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Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica REGOLAMENTO
Parte I Titolo I Art. 1 LÂAmministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (denominata A.P.S.A.) è il Dicastero della Curia Romana, al quale spetta di amministrare i beni immobiliari e mobiliari di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire i fondi necessari allÂadempimento delle funzioni della Curia Romana stessa [1] . A tal fine il Dicastero è tenuto a conservare integro il patrimonio e renderlo per quanto possibile fruttifero nella prospettiva di un equilibrio tra rendimenti patrimoniali e spese sostenute.
Titolo II Art. 2 § 1. LÂA.P.S.A. è organizzata secondo lo schema di cui allÂAppendice I. § 2. LÂA.P.S.A. è presieduta da un Cardinale, assistito da una Commissione Cardinalizia, e consta di due Sezioni  Ordinaria e Straordinaria  sotto la guida di un Prelato Segretario [2] , coadiuvato da due Delegati, uno per ciascuna Sezione.
Art. 3 § 1. Il Cardinale Presidente governa e dirige lÂA.P.S.A., sovrintende a tutta lÂattività della medesima, secondo lÂincarico ricevuto dal Sommo Pontefice [3] e nei limiti previsti dal medesimo, e la rappresenta a tutti gli effetti davanti ai terzi ed in giudizio [4] . § 2. Il Cardinale Presidente, nellÂambito dei poteri a lui conferiti, può rilasciare procure e deleghe scritte [5] . Può inoltre impartire indirizzi e direttive su temi specifici.
Art. 4 § 1. La Commissione Cardinalizia è presieduta dal Cardinale Presidente. I singoli membri sono nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice. § 2. Il Cardinale Presidente convoca le riunioni della Commissione Cardinalizia almeno due volte lÂanno e quando lo ritiene opportuno. § 3. La convocazione è fatta in tempo utile dal Prelato Segretario, previo accordo con il Cardinale Presidente, ed è accompagnata dallÂordine del giorno e dalla relativa documentazione. § 4. Sono chiamati a partecipare ordinariamente alle riunioni della Commissione Cardinalizia i Delegati [6] . Il Segretario può avvalersi dellÂOfficiale competente qualora debba essere effettuata lÂesposizione di argomenti inerenti a specifici compiti. § 5. Di ogni riunione della Commissione Cardinalizia viene redatto un verbale, che è successivamente trasmesso alla Segreteria di Stato.
Art. 5 § 1. Il Prelato Segretario, nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium, coordina, seguendo le direttive del Presidente e dÂintesa con lui, il lavoro delle unità organizzative e ne verifica lÂandamento gestionale e amministrativo attraverso i Delegati delle due Sezioni alle quali afferiscono le singole unità organizzative, avvalendosi delle attività dellÂArea Controllo di gestione e procedure [7] . § 2. Al Prelato Segretario, oltre che la propria Segreteria, risponde gerarchicamente lÂArea di cui al paragrafo precedente. § 3. Il Prelato Segretario, in particolare:
Art. 6 § 1. I Delegati, nominati dal Sommo Pontefice ad quinquennium, operano sotto la guida del Prelato Segretario e curano le attività delle Sezioni di competenza attraverso il sistema di direttive, deleghe e/o procure ricevute, avvalendosi dellÂapporto di Dirigenti, Capi ufficio, Responsabili di settore ed Esperti preposti alle diverse unità organizzative. I Delegati svolgono le loro funzioni con unità di indirizzo gestionale ed operativo per massimizzare il rendimento dei rispettivi patrimoni affidati. § 2. In particolare, essi:
Art. 7 § 1. Il Cardinale Presidente in forza del Chirografo Pontificio, il Prelato Segretario ed i Delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite e di quanto stabilito nel presente Regolamento, hanno potere di rappresentanza dellÂA.P.S.A. verso i soggetti terzi ed assumono per conto dellÂA.P.S.A. diritti ed obblighi nei loro confronti. Il Cardinale Presidente, per lÂesecuzione di particolari iniziative determinando indirizzi e limiti di spesa, può affidare lÂesercizio di specifiche funzioni al Prelato Segretario o ad uno dei Delegati, i quali dovranno periodicamente riferire sullÂesercizio della funzione affidata e richiedere specifica autorizzazione al Cardinale Presidente ad assumere impegni nei confronti dei terzi per valori maggiori rispetto ai valori di spesa previsti. Il Cardinale Presidente, il Prelato Segretario e i Delegati, ciascuno nellÂambito delle proprie competenze e nellÂesercizio delle funzioni ad essi affidate, possono delegare agli Officiali che dipendono dallÂA.P.S.A., nei limiti dei diritti e degli impegni contrattualmente assunti dallÂA.P.S.A., i poteri di firma necessari per lÂincasso ed il pagamento delle somme liquide ed esigibili nei confronti di terzi, che gli stessi esercitano limitatamente alle singole attività alle quali sono preposti. § 2. Con apposite disposizioni il Cardinale Presidente precisa ulteriormente le facoltà dei collaboratori sotto il profilo procedurale-amministrativo, con particolare riguardo allÂeventualità di assenze e sostituzioni.
Art. 8 § 1. La Sezione ordinaria amministra il patrimonio immobiliare di proprietà dellÂA.P.S.A. e quelli ad essa affidati da altri Enti, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di Esperti. La medesima Sezione eroga servizi amministrativi e tecnici, provvedendo a quanto è necessario per lÂattività ordinaria dei Dicasteri della Santa Sede [8] . Il costo relativo a tali servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti interessati, è imputato alla contabilità di competenza degli Enti medesimi. § 2. La Sezione straordinaria amministra i peculiari beni mobili derivanti dalla Convenzione finanziaria allegata al Trattato del Laterano (11 febbraio 1929) nonché quelli acquisiti successivamente e gestisce quelli ad essa affidati da altre Istituzioni della Santa Sede, secondo modalità operative in linea con lÂevoluzione del mercato mobiliare [9] e le indicazioni superiormente fornite, conformi ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa circa la connotazione morale dellÂattività economica e finanziaria e miranti al perseguimento del criterio del migliore rendimento compatibile con la massima sicurezza [10] . I beni mobili peculiari amministrati dalla Sezione sono costituiti da disponibilità liquide, da strumenti finanziari e da altri valori. La Sezione può svolgere eccezionalmente operazioni in strumenti finanziari per conto di singole persone, previa autorizzazione del Cardinale Presidente, e, in ogni caso, non per il personale dellÂA.P.S.A. § 3. La Sezione straordinaria, per la propria attività istituzionale, intrattiene rapporti con altri Enti della Santa Sede, con il sistema bancario e con istituzioni finanziarie internazionali. § 4. LÂA.P.S.A., seppur articolata in due Sezioni, composte da singole unità organizzative [11] , si configura come unÂeffettiva struttura unitaria che opera ispirandosi ai seguenti criteri guida:
§ 5. Le principali attività, responsabilità operative e funzioni delle singole unità organizzative sono descritte nei successivi articoli del presente Regolamento.
Art. 9 § 1. La Sezione Ordinaria è composta di Aree, Uffici e Servizi [12] . § 2. LÂArea Gestione immobiliare è suddivisa in: Servizio gestione storico-anagrafica, Ufficio gestione reddituale, Ufficio gestione tecnica. § 3. Gli Uffici sono cinque: Acquisti; Contabilità generale e Bilancio, Contabilità analitica; Personale; Legale; Centro Elaborazione Dati. § 4. I Servizi sono due: Protocollo-Archivio e Peregrinatio ad Petri Sedem. § 5. LÂunità Area è affidata alla guida di un Dirigente [13] , quelle Ufficio a un Capo Ufficio [14] , mentre le unità Servizio sono curate da un Responsabile di settore [15] .
Art. 10 § 1. La Sezione straordinaria è composta da Uffici e Servizi. § 2. Gli Uffici sono tre: Analisi e negoziazione titoli; Gestione investimenti; Riscossioni e pagamenti. I Servizi sono due: Contabilità analitica e Protocollo-Archivio. § 3. Le unità Ufficio sono guidate da un Capo ufficio, mentre le unità Servizio sono affidate alla cura di un Responsabile di settore.
Parte II Le Aree, gli Uffici e i Servizi Titolo I
Art. 11 § 1. Il Controllo di gestione e procedure interessa lÂintera A.P.S.A. e dipende direttamente dal Segretario. LÂarea è affidata alla responsabilità di un Dirigente. § 2. La principale responsabilità operativa dellÂunità organizzativa è quella di curare la redazione del budget e del relativo controllo di consuntivo. Tale attività è tesa ad indirizzare la gestione verso il conseguimento dei risultati attesi attraverso il costante monitoraggio degli scostamenti tra risultati rilevati e obiettivi pianificati. § 3. LÂArea esplica in particolare le seguenti attività:
§ 4. Dal lato delle procedure, lÂArea deve:
§ 5. Il Controllo di gestione e procedure collabora, altresì:
Titolo II Art. 12 § 1. LÂArea Gestione immobiliare ha competenza sugli immobili di proprietà dellÂA.P.S.A. Â ad esclusione di quelli inseriti nel patrimonio delle partecipate estere [16] Â e sugli immobili affidati ad essa da altri Enti. Sono inclusi nella competenza operativa dellÂunità organizzativa gli immobili inseriti nel patrimonio di partecipate, ubicati nel territorio italiano. LÂArea Gestione immobiliare è affidata alla responsabilità di un Dirigente. § 2. In particolare, lÂArea si articola in:
§ 3. Le attività dellÂunità organizzativa sono regolate da idonee procedure convalidate e verificate dal Controllo di gestione e procedure.
Art. 13 LÂUfficio Acquisti  unico per le due Sezioni - cura lÂattuazione centralizzata del ciclo degli acquisti attraverso procedure che vanno dallÂindividuazione e raccolta dei fabbisogni di beni e servizi dei Dicasteri e delle Istituzioni collegate, alla proposta di scelta dei fornitori - da sottoporre ai Superiori competenti - avvalendosi dellÂassistenza delle necessarie funzioni tecniche e legali presenti nel Dicastero.
Art. 14 § 1. LÂUfficio Contabilità Generale e Bilancio, Contabilità analitica ha la responsabilità di gestire la contabilità generale e di redigere il bilancio consuntivo dellÂA.P.S.A., comprensivo delle risultanze amministrativo - contabili dei Dicasteri e degli Uffici della Santa Sede. Collabora altresì con il Controllo di gestione e procedure alla redazione del bilancio preventivo ed alla alimentazione dei consuntivi necessari al controllo gestionale di budget. § 2. La Contabilità Generale - unica per tutta lÂA.P.S.A. - è allocata nella Sezione ordinaria e registra le scritture contabili di entrambe le Sezioni. § 3. LÂUfficio redige il bilancio consuntivo unico dellÂA.P.S.A. con la finalità di fornire la misurazione contabile unitaria di come i patrimoni abbiano contribuito alla copertura delle spese per adempiere alle funzioni della Curia Romana e al contempo eliminare le interferenze delle partite a debito e credito delle due Sezioni. § 4. Il bilancio comprensivo delle risultanze dei Dicasteri e degli Uffici della Santa Sede è destinato ad evidenziare i risultati e la composizione della spesa dei diversi centri di responsabilità. § 5. LÂUfficio ordina i pagamenti a conclusione delle procedure di acquisto e dei relativi controlli e cura le imputazioni contabili nel rispetto delle coordinate informative predisposte dalla contabilità analitica, integrata organizzativamente  per quanto riguarda la Sezione ordinaria  allÂinterno del medesimo Ufficio. § 6. La contabilità analitica della Sezione ordinaria provvede ad operare le rilevazioni di sua competenza, destinate ad alimentare i controlli di budget, secondo i centri di costo/responsabilità definiti, e tutti gli altri sistemi gestionali per specifiche valutazioni di rendimento e di efficienza del patrimonio immobiliare e dei servizi erogati dalla Sezione ordinaria. Gli schemi rappresentativi dei risultati di tali sistemi devono essere individuati dÂintesa con il Controllo di gestione e procedure.
Art. 15 § 1. LÂUfficio del Personale cura gli adempimenti giuridico  amministrativi relativi al personale dei Dicasteri e degli Uffici della Curia Romana e, su specifico mandato, quello di altre Istituzioni collegate, coerentemente con le indicazioni della Segreteria di Stato. § 2. In tale ambito operativo:
§ 3. LÂunità organizzativa redige il budget del personale dellÂA.P.S.A. e dei Dicasteri e Uffici di Curia, avvalendosi della collaborazione e dÂintesa con il Controllo di gestione e procedure e la Contabilità analitica.
Art. 16 § 1. LÂUfficio Legale cura la gestione degli interessi dellÂA.P.S.A. sul piano giuridico, fornendo consulenza e supporto specialistici alle attività degli altri Uffici e Servizi dellÂA.P.S.A. medesima, dei Dicasteri e degli Uffici della Santa Sede, nonché, su richiesta, degli Enti ad essa collegati. § 2. Nello svolgimento del lavoro lÂUfficio si relaziona con lÂautorità giudiziaria vaticana ed estera e si avvale  ove occorra  dellÂutilizzo di professionisti esterni, selezionati secondo idonee procedure di affidamento.
Art. 17 § 1. Il Centro Elaborazione Dati assiste informaticamente (per hardware e software) lÂintera A.P.S.A. e le Istituzioni collegate, provvedendo alla predisposizione delle necessarie implementazioni sulla base delle indicazioni di fabbisogno e specifiche di processo definite dallÂutenza. § 2. Le procedure seguite che abbiano valenza amministrativo-contabile sono sottoposte a verifica dal Controllo di gestione e procedure. § 3. LÂUfficio fornisce supporto tecnico allÂUfficio Acquisti per lÂapprovvigionamento del materiale informatico dellÂA.P.S.A., dei Dicasteri e degli Uffici della Santa Sede.
Art. 18 Il Servizio Protocollo e Archivio cura gli aspetti organizzativi della Sezione, effettuando:
Art. 19 La Peregrinatio ad Petri Sedem ha il compito di assicurare lÂattività di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima in favore del personale della Santa Sede e delle Istituzioni collegate. Effettua inoltre attività di accoglienza ai pellegrini ad Petri Sedem.
Titolo III Art. 20 § 1. LÂ Ufficio Analisi e Negoziazione titoli ha la responsabilità di interagire con i mercati mobiliari, avvalendosi eventualmente anche di Esperti, scelti secondo idonee procedure. § 2. In particolare, al fine di massimizzare il rendimento dei patrimoni:
§ 3. Proventi ed oneri dellÂattività saranno imputati ai centri definiti con la Contabilità analitica [19] e la Contabilità generale [20] , secondo adeguate procedure di controllo a presidio dellÂefficienza e coerenti con il principio di separazione delle funzioni, salvaguardando la trasparenza e privilegiando lÂuso di movimentazioni elettroniche.
Art. 21 § 1. LÂUfficio Gestione investimenti ha la responsabilità di verifica e regolamento delle negoziazioni effettuate sia per conto proprio sia per conto di terzi. In tale ambito svolge le attività necessarie a perfezionare le negoziazioni di acquisto dei titoli § 2. Provvede inoltre allÂeffettuazione di analisi di rendimento sui patrimoni in gestione, complessivamente e per le singole categorie di portafoglio investimenti, secondo schemi di reporting elaborati dÂintesa con il Controllo di gestione e procedure ed alimentati dalla Contabilità analitica [21] . In particolare:
Art. 22 § 1. LÂUfficio Riscossioni e pagamenti, dopo gli opportuni controlli, gestisce, immettendo nella rete di gestione delle transazioni interbancarie, per conto dellÂA.P.S.A., per conto degli Enti autorizzati della Santa Sede e dei soggetti che intrattengono rapporti, gli ordini di esecuzione relativi ai giri-conto di tesoreria, ai pagamenti conseguenti allÂoperatività di negoziazione, e agli ordini di pagamento a favore di terzi, e gestisce il servizio di sportello. In particolare:
§ 2. Gli ordini di pagamento, relativi a transazioni destinate ad essere contabilizzate tra le spese del bilancio consuntivo dellÂA.P.S.A. devono essere eseguiti solo a condizione di aver avuto le necessarie autorizzazioni previste allÂinterno delle specifiche procedure, oppure direttamente dal Cardinale Presidente o dal Prelato Segretario, dandone, in tal caso, informazione preventiva al Controllo di gestione e procedure ed alla Contabilità generale.
Art. 23 § 1. Il Servizio Contabilità analitica provvede alla contabilizzazione delle attività della Sezione e alla rilevazione degli altri indici utili alla valutazione del rendimento dei patrimoni dÂintesa con il Controllo di gestione e procedure. In particolare, deve alimentare i controlli di budget secondo i centri di costo/responsabilità definiti, per specifiche valutazioni di rendimento del patrimonio mobiliare sia proprio sia di quello in gestione, suddivise per singolo comparto di investimento (azionario, obbligazionario, valutario e monetario). § 2. LÂunità organizzativa effettua i controlli contabili successivi sulle negoziazioni effettuate, acquisite dalla Gestione investimenti, e propedeutici alla iscrizione nella Contabilità generale. In tale fase di verifica perfeziona le imputazioni necessarie ad alimentare gli schemi di contabilità analitica.
Art. 24 LÂunità organizzativa ha contenuto analogo allÂomonimo servizio della Sezione ordinaria, quindi cura gli aspetti organizzativi della Sezione, effettuando:
Parte III Titolo I Art. 25
§ 1. Sotto la direzione dei Superiori [22] prestano la loro opera Dirigenti [23] , Officiali [24] e personale addetto a mansioni ausiliarie [25] , distribuiti nelle diverse unità organizzative [26] secondo le esigenze funzionali dellÂA.P.S.A. nei limiti della Tabella organica [27] , approvata a norma del Regolamento Generale della Curia Romana [28] . § 2. La Segreteria del Cardinale Presidente dipende direttamente dal medesimo [29] . § 3. Le attività ausiliarie sono svolte  in entrambe le Sezioni - da personale impiegato in servizi di accoglienza, operazioni manuali semplici e pulizie degli ambienti comuni e degli uffici. Tale personale dipende dal Delegato della Sezione il quale può avvalersi allo scopo di un Addetto di anticamera [30] , preposto allÂorganizzazione delle attività ausiliarie della Sezione.
Art. 26 § 1. Presso lÂA.P.S.A. lavora anche il personale della Squadra degli Ausiliari [31] e il personale addetto alle Portinerie sia degli immobili adibiti ad uso istituzionale, sia degli immobili cosiddetti Âa redditoÂ, e personale addetto alle pulizie, che presta la sua opera presso gli immobili citati e, ove necessario, anche presso altri Dicasteri della Curia Romana [32] . § 2. La Squadra degli Ausiliari effettua servizi manuali [33] di supporto allÂattività dellÂA.P.S.A.. § 3. I Portieri svolgono lÂattività loro propria presso immobili ad uso istituzionale e presso immobili ad uso abitativo dotati del servizio di portineria.
Titolo II Art. 27 § 1. I Dirigenti di Area dellÂA.P.S.A., sono nominati dal Sommo Pontefice, su proposta del Cardinale Presidente. § 2. I Dirigenti durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati a scadenza del mandato per ulteriori quinquenni. LÂincarico dirigenziale ha termine comunque al compimento del settantesimo anno di età. § 3. I Dirigenti sono ordinariamente responsabili di unÂArea. In conformità al mandato ricevuto spetta loro:
§ 4. Il Dirigente di Area è normalmente coadiuvato nella sua attività da Capi ufficio e/o Responsabili di settore. EÂ possibile la collaborazione stabile o temporanea di Esperti [34] . § 5. Il trattamento retributivo dei Dirigenti laici è regolamentato da apposita normativa [35] .
Art. 28 § 1. I Capi ufficio e gli Esperti dellÂA.P.S.A. sono Officiali di X livello, nominati con biglietto del Cardinale Segretario di Stato, su proposta del Cardinale Presidente [36] . § 2. A ciascuna unità organizzativa definita Ufficio [37] è ordinariamente preposto un Capo ufficio  o un Officiale incaricato di sostituirlo  al quale spetta di:
§ 3. Il Capo ufficio può essere affiancato nella sua attività, stabilmente o temporaneamente, da un Esperto [38] . § 4. Il trattamento retributivo dei Capi Ufficio laici è regolamentato da apposita normativa [39] . § 5. LÂEsperto è chiamato a svolgere, insieme ai Superiori o agli altri Officiali o anche singolarmente, attività di particolare importanza per la realizzazione dei fini istituzionali che richiedono una qualificata conoscenza e professionalità nello specifico settore. § 6. In casi particolari, lÂEsperto può sostituire temporaneamente un Capo ufficio.
Art. 29 § 1. I Responsabili di settore dellÂA.P.S.A. sono Officiali di IX livello [40] , scelti tra gli Officiali in servizio o assunti [41] tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, esperienza e scienza confermata da adeguati titoli di studio. § 2. A ciascuna unità organizzativa definita Servizio [42] è preposto un Responsabile di settore al quale spetta di:
Art. 30 § 1. Tutti gli Officiali di ruolo, con la sola eccezione di quelli di X livello [43] , sono assunti a norma del Regolamento Generale della Curia Romana, secondo le esigenze funzionali dellÂA.P.S.A. nei limiti della Tabella organica. § 2. Quando richiesto dalle necessità dÂufficio il Cardinale Presidente può assumere personale con contratto a tempo determinato a norma del Regolamento Generale della Curia Romana [44] .
Art. 31 Come indicato negli articoli 25, § 3 e 26 presso lÂA.P.S.A. è presente personale che svolge attività ausiliarie, assunto anchÂesso a tempo indeterminato o, ricorrendone le condizioni, a tempo determinato secondo il Regolamento Generale della Curia Romana.
Art. 32 LÂA.P.S.A. può avvalersi di collaboratori professionali secondo le indicazioni del Regolamento Generale della Curia Romana [45] .
Art. 33 § 1. LÂA.P.S.A. si avvale anche della collaborazione di Consultori ecclesiastici e laici. § 2. I Consultori, che normalmente collaborano a titolo gratuito, esprimono il loro parere su questioni di carattere finanziario, immobiliare, giuridico, fiscale ed imprenditoriale. § 3. I Consultori sono nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice su proposta del Cardinale Presidente.
Art. 34 § 1. LÂA.P.S.A. può ammettere anche singoli Volontari e Stagisti che per un certo periodo di tempo offrano la loro opera gratuita. § 2. Le prestazioni di volontariato sono regolate dal Regolamento Generale della Curia Romana [46] . § 3. Lo stage è regolato da apposita convenzione, che di volta in volta può essere stipulata tra lÂA.P.S.A. ed il soggetto promotore. § 4. Lo stage, da formalizzare con atto scritto, è volto a conseguire un progetto formativo dello stagista - di durata stabilita a priori e limitata nel tempo - sotto la supervisione di un tutore e non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. § 5. Lo stage come il volontariato non prevede un compenso economico ed una copertura previdenziale, ad eccezione dellÂassicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Titolo III Art. 35 La normativa che viene applicata al personale dellÂA.P.S.A. è quella che regolamenta i rapporti di lavoro presso la Santa Sede.
Parte IV Titolo I Art. 36 § 1. Per gli adempimenti istituzionali di cui allÂart. 1, lÂA.P.S.A. segue specifiche ed idonee procedure. § 2. Tali strumenti procedurali sono predisposti e monitorati nellÂottica di creare le migliori condizioni operative per la massimizzazione del rendimento dei patrimoni gestiti e vengono di volta in volta aggiornati su proposta dei responsabili degli Uffici e Servizi, sentito il parere favorevole del Controllo di gestione e procedure, per meglio rispondere alle mutate esigenze operative. § 3. Ogni procedura dovrà tenere conto che tutte le spese che trovano accoglienza nel bilancio dellÂA.P.S.A., sia pure effettuate nellÂambito di parziale autonomia decisionale dei Dicasteri, vanno effettuate nel rispetto delle procedure [47] A.P.S.A., al fine di favorire una pianificazione ed un controllo gestionale, atti al conseguimento di un equilibrio programmato già a preventivo tra spese previste e fondi disponibili.
Art. 37
La redazione delle procedure specifiche è affidata ai responsabili dei vari Uffici e Servizi. LÂapprovazione delle stesse è di competenza del Prelato Segretario e dei Delegati sentito il parere del Controllo di gestione e procedure. La verifica dellÂesistenza, adeguamento e corretta applicazione delle procedure è affidata al Controllo di gestione e procedure.
Titolo II Art. 38 AllÂentrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni.
Art. 39 NellÂambito delle attività operative delle unità organizzative è possibile prevedere di attribuire ai responsabili di tali unità, nello svolgimento delle proprie attività, poteri di firma relativi ad atti meramente dichiarativi ed informativi.
Art. 40 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento Generale della Curia Romana.
Art. 41 Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.
[1]
Cfr. Giovanni Paolo II,
Pastor Bonus, 28 giugno 1988, in AAS,
80 [1988] 841-934, art.172.
[2] Cfr. Ivi, art.173. [3] Cfr. Chirografo Pontificio, allegato 1 allÂOfficio Seg. Stato N. 2.615/A del 24.05.2005 [4] Cfr. Sotto, art. 7 [5] Cfr. Chirografo di cui alla precedente nota 3 [6] Cfr. Sotto, art. 6 [7] Cfr. Sotto, art. 11 [8] Cfr.Giovanni Paolo II, Pastor Bonus, art.174. [9] Cfr. Ivi, art.175. [10] Cfr. Indirizzo dato da Papa Pio XI nel Motu Proprio del 5.12.1929. [11] Cfr. Sotto, artt. 9 e 10. [12] Cfr. Sotto, Appendice I. [13] Cfr. Sotto, art. 27. [14] Cfr. Sotto, art. 28. [15] Cfr. Sotto, art. 29. [16] da intendersi per estere le aziende con sede fuori dallÂItalia. [17] Cfr. Sotto, art. 16. [18] Cfr. Sotto, art. 13. [19] Cfr. Sotto, art. 23. [20] Cfr. Sopra, art. 14. [21] Cfr. Sotto, art. 23. [22] Cfr. Sopra, art. 2, § 2. [23] Cfr. Sotto, art. 27. [24] Cfr. Sotto, artt. 28, 29 e 30. [25] Cfr. Sotto, art. 31. [26] Cfr. Sopra, art. 11 e succ. [27] Cfr. Sotto, Appendice II. [28] Cfr. Secretaria Status, Regolamento Generale della Curia Romana, 15 aprile 1999, in AAS, 91 [1999] 630 - 699, art. 9. [29] Cfr. Sotto, Appendice II. [30] Cfr. Mansionario Generale della Curia Romana, Appendice III. [31] Cfr. Sotto, Appendice II. [32] Cfr. Sotto, Appendice III. [33] Pulizie, traslochi, guardiania, consegne, etc. [34] Cfr. Sotto, art. 27. [35] Cfr. Allegato D al Rescritto ÂEx audientia SS.mi del 27.09.2007 Prot. Seg. Stato N. 53156/G.N. [36] Cfr. Secretaria Status, Regolamento Generale della Curia Romana, 15 aprile 1999, in AAS, 91 [1999] 630 - 699, art. 13. [37] Cfr. Sopra, artt. 9 § 3 e 10 § 2. [38] Cfr. Mansionario Generale della Curia Romana, Appendice III. [39] Cfr. Allegato D al Rescritto ÂEx audientia SS.mi del 27.09.2007 Prot. Seg. Stato N. 53156/G.N. [40] Cfr. Mansionario Generale della Curia Romana, Appendice III. [41] Cfr. Secretaria Status, Regolamento Generale della Curia Romana, 15 aprile 1999, in AAS, 91 [1999] 630 - 699, art. 13 § 2. [42] Cfr. Sopra, artt. 9 § 4 e 10 § 3. [43] Cfr. Secretaria Status, Regolamento Generale della Curia Romana, 15 aprile 1999, in AAS, 91 [1999] 630 - 699, art. 13, § 1. [44] Cfr. Ivi, art. 10. [45] Cfr. Ivi, art. 11. [46] Cfr. Ivi, art. 22. [47] Es. di acquisto e budget.
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