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SECRETARIA STATUS*

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

quo nova « Peregrinationi ad Petri Sedem » ordinatio datur.

 

Con incessante sollecitudine, la Sede Apostolica ha favorito ed alimentato in tutti i tempi la visita alla Tomba dell'Apostolo Pietro dei pellegrini provenienti dai diversi Paesi del mondo.

Al termine del Giubileo straordinario del 1933-34 il Papa Pio XI, al fine di intensificare l'assistenza dei pellegrini che affluivano a Roma, cattedra della Verità e sede del Vicario di Cristo, fondò la « Peregrinatio ad Petri Sedem ».

Detto Ente, eretto sotto forma canonica nel 1972, fu riorganizzato in diverse occasioni per meglio adattarlo alle mutevoli necessità pastorali dei pellegrini.

Dopo dieci anni dalla formulazione dell'ultimo Statuto della « Peregrinatio ad Petri Sedem », essendosi manifestata l'opportunità di rafforzare la collaborazione pastorale con il Vicariato di Roma, per meglio provvedere al numero sempre maggiore di pellegrini che vengono alla Sede del Vescovo di Roma nell'udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato il giorno 15 febbraio 1993, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II si è degnato di approvare il nuovo Statuto della « Peregrinatio ad Petri Sedem », qui allegato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Statuto del 23 novembre 1982, e ne ha disposto la pubblicazione.

ANGELO card. SODANO
Segretario di Stato

 

ADNEXUM

Ordinatio « Peregrinationis ad Petri Sedem »

STATUTO DELLA « PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM »

 

1. La « Peregrinatio ad Petri Sedem » è persona giuridica, ai sensi dei cann. 115 § 3, 116 § 1 c.i.c. e dell'art. 1 lett. a) L. 7 giugno 1929 n. II, eretta dal Santo Padre Paolo VI il 6 settembre 1972 con sede nella Città del Vaticano. Essa provvede, per mandato della Santa Sede, all'accoglienza dei pellegrini che vengono alla Sede di Pietro, affinché essi possano vivere la testimonianza di fede data dalla Chiesa di Roma, attraverso la visita delle memorie degli Apostoli e dei Martiri e mediante l'incontro con il Santo Padre, successore di Pietro.

2. La Peregrinatio ha in particolare il compito di:

a) coordinare ed assistere il movimento dei pellegrini e dei turisti, provenienti isolati o in gruppo dalle diocesi di ogni parte del mondo e diretti alla Sede di Pietro;

b) assistere i gruppi di ecclesiastici e di fedeli che partecipano a Roma a manifestazioni a carattere ecclesiale;

c) favorire per quanto possibile i pellegrinaggi di fedeli meno abbienti;

d) coordinare ed assistere i pellegrini diretti a Roma in occasione di avvenimenti straordinari e curare la fase di attuazione delle disposizioni dei Comitati degli Anni Giubilari e di altre celebrazioni;

e) collaborare con le Conferenze episcopali, con gli Ecc.mi Ordinari ed i Comitati che promuovono pellegrinaggi a Roma;

f) coordinare e assistere il movimento di pellegrini che, isolati o in gruppo, si recano nei vari Santuari del mondo per partecipare a manifestazioni religiose presiedute dal Santo Padre.

3. La « Peregrinatio » nell'attuazione della sua attività istituzionale:

a) si potrà avvalere di agenzie e organizzazioni specializzate, previa stipula delle necessarie convenzioni, pur mantenendo la libertà di svolgere direttamente l'attività organizzativa;

b) potrà promuovere iniziative inerenti alla gestione dell'ospitalità dei pellegrini con particolare riguardo ai meno abbienti;

c) è competente a trattare con gli Enti di trasporti nazionali e internazionali per la stipula delle opportune convenzioni;

d) svolge nella Città del Vaticano, in accordo con la Segreteria di Stato, il servizio di biglietteria ferroviaria, marittima, aerea per i Dicasteri e gli Uffici della Santa Sede, per i Sacerdoti, i Religiosi e per tutti i dipendenti; potrà anche svolgere un servizio di assistenza e di biglietteria in favore dei membri delle Rappresentanze della Santa Sede presso le varie Nazioni o Organismi, delle Conferenze episcopali e dei Missionari nel mondo;

e) d'intesa con gli uffici del Vicariato di Roma vigilerà affinché gli Istituti Religiosi e le altre Organizzazioni ecclesiali svolgano attività di ospitalità e ricettive nel rispetto delle disposizioni ecclesiastiche e civili in materia.

4. La gestione della « Peregrinatio » è curata dal Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri che restano in carica per un triennio.

Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice. Gli altri quattro membri sono nominati dal Presidente, con l'assenso della Segreteria di Stato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare i programmi della « Peregrinatio » ed i bilanci annuali preventivo e consuntivo, da sottoporre alla Segreteria di Stato, nonché esprimere il proprio parere sulle questioni di maggior rilievo.

5. Il Presidente sceglie e nomina fra i membri del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato è il rappresentante legale della « Peregrinatio » ed a lui competono i poteri di ordinaria amministrazione, per tutto quanto attiene all'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio ed alla gestione economica della « Peregrinatio ».

Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere espressamente autorizzati dal Presidente. Per eventuali compravendite di immobili si richiede inoltre l'autorizzazione della Segreteria di Stato.

6. Il Segretario è nominato per la durata di cinque anni dal Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione.

Sono compiti del Segretario, che dipende nelle proprie attività dall'Amministratore Delegato, coordinare il lavoro dei dipendenti della « Peregrinatio », curare la conservazione dei documenti, provvedere agli adempimenti per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e della Consulta Pastorale, redigere i verbali delle relative riunioni.

7. La Consulta Pastorale è composta da operatori pastorali scelti e nominati per un triennio dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, fra sacerdoti rappresentanti di varie Nazioni, in numero non superiore a dodici.

La Consulta ha il compito di trattare le questioni relative all'animazione spirituale dei pellegrini, allo scopo di realizzare pienamente le finalità religiose della « Peregrinatio ». Essa si riunisce su richiesta dell'Amministratore Delegato.

8. La « Peregrinatio » esplica la sua attività istituzionale sotto il controllo tutorio della Segreteria di Stato, che ne approva i bilanci preventivi e consuntivi, dopo la revisione di questi fatta dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

9. La « Peregrinatio » ha un proprio regolamento del personale, corredato da una tabella organica. Il personale viene assunto con contratto sottoscritto dall'Amministratore Delegato, previa autorizzazione del Presidente.

10. Al fine di una più efficace collaborazione con i Comitati, con le Conferenze episcopali e con gli Ecc.mi Ordinari, di cui agli artt. 2 e 3, la « Peregrinatio » potrà nominare propri Delegati d'intesa con le Autorità Ecclesiastiche del luogo e previo parere dei Rappresentanti della Santa Sede presso le Nazioni interessate. Le nomine sono di competenza dell'Amministratore Delegato, previa autorizzazione del Presidente.

Città del Vaticano, 15 febbraio 1993.

ANGELO card. SODANO
Segretario di Stato


*A.A.S., vol. LXXXV (1993), n. 4, pp. 376-379

 

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