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GIOVANNI PAOLO II

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO

IUSTI IUDICIS

CON CUI SI RIORDINA INTEGRALMENTE
LA MATERIA RIGUARDANTE
L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
DEI PATRONI E DEGLI AVVOCATI
PRESSO I DICASTERI
DELLA CURIA ROMANA
E IL PATROCINIO DELLE CAUSE
DELLA STESSA SANTA SEDE

 

Seguendo gli esempi e le parole di Gesù Cristo, giusto giudice (2 Tm 4, 8), la Chiesa, fin dall’inizio della sua esistenza, è stata particolarmente sensibile ai problemi dell’amministrazione della giustizia, e ciò sia nell’ambito suo proprio sia nei rapporti con gli ordinamenti secolari, in cui essa stessa e i suoi fedeli sono chiamati a vivere e a svolgere la loro missione di salvezza. Perciò, da un lato, nell’ambito della stessa comunità ecclesiale, dotata di un ordinamento giuridico proprio, è stato fin dai primi tempi provveduto a che le persone fisiche e giuridiche fossero patrocinate presso le istanze ecclesiastiche per tutelare i beni spirituali o quelli con essi connessi, loro spettanti a tenore del diritto divino ed umano, vigente nella Chiesa.

D’altro lato, la Chiesa stessa, nelle sue varie articolazioni, si è trovata nella necessità di esigere il riconoscimento e l’osservanza di suoi diritti anche in sede giudiziaria.

Seguace, poi, di colui “che, da ricco che era, si è fatto povero” (2 Cor 8, 9), ha sentito come sua la necessità dei poveri e dei deboli di essere assistiti anche sul piano processuale, ove necessario, per la tutela dei propri diritti.

Nell’espletamento di questa funzione, che ha una dimensione ecclesiale, si sono impegnati gli avvocati.

Presso la Santa Sede hanno svolto questa funzione due istituzioni particolarmente benemerite.

Già san Gregorio Magno stabilì sette difensori della Chiesa, dai quali ebbero probabilmente origine gli avvocati concistoriali.

Nel 1130 Innocenzo II assegnò il compito di patrocinare le cause davanti al Sommo Pontefice ai procuratori dei sacri Palazzi Apostolici.

Benedetto XII, poi, con la costituzione apostolica “Decens et Necessarium”, del 26 ottobre 1340, costituì in due collegi distinti gli avvocati concistoriali e i procuratori dei sacri Palazzi Apostolici.

Nel corso della storia i due citati collegi hanno assolto egregiamente la loro importante e delicata funzione, tanto da meritare riconoscimenti e privilegi dai Sommi Pontefici.

Nel contesto, peraltro, della revisione della costituzione apostolica sulla Curia romana e, quasi a completamento di quell’aggiornamento, di cui il Vaticano II ha posto i principi e fissato gli orientamenti ed il CIC ha perseguito l’attuazione sul piano giuridico, è sembrato opportuno riordinare integralmente la materia alla luce degli sviluppi, che, anche in tema di amministrazione della giustizia, si sono determinati, grazie all’opera di difesa e di promozione dei diritti umani, compiuta dalla Chiesa, in obbedienza al mandato ricevuto dal suo fondatore.

Avvocati presso la Curia romana

Articolo 1.

Oltre agli avvocati rotali e per le cause dei santi, che continuano ad esercitare come prima le loro funzioni, secondo le disposizioni generali del diritto e della legge propria di ciascun dicastero, presso la Curia romana e istituito l’albo generale degli avvocati abilitati al patrocinio nelle cause presso il supremo tribunale della segnatura apostolica e a prestare la loro assistenza nei ricorsi gerarchici presso i Dicasteri della Curia romana.

Articolo 2.

Il Cardinale Segretario di Stato, sentita una commissione a ciò stabilmente costituita, provvede alla iscrizione all’albo generale degli avvocati dei candidati in possesso dei requisiti, di cui al successivo articolo.

Articolo 3.

Perché un candidato possa essere iscritto all’albo generale è necessario:
1) che si distingua per esemplare integrità di vita cristiana e attiva partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, secondo la propria vocazione specifica;
2) possieda una conveniente preparazione teologica;
3) eccella nella dottrina giuridica, attestata da specifici titoli accademici e connessi ad un’appropriata esperienza professionale.

Articolo 4.

Gli avvocati iscritti all’albo sono tenuti all’osservanza, oltre che delle prescrizioni del diritto universale, delle regole della deontologia professionale.

Articolo 5.

§ 1. Se un iscritto viola gravemente le norme di deontologia professionale, il caso sia deferito al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, il quale procede d’ufficio a norma del diritto ad erogare la sanzione, secondo la gravità della violazione stessa, non esclusa la radiazione dall’Albo.

§ 2. In caso di instaurazione di procedimento penale canonico o civile, pendente il processo, si applica la sospensione cautelativa.

Articolo 6.

§ 1. Inoltre sono espunti immediatamente dall’Albo:
1. coloro che notoriamente vengono meno alla fede cattolica.
2. coloro che vivono in concubinato o che hanno contratto solo il vincolo civile o perseverano manifestamente in grave peccato;
3. coloro che abbiano aderito ad associazioni di qualsiasi genere, che tramano contro la Chiesa.
4. coloro che aderiscono o collaborano con movimenti o associazioni ispirati ad ideologie o prassi incompatibili con la dottrina della fede e della morale cristiana o che propugnano programmi politici o progetti legislativi contrari ai precetti della legge naturale e cristiana.
5. coloro che pubblicamente contrastano o disattendono le istruzioni dottrinali e pastorali delle legittime autorità ecclesiastiche.

§ 2. In questi casi la questione deve essere deferita al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, che procede d’ufficio a norma del diritto ad applicare l’espunzione dall’albo.

Avvocati della Santa Sede

Articolo 7.

È costituito un determinato numero di avvocati della Santa Sede, scelti di preferenza tra gli avvocati, iscritti nell’albo generale, abilitati ad assumere il patrocinio delle cause per conto della Santa Sede o dei dicasteri della Curia romana presso i tribunali ecclesiastici o civili.

Articolo 8.

Gli avvocati della Santa Sede sono nominati per un quinquennio dal Cardinale Segretario di Stato, sentita la commissione, di cui all’articolo 2; per gravi motivi possono essere rimossi.

Cessano dall’incarico al compimento del 75° anno di età.

Articolo 9.

Gli avvocati della Santa Sede sono tenuti a condurre una vita esemplare, secondo i precetti di Dio e della Chiesa, ad adempiere agli incarichi loro affidati con la massima coscienza del dovere.

Sono tenuti inoltre ad osservare il segreto nelle cause e negli affari, che devono essere trattati sotto segreto.

Articolo 10.

§ 1. Gli avvocati della Santa Sede succedono ai componenti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e del Collegio dei Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici - i quali collegi vengono perciò a cessare - nell’esercizio delle funzioni, previste dal diritto, presso i tribunali della Curia romana e dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Gli attuali avvocati concistoriali e i procuratori dei sacri Palazzi Apostolici conservano, oltre il titolo, i diritti e i privilegi personali previsti dalle norme specifiche che li riguardavano.

Tutto quanto da noi stabilito in questa lettera in forma di “Motu Proprio”, disponiamo che abbia valore di legge, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 1988, decimo del nostro Pontificato.

GIOVANNI PAOLO II

 

© Copyright 1988 Libreria Editrice Vaticana

 



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