico.

C) In materia di riconoscimento di matrimonio misto tra persone cattoliche ed acattoliche, lo Stato armonizzerà la propria legislazione con il Diritto Canonico.

D) Nella regolamentazione giuridica del matrimonio per i non battezzati non saranno stabiliti impedimenti opposti alla Legge naturale.

Circa l'articolo XXV

La concessione di cui al n. 2 di questo articolo si intende condizionata all'impegno del Governo Spagnuolo di provvedere al sostentamento dei due Uditori della Sacra Romana Rota.

Circa l'articolo XXXII

L'articolo VII dell'Accordo del 5 Agosto 1950 circa la giurisdizione castrense e l'assistenza religiosa alle Forze Armate viene modificato come segue :

«La jurisdicción del Vicario General Castrense y de los Capellanes es personal; se extiende a todos los militares de Tierra, Mar y Aire en situación de servicio activo (esto es bajo las armas) a sus esposas e hijos, cuando vivan en su compañía, a los alumnos de las Academias y de las Escuelas Militares y a todos los fieles de ambos sexos, ya seglares ya religiosos, que presten servicio establemente, bajo cualquier concepto, en el ejército, con tal de que residan habitualmente en los cuarteles o en los lugares reservados a los soldados.

»La misma jurisdicción se extiende también a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Armada así como a sus familiares, en los mismos términos en que se expresa el párrafo anterior».

Città del Vaticano, 27 Agosto 1953.

Domenico Tardini Alberto Martín Artajo

Fernando María Castiella y Maíz

 

PROCESSO VERBALE

Essendosi fra la Santa Sede e la Spagna conchiuso e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto il giorno 27 agosto del corrente anno un Concordato; oggi 27 ottobre 1953, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Domenico Tardini, Pro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, e Sua Eccellenza il Professor Don Fernando M. Castiella y Maíz, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Spagna presso la Santa Sede, riuniti nel Palazzo Apostolico Vaticano, previa lettura dei rispettivi strumenti di ratifica, li hanno trovati pienamente conformi in tutti e singoli i loro articoli.

In seguito di che, hanno entrambi proceduto allo scambio delle ratifiche medesime ed in fede di tale Atto hanno sottoscritto di loro propria mano il presente processo verbale in doppio originale, apponendovi il loro sigillo.

Dal Palazzo Apostolico Vaticano, il 27 ottobre 1953.

 

Domenico Tardini Fernando María Castiella y Maíz

 


* AAS 45 (1953) 625-656.

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