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CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET RHENANIAM.PALATINATUM

ACCORDO
FRA LA SANTA SEDE
ED IL
LAND RENANIA-PALATINATO,
CON CUI SI APPORTANO AGGIUNTE E MODIFICHE
ALLE DISPOSIZIONI CONCORDATARIE
VIGENTI NELLA RENANIA-PALATINATO.

 

LA SANTA SEDE,

rappresentata dal suo Plenipotenziario Monsignor Corrado Bafile, Arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania,

E IL LAND RENANIA-PALATINATO,

rappresentato dal Signor Dr. h. c. Peter Altmeier, Presidente dei Ministri, mossi dal desiderio di rafforzare e promuovere le amichevoli relazioni esistenti fra la Santa Sede ed il Land, partendo dalla considerazione che i Concordati con la Baviera del 29 marzo 1924 (per il territorio già bavarese), con la Prussia del 14 giugno 1929 (per il territorio già prussiano) e con il Reich Germanico del 20 luglio 1933 sono in vigore, hanno deciso di stipulare il seguente Accordo al fine di adeguare alla nuova situazione le disposizioni concernenti la formazione dei maestri.

Articolo 1

(1) In ogni sezione dell'Alta Scuola scientifico-educativa del Land vengono istituite:

1. cattedre di Teologia cattolica, i cui titolari saranno nominati soltanto se dal competente Vescovo diocesano non saranno state sollevate obiezioni contro il candidato;

2. una cattedra per Pedagogia religiosa, il cui titolare sia in grado di svolgere il suo insegnamento nello spirito della dottrina cattolica.

(2) I programmi e gli ordinamenti per gli esami nelle discipline Teologia cattolica e Didattica dell'insegnamento religioso vengono compilati d'intesa con l'Autorità diocesana. Nelle commissioni di esame, che sono competenti per il conferimento della idoneità all'insegnamento della Religione cattolica nelle Grundschulen, Hauptschulen e Sonderschulen, le Autorità diocesane saranno convenientemente rappresentate. Per impartire l'istruzione religiosa si richiede la missio canonica da parte del Vescovo diocesano.

Articolo 2

(1) II Land garantisce l'istituzione ed il funzionamento di una Alta Scuola scientifico-educativa ecclesiastica. La partecipazione dello Stato alle spese relative sarà regolata in apposita convenzione.

(2) II Land curerà che all'Alta Scuola scientifico-educativa ecclesiastica siano riconosciuti gli stessi diritti accademici che alle corrispondenti Alte Scuole statali.

(3) Gli studenti formati nell'Alta Scuola scientifico-educativa ecclesiastica verranno ammessi, a tenore delle prescrizioni generali, agli esami di Stato e verranno equiparati nell'impiego agli insegnanti formati nelle Alte Scuole statali.

Articolo 3

Se in avvenire sorgesse qualche divergenza sulla interpretazione e sulla pratica applicazione di una disposizione del presente Accordo la Santa Sede ed il Land Renania- Palatinato procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Articolo 4

Il presente Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, dovrà essere ratificato. Gli Istrumenti della ratifica verranno scambiati in Bad Godesberg. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

In fede di che il presente Accordo è stato sottoscritto in doppio originale.

Magonza, 29 aprile 1969.

CORRADO BAFILE
Nunzio Apostolico

PROTOCOLLO FINALE

Nell'atto di sottoscrivere l'Accordo oggi concluso fra la Santa Sede ed il Land Renania-Palatinato, sono state fatte le seguenti concordi dichiarazioni che costituiscono parte integrante dell' Accordo stesso:

Circa l'Art. 1:

Norme analoghe si applicheranno, in caso di modifica dell'interna struttura dell'Alta Scuola scientifico-educativa, alle nuove forme organizzative che subentreranno a quelle finora in vigore per la formazione dei maestri destinati alle Grundschulen e Hauptschulen.

Circa l'Art. 1 comma 1:

I titolari delle cattedre di cui all'Art. 1 n. 1 estendono il loro insegnamento anche alla Didattica dell'insegnamento religioso ed alle questioni di confine fra la Teologia e le altre scienze. La dotazione minima per la disciplina Teologia cattolica comprende, oltre a dette cattedre, secondo il bisogno, incarichi di insegnamento, posti per collaboratori accademici, personale ausiliario e di segreteria, come pure una biblioteca, il tutto da integrarsi in una unità.

Le liste dei candidati alle cattedre di Teologia cattolica vengono compilate d'intesa con il competente Vescovo diocesano, il quale con ciò stesso fa conoscere che non solleva obiezioni contro le persone proposte. Per il conferimento di un incarico d'insegnamento si applica l'Art. 1 comma 1 n. 1.

I titolari delle cattedre di Pedagogia religiosa trattano il campo scientifico della Pedagogia con speciale riguardo alla formazione ed educazione religiosa. Il giudizio se i candidati presi in considerazione per le cattedre di cui all'Articolo 1 comma 1 n. 2 siano in grado di svolgere il proprio insegnamento nello spirito della dottrina cattolica spetta alla competente Autorità diocesana.

Nella configurazione dello studio pedagogico e nella compilazione dei programmi e degli ordinamenti per gli esami, il Land curerà che gli studenti, i quali scelgono le materie Teologia cattolica e Pedagogia religiosa, non vengano per questo gravati più che gli altri studenti.

Circa l'Art. 1 comma 2:

Il Land favorirà l'aggiornamento dei maestri nell'insegnamento della Religione nello stesso modo che nelle altre discipline.

Circa l'Art. 2 comma 3:

Il Land assicura agli studenti dell' Alta Scuola scientifico-educativa ecclesiastica possibilità di tirocinio pari a quelle degli studenti dell' Alta Scuola scientifico-educativa del Land.

Magonza, 29 aprile 1969.

CORRADO BAFILE
Nunzio Apostolico

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rhenaniam-Palatinatum rata hahita, die XXVII mensis Februarii anno MCMLXX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XXVII Februarii anno MCMLXX, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Rhenaniam- Palatinatum icta vigere coepit ad normam articuli IV eiusdem Pactionis.

 


*A.A.S., vol. LXII (1970), n.3, pp. 157-162

 

© Copyright 1969 - Libreria Editrice Vaticana

 

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