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RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI
Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale
Segretario di Stato, il giorno 28 luglio 2026, considerata la necessità di
armonizzare lo status canonico delle Fondazioni “Domus Missionalis”
e “Domus Urbaniana” al quadro giuridico vigente,
HA DISPOSTO
l’approvazione dello Statuto della nuova Fondazione “Donum Missionis”,
risultante dalla confluenza dei due Enti sopra menzionati. Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente Rescritto sia pubblicato su L’Osservatore
Romano, e successivamente nel commentario ufficiale degli Acta
Apostolicae Sedis, entrando in vigore il 1° novembre 2026.
Dal Vaticano, 1° ottobre 2026
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
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DICASTERO PER L’EVANGELIZZAZIONE
SEZIONE PER LA PRIMA EVANGELIZZAZIONE E LE NUOVE CHIESE PARTICOLARI
FONDAZIONE “DONUM MISSIONIS”
STATUTO
Preambolo
Premesso che, con Rescritto del 20 maggio 2005, il Sommo Pontefice Benedetto XVI
ha istituito le Fondazioni Domus Missionalis e Domus Urbaniana,
quali enti giuridici strumentali dell’allora Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli;
vista la Costituzione Apostolica
Praedicate Evangelium, del 19 marzo
2022, con la quale è stato riformato l’assetto istituzionale della Curia Romana;
vista la
Lettera Apostolica in forma di motu proprio del 5 dicembre 2022,
concernente le persone giuridiche strumentali della Curia Romana, con la quale è
stata aggiornata la disciplina dei diversi fondi, fondazioni ed enti sorti
nell’ambito delle Istituzioni curiali e da esse direttamente dipendenti;
visto il
Decreto del 1° agosto 2022, con il quale il Sommo Pontefice Francesco
ha precisato che al Pro-Prefetto della Sezione per la prima evangelizzazione e
le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione spetta la piena rappresentanza legale delle amministrazioni allo stesso affidate
o da esso dipendenti, tra le quali rientrano le Fondazioni Domus Missionalis
e Domus Urbaniana;
considerata la conseguente esigenza di adeguare le predette Fondazioni al mutato
quadro normativo e, più in generale, alle riforme dell’assetto curiale;
vista la deliberazione del Congresso Amministrativo del
Dicastero per
l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese
particolari, adottata su proposta del Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, nella
sua qualità di Pro-Prefetto e legale rappresentante, volta alla confluenza delle
suddette Fondazioni in un unico ente denominato “Donum Missionis”;
preso atto che il Romano Pontefice Leone XIV, nell’Udienza concessa ex
Audientia Sanctissimi in data 13 giugno 2025, ha approvato la costituzione
di un’unica Istituzione, denominata “Donum Missionis”, quale ente
giuridico strumentale del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima
evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, mediante la confluenza delle
preesistenti Fondazioni Domus Missionalis e Domus Urbaniana;
tutto ciò premesso e considerato,
è approvato il seguente Statuto, che sostituisce integralmente e abroga ogni
precedente disposizione statutaria relativa alle Fondazioni sopra richiamate.
Art. 1 – Denominazione e Natura Giuridica
1. La “Donum Missionis” è una Fondazione, quale ente giuridico strumentale
del Dicastero per
l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le
nuove Chiese particolari (di seguito solo Dicastero), secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
2. Essa ha sede legale nella Città del Vaticano, in Via del Pellegrino s.n.c.
3. La Fondazione ha anche una sede operativa presso il Palazzo di Propaganda Fide
in Via di Propaganda 1/C. Presso la sede legale sono custoditi, in originale, le
scritture contabili, il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e il
libro dei verbali del Collegio dei Revisori.
4. Il Pro-Prefetto della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese
particolari è di diritto il legale rappresentante della Fondazione, in qualità
di Capo Ente.
Art. 2 – Scopo istituzionale
1. Alla Fondazione è affidata la cura, la conservazione e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili dei Collegi di proprietà
del Dicastero di seguito elencati:
- Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, sito in Roma, via Urbano VIII n.
16;
- Collegio Missionario Internazionale San Pietro Apostolo, sito in Roma, viale
delle Mura Aurelie n. 4;
- Pontificio Collegio Missionario Internazionale San Paolo Apostolo, sito in Roma,
via di Torre Rossa n. 40;
- Collegio Missionario Internazionale San Giuseppe, sito in Roma, via Urbano VIII
n. 16;
- Collegio Missionario Internazionale Mater Ecclesiae, sito in Castel
Gandolfo, piazzale della Pace n. 1;
- Centro Internazionale di Animazione Missionaria (CIAM), sito in Roma, Via Urbano
VIII n. 16.
2. I Collegi ad essa affidati sono destinati ad offrire ospitalità ai candidati al
sacerdozio, ai chierici, alle religiose e ai religiosi che vengono inviati a
Roma dai territori di Missione per un adeguato periodo di formazione, iniziale o
permanente, e per frequentare corsi universitari e/o scuole di perfezionamento,
sostenendo così la loro formazione accademica e spirituale, che viene affidata,
in particolare, ai docenti e ai Superiori dei Collegi.
3. Il CIAM, in particolare, ospita la formazione permanente missionaria delle
PP.OO.MM. (Pontificie Opere Missionarie) e offre ospitalità a pellegrini, gruppi
di spiritualità e preghiera, nonché a laici. Ciò fermo restando che tutti i
rapporti instaurati a qualsiasi titolo, oneroso e non, con soggetti terzi sono
amministrati dal Dicastero quale ente proprietario del Centro, in conformità con
l’art. 10 del presente Statuto.
4. Per il perseguimento del proprio scopo istituzionale la Fondazione si avvale di
personale ausiliario gestito per il tramite dell’Amministrazione del Dicastero,
che risponde al Capo Ufficio con incarico di Direttore, secondo le previsioni
dell’art. 8.
Art. 3 – Il patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale,
consistente nella somma di € 1.000.000,00 (un milione/00).
2. I mezzi di finanziamento della Fondazione sono costituiti:
a) principalmente dal contributo richiesto annualmente alle Pontificie Opere
Missionarie, la cui rendicontazione è sottoposta e approvata dal Consiglio di
Amministrazione;
b) dal contributo richiesto annualmente al Dicastero;
c) dalle rendite del patrimonio gestite per suo conto in apposito conto/dossier
del Dicastero;
d) dai ricavi ospitalità CIAM a terzi.
Art. 4 – Organi della Fondazione
1. Gli organi della Fondazione sono:
a. Il Presidente;
b. Il Vice-Presidente;
c. Il Consiglio di Amministrazione (di seguito solo Consiglio);
d. Il Direttore;
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5 – Il Presidente
1. Il Presidente della Fondazione è il Segretario della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari
del Dicastero per l’Evangelizzazione, nominato dal Pro-Prefetto. Il Presidente
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Donum Missionis.
Art. 6 – Il Vice-Presidente
1. Il Segretario Aggiunto per l’Amministrazione del Dicastero per
l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari,
è nominato
Vice-Presidente dell’Ente, con apposita procura notarile conferita dal
Pro-Prefetto del Dicastero.
2. Spetta al Vice-Presidente:
a) tracciare le linee di azione ed indicare le politiche di gestione della
Fondazione;
b) sovraintendere e promuovere l’attività della Fondazione;
c) presentare alla Segreteria per l’Economia le proposte dei bilanci annuali,
preventivo e consuntivo, con allegata relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti, e dei bilanci infrannuali in ordine all’esame di merito e alla successiva
approvazione da parte del Consiglio per l’Economia;
d) presentare le richieste di autorizzazione per gli atti di straordinaria
amministrazione alla Segreteria per l’Economia;
e) curare che ogni riunione del Consiglio sia verbalizzata e che il relativo
verbale venga approvato alla seduta successiva;
f) sovraintendere alla direzione e gestione ordinaria del personale, coadiuvato dal
Direttore;
g) promuovere la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione proposti
dall’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) e dalla Direzione per le
Risorse Umane della Santa Sede (DRU).
3. In caso di impedimento del Vice-Presidente, il sostituto è nominato dal
Pro-Prefetto del Dicastero.
Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto anzitutto dai Superiori del Dicastero
per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari
e, segnatamente:
- dal Segretario del Dicastero;
- dal Segretario Aggiunto per l’Amministrazione;
- dal Segretario Aggiunto con incarico di Presidente delle Pontificie Opere
Missionarie;
- dal Sottosegretario;
- dal Direttore della Donum Missionis.
Ad essi si aggiungono:
- il Segretario Generale della Pontificia Opera per la Propagazione della Fede
(P.O.P.F.);
- un Direttore nazionale, nominato dal Pro-Prefetto, in rappresentanza dei
Direttori nazionali delle PP.OO.MM.
2. Il Segretario Aggiunto con incarico di Presidente delle Pontificie Opere
Missionarie partecipa anche ai fini della rendicontazione sulla gestione del
contributo annuale previsto all’art. 3.
3. In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio o di decadenza per
la perdita della qualità che ne ha determinato la nomina, si procede alla
sostituzione con le stesse modalità, per il restante periodo del mandato.
4. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con semplice avviso da inviare
almeno 7 giorni prima e si riunisce presso il Palazzo di Propaganda Fide. La
convocazione dovrà contenere giorno, luogo, ora e ordine del giorno della
riunione ed essere inviata all’indirizzo eletto dall’interessato, con qualunque
mezzo in grado di fungere da prova.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno quattro
componenti (con voce e voto) ed il Consiglio assume le sue decisioni a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è
dirimente. Non è ammesso il voto per delega o per posta.
6. Il Consiglio si riunisce ogni tre mesi, anche mediante collegamento telematico
in videoconferenza, purché sia assicurata una partecipazione efficace e idonea a
conservare la necessaria riservatezza, per la gestione dell’ordinaria
amministrazione e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario
o sia richiesto il compimento di un atto di straordinaria amministrazione.
7. Al Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, l’altro Capo Ufficio
preposto all’Amministrazione, il Vice-Direttore della Donum Missionis,
gli altri Segretari Generali delle PP.OO.MM., i Rettori dei Collegi ed eventuali
Direttori nazionali PP.OO.MM. che si riterrà, di volta in volta, necessario
coinvolgere a discrezione dei Superiori del Dicastero.
8. Il Consiglio si riunisce presso la sede operativa.
9. Di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del Direttore della Donum
Missionis, sottoscritto dal Consiglio stesso e da
custodire nel libro delle adunanze del Consiglio, opportunamente numerato e
vidimato a termini di legge.
10. Compete al Consiglio:
a) esaminare e approvare i bilanci preventivi e consuntivi annuali, e quelli
infrannuali predisposti dal Direttore in conformità alle normative vaticane in
quanto applicabili e secondo le istruzioni eventualmente ricevute dalla
Segreteria per l’Economia. I bilanci preventivi e i consuntivi annuali approvati
dal Consiglio, unitamente al parere del Collegio dei Revisori, e quelli
infrannuali vengono poi trasmessi alla Segreteria per l’Economia che, a sua
volta, li presenta al Consiglio per l’Economia, per la loro approvazione
definitiva;
b) deliberare i programmi e le strategie gestionali
dell’Istituzione presentati dal Vice-Presidente;
c) approvare gli atti di straordinaria amministrazione proposti dal
Vice-Presidente, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio per l’Economia;
d) deliberare in merito alle proposte di assunzione del personale, nei limiti della
Tabella organica e del bilancio preventivo, e trasmettere la delibera alla
Segreteria per l’Economia per la sua approvazione;
e) proporre eventuali modifiche allo Statuto.
11. Ai componenti del Consiglio, compreso il Presidente, non è dovuto alcun
emolumento per l’attività svolta in adempimento del loro mandato.
Art. 8 – Il Direttore
1. L’incarico di Direttore della Fondazione è assegnato, su proposta del Consiglio,
dal Pro-Prefetto del Dicastero, tra coloro che ricoprono già il ruolo di Capo
Ufficio dell’Amministrazione dello stesso Dicastero. Pertanto, se non
immediatamente, costui, dopo un anno di prova, sarà proposto al Santo Padre per
la conferma della nomina quinquennale.
2. Il Direttore rimane in carica per un quinquennio, salvo il caso di revoca o
dimissioni, e può essere riconfermato. La scadenza dell’incarico coincide con
l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo anno del mandato. Al
Direttore può essere affiancato un Vice-Direttore, scelto tra gli Officiali
dell’Amministrazione del Dicastero, che ne fa le veci in caso di sua assenza.
3. È compito del Direttore curare e coordinare la gestione tecnica ed
amministrativa dei Collegi in attuazione degli scopi della Fondazione, dare
esecuzione alle direttive impartite dal Presidente o dal Vice-Presidente, nelle
rispettive qualità, in conformità alle deliberazioni approvate dal Consiglio. A
tal fine:
a) predispone la stesura del preventivo e del rendiconto annuale e dei bilanci
infrannuali per l’approvazione degli organi competenti;
b) coordina il Personale composto da almeno un amministrativo e dagli addetti ai
servizi di manutenzione presenti nei singoli Collegi in conformità al nuovo
RGCR;
c) collabora con il Vice-Presidente alla programmazione dell’ordine del giorno
delle adunanze del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere da esso
adottate;
d) esegue tutte le attività di natura amministrativa e gestionale indispensabili a
dare esecuzione alle direttive impartite dal Vice-Presidente, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio.
4. Al Direttore e al Vice-Direttore non è dovuto alcun emolumento per l’attività
svolta in adempimento del loro mandato.
Art. 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, due nominati dal
Pro-Prefetto del Dicastero, e dal Presidente nominato direttamente dal Prefetto
della Segreteria per l’Economia. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi
causa, di uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, l’Autorità che ne
ha disposto la nomina provvede tempestivamente alla sostituzione. Il nuovo
membro resta in carica per il periodo residuo del mandato.
2. I Revisori, una volta accertati i requisiti di onorabilità e professionalità in
materia economica e verificati eventuali conflitti d’interessi, sono nominati
per un quinquennio, rinnovabile una sola volta e che avrà termine con
l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del
mandato.
3. È compito dei Revisori:
a) controllare l’amministrazione della
Donum Missionis, verificare la
regolare tenuta della contabilità, rapportandola ai bilanci secondo i principi
contabili vigenti nella Santa Sede e nello Stato della Città del Vaticano;
b) redigere e trasmettere al Consiglio, entro 15 giorni dall’approvazione del
Consiglio d’Amministrazione, il parere obbligatorio circa l’approvazione dei
bilanci, preventivo e consuntivo;
c) esaminare in ogni momento i libri contabili e amministrativi, chiedendo le
informazioni ritenute necessarie;
d) verificare l’osservanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle norme
del presente Statuto e delle leggi vigenti nello Stato della Città del Vaticano.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal Presidente oppure dal membro
più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la
riunione. Delle riunioni è redatto un verbale, sottoscritto dal Collegio dei
Revisori dei Conti stesso, che viene tempestivamente trasmesso al Prefetto della
Segreteria per l’Economia, al Presidente e al Vice-Presidente della Donum
Missionis.
5. Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza
diritto di voto.
Art. 10 – Acquisto di beni o servizi
1. Per l’acquisto di beni o servizi richiesti dalla cura, conservazione e
manutenzione dei Collegi, la Fondazione si rivolge al Dicastero, in osservanza
della relativa normativa vaticana.
Art. 11 – Coordinamento con i Rettori e l’équipe formativa
1. In ogni Collegio sono presenti i Rettori o Direttori formativi e possono essere
presenti almeno anche un Vice-Rettore, un Economo o un Padre Spirituale, i quali
compongono l’équipe formativa dei singoli Collegi, nominati dal
Pro-Prefetto per un quinquennio, rinnovabile una sola volta dal medesimo,
attraverso gli uffici della Segreteria del Dicastero.
2. I Rettori o l'équipe formativa presente nei singoli Collegi sono
responsabili della formazione iniziale e permanente dei seminaristi,
dei presbiteri, dei religiosi e delle religiose ospiti dei Collegi. Il Capo
Ufficio della Segreteria del Dicastero, appositamente nominato, in obbedienza
alle direttive del Pro-Prefetto, del Segretario e del Sottosegretario del
Dicastero, ne garantisce il coordinamento in riferimento ai loro compiti
formativi.
3. Per ogni altra esigenza di carattere tecnico-amministrativo, i Rettori o l’équipe
formativa si rivolgono regolarmente al Direttore, cui è demandato di coadiuvare
il Vice-Presidente nel sovraintendere e coordinare il lavoro del personale,
amministrativo o addetto ai servizi di manutenzione dei singoli Collegi.
Art. 12 – Il Regolamento sul Personale
1. La Fondazione, in considerazione delle particolari esigenze dei Collegi, si dota
di un regolamento proprio.
Art. 13 – Estinzione
1. In caso di estinzione della Fondazione, successivamente alle operazioni
disciplinate dall’art. 6 della Lettera Apostolica in forma di motu proprio
del 5 dicembre 2022 sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana, il
patrimonio della medesima è devoluto al Dicastero, il quale garantirà che la sua
destinazione sia conforme alla volontà dei donatori (Cf. can. 1267 §3 C.I.C.).
Art. 14 – Norma generale di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vaticane vigenti
in materia.
Dal Vaticano, 28 luglio 2026 |