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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE IV

IL PROCESSO PENALE

 

CAPITOLO II (Cann. 1720 - 1728)

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Can. 1720 - Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;

2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;

3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 1721 - §1. Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1502 e 1504.

§2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

Can. 1722 - L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

Can. 1723 - §1. Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del can. 1481, §1, entro un termine da lui stesso stabilito.

§2. Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio.

Can. 1724 - §1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo.

§2. Perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dall'imputato, salvo questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.

Can. 1725 - Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per scritto sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore.

Can. 1726 - In qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale.

Can. 1727 - §1. L'imputato può interporre appello, anche se la sentenza lo ha prosciolto solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei poteri di cui nei cann. 1344 e 1345.

§2. Il promotore di giustizia può appellare ogniqualvolta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia.

Can. 1728 - §1. Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico.

§2. L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento.