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QUARTO ACCORDO TRA LA SANTA SEDE
E LA REPUBBLICA AUSTRIACA

 

QUARTO ACCORDO

Addizionale fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960

FRA LA SANTA SEDE, 

rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Rev.ma Mons. DDr. Donato Squicciarini, Arcivescovo tit. di Tiburnia e Nunzio Apostolico in Austria,

E
LA REPUBBLICA AUSTRIACA,
 

rappresentata dai suoi Plenipotenziari il Signor Dr. Alois Mock, Ministro Federale per gli Affari Esteri, e  

la Signora Dr. Hilde Hawlicek, Ministro Federale per l'Istruzione, l'Arte e lo Sport, viene concluso, a ulteriore complemento della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale:

Articolo I 

La somma di 128 milioni di scellini, di cui all'Articolo II, Capov. 1, lettera a della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 nella redazione dell'Accordo Addizionale 24 Luglio 1981, verrà, elevata a partire dall'anno 1990 a milioni 158 di scellini.

Articolo II 

L'Articolo XXII del Concordato del 5 Giugno 1933 vale, per analogia, per la soluzione di difficoltà concernenti l'interpretazione del presente Accordo Addizionale.

Articolo III 

Questo Accordo Addizionale, il cui testo italiano e tedesco sono ugualmente autentici, dev'essere ratificato e gli istrumenti di ratifica devono essere scambiati al più presto in Roma. Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo in doppio originale.

Fatto a Vienna, il 10 Ottobre 1989.

Per la Santa Sede:
Fur den Heiligen Stuhl:

D. SQUICCIARINI

 

Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem publicam Austiacam rata habita, die XXVI m. Ianuarii a. MCMXC, in Civitate Vaticana instrumenta ratihabitationis accepta et reddita sunt; a quo die Conventio vigere coepit.

 

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