Index

SANTO PADRE

COLLEGIO CARDINALIZIO

CURIA ROMANA

Back Top Print

 
Tribunale della Rota Romana
 

Praedicate Evangelium:

Art. 200

§ 1. Il Tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa; provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie Sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore.

§ 2. Presso il Tribunale della Rota Romana è costituito l’Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa.

§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, secondo i diversi casi.

Art. 201

§ 1. Il Tribunale ha una struttura collegiale ed è costituito da un certo numero di giudici, dotati di provata dottrina, competenza ed esperienza, scelti dal Romano Pontefice dalle varie parti del mondo.

§ 2. Al Collegio del Tribunale presiede, come primus inter pares, il Decano, il quale viene nominato per cinque anni dal Romano Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.

§ 3. L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione è moderato dal Decano, assistito da propri Officiali, Commissari deputati e Consultori.

Art. 202

§ 1. Il Tribunale della Rota Romana giudica in seconda istanza, le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello.

§ 2. Giudica in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato.

Art. 203

§ 1. La Rota Romana, inoltre, giudica in prima istanza:

1. i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;

2. gli Abati primati, o gli Abati superiori di Congregazioni monastiche e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto pontificio;

3. le Diocesi/Eparchie o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un Superiore al di sotto del Romano Pontefice;

4. le cause che il Romano Pontefice abbia affidato al medesimo Tribunale.

§ 2. Giudica le medesime cause anche in seconda ed ulteriore istanza, se non sia previsto altrimenti.

Art. 204

Il Tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.

* * * 

* * *

AVVISO PER GLI STUDENTI

Modulistica, risultati esami e tutte le informazioni relative allo Studio Rotale e al Corso di Prassi Canonica Super Rato, sono ora raggiungibili al sito www.rotaromana.va