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ACCORDI TRA LA SANTA SEDE
E IL LAND NORDRENO-WESTFALIA

 

CONVENZIONE    

fra la Santa Sede e il Land Nordreno-Westfalia.           

Lo sviluppo verificatosi nell'ambito dell'educazione superiore in seguito alla entrata in vigore della legge-quadro sulle Alte Scuole (Hochschulen) del 26 gennaio 1976 e all'unione delle Alte Scuole pedagogiche con le altre Alte Scuole scientifiche del Land Nordreno-Westfalia, ha indotto le Parti Contraenti ad addivenire – sulla base dei vigenti vincoli pattizi – ad una intesa sull'applicazione dell'articolo 12, capoverso 1 della Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 nonché del relativo Protocollo Finale circa l'articolo 12, capoverso 1, periodo 2, e, al contempo, a sostituire allo scambio di Note del 21/22 aprile 1969 su questioni di formazione magistrale fra il Ministro-Presidente del Land Nordreno-Westfalia ed il Nunzio Apostolico in Germania, una nuova regolamentazione.

A tal fine,        

LA SANTA SEDE,

rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Mons. Guido Del Mestri, Arcivescovo titolare di Tuscamia, Nunzio Apostolico nella Repubblica Federale di Germania,      

e

IL LAND NORDRENO-WESTFALIA,

rappresentato dal Signor Johannes Rau, Ministro-Presidente,  hanno concluso la seguente Convenzione:

Articolo I        

L'impegno di coltivare e promuovere la Teologia cattolica attraverso la ricerca, l'insegnamento e lo studio, fa parte del compito delle Alte Scuole scientifiche del Land.

Articolo II       

(1) Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono conservati, nel Land Nordreno-Westfalia, i Dipartimenti di Teologia cattolica delle Università di Bochum, Bonn e Münster. Le disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e del rispettivo Protocollo Finale si estendono anche al Dipartimento di Teologia cattolica dell'Università di Bochum.     

(2) Per la formazione scientifica in Teologia cattolica ai fini del conseguimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica, il Land garantisce, in conformità alle specifiche esigenze in materia, un insegnamento sufficiente, proporzionato alle esigenze regionali, attraverso appositi curriculi. Prima di introdurre, modificare o sopprimere tali curriculi si deve prendere contatto col Vescovo della diocesi in cui ha sede l'Alta Scuola interessata.

Articolo III

(1) Per i professori di Teologia cattolica al di fuori dei Dipartimenti di Teologia cattolica si applicano parimenti le disposizioni stabilite nell'articolo 12, capoverso 1, periodo 2 della Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e nel relativo Protocollo Finale. 

(2) Per la nomina a posti di professori di Teologia cattolica fuori dei Dipartimenti di Teologia cattolica, la proposta di chiamata deve essere preparata dall'apposita commissione, della quale possono far parte come professori soltanto professori di Teologia cattolica. I rimanenti membri della commissione devono essere collaboratori scientifici o studenti di Teologia cattolica ed appartenere alla Chiesa cattolica. La commissione ha il diritto di consultarsi con il Vescovo competente.

(3) Il capoverso 1 si applica analogamente quando compiti d'insegnamento della Teologia cattolica sono svolti in forma autonoma al di fuori dei relativi Dipartimenti, da persone che non sono state assunte come professori di Teologia cattolica.

Articolo IV

La nomina a Professore di Teologia cattolica presuppone: 

1. la conclusione degli studi di Teologia cattolica, 

2. particolare attitudine al lavoro scientifico, comprovato dalla qualità di una laurea in Teologia cattolica, oppure – qualora ciò corrisponda alla particolarità della specialità considerata – in una disciplina affine,

3. l'abilitazione all'insegnamento universitario della Teologia cattolica, oppure equivalenti lavori scientifici, anche se compiuti fuori dell'ambito universitario.

Articolo V

(1) Il Ministro competente approverà i regolamenti delle Alte Scuole per gli studi, per gli esami e per l'abilitazione in Teologia cattolica solo dopo che sia stato accertato, con domanda al Vescovo della diocesi in cui è situata l'Alta Scuola, che non vengono sollevate obiezioni.   

(2) Il Ministro competente emanerà i regolamenti statali per gli esami magistrali, in quanto concernenti la materia «insegnamento della religione cattolica», solo dopo aver accertato, consultando i vescovi diocesani, che non vengono sollevate obiezioni.        

Articolo VI

(1) Prima di nominare il direttore del corso «insegnamento della religione cattolica» in un seminario nel quadro del tirocinio pratico, l'Autorità statale competente prenderà contatto con il Vescovo nella cui diocesi il seminario ha sede.

(2) I membri dell'ufficio statale per gli esami della materia «insegnamento della religione cattolica» saranno nominati dal Ministro competente dopo aver preso contatto col Vescovo della diocesi in cui l'ufficio stesso ha sede. Una intesa si presume esistente per le persone che assolvono in modo autonomo compiti d'insegnamento di Teologia cattolica in un'Alta Scuola del   Le persone di cui ai capoversi 1 e 2 dovranno essere in possesso della «missio canonica».         

Articolo VII

L'insegnamento della religione cattolica presuppone il possesso della «missio canonica». In considerazione di ciò, un incaricato del Vescovo della diocesi in cui ha sede l'ufficio statale per gli esami avrà la possibilità di assistere agli esami orali ed alla prova didattica nel quadro degli esami magistrali statali, per la materia «insegnamento della religione cattolica».

Articolo VIII

(1) Qualora le diocesi nel Nordreno-Westfalia diano dei corsi di perfezionamento magistrale, il Land offrirà agli insegnanti, nel quadro delle possibilità di servizio, l'occasione di parteciparvi. La partecipazione ai corsi di perfezionamento è facoltativa. Il Land concederà adeguati sussidi alle spese di personale e di funzionamento. 

(2) Nel caso che non sia disponibile un numero sufficiente di maestri per l'insegnamento della religione cattolica, le diocesi, d'intesa col Land, possono offrire corsi di preparazione all'esame statale complementare per la materia «insegnamento della religione cattolica».          

(3) I particolari saranno regolati d'intesa fra il Governo del Land e le arcidiocesi e diocesi nel Land Nordreno-Westfalia.

Articolo IX

Lo scambio di Note del 21/22 aprile 1969 fra il Ministro-Presidente del Land Nordreno-Westfalia ed il Nunzio Apostolico in Germania su questioni di formazione magistrale viene sostituito dalla presente Convenzione.  

Articolo X

(1) Per tutte le questioni risultanti dalle disposizioni della presente Convenzione, le Parti Contraenti rimarranno in contatto. Divergenze di opinione che sorgessero in avvenire tra di esse circa l'interpretazione di qualche disposizione della presente Convenzione saranno eliminate in via amichevole.    

(2) Nel caso che dovessero essere modificate disposizioni di legge, e con ciò esser toccata l'esecuzione delle presente Convenzione, le Parti contraenti condurranno trattative per aggiornarla allo scopo di giungere ad una intesa amichevole.

Articolo XI

Questa Convenzione, il cui testo italiano e tedesco fanno medesima fede, dovrà essere ratificata. Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale
Düsseldorf, 26 marzo 1984

GUIDO DEL MESTRI
Nunzio Apostolico      

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma della Convenzione oggi conchiusa fra la Santa Sede e il Land Nordreno-Westfalia i sottoscritti Plenipotenziari, dovutamente autorizzati, hanno fatto le seguenti dichiarazioni che ne formano parte integrante:

Circa l'articolo I

Le Parti Contraenti sono d'accordo che, nelle Alte Scuole statali, la Teologia cattolica va insegnata, in base all'intesa tra Chiesa e Stato, in conformità alle disposizioni delle Convenzioni fra Chiesa e Stato, in adesione al Magistero della Chiesa cattolica. In applicazione dell'articolo 12, capoverso 1, periodo 2 della  Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929, al momento della stipulazione della presente Convenzione sono in vigore, per regolare i rapporti dei Dipartimenti di Teologia cattolica presso le Alte Scuole scientifiche statali con l'Autorità ecclesiastica, la Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana» del 15 aprile 1979, nonché le relative Norme Applicative del 29 aprile 1979 e i Decreti del 10 gennaio 1983, in quanto dalle Convenzioni non risulti una regolamentazinne diversa.

Circa l'articolo II, capoverso 1

Non viene toccato, per il resto, lo scambio di Note fra il Ministro-Presidente del Land Nordreno-Westfalia e il Nunzio Apostolico in Germania del 20/29 dicembre 1967 circa  il Dipartimento di Teologia cattolica dell'Università della Ruhr in Bochum.

Circa l'articolo II, capoverso 2

Si è d'accordo che per l'insegnamento della religione cattolica può essere offerto nel Land un diverso numero di curriculi secondo le singole categorie di insegnamento, e che la presente offerta di luoghi e di corsi di studio per l'insegnamento della religione cattolica corrisponde alle esigenze dell'articolo II, capoverso 2.

Circa gli articoli II e III

Le disposizioni del Protocollo Finale circa l'articolo 12 della Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 si applicano parimenti agli insegnanti responsabili di Teologia cattolica che non siano sacerdoti ; in tali casi, al posto delle esigenze della condotta sacerdotale, subentrano le esigenze di una condotta conforme alle norme della Chiesa cattolica.

Circa l'articolo IV, n. 1

I requisiti per la conclusione dello studio della Teologia cattolica sono stabiliti dalle relative prescrizioni ecclesiastiche. Queste consistono, al momento della stipulazione della presente Convenzione, nella Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana» del 15 aprile 1979 nonché nelle Norme Applicative del 29 aprile 1979 rilasciate a norma dell'articolo 10 della medesima Costituzione. Per comprovare la conclusione dello studio della Teologia cattolica si tiene conto d'ufficio di equivalenti studi ed esami compiuti in altri curriculi, richiesti dalle relative regolamentazioni in materia di studi ed esami per la Teologia cattolica. La constatazione dell'equivalenza appartiene all'organo competente secondo gli statuti dell'Alta Scuola.

Circa l'articolo VIII     

Le questioni relative alla presa in considerazione delle esigenze della scuola confessionale cattolica nella formazione dei maestri, saranno regolate con le arcidiocesi e diocesi del Land Nordreno-Westfalia.

Düsseldorf, 26 marzo 1981
GUIDO DEL MESTRI

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rhenaniam Septemtrionalem-Vestfaliam rata habita, die XXI mensis Decembris anno MCMLXXXIV Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, a die I mensis Ianuarii anno MCMLXΧΧV, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Rhenaniam Septemtrionalem-Vestfaliam icta vigere coepit ad normam articuli XI eiusdem Pactionis.

 

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