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ACCORDO TRA LA SANTA SEDE
E IL SAARLAND

CONVENZIONE

fra la Santa Sede e il Saarland circa la formazione di insegnanti di religione cattolica e l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del Saarland.

La soppressione dell'Alta Scuola Pedagogica del Saarland e l'assunzione dei suoi compiti da parte dell'Università del Saarland hanno indotto le Parti contraenti – sulla base delle relative disposizioni della Convenzione con la Prussia del 14 giugno 1929 e del Concordato con il Reich Germanico del 20 luglio 1933 ed in riferimento allo scambio di Note tra il Nunzio Apostolico in Germania ed il Ministro-Presidente del Saarland in data 10 aprile/31 maggio e 11 luglio/18 settembre 1974 – a sostituire le disposizioni contenute nei loro Accordi circa la erezione di una cattedra di Teologia cattolica nella Università del Saarland del 9 aprile 1968 e circa la formazione dei maestri del 12 novembre 1969 con una idonea, più completa regolamentazione.

A tal fine,

LA SAΝΤA SEDE,

rappresentata dal suo Plenipotenziario, Sua Eccellenza Mons. Joseph Uhač, Arcivescovo titolare di Tharros, Nunzio Apostolico nella Repubblica Federale di Germania,

e

IL SAARLAND,

rappresentato dal Signor Werner Zeyer, Ministro-Presidente,

hanno concluso la seguente Convenzione: 

Articolo 1

Nella Facoltà di Filosofia dell'Università del Saarland esiste una sezione (Fachrichtung) di Teologia cattolica.

Compito della sezione di Teologia cattolica, nell'insegnamento, è in particolare la formazione degli insegnanti della religione cattolica per le scuole del Saarland.

Articolo 2

(1) Il Saarland provvede, con l'istituzione di appositi curriculi nella sezione di Teologia cattolica, a che la formazione degli insegnanti della religione cattolica corrisponda alle esigenze dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

(2) L'intervento del competente Ministro nella introduzione, modifica o soppressione dei curriculi di cui al capoverso 1, avverrà solo con l'accordo dell'Autorità diocesana competente.

Articolo 3

Le regolamentazioni in materia di formazione e di esami statali per il magistero scolastico sono emanate d'accordo con l'Autorità diocesana competente. Lo stesso vale per il gradimento ministeriale per gli ordinamenti degli studi dell'Università del Saarland per la sezione di Teologia cattolica.

Articolo 4

(1) Ai posti di professori nella sezione di Teologia cattolica si applica l'articolo 12 capoverso 1 della Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 unitamente al rispettivo Protocollo Finale circa l'articolo 12 capoverso 1 periodo 2.

Il Vescovo competente è il Vescovo di Treviri.

(2) La commissione incaricata di preparare la proposta di chiamata ha il diritto di consultarsi con il Vescovo competente.

(3) Per le altre persone che nella sezione di Teologia cattolica assolvono in modo autonomo compiti di insegnamento loro affidati con un intervento statale, si applica analogamente il capoverso 1. 

Articolo 5

La nomina a Professore dl Teologia cattolica presuppone, oltre all'idoneità pedagogica:

1. la conclusione degli studi di Teologia cattolica,

2. particolare attitudine al lavoro scientifico, comprovata dalla qualità di un dottorato in Teologia cattolica, oppure – qualora ciò corrisponda alla particolarità della specialità considerata – in una disciplina affine,

3. l'abilitazione o equivalenti lavori scientifici in una disciplina della Teologia cattolica.

Articolo 6

(1) Prima di nominare il direttore del corso «insegnamento della religione cattolica» in un seminario nel quadro del tirocinio pratico per il magistero scolastico, oppure il consulente per la materia «religione cattolica» presso l'autorità accademica superiore, il Ministro prenderà contatto con l'Autorità diocesana competente.

(2) Un incaricato dell'Autorità diocesana competente ha diritto di essere presente agli esami orali, comprese le prove didattiche in occasione degli esami statali di magistero per la materia religione cattolica.

(3) I membri delle commissioni per gli esami statali di magistero scolastico nella materia religione cattolica sono nominati dal Ministro dopo consultazione con la competente Autorità diocesana. La consultazione si presume avvenuta per i professori di Teologia cattolica dell'Università del Saarland.

(4) Le persone di cui ai capoversi 1 e 3 devono essere in possesso della «missio canonica».

Articolo 7

Per impartire l'insegnamento della religione cattolica è presupposta la concessione della «missio canonica» da parte del Vescovo diocesano competente. 

Articolo 8

L'autorità diocesana predispone i programmi di insegnamento della religione cattolica e stabilisce i libri di testo; essi abbisognano del consenso del Ministro.

Articolo 9

Se in avvenire sorgesse qualche divergenza nell'interpretazione o nella pratica applicazione di una disposizione della presente Convenzione, la pratica applicazione di una disposizione della presente Convenzione, la Santa Sede e il Saarland procederanno di comune accordo ad una amichevole soluzione.

Articolo 10

Nel caso che si dovessero modificare disposizioni di legge, e con ciò dovesse esser toccata l'esecuzione della presente Convenzione, le Parti contraenti condurranno trattative per aggiornarla allo scopo di giungere ad una intesa amichevole.

Articolo 11

Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati gli Accordi tra la Santa Sede e il Saarland circa l'erezione di una cattedra di Teologia cattolica nell'Università del Saarland del 9 aprile 1968 e circa la formazione dei maestri del 12 novembre 1969.

Articolo 12

La presente Convenzione, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati quanto prima. Essa entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale

Saarbrücken, 12 febbraio 1985

JOSEPH UHAČ
Nunzio Apostolico 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Nell'atto di sottoscrivere la Convenzione oggi conclusa tra la Santa Sede e il Saarland sono state fatte le seguenti concordi dichiarazioni che costituiscono parte integrante della Convenzione stessa:

Circa l'articolo 1 capoverso 1

Si è d'accordo che una modifica dello statuto della sezione di Teologia cattolica nel quadro della strutturazione dell'Università del Saarland richiede un accordo tra le Parti contraenti.

Circa l'articolo 1 capoverso 2

Programmi di studio nella sezione di Teologia cattolica diversi da quelli attualmente esistenti possono essere autorizzati solo sulla base di una particolare intesa fra le Parti contraenti.

Le Parti contraenti sono d'accordo che nelle Università statali la Teologia cattolica va insegnata, in base alla intesa tra Chiesa e Stato, in adesione al Magistero della Chiesa cattolica. In applicazione dell'articolo 12 capoverso 1 periodo 2 della Convenzione tra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e dell'articolo 19 periodo 2 del Concordato col Reich Germanico del 20 luglio 1933 unitamente al rispettivo Protocollo Finale, al momento della stipulazione della presente Convenzione sono in vigore, come regola fondamentale per i rapporti della sezione di Teologia cattolica con l'Autorità ecclesiastica, specialmente la Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana» del 15 aprile 1979, nonché le relative Norme Applicative del 29 aprile 1979 e i Decreti del 1° gennaio 1983.

Circa l'articolo 2 capoverso 1

Si è d'accordo che la sezione di Teologia cattolica sarà dotata di almeno quattro posti di professore ordinario.

Il governo del Land si adopererà perché la sezione di Teologia cattolica sia convenientemente dotata di personale e di mezzi materiali secondo le norme del diritto universitario, e in particolare perché i programmi di studio siano assicurati in conformità agli ordinamenti statali concernenti la formazione e gli esami per il magistero scolastico.

Circa l'articolo 4 capoverso 1

Le Parti contraenti sono d'accordo che il Ministro competente chieda al Vescovo diocesano se abbia motivate obiezioni da muovere contro la persona proposta – come previsto nel Protocollo Finale circa l'articolo 12 capoverso 1 periodo 2 della Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 – prima di effettuare la chiamata.

Le disposizioni del Protocollo Finale circa l'articolo 12 capoverso 1 periodo 2 della Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 si applicano parimenti ai professori ed ai docenti autonomi di Teologia cattolica che non siano sacerdoti ; in tali casi, al posto delle esigenze della condotta sacerdotale, subentrano le esigenze di una condotta conforme alle norme della Chiesa cattolica.

Circa l'articolo 4 capoverso 2

Il Ministro competente prenderà la decisione circa la chiamata sulla base del voto di noti teologi cattolici o di Facoltà di Teologia cattolica. 

Circa l'articolo 4 capoverso 3

Tra il governo del Land e l'Università del Saarland si è d'accordo che l'articolo 4 capoverso 1 con "i relativo Protocollo Addizionale si applica analogamente anche per tutti gli altri docenti autonomi delta sezione di Teologia cattolica. 

Circa l'articolo 7

Si è inoltre d'accordo che la competente Autorità diocesana ha il diritto di controllare l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole del Land per assicurarsi che venga impartito in conformità alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica come pure alle esigenze pedagogiche.

Saarbrücken, 12 febbraio 1985

JOSEPH UHAČ

Conventione inter Apostolicam Sedem et Foederatam Civitatem Saraviensem rata habita, die XXIX mensis Novembris anno MCMLXXXV Ratihabitationis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde Conventio eodem die vigere coepit ad normam articuli 12 eiusdem Pactionis.

 

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