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RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI
circa l’accoglienza delle persone diversamente abili
nella comunità di lavoro della Santa Sede

  

Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 4 agosto 2025, ha approvato l’introduzione dell’art. 2 bis delle “Norme a tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell’assunzione del personale durante il rapporto di lavoro”, del 18 novembre 2011, e la conseguente modifica dell’art. 14 § l, nn. 1, lett. (c), e 2, lett. (c), del Regolamento Generale della Curia Romana, relativa all’assunzione e nomina del personale.

Il Sommo Pontefice ha altresì disposto che le modifiche, allegate al presente Rescritto, entrino subito in vigore.

Dal Vaticano, 11 agosto 2025

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato

 

Allegato 1

Nelle Norme a tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell’assunzione del personale durante il rapporto di lavoro”, del 18 novembre 2011,

dopo l’art. 2, è introdotto il seguente

Art. 2 bis

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è promosso con spirito di accoglienza e, ove necessario, con l’adozione di opportune e specifiche misure, atteso che la condizione di disabilità non preclude l’idoneità al lavoro presso gli Enti destinatari delle presenti Norme.

Allegato 2 

Nell’art. 14 § l, nn. 1, lett. (c), e 2, lett. (c), del Regolamento Generale della Curia Romana, la dicitura “stato di buona salute debitamente accertato” viene in entrambe le ricorrenze sostituito con la dicitura “idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano”, risultando il menzionato art. 14 § l così formulato:

Art. 14

§ 1. Gli Officiali siano assunti tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, scienza, debita esperienza, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) se chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica:

a) età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45;

b) nulla osta del rispettivo Ordinario o Superiore e dei Dicasteri competenti e, se dimoranti a Roma, anche del Vicariato di Roma;

c) idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano;

d) idoneità per il lavoro da svolgere;

2)  se laici:

a) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35;

b) congedo illimitato per chi è soggetto al servizio militare;

c) idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano;

d) idoneità per il lavoro da svolgere;

e) assenza di precedenti penali che rendano il lavoratore indegno o immeritevole di prestare servizio;

f) impegno religioso, morale e civile, attestato, di norma, dal rispettivo Parroco.