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DISCORSO DEL CARD. TARCISIO BERTONE
IN OCCASIONE DEL XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Venerdì, 25 gennaio 2008

 

Eminenze ed Eccellenze Reverendissime,
Reverendi e cari fratelli nel Sacerdozio,
gentili Signori e Signore!

1. Introduzione

Prendo parte volentieri a questo atto ufficiale che commemora il XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Saluto e ringrazio di cuore l’Ecc.mo Mons. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che mi ha invitato a prendere la parola. Saluto i Signori Cardinali, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, le personalità e gli illustri ospiti e tutti i presenti. Questo mio intervento vuole essere un contributo alla riflessione che si è articolata in questo importante e significativo Convegno su un tema di grande interesse e che mi è particolarmente caro e congeniale. A 25 anni dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico è giusto che ci si fermi a riflettere, guardando agli anni trascorsi e all’esperienza maturata, perché possiamo offrire, ciascuno secondo le proprie competenze, un utile contributo alla corretta interpretazione e alla pratica applicazione del Diritto Canonico per il bene del Popolo di Dio. L’argomento del mio intervento, in questo contesto così ampio, toccherà l’attuale configurazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, accennando anche ad alcuni possibili sviluppi del suo compito attuale, alla luce delle emergenti esigenze del ministero del Successore di Pietro, al cui servizio questo Dicastero, come del resto l’intera Curia Romana, sono totalmente dedicati. Ho così enucleato il tema di questa mia relazione: “La legge canonica e il governo della Chiesa. Il ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi”.

2. I vari Dicasteri della Curia Roma

Inizio queste mie riflessioni partendo dalla Costituzione apostolica “Pastor Bonus”, del 28 giugno 1988, con la quale il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha inteso continuare la delicata opera di strutturazione della Curia Romana per renderla più rispondente alle esigenze dei tempi moderni. Proprio nell’introduzione troviamo alcuni testi per noi significativi, tra i quali cito il seguente: “… il Concilio afferma: «nell’esercizio della sua suprema, piena e immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò adempiono il loro compito nel nome e nell’autorità di lui, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri Pastori»” (Christus Dominus, 9)… da tutto ciò risulta chiaramente che la caratteristica principale di tutti e di ciascun Dicastero della Curia Romana è quella ministeriale, come affermano le parole già citate dal decreto Christus Dominus, e soprattutto quella espressione: “il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana”. Si indica così in un modo evidente l’indole strumentale della Curia, descritta in un certo senso come uno strumento nelle mani del Papa, talché essa non ha alcuna autorità né alcun potere all’infuori di quelli che riceve dal Supremo Pastore” (Pastor Bonus, Intr., 7).

Partendo dall’autorevole indicazione della Pastor Bonus appena citata, mi lascerò guidare da un presupposto teoretico-pratico chiaro e sicuro: la Curia Romana esiste per coadiuvare il Romano Pontefice nelle sue molteplici attività al servizio della Chiesa universale. La Curia Romana non è dunque autonoma, ma possiamo dire è relativa al Papa poiché è finalizzata ad aiutarlo nell’esercizio del suo peculiare ministero, il “ministero petrino”. A partire da tale presupposto si capisce al contempo e logicamente quale sia la strutturazione di fondo della Curia Romana: dovendo esercitare la missione di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa universale, il Romano Pontefice per portarla a felice compimento si serve della qualificata collaborazione della Curia Romana ed affida a ciascuno dei suoi organismi, secondo specifiche competenze, varie mansioni e compiti. Possiamo dire che, proprio per rispondere a tali necessità ecclesiali, nel corso dei secoli sono nati le Congregazioni, i Pontifici Consigli, i Tribunali, gli Uffici e altri Organismi, ogni dei quali con una specifica competenza. Così, ad esempio, la Congregazione per la Dottrina della Fede da sempre vigila, su mandato del Papa e in suo aiuto, sulla salvaguardia della fede cattolica, attività, questa, che è propria del Pastore Supremo della Chiesa; ugualmente il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani opera attivamente, in aiuto al Papa, per la piena comunione di tutte le Chiese e Comunità ecclesiali. E così gli altri Dicasteri, tra i quali appunto il PCTL.

3. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

In questo contesto, ci si chiede ora quali siano le attività specifiche che il PCTL è chiamato a svolgere in aiuto al Sommo Pontefice. Le sue competenze ed attività, sono per la verità, già definite nella Costituzione apostolica Pastor Bonus, che a questo Dicastero consacra gli articoli 154 -158. Tuttavia, nel periodo di quasi vent’anni che è trascorso dalla promulgazione della Pastor bonus, anche il PCTL ha conosciuto un notevole sviluppo della propria attività che ha portato, da un lato, a meglio precisare le proprie competenze e, dall’altro, a dover rispondere, non di rado, a nuove richieste non previste dalla Costituzione Apostolica. A tale riguardo, può risultare utile e significativo elencare i cambiamenti che si sono verificati nella stessa denominazione: inizialmente denominata (1984) Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, in un secondo momento (1988) è diventato Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei Testi Legislativi e poi, in modo più generale, Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Cambiamenti di denominazione che possono risultare assai istruttivi, perché ci aiutano a comprendere a quali esigenze, legate alla vita stessa della Chiesa, è stato chiamato nell’arco dei passati decenni e continua ancor oggi a dover rispondere questo Dicastero.

Si pone dunque naturale, a questo punto, la domanda: Come possiamo oggi esprimere in modo soddisfacente le attività del Pontificio Consiglio? Tenendo conto della comprensione acquisita, e seguendo il principio ermeneutico sopra enunciato – che cioè la Curia è al servizio del Papa, - è proprio a partire dalle attività del Romano Pontefice nei confronti del diritto della Chiesa, che possiamo meglio definire anche le competenze del PCTL.

Si è già detto che nella Costituzione Pastor Bonus sono ben definite, come per ogni Dicastero, le competenze e le funzioni anche del PCTL. L’esperienza di questi anni ha tuttavia fatto sorgere l’esigenza di suscitarne altre non direttamente previste. A sottolineare questo dato di fatto, ad esempio, quella che la Costituzione citata definisce come prima e principale funzione di questo Dicastero, e cioè “l’interpretazione delle leggi della Chiesa” (art. 154), con il passare degli anni, emergendo nuove problematiche che postulano risposte adeguate ai tempi, di fatto non lo è più. Altre funzioni sembrano preminenti come cercherò di accennare più avanti, ponendo in luce che anche il PCTL, come del resto altri Dicasteri, abbisognano di un “aggiornamento” che potrebbe portare a metter mano, prima o dopo, anche alla stessa Pastor Bonus (vedi anche la Cost. Ap. Universi Dominici Gregis). Non è mio scopo inoltrarmi in tale analisi, che ovviamente domanda tempo di riflessione e decisioni mature, né avanzare proposte concrete, ma semplicemente sviluppare qualche ragionamento sulle funzioni attuali del PCTL, chiamato, come sopra precisato, ad aiutare il Romano Pontefice nel settore del diritto della Chiesa. E queste funzioni sono fondamentalmente: I) l’attività di interpretazione; II) l’attività di vigilanza; III) l’attività di legislazione

4. Aiuto al Papa nell’attività di risposta alle domande di interpretazione delle norme canoniche.

Questa competenza non solo è prevista dalla Pastor Bonus, ma è elencata come la prima di quelle del Dicastero:- “consilii munus in legibus ecclesiae interpretandis praesertim consistit (art. 154); - “consilio competit ecclesiae legum universalium interpreta­tionem authenticam pontificia auctoritate firmatam proferre, auditis in rebus maioris momenti dicasteriis, ad quae res ratione materiae pertinet” (art. 155). Mi pare che i due articoli possano leggersi congiuntamente e indichino una sola competenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e cioè l’interpretazione delle norme canoniche.

Il Pontificio Consiglio interpreta le norme, cioè ne indica il significato o, nei testi oscuri, ne chiarisce il contenuto. La suddetta interpretazione può essere autentica oppure semplice o dottrinale: a) L’interpretazione autentica ha come autore lo stesso Legislatore supremo (cfr can. 16 § 1), ha valore di legge e deve essere promulgata (cfr can. 16 § 2); b) L’interpretazione semplice o dottrinale ha come autore il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Ci sono poi gli interventi esplicativi di questioni varie, competenza questa in verità non esplicitata nella Pastor Bonus, ma entrata ormai nella prassi del Dicastero. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è, a volte, autore di “dichiarazioni” e “note esplicative”, che hanno come scopo di meglio esplicitare la legge, hanno valore solo dottrinale e godono di autorità solo a motivo e solo nella misura delle argomentazioni dottrinali che vengono addotte.

5. Aiuto al Papa nell’attività di vigilanza e, quindi, di garanzia dell’applicazione corretta del diritto ecclesiale

Un secondo grande capitolo dell’attività del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nei confronti del diritto ecclesiale è l’attività di vigilanza e quindi di garanzia della applicazione corretta del diritto stesso. Tale attività di vigilanza, e conseguentemente di garanzia, si esercita normalmente in due ambiti: quello più specifico dell’attività di legislazione degli episcopati e quello più ampio della prassi concreta dei fedeli. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi presta al Papa il proprio aiuto esercitando tre peculiari funzioni: a) l’esame dei decreti generali prodotti dalle Conferenze episcopali; b) l’eventuale esame delle leggi particolari e dei decreti generali emanati dai vari legislatori inferiori all’autorità suprema; c) la rilevazione e la segnalazione alla autorità competente di eventuali casi di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contraria alle norme stesse, compito di vigilanza che di per sé compete a tutti i Dicasteri e organismi della Curia.

5.1. Esame dei decreti generali prodotti dalle Conferenze episcopali. Questa competenza è prevista dalla Pastor bonus, che in proposito recita: “eidem insuper subicienda sunt a dicasterio competenti pro recognitione decreta generalia episcoporum coetuum ut examinentur ratione habita iuridica” (art. 157). Il testo fa riferimento ai decreti generali delle Conferenze Episcopali, di quelli, cioè, previsti dal can 455, specificamente per il caso delle Conferenze Episcopali. Tali decreti generali sono sottoposti all’esame del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dal Dicastero competente a concedere la “recognitio” prescritta dal can. 455 § 2 (Congregazione per i Vescovi, per le Chiese Orientali, per l’Evangelizzazione dei Popoli), il quale Dicastero chiede il parere previo del Pontificio Consiglio al fine di concedere la “recognitio”. Il Pontificio Consiglio è chiamato a esaminare il testo e a esprimere un giudizio sulla congruità con il diritto universale vigente e sulla corretta forma giuridica. La “ratio” della richiesta al Pontificio Consiglio di esprimere un parere previo appare di per sé chiara, ed è duplice: da una parte, la necessità che i decreti generali prodotti dalle conferenze episcopali abbiano i noti requisiti della congruità con il diritto vigente e della corretta forma giuridica e, dall’altra, il ricorso al soggetto istituzionalmente competente ad assicurare la presenza nel testo del duplice predetto requisito.

5.2. eventuale esame delle leggi particolari e dei decreti generali emanati dai vari legislatori inferiori alla autorità suprema. Anche la detta competenza risulta contenuta esplicitamente nella Pastor bonus, che così stabilisce:“iis quorum interest postulantibus, decernit utrum leges particulares et generalia decreta, a legislatoribus infra supremam auctoritatem lata, universalibus ecclesiae legibus consentanea sint necne” (art. 158). Il Pontificio Consiglio giudica (decernit) se le norme in oggetto siano conformi (consentanea) alle leggi universali della chiesa (universalibus ecclesiae legibus). In altre parole, giudica se le norme in oggetto abbiano il requisito della congruità con il diritto vigente.

5.3. Rilevazione e segnalazione alla autorità competente di eventuali casi di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contraria alle norme stesse. Questa competenza non è contenuta esplicitamente nella Pastor bonus; tuttavia risulta contenuta, almeno implicitamente, nell’attività sopra illustrata di valutare se i testi normativi emanati dai vari legislatori inferiori all’Autorità suprema siano oppure no congrui con il diritto ecclesiale. La suddetta capacità di giudizio può, infatti, opportunamente riconoscersi al Pontificio Consiglio anche nel caso in cui, al di fuori dell’esame di testi normativi, risultasse nella prassi una non conformità con il diritto ecclesiale, nel duplice senso di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contraria alle norme stesse. In tale caso anche il Pontificio Consiglio sarebbe specialmente abilitato a segnalare all’autorità competente la suddetta non conformità, affinché chi di dovere possa efficacemente intervenire.

6. Aiuto al Papa nell’attività di legislazione.

Un’ulteriore funzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è quella di coadiuvare il Sommo Pontefice nell’attività di legislazione. L’aiuto che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi può offrire all’esercizio della funzione legislativa del Pontefice si esplica normalmente in due casi: quello della “lacuna iuris” e quello della obsolescenza della norma. Nel caso della “lacuna iuris”, si richiede che la carenza normativa venga sollecitamente colmata e quindi risulta necessario statuire una norma nuova. Nel caso di obsolescenza della norma, così che tale norma sia diventata inutile oppure addirittura nociva, si richiede che la situazione negativa venga tempestivamente ovviata e quindi risulta necessario modificare la norma, correggendola o sostituendola. Il Papa, nei casi predetti, viene così aiutato dalla Curia Romana: a) con la rilevazione e la segnalazione al Papa di una situazione di lacuna o di obsolescenza con proposta di statuizione o di modifica; b) con la redazione di un testo e la presentazione al Papa, tramite la Segreteria di Stato, per diretta iniziativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; c) con la redazione di un testo e la presentazione al Papa per iniziativa di un Dicastero della Curia Romana con l’assistenza giuridica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

6.1. la rilevazione e la segnalazione al Papa di una situazione di lacuna o di obsolescenza con proposta di statuizione o di modifica compete al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e può opportunamente essere attuato anche da un altro Dicastero della Curia Romana. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi tiene costantemente monitorato lo stato generale della legislazione. Per tale motivo può rilevare con maggiore facilità eventuali “lacunae iuris” oppure obsolescenze della norma nel complesso della legislazione universale vigente, ma dobbiamo sottolineare che ogni Dicastero della Curia Romana può svolgere una funzione similare. E, in effetti, ogni Dicastero ha competenza in una materia determinata e quindi conosce direttamente e profondamente la materia stessa. Per tale motivo può rilevare con maggiore facilità eventuali “lacunae iuris” oppure obsolescenze della norma nella materia particolare di sua competenza. E per lo stesso motivo ha maggiore capacità di individuare soluzioni idonee. Tuttavia, per una armonia della legislazione universale e particolare, ritengo che sia opportuno il riferimento al P.C.T.L.

Rilevato il punto bisognoso di attenzione, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi o il Dicastero interessato segnala al Papa il caso in questione insieme alla necessità di intervenire per colmare la carenza normativa con la statuizione di una norma nuova o per ovviare alla obsolescenza della norma con la modifica della stessa correggendola o sostituendola.

6. 2. Redazione di un testo e presentazione al Papa per diretta iniziativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Ciò avviene sempre nel caso di “lacuna iuris” e di obsolescenza della norma, quando il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi redige un testo normativo e lo presenta al Papa come Legislatore supremo. Al fine di evitare qualsiasi equivoco, possiamo subito rilevare che quando il Pontificio Consiglio redige un testo normativo non statuisce alcuna norma, ma prepara solo uno schema. Appunto per questo motivo presenta lo schema al Papa. Il Pontificio Consiglio non è legislatore. Solo il Papa è Legislatore. Il Pontificio Consiglio propone uno schema. Il Papa quindi delibera, nella sua sovrana libertà, se necessario dopo aver sentito anche altri pareri, se accogliere o non accogliere lo schema normativo proposto.

Ciò chiarito, dobbiamo al contempo riconoscere che l’attività di redazione di un testo normativo da parte del Pontificio Consiglio risulta particolarmente qualificata. E ciò per l’ovvio motivo della competenza scientifica e tecnica, istituzionalmente specifica del Dicastero in questione e non propria di altri Organismi di Curia.

Nella redazione di un testo normativo, il Dicastero per i Testi Legislativi non procede in modo indipendente, ma contatta utilmente il Dicastero competente nella materia determinata, oggetto della norma in fase di redazione. Ciò permette di meglio individuare le necessità da prendere in considerazione e da tradurre nel testo normativo.

6.3. Redazione di un testo per iniziativa di un Dicastero della Curia Romana con l’assistenza giuridica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. In questo caso, la redazione di un testo normativo può essere fatta da un altro Dicastero della Curia Romana, qualora si tratti di materia che sia di pertinenza dello stesso. Infatti, i Dicasteri della Curia Romana possono emanare atti esecutivi generali, nelle materie di loro competenza, sotto la propria responsabilità, salvo la necessità di sottoporre all’approvazione del Romano Pontefice le decisioni di maggiore importanza (Pastor bonus, art 18). Anche qui però deve intervenire l’assistenza giuridica del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, come espressamente previsto dalla Pastor bonus e dal Regolamento Generale della Curia Romana. La Pastor bonus recita in merito: “hoc consilium ceteris romanis dicasteriis praesto est ad illa iuvanda eo proposito ut decreta generalia exsecutoria et instructiones ab iisdem edendae iuris vigentis praescriptis congruant et recta forma iuridica exarentur” (art. 156). Nello stesso senso il Regolamento Generale della Curia Romana, così stabilisce: “I documenti dei Dicasteri destinati alla pubblicazione … se hanno natura di Decreti generali esecutivi o di Istruzioni, devono essere inviati, per un esame circa la loro congruenza legislativa con il diritto vigente e la loro corretta forma giuridica, al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi” (art. 131 § 5).

Per comprendere correttamente questi testi appare necessario procedere per gradi.

6.3.1. Nella redazione delle norme dei Dicasteri della Curia si devono distinguere, e tenere distinti, tre elementi: a) l’oggetto della norma; b) la correttezza dottrinale; c) la congruità con il diritto vigente e la corretta forma giuridica. L’oggetto della norma è scelto dal Dicastero che propone la norma stessa; la correttezza dottrinale è controllata e certificata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede; la congruità con il diritto universale vigente e la corretta forma giuridica sono garantite dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. La congruità con il diritto vigente significa che il testo in esame non contrasta con tale diritto e si inserisce nell’insieme in modo armonico. La corretta forma giuridica significa che il testo in esame è stato espresso in formule giuridicamente esatte e al contempo facilmente intelligibili.

6.3.2. Risulta facile formulare la “ratio” della competenza in argomento: presupposto che i documenti normativi debbano essere redatti nella congruità con il diritto vigente e nella corretta forma giuridica, appare del tutto conseguente che l’autore dei documenti stessi abbia il dovere, e l’interesse, di consultare il soggetto competente ad assicurare il duplice requisito.

Ci si potrebbe chiedere perché la Pastor Bonus (art. 156) e il Regolamento Generale della Curia Romana (art. 131 § 5) menzionino soltanto “i decreti generali esecutivi e le istruzioni” e non facciano quindi parola di altri testi normativi. Una probabile risposta sta nel ritenere che la Pastor bonus e il Regolamento Generale della Curia Romana si riferiscano spontaneamente ai soli testi che i Dicasteri della Curia Romana producono nella maggioranza dei casi. D’altra parte è noto che l’art. 18 della Pastor bonus prevede che “i Dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del Sommo Pontefice”. Tuttavia, qualora un Dicastero intendesse presentare all’approvazione del Papa un documento legislativo, dovrebbe ugualmente sottoporre tale testo all’esame del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. E ciò per l’intuibile motivo che anche in questo caso sussisterebbe la “ratio” del suddetto obbligo e cioè che vengano garantite la congruità con il diritto vigente e la corretta forma giuridica. Che, anzi, qualora si trattasse di testi normativi di natura legislativa e quindi di livello superiore a quelli di natura esecutiva, la necessità di garantire la congruità e la correttezza di cui sopra sussisterebbe con maggiore intensità e l’obbligo di sottoporle a un esame previo si verificherebbe del tutto conseguentemente con maggiore forza cogente.

Se quanto detto appare plausibile, possiamo allora ragionevolmente aggiungere che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è a disposizione del Papa stesso per offrire consulenza sui due elementi più volte richiamati, qualora il Papa intenda redigere un testo normativo e ritenga utile chiedere al Dicastero un’assistenza giuridica.

7. Conoscenza del Diritto ecclesiale in tutta la sua estensione

Anche se lo riteniamo ovvio, dobbiamo comunque affermare che i compiti sopra indicati richiederebbero una competenza ulteriore, più generale e previa, da parte del PCTL, e cioè quella della conoscenza globale del diritto della Chiesa, conoscenza globale della normativa canonica e della dottrina canonistica.

Il Pontificio Consiglio dovrebbe conoscere in modo globale il Diritto della Chiesa e precisamente: La normativa canonica della Chiesa universale e delle Chiese particolari, della Chiesa latina e delle Chiese orientali; ed altre eventuali normative in fieri. Quanto alla conoscenza globale della dottrina canonistica essa è assolutamente prerequisita. Non appare però verosimile che il personale del Dicastero, limitato nel numero, possa conoscere il diritto in tutta la sua estensione, come sopra specificato. Risulta invece possibile che esso disponga di strumenti idonei che consentano di acquisire, in ogni momento, i dati di conoscenza necessari a risolvere una certa questione e comunque permettano costantemente l’aggiornamento nella conoscenza del diritto.

Per quanto concerne strumenti e metodi di ricerca, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi si avvale attualmente di tre principali strumenti: strumenti informatici; l’archivio dei documenti; la biblioteca specialistica, e si propone di creare presso la propria sede un servizio di documentazione il più completo possibile nei due elementi sopra ricordati e cioè nella normativa canonica, con speciale riguardo a quella delle Chiese particolari, e nella dottrina canonistica, avvalendosi, e questo mi pare importante, della competente collaborazione di esperti consultori (oltre che, naturalmente, dei Membri del dicastero!).

8. I consultori

I consultori, di cui sopra, sono esperti in diritto canonico, studiosi e operatori. Consultori dunque in senso stretto, sono quelli elencati nell’Annuario Pontificio e consultori in senso lato, sono gli esperti in genere, nella loro globalità. Anche se i primi lo sono a titolo speciale, anche gli altri possono essere di aiuto prezioso al Pontificio Consiglio. Il servizio che ad essi domanda il Dicastero consiste nell’aiutarlo a espletare le attività ampiamente illustrate nelle pagine precedenti. In particolare due servizi: conoscenza e consiglio. Conoscenza, cioè conferimento di dati riguardanti la normativa canonica oppure la dottrina canonistica (ciascuno, poi, in modo particolare nel settore di specializzazione o per la regione di residenza); consiglio, cioè apporto di pareri per il compimento delle varie attività di pertinenza del Pontificio Consiglio. E’ indubbio che ciò richiederà una conoscenza personale degli esperti coltivando contatti diretti con loro.

9. Promuovere il diritto ecclesiale

Altro impegno da coltivare per il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è certamente la promozione del diritto ecclesiale, offrendo agli esperti alcuni servizi suoi propri, secondo le seguenti specificità: la rivista “Communicationes”, edita dal Pontificio Consiglio dal 1969, e pubblicata due volte l’anno. Il suo scopo non è tanto quello dottrinale, consistente, cioè, nel pubblicare studi, quanto quello documentario, consistente nel portare a conoscenza documenti di normativa canonica o lavori di preparazione della normativa stessa o ancora interventi della autorità soprattutto a livello centrale.

L’altro utile servizio al diritto ecclesiale e agli esperti del settore, servizio che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ritiene suo proprio, sarebbe quello di pubblicare riuniti in “Communicationes” tutti i documenti che nel semestre sono stati prodotti dai vari organismi della Curia Romana, anche quelli minimi, che attualmente trovano spazio in modo sparso sui vari organi di stampa della Santa Sede (AAS, L’Osservatore Romano, Bollettini dei Dicasteri), o nelle monumentali raccolte di “Leges Ecclesiae”.

10. Uno sguardo sintetico e conclusivo

Ho cercato di riprendere nella mia esposizione le competenze del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi chiamato, come dicevo all’inizio, a svolgere un’attività di supporto, nel campo del diritto ecclesiale, alla missione del Papa, Pastore della Chiesa universale. Concludendo potremmo dire che, allo stato attuale, i compiti di questo Dicastero, in ordine di importanza e secondo il lavoro che quotidianamente di fatto svolge, sembrerebbero essere quelli che ho sinteticamente analizzato. Delineate in tal modo le sue competenze e tralasciando a motivo del tempo tante altre considerazioni, mi permetto offrire al Pontificio Consiglio tre suggerimenti:

1) diventare un centro di conoscenza del Diritto Canonico in tutta la sua estensione: non è infatti possibile compiere le attività sopra descritte senza una conoscenza globale della materia giuridica ecclesiale;

2) avvalersi molto della consulenza di esperti consultori mantenendo con essi un continuo contatto, sia visitando le associazioni, i congressi, le facoltà, sia invitandoli nella sede del Dicastero;

3) valorizzare e incrementare la rivista “Communicationes”, che avrà da quest’anno in poi anche una veste tipografica in buona parte rinnovata.

Termino ringraziando il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Sottosegretario e i collaboratori del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per il loro lavoro e per l’entusiasmo con cui lo svolgono. Nella vigna del Signore, che per noi è la Curia Romana, come ci insegna il Santo Padre che avrete la gioia di incontrare e che vi rivolgerà la sua parola, ognuno è chiamato a lavorare con umiltà e dedizione. Per costruire il Regno di Cristo è indispensabile che il nostro servizio ecclesiale, qualsiasi esso sia, venga costantemente animato da fede profonda e da amore sincero per Dio, per il Santo Padre e per la Chiesa tutta. Solo così ha veramente valore e assume importanza ogni nostra attività; solo così anche funzioni e approfondimenti giuridici e canonistici divengono preghiera e strumenti per la salvezza delle anime. Grazie ancora per avermi invitato a quest’incontro di grande interesse; auguro di cuore pieno successo a questo congresso ed a tutta l’importante attività del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

    

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