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Cittadinanza vaticana

 

[Fonte: Mondo Vaticano - Passato e Presente a cura di Niccolò Del Re, 1995, Libreria Editrice Vaticana.]

[Bibliografia: G. Fermanelli, Considerazioni in ordine alla doppia cittadinanza delle persone residenti in Vaticano, in Il Diritto ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale, 86 (1975), parte I.]

La popolazione dello Stato della Città del Vaticano (tra cittadini e residenti) ascende a meno di un migliaio di persone di diversa nazionalità, in prevalenza italiana, ed è costituita da quanti vi risiedono stabilmente per ragione di dignità, carica, ufficio od impiego, sempre che tale residenza sia prescritta per legge ed autorizzata dalle competenti autorità.

Diversamente da quanto avviene per il diritto civile circa l'acquisto dello status civitatis, la cittadinanza vaticana non è mai originaria, poiché non si basa sui criteri tradizionali dello ius sanguinis (nascita da genitore cittadino, anche fuori dello Stato) e dello ius soli (nascita nel territorio dello Stato), ma essa è basata unicamente sul criterio della stabile residenza nella Città del Vaticano, come si ricava dall'art. 9 del Trattato Lateranense, da cui è facile desumere che cittadini vaticani non si nasce, ma si diventa per il fatto di risiedere stabilmente in Vaticano per una delle ragioni contemplate dalla Legge vaticana n. III del 7 giugno 1929 (AAS Suppl. 1 [1929], n. 1, pp. 14-21), che ha provveduto a spiegare ed integrare nella loro applicazione gli artt. 9 e 21 del Trattato del Laterano.

A tenore pertanto dell' art. 1 della legge suddetta, sono considerati cittadini della Città del Vaticano:

a) i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma;
b
) coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'art. 2 della Legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona;
c
) coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.

Ai sensi, poi, dell'art. 2 sono del pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purché siano con lui conviventi ed autorizzati a risiedere nella Città del Vaticano, secondo le norme stabilite nella legge stessa.

Con il venir meno di qualcuna delle condizioni o ragioni suindicate ne consegue quindi l'immediata perdita della cittadinanza, che può essere volontaria per rinuncia all'ufficio o impiego, o per abbandono spontaneo definitivo della residenza ed abitazione nel territorio, oppure imposta ope legis in caso di revoca dell'ufficio o dell'autorizzazione a risiedere, per cessazione delle condizioni in base alle quali era stata concessa la residenza, ecc. (artt. 4 e 6). Cessando comunque di essere cittadini vaticani, quelli che prima erano cittadini italiani tornano ad esser tali, mentre tali diventano coloro che sono discendenti di cittadini italiani, o, pur essendo originariamente cittadini stranieri, non hanno titolo per riacquistare o godere della cittadinanza di alcun altro Stato, come stabilisce peraltro l'art. 9, comma II, del Trattato Lateranense, che dispone inoltre, in merito alla condizione giuridica dei cittadini vaticani in Italia, che in tutti quei casi in cui la legge vaticana non detti determinate norme, essi cadranno in territorio italiano sotto l'applicazione della legge italiana se erano originariamente cittadini italiani, e della legge dello Stato estero rispettivo se erano originariamente cittadini di altri Stati.

La cittadinanza vaticana è tuttavia cumulabile con quella dello Stato di originaria appartenenza, considerando che, ai sensi dell'ultimo comma del già citato art. 9 del Trattato, alle persone residenti in Vaticano sono applicabili nel territorio dello Stato italiano, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale, le norme della legislazione italiana, e nei confronti degli stranieri quella dello Stato di appartenenza.

Può bastare, invero, quanto fin qui è stato esposto per far rilevare l'essenza del tutto anomala della cittadinanza vaticana, derivante innanzitutto dall'essere tale materia regolata nel Trattato del Laterano e non già nelle leggi interne vaticane, e poi ancora dallo stesso criterio in base al quale essa si acquista e si perde, risiedendo cioè o cessando dal risiedere nella Città del Vaticano, criterio che della cittadinanza vaticana fa praticamente una cittadinanza di ufficio e di residenza.