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CONVENTIO
INTER SANCTAM SEDEM
ET REMPUBLICAM AUSTRIACAM
____________________

 CONVENZIONE
TRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA AUSTRIACA
PER IL REGOLAMENTO
DI RAPPORTI PATRIMONIALI *

 

Fra la Santa Sede,

rappresentata dal suo Plenipotenziario

Sua Eccellenza Revina Mons. Dr. Giovanni DELLEPIANE,
Arcivescovo tit. di Stauropoli
e Nunzio Apostolico in Austria, residente in Vienna,

e la Repubblica Austriaca,

rappresentata dai suoi Plenipotenziari

il Signor Dr. Bruno KREISKY,
Ministro Federale per gli Affari Esteri, e

il Signor Dr. Heinrich DRIMMEL,
Ministro Federale per l'Istruzione,

viene conclusa la seguente Convenzione:

 

Articolo I

La Santa Sede e la Repubblica Austriaca hanno convenuto di regolare con il presente Accordo taluni rapporti di natura giuridico-patrimoniale fra la Chiesa Cattolica e lo Stato e di modificare varie disposizioni del Concordato del 5 giugno 1933 e del Protocollo Addizionale.

Articolo II

1) Considerato che è venuta meno la dotazione del Clero stabilita in passato dalla legislazione sulla congrua, considerata la cessazione dei Patronati di diritto pubblico e degli oneri relativi alla manutenzione degli edifici ecclesiastici,

a soddisfazione delle richieste avanzate dalla Chiesa Cattolica circa il patrimonio dei Fondi di Religione, e considerato il disposto dell'art. VIII della presente Convenzione,

la Repubblica Austriaca verserà alla Chiesa Cattolica ogni anno a partire dal 1961:

a) una somma di 50 milioni di scellini,
b) il controvalore delle retribuzioni volta a volta in vigore di 1250 impiegati ecclesiastici, prendendo come base una retribuzione media; tale viene considerato lo stipendio corrente di un impiegato statale del gruppo A, IV classe di servizio, 4° scatto, più i pagamenti straordinari e le indennità di caro vita.

2) Il versamento sarà fatto alla Arcidiocesi di Vienna in 4 rate uguali al più tardi rispettivamente il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno.

3) L'intera somma di cui al capoverso 1) sarà ripartita dalla Chiesa Cattolica.

4) Le tasse ecclesiastiche continueranno ad essere percepite; i loro proventi potranno essere usati liberamente dalla Chiesa Cattolica.

Articolo III 

1) I beni della « Amministrazione fiduciaria dei Fondi di Religione » eretta con la Legge federale del 20 dicembre 1955, BGB1. N. 269, vengono spartiti come segue:

1 - I beni — come chiese, case canoniche o conventi insieme con i terreni, beni di dotazione e simili trovantisi in nesso economico con detti edifici — che al 13 marzo 1938 ovvero al 1° settembre 1959 erano utilizzati, a qualsiasi titolo, da una istituzione ecclesiastica, passano in proprietà della Chiesa Cattolica.

2 - Per la manutenzione dei beni citati al n. 1 la Chiesa Cattolica riceve circa 5.600 ettari di terreni a bosco produttivo di specie e qualità medie, che al presente sono amministrati dal Demanio forestale austriaco per conto della « Amministrazione fiduciaria dei Fondi di Religione ».

3 - I beni che a tenore del n. 1 spettano alla Chiesa Cattolica passano in proprietà dell'Arcidiocesi di Vienna; quelli che le spettano a tenore del n. 2 passano in proprietà dell'Arcidiocesi di Salisburgo.

4 - I beni restanti saranno trasferiti in proprietà della Repubblica Austriaca, fermo restando quanto prescritto nell'art. V, capov. 2). 2) In quanto, per ragioni economiche, singoli trasferimenti patrimoniali richiedano un arrotondamento, i beni indicati nel capov. 1), nn. 1 e 2, possono essere trasferiti in proprietà della Repubblica Austriaca, ed i beni indicati nel capov. 1), n. 4, in proprietà dell'una o dell'altra Arcidiocesi indicate al n. 3, previa approvazione del Governo Federale Austriaco e dell'Arcidiocesi interessata.

Articolo IV

1) Il passaggio di proprietà dei beni menzionati nell'art. III si attuerà secondo le prescrizioni del diritto austriaco. All'uopo l'« Amministrazione fiduciaria dei Fondi di Religione » dovrà indicare nominativamente per iscritto i beni che cadono sotto l'art. III. Le indicazioni riguardanti l'art. III, capov. 1), n. 1, dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Arcidiocesi di Vienna; le indicazioni riguardanti l'articolo III, capov. 1), n. 2, dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Arcidiocesi di Salisburgo e in ambedue i casi con l'approvazione del Governo Federale della Repubblica Austriaca.

2) I provvedimenti richiesti dalle disposizioni del capov. 1) debbono essere presi possibilmente entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

3) Le indicazioni scritte dei beni immobili ai sensi del capov. 1) costituiscono atti pubblici ai sensi del paragrafo 33 della Legge generale austriaca del 1955 sul Catasto.

Articolo V

1) La Repubblica Austriaca trasferisce in proprietà dell'Arcidiocesi di Salisburgo oppure di una persona giuridica da nominarsi dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Salisburgo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione i beni di cui ai nn. 174, 183, 188, 209, 228, 236 e 477 del Catasto della Città di Salisburgo-Centro, ed i beni di cui al n. 1772 del Catasto di Aigen nel mandamento di Salisburgo.

2) La Sede Arcivescovile di Salisburgo riceve inoltre in proprietà dal patrimonio dell'o Amministrazione fiduciaria dei Fondi di Religione » 560 ettari circa di terreni a bosco produttivo di specie e di qualità medie.

3) Il passaggio di proprietà dei beni di cui ai capov. 1) e 2) verrà attuato secondo le prescrizioni del diritto austriaco.

4) Il Ministero Federale dell'Istruzione rilascerà un certificato ufficiale per l'incorporazione del diritto di proprietà ai beni indicati nel capov. 1) ; questo certificato vale come documento ai sensi del paragrafo 33

della Legge generale austriaca del 1955 sul Catasto.

5) Quanto ai beni di cui al capov. 2) vale il disposto dell'art. IV.

Articolo VI

La Repubblica Austriaca verserà all'Amministrazione Apostolica del Burgenland (diocesi di Eisenstadt) « una tantum » ed in via definitiva un importo di 10 milioni di scellini in compenso dell'uso finora fatto, da parte dello Stato, degli edifici, terreni, oggetti di arredamento, mezzi per l'insegnamento e libri, trovantisi nel territorio di tale Amministrazione Apostolica (diocesi) e già o ancora destinati a scopi didattici, che sono proprietà della Chiesa Cattolica, di suoi Ordini, Congregazioni o altre istituzioni ecclesiastiche.

Il pagamento avverrà in quattro rate annuali uguali : la prima un mese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e le altre rate entro il 1° luglio di ogni anno.

Articolo VII

1) Gli atti giuridici, i documenti e gli scritti derivanti dalla presente Convenzione ed aventi per oggetto il trasferimento di proprietà di valori patrimoniali, sono esenti dalle tasse di bollo e dai diritti legali, dalle imposte sull'acquisto di fondi e sulle donazioni, dalle tasse spettanti ai tribunali ed all'amministrazione giudiziaria, come pure dalle tasse d'amministrazione spettanti allo Stato.

2) Se i beni patrimoniali trasferiti in base alla presente Convenzione vengono successivamente trasferiti entro un periodo di due anni dal passaggio del diritto di proprietà dall'Arcidiocesi di Vienna o dall'Arcidiocesi di Salisburgo a Istituzioni ecclesiastiche, oppure se entro questo lasso di tempo contratti di permuta sono conclusi dall'Arcidiocesi di Vienna o di Salisburgo o da Istituzioni ecclesiastiche circa i beni menzionati nell'art. III, capov. 1.), nn. 1 e 2, e nell'art. V, capov. 2), i relativi atti giuridici, i documenti e gli scritti necessari sono esenti dai tributi menzionati al capov. 1). Qualora tali beni siano stati alienati a persone diverse dall'Arcidiocesi di Vienna o dall'Arcidiocesi di Salisburgo o da Istituzioni ecclesiastiche, la menzionata esenzione fiscale non si applica ad alcuno dei successivi trapassi dei beni.

Articolo VIII

1) Con la presente Convenzione sono regolati ex novo gli oneri finanziari a carico della Repubblica Austriaca fondati o confermati o la cui assunzione era stata prevista dalle disposizioni del 'Concordato del 5 giugno 1933 e Protocollo Addizionale meglio precisate nel capoverso 2). Così pure vengono soddisfatte in via definitiva tutte le richieste finanziarie della Chiesa Cattolica e delle sue Istituzioni derivanti dalla parte V del Trattato di Stato circa il ristabilimento di una, Austria indipendente e democratica, del 15 maggio 1955, ed in modo speciale anche tutte le richieste derivanti da già esistenti o futuri regolamenti di risarcimento da parte della Repubblica Austriaca per danni reali causati da persecuzioni. La Chiesa Cattolica riconosce che la Repubblica Austriaca non deve adempiere, oltre alle prestazioni stabilite con la presente Convenzione, ad altri impegni di carattere finanziario nei settori in essa trattati.

2) Vengono dichiarati fuori vigore :

L'art. XI, par. 1, ultimo capov., e par. 2, capoversi 1-3 ; l'art. XII, par. 2, metà ultimo capov. ; l'art. XIII, par. 2, ultimo capoverso ; l'art. XV, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7, capov. 1, prima proposizione, capov. 2, ultima proposizione, e par. 9 ; l'art. XX, ultimo capoverso del Concordato del 5 giugno 1933;

le disposizioni del Protocollo Addizionale del 5 giugno 1933 riguardanti l'art. X, par. 3, ultimo capoverso ; l'art. XIV, ultimo capoverso, tuttavia solo in considerazione della legge del 31 dicembre 1894, RGB1. N. 7/1895 ; l'art. XV, par. 3 e 5.

Articolo IX

Per la composizione delle difficoltà che sorgessero circa l'interpretazione del presente Accordo vale l'articolo XXII, capoverso 2 del Concordato del 5 giugno 1933.

Articolo X

Questa Convenzione, il cui testo italiano e tedesco sono egualmente autentici, deve essere ratificata e gli Istrumenti di ratifica devono essere scambiati al più presto in Roma. Essa entra in vigore il giorno dello scambio degli Istrumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in doppio originale.

Fatto in Vienna il 23 giugno 1960.

Per la Santa Sede :

Für den Heiligen Stuhl :

GIOVANNI DELLEPIANE
Arciv. tit. di Stauropoli

Conventione inter Apostolicam. Sedem et Rempublican Austriacam rata habita, die XIII mensis Augusti anno MDCCCCLX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XIII Augusti anno MDCGCCLX, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicamn Austriacam icta vigere coepit ad normam. articuli X eiusdenì Pactionis.


*A.A.S., vol. LII (1960), n. 14, pp. 933-941.

 

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