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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO V

I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA  

 

TITOLO I

L'ACQUISTO DEI BENI

 (Cann. 1259 – 1272)

 

Can. 1259 - La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro.

Can. 1260 - La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie.

Can. 1261 - §1. I fedeli sono liberi di devolvere beni temporali a favore della Chiesa.

§2. Il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui nel can. 222, §1, urgendone l'osservanza in maniera opportuna.

Can. 1262 - I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

Can. 1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un modesto tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una esazione straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscano maggiori diritti.

Can. 1264 - Salvo che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia:

1) stabilire le tasse per gli atti di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica;

2) determinare le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

Can. 1265 - §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e dell'Ordinario del luogo.

§2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti.

Can. 1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può disporre che si faccia una colletta speciale a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla curia diocesana.

Can. 1267 - §1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica.

§2. Le offerte di cui nel §1 non possono essere rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295.

§3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

Can. 1268 - La Chiesa recepisce per i beni temporali la prescrizione, come modo di acquisto o per liberarsi da un onere, a norma dei cann. 197-199.

Can. 1269 - Gli oggetti sacri se in proprietà di privati, possono essere acquistati con la prescrizione da persone private, ma non è lecito adibirli ad usi profani, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; se invece appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica, possono essere acquistati soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica.

Can. 1270 - Le cose immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia reali, che appartengono alla Sede Apostolica si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent'anni.

Can. 1271 - I Vescovi, in ragione del vincolo di unità e di carità, secondo le disponibilità della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi di cui la Sede Apostolica secondo le condizioni dei tempi necessita, per essere in grado di prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa universale.

Can. 1272 - Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all'istituto di cui nel can. 1274, §1