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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI “
MOTU PROPRIO DI
B
ENEDETTO XVI
CIRCA L'OPERA DEL PANE DEI POVERI

 

La Chiesa non solo fa la carità, ma essa stessa vive di questa realtà che avverte come essenziale e, dunque, del tutto irrinunciabile. D’altro canto, non potrebbe essere diversamente, dal momento che la compagine ecclesiale nasce da un amore crocifisso, un amore di donazione, ben diverso da quello umano, che spesso e` di possesso e che, pertanto, necessita di un continuo processo di purificazione e di conversione del cuore. Dio ama quando dona, anzi, quando si dona. Per questo motivo, come già ebbi modo di scrivere nell’Enciclica Deus caritas est (25 dicembre 2005), « la carità non e` per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, e` espressione irrinunciabile della sua stessa essenza ».

In questo fondamentale modello, mediante il quale la Chiesa e`sempre stata presente nelle vicende della storia umana, il singolo cristiano trova il paradigma più sicuro e affidabile al quale conformare la sua vita, anzitutto personale, eppoi comunitaria. Non può infatti essere vero amore per Dio quello che non porta ad un maggior amore per l’uomo, come pure, non può esservi un vero amore per l’uomo che non porti ad un maggior amore per Dio.

Alla luce di tutto ciò, e` dunque ben comprensibile l’attenta cura che i sacri Pastori hanno posto, pongono e sempre dovranno porre a che la Chiesa sia segno trasparente ed eloquente dell’amore con cui Dio, in Gesù Cristo e per la potenza dello Spirito Santo, ama tutti gli uomini. Nel corso della storia, di fatto, innumerevoli e meritorie sono state le iniziative intraprese in ogni angolo della terra per testimoniare, con le parole accompagnate dalle opere, che Dio vuole la salvezza di ogni creatura umana.

All’interno di questa multiforme e sinfonica fioritura di opere e di attività benefiche, vorrei qui riferirmi in modo più particolare ad alcuni aspetti connessi alla realtà caritativa legata alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, alla quale, peraltro, aveva gia` provveduto con la Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum (12 giugno 1993) il mio venerato predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II.

In quella circostanza, la suddetta Basilica, oltre ad essere eretta in Santuario Internazionale, veniva costituita Delegazione Pontificia, con a capo un Delegato con compiti di direzione sull’attività pastorale ed amministrativa, nonché di rappresentanza giuridicamente rilevante in tutti i pubblici negozi. In tal modo, essa era di fatto sottratta alla giurisdizione dell’Ordinario di Padova e direttamente assoggettata alla Santa Sede.

Tra le diverse iniziative che, nel corso degli anni sono sorte all’ombra dell’insigne Tempio che, com’e` noto, conserva le spoglie mortali del Santo, amorevolmente custodite dai Frati Minori Conventuali, si individua quella denominata « Opera del Pane dei Poveri », il cui compito, nella fedeltà, allo spirito di Sant’Antonio, e` di soccorrere quanti — persone, famiglie e istituzioni di varia natura — versano in situazione di reale bisogno. L’Opera del Pane dei Poveri, tuttavia, essendo in sostanza solo una forma di attività caritativa, non ha una propria configurazione giuridica; ciò nonostante, essa trova una specifica regolamentazione nell’art. XIV della menzionata Costituzione Apostolica. Più in particolare, essa deve fare riferimento al Delegato Apostolico, il quale, nello svolgimento delle mansioni ad essa connesse, e` assistito da uno « speciale Consiglio », del quale e` stata indicata la composizione.

Dal momento che, nell’anno 2000, il complesso antoniano é diventato Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dallo Stato italiano, si e` progressivamente avvertita l’opportunità di una maggiore unità anche a livello amministrativo: ciò, oltre ad assicurare un più agile ed efficace coordinamento di questa attività con le altre numerose istanze che fanno riferimento alla Delegazione Pontificia, non mancherà di assicurare nel contempo una piu` trasparente gestione e vigilanza.

Per tale motivo, dopo aver tutto adeguatamente ponderato, sono addivenuto alla decisione di modificare l’art. XIV della Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum, mediante il presente Motu proprio, nel senso che, d’ora innanzi, lo « speciale Consiglio » ivi previsto viene eliminato. Il Delegato Pontificio, pertanto, nell’espletamento della sua attività direttiva nei confronti dell’Opera del Pane dei Poveri, si avvarrà del Consiglio di Amministrazione e Decreto del Ministro dell’Interno n. 89 del 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 ed iscritto al n. 511 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Padova del Collegio dei Revisori dei Conti, che già operano in favore dell’intera Delegazione Pontificia, salvo quanto ulteriormente specificato nel Regolamento dell’« Opera del Pane dei Poveri », annesso al presente atto.

Dal Vaticano, 1° novembre 2008.

De mandato Summi Pontificis

Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status

REGOLAMENTO

Dell’Opera del Pane dei Poveri

Art. 1.

L’Opera del Pane dei Poveri, nella fedeltà allo spirito di S. Antonio, promuove e si fa strumento di carita` verso quanti, persone, famiglie, Enti, Istituzioni, ecc, versano in condizioni di bisogno.

L’Opera del Pane dei Poveri e` un’attività della Delegazione Pontificia per la Basilica di S. Antonio in Padova. Essa sul piano operativo si serve dell’Ente « Basilica di S. Antonio in Padova » ( iscritto nel Registro delle persone giuridiche (Prefettura di Padova 511/PG).

L’Opera del Pane dei Poveri ha la propria sede in Padova (via Orto Botanico, 7). L’orario e i giorni di apertura dell’ufficio sono determinati sulla base delle effettive esigenze.

Art. 2

II Delegato Pontificio per la Basilica di S. Antonio in Padova assume su di sé la gestione di quest’Opera e ne e` il diretto responsabile.

Art. 3

II Delegato Pontifico nello svolgimento dei suoi compiti specifici e` coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione della Delegazione Pontificia della Basilica di S. Antonio in Padova e dal Collegio dei Revisori dei conti della medesima Delegazione Pontificia.

Art. 4

La gestione quotidiana dell’attività caritativa e` svolta da un Religioso Conventuale, denominato Segretario, sotto la direzione del Delegato Pontificio. Egli e` nominato per quattro anni dal medesimo Delegato Pontifıcio tra tre Religiosi proposti dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali della Provincia Patavina di S. Antonio di Padova. Il Segretario redige la relazione annuale sull’attività dell’Opera del Pane dei Poveri da presentare al Consiglio di Amministrazione della Delegazione Pontificia.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Delegazione Pontificia con voto consultivo, quando viene trattato un argomento che riguarda l’Opera del Pane dei Poveri.

Art. 5

Nella gestione quotidiana dell’attività caritativa il Segretario si avvale della collaborazione di alcune persone (Religiosi o Religiose o laici volontari) che si alternano nel servizio quotidiano della distribuzione dei buoni mensa e dell’accoglienza delle persone in difficoltà.

Art. 6

Le entrate dell’Opera del Pane dei Poveri sono costituite da offerte raccolte tramite le due apposite cassette collocate nella Basilica del Santo, (l’una presso l’Altare dell’Arca e l’altra presso quello del SS.mo Sacramento), da elargizioni e da contributi vari (diretti o tramite il Messaggero di S. Antonio, il banco messe, enti pubblici o privati, ecc).

Art. 7

II denaro contenuto nelle due cassette collocate in Basilica viene prelevato settimanalmente dal Segretario dell’Ufficio Amministrativo della Delegazione Pontificia, unitamente ad un Religioso a ciò incaricato dal Rettore della Basilica. E` compito del suddetto Segretario compilare la distinta del denaro raccolto.

Art. 8

I proventi delle cassette, del banco messe e quelle provenienti per altro titolo vengono depositati in banca dal Segretario dell’Ufficio Amministrativo della Delegazione Pontificia in uno specifico conto corrente.

Art. 9

Le entrate e le uscite sono registrate in specifiche poste contabili dal Responsabile Amministrativo della Delegazione Pontificia, in base alla documentazione fornita dal Segretario dell’Opera Pane dei Poveri.

Le posizioni debitorie e creditorie dell’Opera Pane dei poveri sono presentate nel bilancio consuntivo della Delegazione Pontificia tra i conti d’ordine.

Art. 10

Le persone che collaborano nell’Opera del Pane dei Poveri formano un gruppo operativo che, sotto la direzione del Segretario, si riunisce settimanalmente per esaminare i nuovi casi emergenti nel quotidiano allo scopo di studiare le risposte da dare e le linee operative da tenere.

Se oltre a coloro che svolgono un’attività di volontariato sono necessarie altre persone (Religiosi, Religiose o laici), che in maniera stabile assicurino il funzionamento dell’Opera del Pane dei Poveri, esse vengono assunte dal Delegato Pontificio secondo criteri selettivi da lui individuati e dal punto di vista economico sono a carico dell’Opera del Pane dei Poveri.

Art. 11

Il presente Regolamento, approvato dalla Santa Sede, non può essere modificato senza il consenso della medesima.

Citta` del Vaticano, 1° novembre 2008.


*A.A.S., vol. CI (2009), n. 1, pp. 865-868

 

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana

      

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