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CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET CROATIÆ REM PUBLICAM
DE IURIDICIALIBUS QU
ÆSTIONIBUS

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
CIRCA
QUESTIONI GIURIDICHE

 

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia volendo stabilire il quadro giuridico delle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato di Croazia,

facendo riferimento, la Repubblica di Croazia alle norme della Costituzione, in particolare agli articoli 40 e 41 sulla libertà religiosa e la libertà di coscienza, e la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano Secondo e alle norme del Diritto Canonico;

tenendo presente il ruolo insostituibile della Chiesa Cattolica nella educazione del popolo croato e il suo ruolo storico ed attuale nel campo sociale, culturale e pedagogico;

coscienti che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte della Chiesa Cattolica;

richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per lo sviluppo integrale, spirituale e materiale dell'uomo e per la promozione del bene comune.

Articolo 2

1. La Repubblica di Croazia riconosce la personalità giuridica pubblica della Chiesa Cattolica.

2. La Repubblica di Croazia riconosce anche la personalità giuridica pubblica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, che hanno tale personalità giuridica in conformità alle norme del Diritto Canonico.

3. L'autorità ecclesiastica competente può erigere, modificare, abolire o riconoscere le persone giuridiche ecclesiastiche, secondo le norme del Diritto Canonico. Essa ne informa il competente organo dell'amministrazione statale, per la relativa registrazione, secondo le apposite norme civili.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di comunicare e di mantenere contatti con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, come pure con le Chiese particolari, istituzioni e persone sia all'interno dello Stato che all'estero.

Articolo 4

Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, la Repubblica di Croazia riconosce alla Chiesa Cattolica, e alle sue comunità di qualsiasi rito, il libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare per quanto riguarda il culto divino, il governo, l'insegnamento e l'attività delle associazioni di cui all'Art. 14.

Articolo 5

Spetta esclusivamente alla competente autorità ecclesiastica regolare liberamente l'ordinamento ecclesiastico proprio, erigere, mutare, e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, prelature territoriali, abbazie territoriali, prelature personali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

Articolo 6

1. Spettano alla Chiesa Cattolica tutte le nomine ecclesiastiche ed il conferimento degli uffici ecclesiastici, in conformità alle norme del Diritto Canonico.

2. La nomina, il trasferimento e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. Prima della pubblicazione del-a nomina dei Vescovi diocesani, la Santa Sede ne darà comunicazione, in via riservata, al Governo croato.

Articolo 7

1. La Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il culto.

2. La Repubblica di Croazia garantisce l'inviolabilità dei luoghi di culto: chiese, cappelle e rispettivi annessi.

3. Solo per motivi gravi e con l'esplicito accordo dell'autorità ecclesiastica, si possono destinare tali luoghi ad altra finalità.

4. La competente autorità della Repubblica di Croazia può prendere provvedimenti di sicurezza nei luoghi menzionati anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica competente, se ciò fosse urgente per la difesa della vita e della salute o per salvare dei beni di particolare valore artistico o storico.

5. In vista dell'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli indicati al paragrafo 2 (come nel caso di processioni, pellegrinaggi o altri atti), le autorità ecclesiastiche ne informeranno le competenti autorità della Repubblica di Croazia, le quali hanno l'obbligo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza.

Articolo 8

1. Nel caso di una istruttoria su un ecclesiastico per eventuali reati contemplati dal Codice penale, le autorità giudiziarie ne informeranno previamente le autorità ecclesiastiche competenti.

2. In ogni caso, il segreto della confessione è inviolabile.

Articolo 9

1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:

a) 1 gennaio, Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio, Capodanno;
b) 6 gennaio, Epifania del Signore o Santi Magi;
c) Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto, Assunzione della B. V. Maria;
e) 1 novembre, Tutti i Santi;
f) 25 dicembre, Natale del Signore;
g) 26 dicembre, primo giorno dopo il Natale, Santo Stefano.

2. Le due Parti interessate si metteranno d'accordo circa eventuali modifiche dei giorni festivi.

Articolo 10

1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire o alienare beni mobili e immobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme canoniche e quelle della legislazione della Repubblica di Croazia.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1, possono istituire fondazioni. La loro attività, per quanto riguarda gli effetti civili, si regola secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 11

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costruire chiese ed edifici ecclesiastici e di ampliare o modificare quelli già esistenti, secondo le leggi vigenti nella Repubblica di Croazia.

2. Il Vescovo diocesano decide sulla necessità di costruire edifici ecclesiastici e ne sceglie il luogo in accordo con gli organi competenti della Repubblica di Croazia.

3. Le competenti autorità della Repubblica di Croazia non prenderanno in considerazione le richieste per la costruzione di edifici ecclesiastici senza aver ricevuto il consenso scritto del vescovo diocesano.

Articolo 12

1. Alla Chiesa Cattolica sono garantite la libertà di stampare, pubblicare e divulgare libri, giornali e riviste, come pure qualsiasi altra attività connessa con la sua missione.

2. La Chiesa Cattolica ha accesso anche ai mezzi di comunicazione pubblici (giornali, radio, televisione). La Chiesa Cattolica ha inoltre il diritto di istituire e di gestire in proprio radio e televisione, in conformità alle leggi della Repubblica di Croazia.

Articolo 13

1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia.

2. Il modo e il tempo utile per l'iscrizione del matrimonio canonico nei registri statali dei matrimoni sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica di Croazia.

3. La preparazione al matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'insegnamento della Chiesa circa l'eccellenza del sacramento del matrimonio, in particolare circa la sua unità ed indissolubilità, nonché sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo la legge della Repubblica di Croazia.

4. Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per l'adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 14

1. La Repubblica di Croazia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi secondo gli scopi propri della Chiesa. Per quanto riguarda gli effetti civili delle loro attività, tali associazioni si regolano in conformità alle norme legali della Repubblica di Croazia.

2. La Repubblica di Croazia garantisce ai cattolici e alle loro associazioni ed istituzioni la piena libertà di azione e di attività pubblica, sia in modo verbale che per iscritto.

Articolo 15

La Chiesa Cattolica ha il diritto di erigere istituzioni educative di qualunque grado e di gestirle secondo le proprie norme, nel rispetto delle disposizioni legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 16

1. La Repubblica di Croazia riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto alla cura pastorale dei fedeli che soggiornano negli istituti penitenziari, negli ospedali, negli orfanotrofi ed in ogni istituto di assistenza medica e sociale di carattere pubblico o privato.

2. L'attività pastorale nei menzionati istituti, di carattere pubblico, verrà regolata con un appropriato accordo tra le competenti autorità ecclesiastiche e quelle della Repubblica di Croazia.

Articolo 17

1. La Chiesa Cattolica può liberamente organizzare istituzioni intese ad assicurare attività caritative ed assistenza sociale, conformi alle rispettive norme civili.

2. Le istituzioni ecclesiastiche a scopo assistenziale-caritativo o le istituzioni che dipendono dalla Chiesa, si regolano in conformità ai propri statuti e godono degli stessi diritti e privilegi delle istituzioni statali fondate per le stesse finalità.

3. La Chiesa Cattolica e la Repubblica di Croazia si accorderanno sulla mutua collaborazione delle proprie istituzioni assistenziali-caritative.

4. Le competenti autorità della Repubblica di Croazia e le competenti autorità ecclesiastiche stabiliranno di comune accordo i sussidi economici che la Repubblica di Croazia fornirà alle istituzioni della Chiesa Cattolica al servizio del bene comune della società.

5. Per quanto riguarda gli effetti civili, le istituzioni di cui al paragrafo 1 di questo Articolo si regoleranno secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 18

1. La Repubblica di Croazia e la Santa Sede risolveranno di comune accordo, per via diplomatica, dubbi o difficoltà che potrebbero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. Le materie di comune interesse che richiedono soluzioni nuove o supplementari verranno trattate da una apposita Commissione Mista, composta da rappresentanti delle due Parti, la quale sottoporrà le sue proposte all'approvazione delle rispettive Autorità.

Articolo 19

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso una delle Alte Parti contraenti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da rendere necessarie modifiche, sarà dato inizio ai relativi negoziati.

Firmato a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente identici.

Giulio Einaudi dr. Jure Radić
per la Santa Sede za Republiku Hrvatsku

Conventione inter Apostolicam Sedem et Croatiœ Rem Publicam rata habita, die IX mensis Aprilis anno MCMXCVII ratihabitationis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere cœpit ad normam articuli XIX eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. LXXXIX (1997), n. 5, pp. 277-287

 

© Copyright 1996 - Libreria Editrice Vaticana

 

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