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ACCORDO
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA DI MALTA
SUI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

 

tenendo conto, da parte della Santa Sede, dei principi affermati dal Concilio Ecumenico Vaticano II e sanciti dal Codice di Diritto Canonico circa l'uso dei beni temporali degli enti ecclesiastici; delle particolari circostanze che caratterizzano le scelte pastorali della Chiesa in Malta; delle necessità derivanti dall'impegno di evangelizzazione e di carità, anche in riferimento ai criteri approvati nel 1973 per la riforma amministrativa nella Provincia Ecclesiastica di Malta: delle esigenze del bene comune della società maltese, soprattutto a riguardo delle maggiori attese sociali;

e tenendo altresì conto, da parte della Repubblica di Malta, dell'utilità di favorire una destinazione sociale dei beni posseduti dagli enti ecclesiastici;

hanno deliberato di stipulare il presente Accordo sul trasferimento allo Stato dei beni immobili ecclesiastici non utili per scopi pastorali e sulla definizione di alcune questioni attinenti i rapporti patrimoniali tra la Chiesa e lo Stato.

A tal fine, la Santa Sede, rappresentata da Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea e Nunzio Apostolico a Malta, e la Repubblica di Malta, rappresentata dal Dott. Edward Fenech Adami, Primo Ministro, hanno stabilito di comune intesa quanto segue: 

Articolo 1

1. Sono trasferiti allo Stato tutti i beni immobili appartenenti agli enti ecclesiastici a Malta e a Gozo ad eccezione di quelli qui di seguito descritti:

a) beni che, facendo fede una dichiarazione o a giudizio dell'Autorità ecclesiastica: 

   i) sono utilizzati al presente (Annesso n. 1) * o sono previsti utili in futuro (Annesso n. 2) per i fini istituzionali degli stessi enti ecclesiastici possessori o di altri enti ecclesiastici;

   ii) sono attigui, o prospicienti, o comunque collegati con i beni di cui agli Annessi nn. 1 e 2, o subiscono o godono di servitù su di essi (Annesso n. 3);

   iii) sono oggetto di una promessa di compravendita, di concessione in enfiteusi o di alienazione a qualsiasi altro titolo, stipulata in data anteriore a quella del presente Accordo e ancora vincolante, e presentata alla Santa Sede per la debita approvazione (Annesso n. 4);

b) l'utile dominio temporaneo e l'usufrutto dei beni di proprietà di terzi; 

c) beni che risultano necessari per le permute ai sensi dell'articolo 10 (Annesso n. 5);

d) beni connessi con particolari circostanze (Annesso n. 6).

2. I beni ecclesiastici, da trasferirsi allo Stato ai termini del numero 1 del presente articolo, che sono oggetto di una causa legale in cui è parte un ente ecclesiastico, non saranno trasferiti allo Stato prima della conclusione della stessa causa mediante sentenza definitiva e compromesso tra le parti. 

Articolo 2

1. Il Governo utilizzerà i beni ad esso trasferiti in virtù del presente Accordo per favorire la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo dell'agricoltura, e per soddisfare i bisogni sociali più avvertiti nel Paese, quali l'edilizia popolare e i servizi di pubblica utilità, come pure per scopi umanitari, educativi, culturali. Fra tali scopi tuttavia, nell'interpretazione di questo articolo, non sono da considerare i fini e le attività dei partiti politici o degli enti collegati a questi ultimi direttamente o indirettamente.

Gli stessi beni non potranno essere ceduti, direttamente o indirettamente, a persone o enti che hanno natura, fini o attività non conformi con l'insegnamento morale della Chiesa.

Il trasferimento degli stessi beni da parte dello Stato, per i fini indicati al numero 1 del presente articolo, avverrà mediante offerte dopo un avviso pubblicato su «Malta Government Gazette» o, nei casi previsti dalla legge, secondo graduatorie basate su punteggi o mediante sorteggio e, salvo quanto stabilito nel presente articolo, dovrà essere altresì effettuato secondo le prescrizioni del «Disposal of Government Land Act, 1976» o, in caso di abrogazione totale o parziale di questa legge, in conformità con i principi che stanno alla base di essa. 

Articolo 3

Tutti i beni attualmente posseduti da enti ecclesiastici, sia da questi ritenuti sia trasferiti allo Stato in virtù del presente Accordo, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso Accordo:

a) sono considerati a tutti gli effetti, salvo eventuali diritti di terzi, come previamente registrati «with absolute title» ai sensi del «Land Registration Act, 1981». Per «terzi» si intendono persone che non sono né il Governo o qualsiasi altro ente pubblico né la Chiesa o qualsiasi ente ecclesiastico. Ogni parte riconosce, a tutti i fini, il titolo dell'altra parte alla proprietà che essa ritiene o acquista ai termini del presente Accordo e, con ogni parte rinuncia a ogni diritto o azione contro l'altra parte in merito al titolo di detta proprietà incluso, senza pregiudizio per il carattere generale della rinuncia sopra affermata, ogni diritto di azione in base al «Land Registration Act, 1981»; 

b) nei confronti del Governo o di altri enti pubblici sono sanati quanto al titolo della loro proprietà e possesso, ove ne sia il caso, da ogni carenza o difetto, in modo che siano considerati come spettanti agli stessi enti ecclesiastici, nonostante ogni altra disposizione di legge;

c) sono liberati, nonostante ogni altra disposizione di legge, da ogni vincolo e condizione, o comunque da qualsiasi restrizione relativa al loro uso e libera disponibilità, derivanti da ogni altra disposizione di legge o da qualsiasi contratto fra un ente ecclesiastico, da una parte, e il Governo o altro ente pubblico, dall'altra.

Articolo 4

I crediti arretrati a favore di enti ecclesiastici e relativi a beni da questi trasferiti allo Stato in virtù del presente Accordo, dovranno essere corrisposti agli stessi enti ecclesiastici creditori.

Nonostante l'avvenuto trasferimento dei beni di cui al numero precedente, gli enti ecclesiastici creditori manterranno integri nei confronti dei debitori, con priorità su eventuali diritti dello Stato, tutti i diritti di azione, di esecuzione e di rivalsa derivanti dal mancato pagamento.

Articolo 5

I beni ecclesiastici trasferiti allo Stato in virtù del presente Accordo sono classificati e valutati sulla base delle categorie, dei prezzi e degli indici di capitalizzazione specificati nell'Annesso n. 7. Gli stessi beni sono elencati, secondo tali criteri, nell'Annesso n. 8.

Articolo 6

1. a) A titolo di compenso per i beni ad esso trasferiti, il Governo emette un «Local Registered Stock» e trasferisce alla Chiesa obbligazioni del valore nominale di lire maltesi cento e multipli di cento, esenti da tassa di bollo, della durata di dieci anni, al tasso annuo di interesse del sette per cento pagabile ogni sei mesi, negoziabili, intestate, secondo le norme canoniche vigenti, agli enti ecclesiastici cedenti i beni e, nella misura determinata dall'Autorità ecclesiastica, alla Fondazione per le Scuole della Chiesa.

b) Il tasso annuo di interesse di tali obbligazioni sarà rivisto alla scadenza di ogni biennio, a partire dalla data di emissione delle stesse obbligazioni, in modo tale da mantenerlo di un punto percentuale più basso del tasso normale di interesse massimo sui prestiti («normal maximum lending rate of interest») consentito dalla legge, fermo restando che non potrà diminuire al di sotto del sette per cento.

Alla scadenza, le stesse obbligazioni saranno rimborsate dal Governo con un premio del dieci per cento rispetto al loro valore nominale.

Le stesse obbligazioni potranno essere liberamente vendute al pubblico, previa autorizzazione della Conferenza Episcopale Maltese, per un ammontare complessivo nominale non eccedente cinque milioni di lire maltesi all'anno. Al di sopra di questa cifra, esse potranno essere negoziate solo con l'autorizzazione del Ministero delle Finanze. Il trasferimento di obbligazioni tra enti ecclesiastici, tuttavia, non richiede tale autorizzazione, non rientra nel computo dell'ammontare complessivo trasferibile annualmente ed è esente da tassa di bollo.

2. a) Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, il Governo consegnerà alla Conferenza Episcopale Maltese, che a sua volta le trasmetterà agli aventi diritto, obbligazioni per un valore nominale complessivo pari al novantacinque per cento del valore totale dei beni trasferiti allo Stato, determinato secondo gli Annessi nn. 7 e 8 di cui all'articolo 5.

b) Al termine degli adempimenti previsti per il trasferimento di tutti i beni allo Stato, l'eventuale differenza risultante tra il valore nominale complessivo delle obbligazioni cedute alla Chiesa e il valore della proprietà effettivamente trasferita allo Stato, a seconda che questo valore ecceda il primo o viceversa, sarà regolata dal Governo mediante la cessione di obbligazioni aventi caratteristiche uguali a quelle di cui al numero 1 del presente articolo con scadenza alla stessa data di esse ed il pagamento degli interessi maturati dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, o, rispettivamente, sarà restituita al Governo dalla Conferenza Episcopale Maltese insieme con gli interessi ricevuti dalla stessa data.

Articolo 7

1. Se dalla eventuale alienazione di beni ad esso trasferiti in virtù del presente Accordo il Governo avrà un ricavato superiore di oltre il trenta per cento – tenuto conto dell'inflazione calcolata secondo l'indice pubblicato ai termini dell'Ordinanza XIXA, 1959 e dei successivi emendamenti – a quanto versato alla Chiesa per gli stessi beni, il Governo cederà alla Fondazione per le Scuole della Chiesa obbligazioni di caratteristiche uguali a quelle di cui all'articolo 6 per un importo nominale pari alla differenza fra tale ricavato e la cifra risultante dalla somma del valore gia versato alla Chiesa, aumentato dell'importo dell'inflazione eventualmente intervenuta, e del trenta per cento del valore cosi calcolato.

Il disposto del numero 1 del presente articolo sarà applicato per la durata di trenta anni a far tempo dall'entrata in vigore del presente Accordo.

a) Il Governo (Land Department), entro il trentuno marzo di ogni anno, fornirà alla Conferenza Episcopale Maltese l'elenco delle alienazioni, effettuate nell'anno precedente a favore di terzi, dei beni acquisiti dallo Stato in virtù del presente Accordo.

b) Entro il trenta giugno di ogni anno il Governo verserà alla Fondazione per le Scuole della Chiesa quanto ad essa dovuto, per le alienazioni effettuate nell'anno precedente, in applicazione del disposto del numero 1 del presente articolo.

Articolo 8

Il Governo, nonostante ogni altra disposizione di legge, restituisce alla Chiesa i beni ad essa espropriati e non utilizzati che sono necessari per fini pastorali.

Tali beni sono elencati nell'Annesso n. 9.

Articolo 9

1. Lo Stato trasferisce agli enti ecclesiastici il diretto dominio che possiede dei beni dei quali essi hanno l'utile dominio perpetuo o temporaneo e che sono utilizzati per fini pastorali, in modo che i medesimi enti acquisiscono l'assoluta proprietà di tali beni. Questi stessi beni sono elencati nell'Annesso n. 10.

2. L'importo dovuto per il riscatto ed il relativo acquisto di cui al numero precedente è determinato secondo il tasso stabilito dalla legge oppure, ove esso non sia legalmente determinato, secondo i criteri di valutazione specificati nell'Annesso n. 7, di cui all'articolo 5.

3. Il riscatto e il relativo acquisto dei beni di cui al numero 1 del presente articolo hanno l'effetto di liberare gli stessi beni, per il futuro, da ogni vincolo e condizione o, comunque, da qualsiasi restrizione relativa al loro uso e libera disponibilità derivanti da qualsiasi disposizione di legge o contratto fra un ente ecclesiastico, da una parte, ed il Governo altro ente pubblico, dall'altra.

Articolo 10

1. Il Governo, nonostante ogni altra disposizione di legge relativa alla concessione della proprietà immobiliare da parte dello Stato, trasferisce alla Chiesa gli immobili di sua proprietà da essa richiesti per fini pastorali e che Sono elencati nell'Annesso n. 11.

2. Il Governo accetta di permutare gli immobili di cui al numero precedente con altri immobili appartenenti ad enti ecclesiastici e di pari valore, da determinare di comune intesa.

3. Qualora non si raggiunga un'intesa per la permuta di cui al numero precedente, il valore degli immobili di cui al numero 1 di questo articolo sarà determinato secondo i criteri di valutazione specificati nell'Annesso n. 7 di cui all'articolo 5.

Articolo 11

1. Nel predisporre il piano di una zona destinata all'edilizia abitativa, il Governo, previa intesa con il Vescovo diocesano interessato, determinerà un'area adeguata e idonea al servizio pastorale della Chiesa (come, ad esempio, chiesa, casa canonica o religiosa, locali e spazi per attività religiosa, catechetica, caritativa, socio-culturale).

2. L'acquisizione in proprietà alla Chiesa dell'area di cui al numero precedente sarà effettuata e finanziariamente regolata come segue:

a) Se l'area sarà compresa tra i beni trasferiti allo Stato col presente Accordo, il Governo, nonostante ogni altra disposizione di legge relativa alla concessione della proprietà immobiliare da parte dello Stato, la trasferirà alla Chiesa dietro un compenso uguale a quello da esso dato a suo tempo all'ente ecclesiastico che la possedeva.

b) Se l'area farà parte della proprietà dello Stato e sarà di diversa provenienza, il Governo, nonostante ogni altra disposizione di legge relativa alla concessione della proprietà immobiliare da parte dello Stato, la trasferirà alla Chiesa ad un prezzo pari a quello stabilito dalla legge per il compenso dei terreni espropriati a scopo di pubblica utilità.

c) Se l'area apparterrà a terzi, il Governo la esproprierà, esigendo poi dalla Chiesa un compenso pari a quello che esso dovrà versare al proprietario secondo la misura fissata dalla legge per l'acquisto di proprietà a scopo di pubblica utilità.

Articolo 12

Tutti i trasferimenti contemplati dal presente Accordo Sono esenti da tassa di bollo.

Articolo 13

1. I casi pendenti relativi alla espropriazione di beni ecclesiastici effettuata dal Governo nei o al di fuori dei termini del «Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance», saranno risolti in modo definitivo attraverso la decisione arbitrale di un giudice o di un ex-giudice designato di comune intesa dal Governo e dalla Conferenza Episcopale Maltese, il quale procederà alla determinazione del valore dei beni in base al diritto maltese, valendosi della assistenza di un esperto designato dall'Autorità ecclesiastica e di uno designato dal Governo.

2. In caso di mancanza, ai sensi del numero precedente, di intesa sulla designazione dell'arbitro o di designazione di un esperto entro due mesi dalla richiesta fatta dall'altra parte, i casi pendenti saranno risolti secondo la normale procedura prevista dalla legge per le espropriazioni, restando inteso che il «Commissioner of Land» dovrà spedire le «notices to treat» entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo e, ove necessario, dovrà presentare il ricorso relativo presso il «Land Arbitration Board» entro tre mesi dalla data della notifica della lettera ufficiale di risposta da parte dell'ente ecclesiastico interessato.

3. Il valore stabilito secondo le procedure di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo sarà corrisposto dal Governo entro un anno dalla data della definizione del caso, salvi gli interessi o danni dovuti per legge.

Articolo 14

Preso atto che le disposizioni del «Devolution of Certain Church Property Act, 1983»; della «Legal Notice» 36 - «Declaration of Certain Rights (Burthens for Masses) Order, 1983», anche come successivamente emendata dalla «Legal Notice» 48 del 1983; della «Legal Notice» 37 - «Compulsory Registration (Church Property) Order, 1983», anche come successivamente emendata dalla «Legal Notice» 47 del 1983; e della «Legal Notice» 38 del 1983, non sono più in vigore essendo state dichiarate nulle dalla «First Hall of the Civil Court», vengono abrogati lo stesso Atto n. X del 1983 e le stesse «Legal Notices» 36, 37, 38, 47 e 48 del 1983.

Articolo 15

Nonostante ogni altra disposizione di legge, dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo la proprietà, l'acquisizione, il possesso, l'amministrazione, l'alienazione dei beni immobili da parte di enti ecclesiastici, come pure la successione ad essi a favore degli stessi enti, sono regolati dalle leggi ordinarie di applicazione generale.

Articolo 16

1. A cura ed a carico del Governo è costituito, in una sede messa a disposizione dallo stesso Governo, un «Joint Office» che ha il compito di: amministrare la proprietà trasferita allo Stato in virtù del presente Accordo; svolgere quanto necessario per la registrazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3, per i trasferimenti ed ogni altro adempimento ai sensi ed altri effetti del presente Accordo; apportare, se necessitano, correzioni o aggiunte agli elenchi degli Annessi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei quali all'articolo 1, n. 8 di cui all'articolo 5, n. 9 di cui all'articolo 8, n. 10 di cui all'articolo 9 e n. 11 di cui all'articolo 10.

2. a) Il «Joint Office» sarà composto anche da impiegati della Curia Arcivescovile di Malta, i quali continueranno a lavorare alle condizioni vigenti nella stessa Curia e saranno da questa retribuiti. Il Governo rifonderà mensilmente all'Arcidiocesi di Malta il costo di tale personale.

b) Quando si tratti di beni trasferiti allo Stato dalla Diocesi di Gozo o da un Istituto Religioso, il «Joint Office» potrà valersi della collaborazione di un rappresentante della Curia Vescovile di Gozo o, rispettivamente, dell'Istituto Religioso interessato.

c) Il «Joint Office» sarà diretto da un responsabile nominato d'intesa fra le due Parti.

3. Gli enti ecclesiastici metteranno a disposizione del «Joint Office» i documenti relativi ai beni da essi trasferiti, per tutto il tempo necessario ai previsti adempimenti. Tali documenti saranno poi restituiti agli stessi enti ecclesiastici.

Articolo 17

1. È costituito un Comitato di Controllo con il compito di promuovere e vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente Accordo con particolare riguardo a quanto stabilito all'articolo 7 ed al lavoro assegnato al «Joint Office» di cui all'articolo 16.

2. Il Comitato di Controllo sarà composto da due membri designati dalla Santa Sede e da due membri designati dal Governo di Malta; dovrà radunarsi almeno ogni due mesi; sarà presieduto, alternativamente, da un rappresentante della Santa Sede e da un rappresentante del Governo di Malta, il quale presiederà la prima seduta.

Articolo 18

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si scambieranno ufficiale comunicazione dell'avvenuta piena applicazione di tutte le disposizioni di esso mediante gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti.

Lo scambio di tale comunicazione dovrà avvenire entro centoventi giorni dalla firma del presente Accordo.

2. Trascorso inutilmente il termine di tempo di cui al numero precedente senza che sia stata data piena applicazione al presente Accordo, questo stesso Accordo non avrà alcun effetto e le Parti non saranno obbligate da esso.

Articolo 19

1. Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica, che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati e, per parte della Repubblica di Malta, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro responsabile per l'Educazione o da loro delegati.

2. In caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero precedente, o di mancata soluzione amichevole di eventuali difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo mediante quanto previsto al numero precedente, o di mancato adempimento degli obblighi assunti in virtù del presente Accordo, salvi sempre i diritti spettanti alle Parti secondo il diritto internazionale, un ente ecclesiastico o il Governo che si ritengano creditori di qualsivoglia obbligazione derivante da questo stesso Accordo, avranno il diritto di adire, contro la parte inadempiente, gli organi giudiziari che abbiano giurisdizione e competenza, salvi i diritti dei titolari delle «obbligazioni» di cui all'articolo 6.

Fatto alla Valletta, Malta, il ventotto di novembre 1991, in doppio originale, in lingua italiana e inglese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Santa Sede
PIER LUIGI CELATA
Arcivescovo tit. di Doclea, Nunzio Apostolico

Per la Repubblica di Malta
EDWARD FENECH ADAMI
Primo Ministro

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Melitensem rata habita, die XVIII m. Februarii anno MCMXCIII in Civitate Melitensi Ratihabitationis Intrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde Conventio eodem die vigere coepit ad normam articuli 18 eiusdem Pactionis.

 

* Tutti gli Annessi, di cui si fa menzione nel presente Accordo, sono depositati presso la Nunziatura Apostolica a Malta.

 

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