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ACCORDI TRA LA SANTA SEDE
E LO STATO SPAGNOLO

 

Indice

I. Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche
II. Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l'insegnamento e le questioni culturali
III. Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l'assistenza religiosa alle forze armate ed il servizio militare degli ecclesiastici e religiosi
Annesso I
Annesso II
IV. Accordo tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo circa questioni economiche

 

I

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E LO STATO SPAGNOLO
CIRCA QUESTIONI GIURIDICHE

La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione del Concordato vigente tra le due Parti, iniziata con l'Accordo firmato il 28 luglio 1976, i cui strumenti di ratifica furono scambiati il 20 agosto di quello stesso anno, concludono il seguente

ACCORDO

Articolo I 

1. Lo Stato Spagnolo riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di esercitare la sua missione apostolica e le garantisce il libero e pubblico esercizio delle attività che le sono proprie e in particolare di quelle di culto, di giurisdizione e di magistero. 

2. La Chiesa può organizzarsi liberamente. In particolare, può creare, modificare o sopprimere diocesi, parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, che godranno della personalità giuridica civile quando abbiano quella canonica e quest'ultima sia notificata ai competenti organi dello Stato.

La Chiesa parimente può erigere, approvare e sopprimere ordini, congregazioni religiose, altri istituti di vita consacrata e altre istituzioni ed enti ecclesiastici.

Nessuna parte del territorio spagnolo dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e nessuna diocesi o circoscrizione territoriale spagnola comprenderà parti di territorio soggetto a sovranità straniera.

Il Principato di Andorra continuerà ad appartenere alla diocesi di Urgel.

3. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile della Conferenza Episcopale Spagnola, in conformità agli statuti approvati dalla Santa Sede.

4. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile e la piena capacità di agire degli ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e delle loro rispettive province e case, nonché delle associazioni ed altri enti e fondazioni religiose che godano di essa alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Gli ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e le loro province e case che, essendo a tale data canonicamente eretti, non godano della personalità giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro, acquisteranno la personalità giuridica civile mediante l'iscrizione nel corrispondente Registro dello Stato. L'iscrizione si effettuerà in virtù di un documento autentico dal quale risultino l'erezione, gli scopi, i dati di identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento ed i poteri di detti organi. Per determinare la estensione e i limiti della loro capacità di agire e quindi di disporre dei propri beni, ci si atterrà a quanto disponga la legislazione canonica che, in questo caso, fungerà come diritto statutario.

Le associazioni e gli altri enti e fondazioni religiose che, essendo canonicamente eretti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non godano della personalità giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro dalla competente autorità ecclesiastica, potranno acquistare la personalità giuridica civile in conformità a quanto disposto nell'ordinamento dello Stato, mediante l'iscrizione nel corrispondente Registro in virtù di un documento autentico dal quale risultino l'erezione, gli scopi, i dati di identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento ed i poteri di detti organi.

5. I luoghi di culto hanno garantita l'inviolabilità a norma delle leggi. Non potranno essere demoliti se non siano stati prima privati del loro carattere sacro. In caso di espropriazione coatta, sarà previamente sentita la competente autorità ecclesiastica.

6. Lo Stato rispetta e protegge l'inviolabilità degli archivi, dei registri e degli altri documenti appartenenti alla Conferenza Episcopale Spagnola, alle Curie vescovili, alle Curie dei superiori maggiori degli ordini e delle congregazioni religiose, alle parrocchie e alle altre istituzioni ed enti ecclesiastici.

Articolo II 

La Santa Sede potrà promulgare e pubblicare liberamente qualsiasi disposizione relativa al governo della Chiesa e comunicare senza impedimento con i prelati, il clero e i fedeli, cosi come questi potranno farlo con la Santa Sede. 

Gli Ordinari e le altre autorità ecclesiastiche godranno delle stesse facoltà nei riguardi del clero e dei fedeli.

Articolo III 

La Stato riconosce come giorni festivi tutte le domeniche. Di comune intesa si stabilirà quali altre festività religiose sono riconosciute come giorni festivi.

Articolo IV 

1. Lo Stato riconosce e garantisce l'esercizio del diritto all'assistenza religiosa del cittadini internati in penitenziari, ospedali, sanatori, orfanotrofi e centri analoghi, sia privati sia pubblici.

2. L'assistenza religiosa cattolica e l'attività pastorale dei sacerdoti e del religiosi nei centri suindicati, che siano di carattere pubblico, saranno regolati di comune intesa tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. In ogni caso, saranno salvaguardati il diritto alla libertà religiosa delle persone e il dovuto rispetto ai loro principi religiosi ed etici.

Articolo V 

1 . La Chiesa può esercitare direttamente attività di carattere benefico ο assistenziale. 

Le istituzioni o gli enti a carattere benefico o assistenziale della Chiesa o dipendenti da essa saranno retti con proprie norme statutarie, e godranno degli stessi diritti e benefici di cui godono gli enti classificati come di beneficenza privata. 

2. La Chiesa e lo Stato potranno, di comune intesa, stabilire le basi per una adeguata cooperazione tra le attività di beneficenza o di assistenza esercitate dalle loro rispettive istituzioni.

Articolo VI 

1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canοnico. 

Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. Per il Loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l'iscrizione nel Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell'esistenza del matrimοnio. 

2. In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell'ordine civile se sono dichiarati conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente. 

3. La Santa Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e ricorda a coloro che celebrano il matrimonio canonico il grave obbligo che assumono di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare di rispettarne le proprietà essenziali.

Articolo VII 

La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi o le difficoltà che potessero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi per questo ai principi che lo informano.

Articolo VIII 

Sono abrogati gli articoli I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X (e l'Accordo del 16 luglio 1946), XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXVV, XXIV e XXXVI del vigente Concordato e il Protocollo Finale relativo agli articoli I, II, XXIII e XXV. Saranno tuttavia rispettati i diritti acquisiti dalle persone toccate dalla abrogazione dell'articolo XXV e del relativo Protocollo Finale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. Gli ordini, le congregazioni religiose e gli altri istituti di vita consacrata, le loro province e case, e gli altri enti e fondazioni religiose che hanno ottenuto dallo Stato il riconoscimento della personalità giuridica civile e la piena capacità di agire, dovranno iscriversi nel corrispondente Registro dello Stato nel più breve tempo possibile. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore in Spagna del presente Accordo, la loro personalità giuridica potrà essere dimostrata unicamente mediante un attestato dell'avvenuta registrazione, senza pregiudizio della possibilità che tale iscrizione si effettui in qualsiasi tempo. 

2. Le cause pendenti presso i tribunali ecclesiastici all'entrata in vigore in Spagna del presente Accordo continueranno ad essere trattate davanti ad essi e le sentenze avranno gli effetti civili a norma di quanto disposto nell'articolo XXIV del Concordato del 1953.

PROTOCOLLO FINALE
(Circa l'articolo VI, 1) 

Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all'incaricato del Registro civile competente l'atto del matrimonio canonico per la sua opportuna iscrizione, per il caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate. 

Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica. 

Fatto in doppiο originale

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

 

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE

 

II

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E LO STATO SPAGNOLO
CIRCA L'INSEGNAMENTO
E LE QUESTIONI CULTURALI

La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione dei testi concordatari nello spirito dell'Accordo del 28 luglio 1976, attribuiscono fondamentale importanza ai temi concernenti l'insegnamento.

Da una parte, lo Stato riconosce il diritto fondamentale all'educazione religiosa e ha sottoscritto patti internazionali che garantiscono l'esercizio di questo diritto. 

D'altra parte, la Chiesa deve coordinare la propria missione educatrice con i principi della libertà civile in materia religiosa e con i diritti delle famiglie e di tutti gli alunni e docenti, evitando qualsiasi discriminazione o situazione di privilegio. 

I cosiddetti mezzi di comunicazione sociale sono diventati una efficace scuola di conoscenze, di criteri e di comportamenti. Pertanto, nella loro disciplina giuridica devono applicarsi gli stessi principi di libertà religiosa e uguaglianza senza privilegi, che Chiesa e Stato professano in materia di insegnamento. 

Infine, il patrimonio storico, artistico e documentale della Chiesa continua ad essere parte importantissima del complesso dei beni culturali della Nazione; e quindi si giustifica la collaborazione tra Chiesa e Stato per mettere tale patrimonio a servizio ed uso dell'intera società per assicurarne la conservazione e l'incremento. 

Per questo, le due Parti contraenti concludono il seguente

ACCORDO

Articolo I 

Alla luce del principio della libertà religiosa, l'attività educativa rispetterà il diritto fondamentale dei genitori circa l'educazione morale e religiosa dei propri figli nell'ambito scolastico. 

In ogni caso, l'educazione impartita nelle scuole pubbliche rispetterà i valori dell'etica cristiana.

Articolo II 

In tutti i Centri Educativi, nei corsi di Educazione Prescolastica, di Educazione Generale Basica (EGB) e di Baccellierato Unificato Polivalente (BUP) e nei gradi di Formazione Professionale per alunni della stessa età, i programmi educativi includeranno l'insegnamento della religione cattolica, a parità di condizioni con le altre discipline fondamentali. 

Per rispetto alla libertà di coscienza, detto insegnamento non avrà carattere obbligatorio per gli alunni. Tuttavia è garantito il diritto a riceverlo.

Le autorità accademiche adotteranno le misure convenienti affinché il fatto di ricevere o meno l'insegnamento religioso non comporti alcuna discriminazione nel campο dell'attività scolastica.

Nei menzionati gradi di insegnamento, le competenti autorità accademiche permetteranno che la gerarchia ecclesiastica, alle condizioni concrete da concordare con essa, istituisca altre attività complementari di formazione e di assistenza religiosa.

Articolo III

Nei gradi educativi ai quali si riferisce l'articolo precedente, l'insegnamento religioso sarà impartito dalle persone che, per ogni anno scolastico, siano designate dall'autorità accademica fra quelle che l'Ordinario diocesano proponga per impartire detto insegnamento. Con sufficiente anticipo, l'Ordinario diocesano comunicherà i nomi dei professori e delle persone ritenute competenti per tale insegnamento.

Nei centri pubblici di Educazione Prescolastica e di E.G.B., la designazione, secondo le modalità sopra segnalate, ricadrà preferibilmente sui professori di E.G.B. che ne facciano domanda.

Nessuno sarà obbligato a impartire l'insegnamento religioso.

I professori di religione faranno parte, a tutti gli effetti, del corpo insegnante dei rispettivi centri.

Articolo IV 

L'insegnamento della dottrina cattolica e della sua pedagogia nelle scuole universitarie di formazione dei professori, a parità di condizioni con le altre discipline fondamentali, avrà carattere volontario per gli alunni. 

I professori di tali scuole saranno designati dall'autorità accademica con lo stesso procedimento stabilito all'articolo III, e faranno anch'essi parte dei rispettivi corpi insegnanti.

Articolo V 

Lo Stato garantisce alla Chiesa la possibilità di organizzare corsi volontari di insegnamento e altre attività religiose nei centri universitari pubblici, utilizzando locali e mezzi ad essi appartenenti. La gerarchia ecclesiastica si metterà d'accordo con le autorità dei centri, per l'adeguato esercizio di queste attività in tutti i loro aspetti.

Articolo VI 

Spetta alla gerarchia ecclesiastica indicare il contenuto dell'insegnamento e della formazione religiosa cattolica, come pure proporre i relativi libri di testo e il materiale didattico. 

La gerarchia ecclesiastica e gli organi dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, vigileranno affinché tale insegnamento e tale formazione siano impartiti convenientemente, restando i professori di religione soggetti al regime disciplinare generale dei Centri.

Articolo VII 

Nei diversi gradi educativi, il trattamento economico dei professori di religione cattolica, che non appartengano ai corpi docenti dello Stato, sarà stabilito d'intesa tra l'Amministrazione Centrale e la Conferenza Episcopale Spagnola, in modo che possa essere applicato con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Accordo. 

Articolo VIII 

La Chiesa Cattolica può istituire seminari minori diocesani e religiosi, il cui carattere specifico sarà rispettato dallo Stato.

Per la loro classificazione come Centri di Educazione Generale Basica, di Baccellierato Unificato Pοlivalente o di Corso di Orientamento Universitario, sarà applicata la legislazione generale, ma non si esigerà né un numero minimo di alunni, né la loro ammissione in funzione dell'area geografica di provenienza o di domicilio della famiglia.

Articolo IX 

I centri di insegnamento a livello non universitario, di qualsiasi grado e specialità, già istituiti o che la Chiesa istituisca in futuro, si uniformeranno, quanto al modo di svolgere la propria attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere generale. 

Articolo X 

1. Le università, i collegi universitari, le scuole universitarie e gli altri centri universitari, che saranno istituiti dalla Chiesa Cattolica, si uniformeranno, quanto al modo di svolgere le proprie attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere generale.

Per il riconoscimento agli effetti civili degli studi fatti in detti centri, ci si atterrà a ciò che disponga la legislazione a suo tempo vigente in materia. 

2. Lo stato riconosce l'esistenza legale delle università della Chiesa già erette in Spagna al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo; il loro ordinamento giuridico dovrà uniformarsi alla legislazione vigente, salvo quanto previsto all'articolo XVII, 2. 

3. Gli alunni di queste università usufruiranno degli stessi benefici per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la previdenza sociale scolastica, gli aiuti per lo studio e la ricerca, e le altre forme di protezione dello studente, che siano stabiliti per gli alunni delle università dello stato.

Articolo XI 

La Chiesa Cattolica, a norma del proprio diritto, conserva la sua autonomia per istituire università, facoltà, istituti superiori e altri centri di scienze ecclesiastiche, per la formazione di sacerdoti, religiosi e laici. 

La convalidazione degli studi e il riconoscimento da parte dello Stato degli effetti civili dei titoli rilasciati in questi centri superiori, saranno oggetto di specifico accordo tra le competenti autorità, della Chiesa e dello Stato. Fino a quando non sia stipulato tale accordo, le eventuali convalidazioni di questi studi e l'attribuzione degli effetti civili ai titoli rilasciati si effettueranno seguendo le norme generali in materia.

Saranno anche regolati, di comune intesa, la convalidazione e il riconoscimento degli studi fatti e dei titoli conseguiti da ecclesiastici o laici nelle facoltà approvate dalla Santa Sede fuori della Spagna.

Articolo XII 

Le università dello Stato, previo accordo con la competente autorità ecclesiastica, potranno istituire centri di studi superiori di teologia cattolica.

Articolo XIII 

I centri di insegnamento della Chiesa, di qualsiasi grado e specialità, e i loro alunni, avranno diritto a ricevere sovvenzioni, borse di studio, benefici fiscali e altri sussidi che lo Stato accordi a centri non statali e agli alunni di questi centri, secondo il principio di uguaglianza delle possibilità.

Articolo XIV 

Salvaguardando i principi di libertà religiosa e di espressione, lo Stato vigilerà perché siano rispettati, nei propri mezzi di comunicazione sociale, i sentimenti dei cattolici e stipulerà i relativi accordi in materia con la Conferenza Episcopale Spagnola.

Articolo XV

La Chiesa manifesta nuovamente la volontà di continuare a mettere a servizio della società il proprio patrimonio storico, artistico e documentale, e concorderà con lo Stato le basi per rendere effettivo il comune interesse e la collaborazione tra le due parti allo scopo di preservare, far conoscere e catalogare questo patrimonio culturale in suo possesso, di facilitarne la visita e lo studio, di ottenerne la migliore conservazione e di impedirne qualsiasi perdita, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione. 

A questi fini ed a qualsiasi altro riferentesi a detto patrimonio, sarà creata una Commissione mista nel termine massimo di un anno a partire dalla data dell'entrata in vigore in Spagna del presente Accordo. 

Articolo XVI 

La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi o le difficoltà che potessero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi, per questo, ai principi che lo informano.

Articolo XVII 

1. Sono abrogati gli articoli XXVI, XXVII, XXVIII, XΧIΧ, XΧΧ e XXXI del vigente Concordato.

2. Ciò nonostante, restano salvi i diritti acquisiti dalle università della Chiesa esistenti in Spagna al momento della firma del presente Accordo. Queste, tuttavia potranno optare per il loro adeguamento alla legislazione generale sulle università non statali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi fatti nelle università della Chiesa attualmente esistenti continuerà ad essere regolato, provvisoriamente, dalle norme ora vigenti, fino a quando, per ciascun centro o facoltà, siano date le opportune disposizioni per il loro riconoscimento, in armonia con la legislazione generale, la quale non esigerà requisiti superiori a quelli che si impongono alle università dello Stato o degli enti pubblici.

2. Coloro che al momento della entrata in vigore in Spagna del presente Accordo siano in possesso di titoli superiori in scienze ecclesiastiche e, a norma del paragrafo 3 dell'articolo XXX del Concordato, siano professori titolari delle materie di insegnamento della sezione di lettere in centri scolastici dipendenti dall'autorità ecclesiastica, continueranno a essere considerati come aventi titolo sufficiente per impartire l'insegnamento in tali centri, nonostante l'abrogazione di detto articolo.

PROTOCOLLO FINALE 

Per quanto concerne la denominazione di centri, gradi educativi, professori e alunni, sussidi didattici, ecc., ciò che è stato convenuto nel presente Accordo continuerà ad essere valido per le realtà educative equivalenti che potessero sorgere da riforme o cambiamenti di nomenclatura o del sistema scolastico ufficiale. 

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica. 

Fatto in doppiο originale

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE

III

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E LO STATO SPAGNOLO
CIRCA L'ASSISTENZA RELIGIOSA
ALLE FORZE ARMATE
ED IL SERVIZIO MILITARE
DEGLI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI

L'assistenza religiosa ai membri cattolici delle Forze Armate ed il servizio militare degli ecclesiastici e dei religiosi costituiscono un capitolo speciale tra le materie che debbono essere regolate in base all'impegno assunto dalla Santa Sede e dallo Stato Spagnolo di rivedere il Concordato del 1953.

Pertanto, le due Parti hanno deciso di aggiornare le disposizioni finora vigenti e concludono il seguente

ACCORDO

Articolo I

L'assistenza religioso-pastorale ai membri cattolici delle Forze Armate continuerà ad essere svolta per mezzo del Vicariato Castrense.

Articolo II

Il Vicariato Castrense, che è una diocesi personale e non territoriale, sarà composto di:

A) Un Arcivescovo, Vicario Generale, con la propria Curia, di cui faranno parte:

1) Un Provicario Generale per tutte le Forze Armate, con facoltà di Vicario Generale.
2) Un Segretario Generale.
3) Un Vice-Segretario.
4) Un Delegato per la formazione permanente del Clero, e
5) Un Delegato per la pastorale.

B) Inoltre, avrà la collaborazione dei:
1) Vicari Episcopali corrispondenti.
2) Cappellani militari come parroci personali.

Articolo III

La provvista del Vicariato Generale Castrense si farà in conformità all'articolo I, 3 dell'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo del 28 luglio 1976, con la proposta di una terna di nomi, formata di comune accordo fra la Nunziatura Apostolica ed il Ministero degli Affari Esteri e sottoposta all'approvazione della Santa Sede.

Il Re presenterà, entro quindici giorni, uno di essi per la nomina da parte del Sommo Pontefice.

Articolo IV

Rendendosi vacante il Vicariato Castrense e fino alla nuova provvista, assumerà le funzioni di Vicario Generale il Provicario Generale di tutte le Forze Armate, se ci sarà, o, altrimenti, il Vicario Episcopale più anziano di nomina.

Articolo V

Gli ecclesiastici ed i religiosi sono soggetti alle disposizioni generali della legge sul servizio militare.

1. I seminaristi, i postulanti e i novizi potranno usufruire dei benefici comuni di rinvii annuali a motivo dei loro studi specifici o per altre cause ammesse dalla legislazione vigente, come pure di qualsiasi altro beneficio che sia stabilito con carattere generale.

2. A coloro che sono già sacerdoti potranno essere affidate funzioni specifiche del loro ministero, per il quale riceveranno le relative facoltà dal Vicario Generale Castrense.

3. Ai sacerdoti ai quali non vengono affidate le suddette funzioni specifiche e ai diaconi e ai religiosi professi non sacerdoti, saranno affidati incarichi che non siano incompatibili con il loro stato, in conformità al diritto canonico.

4. In conformità a quanto disponga la legge si potrà considerare prestazione sociale sostitutiva degli obblighi specifici del servizio militare l'attività di coloro che, alla dipendenza della gerarchia ecclesiastica, si dedichino all'apostolato per un periodo di tre anni come sacerdoti, diaconi o religiosi professi, in territori di missione o come cappellani di emigranti.

Articolo VI

Allo scopo di assicurare la dovuta assistenza pastorale al popolo, sono esenti dal compimento degli obblighi militari, in ogni circostanza, i Vescovi e coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati.

In caso di mobilitazione di riservisti si procurerà che sia assicurata l'adeguata assistenza parrocchiale alla popolazione civile. A questo scopo il Ministero della Difesa sentirà il parere del Vicario Generale Castrense.

Articolo VII

La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi e le difficoltà che potessero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi ai principi che lo informano.

Articolo VIII

Sono abrogati gli articoli XV, XXXII con il relativo Protocollo Finale del Concordato del 27 agosto 1953, e, di conseguenza, l'Accordo fra la Santa Sede e il Governo Spagnolo sulla giurisdizione castrense e l'assistenza religiosa alle Forze Armate, del 5 agosto 1950.

PROTOCOLLO FINALE
(Circa l'Articolo VIII)

1. Nonostante l'abrogazione disposta nell'articolo VIII, continuerà a sussistere, per un periodo di tre anni, la possibilità di avvalersi della disposizione prevista nel n. 1 dell'articolo XII della Convenzione del 5 agosto 1950.

2. I sacerdoti e i diaconi ordinati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, come pure i religiosi che abbiano precedentemente emesso la professione religiosa, qualunque sia la loro età, conserveranno il diritto acquisito all'esenzione dal servizio militare in tempo di pace, in conformità all'articolo XII della Cοnvenzione sopra citata che viene abrogata.

3. Coloro che, all'entrata in vigore del presente Accordo, stiano compiendo studi ecclesiastici in preparazione al sacerdozio o alla professione religiosa, potranno chiedere il rinvio della chiamata al servizio militare di seconda classe, qualora desiderino valersi di questo beneficio e siano in regola quanto all'età.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppiο originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

 

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE

 

ANNESSO I

Articolo I

I cappellani militari esercitano il loro ministero sotto la giurisdizione del Vicario Generale Castrense.

Articolo II

La giurisdizione del Vicario Generale Castrense e dei cappellani è personale. Essa si estende, qualunque sia la rispettiva situazione militare, a tutti i militari di terra, di mare e di aria, agli alunni delle accademie e delle scuole militari, alle loro mogli, ai figli e ai familiari che vivano con loro ed a tutti i fedeli di ambo i sessi, siano essi secolari o religiosi, che prestino servizio stabilmente a qualsiasi titolo o risiedano abitualmente nelle caserme o in luoghi dipendenti dalla giurisdizione militare. Questa giurisdizione si estende pure agli orfani di età minore, ai pensionati e alle vedove di militari finché conservino tale stato.

Articolo III

I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei confronti delle persone menzionate nell'articolo precedente.

Nel caso che si celebri un matrimonio davanti al cappellano militare, questi dovrà attenersi alle prescrizioni canoniche.

Articolo IV

1. La giurisdizione castrense è cumulativa con quella degli ordinari diocesani.

2. In tutti i luoghi o installazioni destinati alle Forze Armate o occupati provvisoriamente da esse, detta giurisdizione sarà esercitata primariamente o principalmente dal Vicario Generale Castrense e dai cappellani militari.

Quando questi manchino o siano assenti, gli Ordinari diocesani ed i parroci useranno della loro giurisdizione sussidiariamente, benché sempre per diritto proprio.

L'uso di questa giurisdizione cumulativa sarà regolato mediante opportuni accordi tra la gerarchia diocesana e quella castrense. Quest'ultima informerà le rispettive autorità militari.

3. Fuori dei luoghi sopra indicati e nei confronti delle persone menzionate nell'articolo II di questo Annesso, eserciteranno liberamente la loro giurisdizione gli Ordinari diocesani e, quando ne siano richiesti, anche i parroci locali.

Articolo V

Quando i cappellani militari a motivo delle loro specifiche funzioni debbano celebrare fuori delle chiese, o degli stabilimenti, accampamenti ed altri luoghi regolarmente destinati alle Forze Armate, dovranno preventivamente rivolgersi agli Ordinari diocesani o ai parroci o rettori locali per ottenere l'opportuno permesso.

Tale permesso non sarà necessariο per celebrare atti di culto all'aperto per le Forze Armate dislocate in occasione di campagne, manovre, marce, parate o altri atti di servizio.

Articolo VI

Il Vicario Generale Castrense, quando lo ritenga opportuno per il servizio religioso-pastorale, si metterà d'accordo con i Vescovi diocesani ed i Superiori religiosi maggiori per la designazione di un numero adeguato di sacerdoti e religiosi, che, senza tralasciare gli uffici ricoperti nelle rispettive diocesi o istituti, prestino aiuto ai cappellani militari. Detti sacerdoti e religiosi eserciteranno il ministero fra i militari alle dipendenze del Vicario Generale Castrense, dal quale riceveranno le facoltà «ad nutum», e saranno retribuiti a titolo di gratifica o di compenso per il ministero esercitato.

 

ANNESSO II

Articolo I

1. L'arruolamento nel Corpo dei cappellani militari avverrà secondo le norme approvate dalla Santa Sede d'intesa con il Governo.

Per assumere la carica di Vicario Episcopale sarà necessario:

a) essere in possesso di una licenza o di un titolo superiore equivalente, in quelle discipline ecclesiastiche o civili che il Vicario Generale Castrense reputi utili per l'esercizio dell'assistenza religioso-pastorale alle Forze Armate;

b) essere stato dichiarato canonicamente idoneo, in conformità alle norme stabilite dal Vicario Generale Castrense.

2. La nomina ecclesiastica dei cappellani militari sarà fatta dal Vicario Generale Castrense.

La destinazione ad una Unità o ad uno stabilimento militare sarà effettuata dal Ministero della Difesa, su proposta del Vicario Generale Castrense.

Articolo II

I cappellani militari, in quanto sacerdoti e e «ratione loci», saranno soggetti anche alla disciplina ed alla vigilanza degli Ordinari diocesani, i quali, in casi urgenti, potranno prendere gli opportuni provvedimenti canonici, con l'obbligo di informare subito il Vicario Generale Castrense.

Articolo III

Gli Ordinari diocesani, coscienti della necessità di assicurare una adeguata assistenza spirituale a tutti coloro che prestane servizio sotto le armi, considerano parte del loro dovere pastorale mettere a disposizione del Vicario Generale Castrense un numero sufficiente di sacerdoti, zelanti e ben preparati, per il degno compimento della loro importante e delicata missione.

 

IV

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E LO STATO SPAGNOLO
CIRCA QUESTIONI ECONOMICHE

La revisione del sistema di contribuzione economica dello Stato Spagnοlο alla Chiesa Cattolica risulta di particolare importanza nell'opera di sostituzione del Concordato del 1953, con nuovi Accordi.

Da una parte, lo Stato non può disconoscere né protrarre indefinitamente obblighi giuridici contratti nel passato. Dall'altra parte, atteso lo spirito che informa le relazioni fra Chiesa e Stato in Spagna, risulta necessario dar nuovo significato sia ai titoli giuridici della contribuzione economica, sia al sistema secondo il quale tale contribuzione deve attuarsi.

Pertanto, la Santa Sede ed il Governo Spagnolo concludono il seguente

ACCORDO

Articolo I

La Chiesa Cattolica può liberamente ottenere contributi dai propri fedeli, organizzare pubbliche cellette e ricevere elemosine ed offerte.

Articolo II

1. Lo Stato, con assoluto rispetto del principio della libertà religiosa, si impegna a collaborare affinché la Chiesa Cattolica possa conseguire i mezzi che le assicurino un adeguato sostegno economico.

2. Trascorsi tre esercizi completi dalla stipulazione del presente Accordo, lo Stato potrà assegnare alla Chiesa Cattolica una percentuale sul gettito dell'imposta sul reddito o sul patrimonio netto ovvero su altra imposta di carattere personale, mediante il procedimento tecnicamente adeguato. A tale scopo ciascun contribuente dovrà espressamente manifestare, nella rispettiva dichiarazione, la propria volontà circa la destinazione della percentuale in oggetto. In assenza di tale dichiarazione, la somma corrispondente sarà destinata ad altre finalità.

3. Questo sistema sostituirà la dotazione alla quale si riferisce il numero seguente, in modo da assicurare alla Chiesa Cattolica entrate per un ammontare equiparabile a quello di detta dotazione.

4. Fino a quando non venga applicato il nuovo sistema, lo Stato stanzierà nel suo bilancio un'adeguata dotazione a favore della Chiesa Cattolica, dotazione che avrà carattere globale ed unico e sarà aggiornata annualmente.

Durante il processo di sostituzione, che si porterà a compimento nel termine di tre anni, la dotazione di cui sopra verrà ridotta in misura uguale alla assegnazione tributaria percepita dalla Chiesa Cattolica.

5. La Chiesa Cattolica manifesta il proposito di conseguire direttamente i mezzi sufficienti per provvedere alle proprie necessità. Quando sia stato realizzato questo proposito, le due Parti si metteranno d'accordo per sostituire i sistemi di collaborazione finanziaria previsti nei numeri precedenti di questo articolo in altri campi ed altre forme di collaborazione economica tra la Chiesa Cattolica e lo Stato.

Articolo III

Non saranno soggette, secondo i casi, alle imposte sul reddito o sulle uscite o consumi:

a) Oltre alle attività menzionate nell'articolo I del presente Accordo, la pubblicazione delle istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani, e qualsiasi altro documento delle competenti autorità ecclesiastiche, cosi come la loro affissione nei luoghi d'uso.

b) L'attività scolastica nei seminari diocesani e religiosi, come l'insegnamento delle discipline ecclesiastiche nelle università della Chiesa.

c) L'acquisto di oggetti destinati al culto.

Articolo IV

1. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale, le diocesi, parrocchie ed altre circoscrizioni territoriali, gli ordini e congregazioni religiose e gli istituti di vita consacrata, nonché le loro province e case, avranno diritto alle seguenti esenzioni:

A) Esenzione totale e permanente dall'imposta sui fabbricati per i se­uenti immobili:

1) Le chiese e cappelle destinate al culto, come le lοrο dipendenze o edifici e locali annessi, destinati all'attività pastorale.

2) La residenza dei Vescovi, dei canonici e dei sacerdoti con cura di anime.

3) I locali destinati ad uffici della Curia diocesana e ad uffici parrocchiali.

4) I seminari destinati alla formazione del clero diocesano e religioso e le università ecclesiastiche, in quanto vi si tengano corsi di discipline ecclesiastiche.

5) Gli edifici destinati principalmente a case o conventi degli ordini, congregazioni religiose ed istituti di vita consacrata.

B) Esenzione totale e permanente dalle imposte reali o «de producto» sul reddito e sul patrimonio.

Questa esenzione non si estenderà agli utili che potessero provenire dall'esercizio di attività organizzate con fine di lucro, né ai redditi del proprio patrimonio quando ne sia stato ceduto l'uso, né si estenderà al plus-valore od agli utili soggetti a ritenuta alla fonte per imposte sul reddito.

C) Esenzione totale dalle imposte sulle successioni, donazioni e trasmissioni patrimoniali sempre che i beni o i diritti acquisiti siano destinati al culto, al sostenimento del clero, al sacro apostolato ed all'esercizio della carità.

D) Esenzione dai tributi speciali e dalla tassa «de equivalencia», nei casi in cui questi tributi gravino sui beni elencati alla lettera A) di questo articolo.

2. Le somme donate agli enti ecclesiastici elencati in questo articolo e destinate alle finalità indicate alla lettera C), daranno diritto alle stesse deduzioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilite per le somme donate ad enti classificati o dichiarati benéfici o di pubblica utilità.

Articolo V

Le associazioni e gli enti religiosi non compresi fra quelli elencati nell'articolo IV di questo Accordo e che si dedichino ad attività religiose, benefico-docenti, mediche od ospedaliere, o di assistenza sociale, avranno diritto alle agevolazioni tributarie che l'ordinamento giuridico-tributario dello Stato Spagnolo prevede per gli enti senza fine di lucro e, in ogni caso, a quelle agevolazioni tributarie che vengono concesse agli enti privati di beneficenza.

Articolo VI

La Santa Sede ed il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi o le difficoltà che potessero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi per questo ai principi che lo informano.

Articolo VII

Sono abrogati gli articoli XVIII, XIX, XX, e XXI del vigente Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo sui seminari e sulle università di studi ecclesiastici dell'8 dicembre 1946.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

1. Durante il periodo in cui il contributo economico si concreta esclusivamente nella dotazione globale come anche durante il periodo di applicazione simultanea del sistema previsto nell'articolo II, numero 2, di questo Accordo, lo Stato – tenendo presente la relazione di cui al capoverso seguente – fisserà ogni anno nel suo bilancio tale dotazione globale, mediante l'applicazione dei criteri di determinazione quantitativa che ispirano i corrispondenti capitoli dello stesso bilancio, in armonia con le finalità a cui la Chiesa destina le somme ricevute dallo Stato.

In una relazione, che in merito a detta dotazione statale verrà presentata annualmente, si descriverà la destinazione progettata dalla Chiesa, nel quadro delle sue necessità, delle somme da includere nel bilancio statale, come anche la destinazione da essa data dalle somme ricevute dallo Stato l'anno precedente.

2. Le due Parti, di comune accordo, indicheranno le voci tributarie vigenti nelle quali si concretano le esenzioni, ed i casi di non assoggettamento ad imposte enumerati negli articoli III e V del presente Accordo.

Qualora venga modificato sostanzialmente l'ordinamento giuridico-tributario spagnolo, le due Parti definiranno i benefici fiscali ed i casi di non assoggettamento ad imposte, che risultino in conformità ai principi del presente Accordo.

3. In caso di debiti tributari non soddisfatti in tempo utile da qualcuno degli enti religiosi compresi nel numero 1. dell'articolo IV o nell'articolo V di questo Accordo, lo Stato – senza pregiudizio della possibilità di agire che sempre gli spetta potrà rivolgersi alla Conferenza Episcopale perché questa induca tale ente al pagamento del debito tributario.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppiο originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE

 

Sollemnibus Conventionibus inter Apostolicam Sedem et Nationem Hispanam ratis habitis, die IV mensis Decembris anno MCMLXXIX, Matriti Instrumenta Ratihabitationis accepta et reddita sunt; a quo die Conventiones vigere coeperunt.

 

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