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RESCRIPTUM EX
AUDIENTIA SANCTISSIMI
Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell’Udienza concessa al
sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 19 del mese di
ottobre dell’anno 2026, ha approvato le modifiche degli articoli 62
§ 3, 68 § 2 e 68 § 4 del Regolamento del Personale della Curia
Romana, relativi alle norme disciplinari.
Il Sommo Pontefice ha altresì disposto che le modifiche, allegate
al presente Rescritto, entrino in vigore dalla pubblicazione nell’Osservatore
Romano e siano successivamente pubblicate anche negli Acta
Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, 19 ottobre 2026
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
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Allegato 1
Nell’art. 62 § 3 del Regolamento del Personale della Curia
Romana, viene inserita la dicitura “, salvo il caso della
sospensione fino ad un massimo di 30 giorni (cf. Art. 64 § 2),”
risultando il menzionato articolo 62 § 3 così formulato:
Art. 62
§ 3. Per la determinazione delle sanzioni disciplinari di cui al
§ 2, b) e c) agirà, salvo il caso della sospensione fino ad un
massimo di 30 giorni (cf. Art. 64 § 2), la Commissione disciplinare
della Curia Romana in base al proprio regolamento.
Allegato 2
Nell’art. 68 § 2 del Regolamento del Personale della Curia
Romana si inserisce, alla fine del primo capoverso, la dicitura
“Qualora i fatti contestati siano dal Capo Ente ritenuti
passibili di sospensione superiore a 30 giorni o di licenziamento,
sono assegnati all’interessato 15 giorni per presentare le sue
giustificazioni, avvalendosi eventualmente anche di un Avvocato
scelto fra i Membri del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o
dell’Albo degli Avvocati della Curia Romana” risultando il
menzionato art. 68 § 2 così formulato:
Art. 68
§2. La procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
di cui all’art. 62 § 2 è avviata dal Capo Ente con la notifica
all’interessato degli inadempimenti che gli vengono contestati e
l’assegnazione di 10 giorni per presentare le proprie
giustificazioni.
Qualora i fatti contestati siano dal Capo Ente ritenuti passibili
di sospensione superiore a 30 giorni o di licenziamento, sono
assegnati all’interessato 15 giorni per presentare le sue
giustificazioni, avvalendosi eventualmente anche di un Avvocato
scelto fra i Membri del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o
dell’Albo degli Avvocati della Curia Romana.
Allegato 3
Nell’art. 68 § 4 del Regolamento del Personale della Curia
Romana si inseriscono le diciture “superiore a 30 giorni”
e “del provvedimento adottato e della possibilità di avvalersi
di un proprio Avvocato tra quelli indicati al § 2.” risultando
il menzionato art. 68 § 4 così formulato:
Art. 68
§ 4. Qualora il Capo Ente ritenga che debbano essere applicati la
sospensione superiore a 30 giorni o il licenziamento, trasmette gli
atti alla Commissione Disciplinare della Curia Romana informando
l’interessato del provvedimento adottato e della possibilità di
avvalersi di un proprio Avvocato tra quelli indicati al § 2. |