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[ IT  - LA ]

LETTERA APOSTOLICA
ORIENTALIUM DIGNITAS
DEL SOMMO PONTEFICE
LEONE XIII

 

Il Vescovo Leone, servo dei servi di Dio. A perpetua memoria.

La dignità delle Chiese Orientali, che vanta antichissime ed insigni memorie, gode in tutto il mondo cristiano di grande venerazione e gloria. Infatti, iniziatasi nell’Oriente, per benignissima decisione di Dio, l’opera della redenzione umana, ne provennero in breve tali sviluppi da fare fiorire splendidamente in quelle Chiese le virtù dell’apostolato e del martirio, della dottrina e della santità, insieme con le consolanti primizie di saluberrimi frutti. Da esse poi mirabilmente si diffuse per ogni parte un’immensa produzione di benefìci nelle altre nazioni allorché il beatissimo Pietro, prìncipe dell’ordine apostolico, per disperdere la molteplice malvagità dell’errore e del vizio, con celeste ispirazione, portò il lume della verità divina, il vangelo della pace, la libertà di Cristo nell’Urbe, dominatrice dei popoli.

Onde più che mai la Chiesa Romana, capo di tutte le Chiese, fu larga fin dai tempi apostolici di onore e di amore per le Chiese Orientali, rallegrandosi a sua volta del loro fedele ossequio; e nelle varie e disastrose vicende che seguirono, non cessò mai, con provvide benemerenze, di rialzarle dalle calamità, tenerle strette se amiche, richiamarle se discordi. Né trascurò mai di vigilare affinché in quei popoli si conservassero sempre integre le consuetudini loro proprie e le forme dei sacri riti, che essa nella sua sapienza e potestà aveva riconosciute legittime. In prova di ciò sono molte le cose che i Nostri Predecessori, e in modo particolare Pio IX di felice memoria, assai prudentemente ordinarono o con atti propri o per mezzo della Sacra Congregazione di Propaganda.

Noi pure, mossi e guidati da non minore sollecitudine, fin dal principio del Nostro Pontificato volgemmo amorosamente gli sguardi alle nazioni cristiane d’Oriente. Affrettammo invero le Nostre cure ad alleviarne le necessità, e cogliemmo altre occasioni per dimostrare loro un’operosa benevolenza: ma nulla certamente Ci fu ed è più caro e sacro, quanto di stringerne maggiormente gli animi a questa Sede Apostolica, ed eccitare in essi l’ardore e la fecondità della fede in modo che, rinnovando gli esempi dei loro maggiori, possano emularne l’eccellenza e le glorie.

Ci fu già possibile recare alcuni aiuti a quelle Chiese. Aprimmo in questa stessa Roma un collegio per i chierici Armeni e Maroniti, un altro a Filippopoli e ad Adrianopoli per i Bulgari; decretammo di fondare il Leoniano ad Atene; e favoriamo del Nostro meglio il seminario di Sant’Anna, già cominciato a Gerusalemme per educarvi il clero Greco Melchita. Stiamo inoltre per accrescere il numero degli alunni Siri nel Collegio Urbaniano, e per restituire l’Atanasiano dei Greci al primitivo intendimento, a cui sapientemente mirava il munifico fondatore Gregorio XIII, e dal quale uscirono uomini veramente illustri. Ora poi, con il più vivo proposito, desideriamo, in tale genere d’istituzioni, di poter tentare ed attuare cose maggiori, dappoiché, col divino aiuto, abbiamo realizzato il progetto da lungo tempo meditato di fare appello con specifica epistola ai prìncipi e ai popoli dell’universo e di invitarli tutti alla salutare unità della fede divina. E appunto fra le genti cristiane, dolorosamente divise, in primo luogo Ci siamo adoperati di richiamare gli Orientali e di esortarli e scongiurarli con tutta l’apostolica e paterna carità.

E siamo molto lieti che la speranza concepita s’infiammi ogni giorno di più, e abbiamo deciso di continuare con tutte le forze in un’opera così salutare, in modo che riusciamo, secondo quanto si può attendere dalla provvidenza della Sede Apostolica, ciò che occorre sia per rimuovere ogni causa di avversione e sospetto, sia per apportare ogni miglior mezzo di riconciliazione.

Riteniamo quindi fondamentale dedicare la Nostra attenzione e le Nostre cure alla tutela della disciplina degli Orientali, da Noi sempre grandemente stimata.

A tale proposito abbiamo già dato questa prescrizione agli istituti dei chierici di quelle genti testé fondati, e la daremo uguale a quelli da fondarsi: che cioè gli alunni s’impegnino nella propria liturgia, la osservino religiosissimamente e ne divengano addottrinati ed esperti, in quanto la conservazione dei riti orientali è più importante di quanto si creda. In verità la veneranda antichità, onde quelle varie forme di liturgia si nobilitano, torna di grande ornamento a tutta la Chiesa, e afferma la divina unità della fede cattolica. Infatti, mentre sempre più si comprova l’origine apostolica delle principali Chiese d’Oriente, appare contemporaneamente e risplende l’intima unione che le strinse fin dai primordi con la Chiesa Romana.

Né vi è forse argomento più illuminante ad illustrare la nota di cattolicità nella Chiesa di Dio, quanto il singolare ossequio che prestano ad essa quelle diverse forme di cerimonie e quelle lingue, nobili per l’antichità, e più nobili per l’uso che ne fecero gli Apostoli e i Padri; vi è una certa qual somiglianza con l’ossequio così degno che i Magi tributarono al divino fondatore della Chiesa, al neonato Cristo, quando, partendo da varie regioni d’Oriente “vennero...per adorarlo”(Mt 2,1-2).

E qui è opportuno considerare che i riti sacri, quantunque non siano di per sé istituiti a provare la verità dei dogmi cattolici, ne sono tuttavia come viva e luminosa espressione. Per cui la vera Chiesa di Cristo, come s’impegna quanto più può a custodire inviolato l’elemento divino della dottrina che ricevette come immutabile, così nell’uso delle forme concede talvolta qualcosa di nuovo o si mostra indulgente, specialmente in ciò che si armonizza con la venerabile antichità. In tal modo ancora si manifesta meglio la sua vitalià che mai non invecchia, e magnificamente avanza, come quella sposa di Cristo che la sapienza dei Santi Padri in certo modo riconobbe adombrata nella sentenza davidica: “Alla tua destra sta la regina in aureo manto, con ogni varietà di ornamenti... ella è avvolta in una veste di svariati colori con frange d’oro” (Sal 49).

Affinché dunque questa legittima varietà di liturgia e di disciplina orientale, lasciati da parte altri pregi, ridondi a così grande decoro e utilità della Chiesa, è del pari ufficio Nostro che si provveda a dovere perché nessun danno derivi incosciamente dall’opera dei Missionari occidentali, che sono portati fra quelle genti dalla carità di Cristo.

In materia restano in verità fermi i provvidi e sapienti decreti che Benedetto XIV, Nostro illustre Predecessore, emanò con la Costituzione Demandatam, in forma di epistola, il 24 dicembre 1743, diretta al Patriarca Antiocheno dei Greci Melchiti e a tutti i Vescovi del medesimo rito a lui soggetti.

In verità, trascorso un periodo di tempo non breve, essendo mutate le condizioni di quei luoghi, ed essendosi moltiplicati ivi i sacerdoti latini e i loro Istituti, si giudicò opportuno invocare per la circostanza speciali provvedimenti della Sede Apostolica: cosa che Noi stessi per l’esperienza di questi anni avevamo riconosciuto opportunissima e che avevano inoltre a Noi confermato più volte i giusti desideri dei Venerabili Fratelli Patriarchi in Oriente. Noi pertanto, al fine di meglio conoscere nella sua integrità lo stato delle cose, e così determinare i modi di provvedimento più adatti, recentemente decidemmo d’invitare a Roma i medesimi Patriarchi a conferire con Noi. Li abbiamo quindi chiamati unitamente ad alcuni Diletti Nostri Figli Cardinali di Santa Romana Chiesa a deliberare con frequenti riunioni alla Nostra presenza.

Ora, dopo avere attentamente ponderato tutte le proposte messe in comune e discusse, Ci siamo indotti a rendere più dettagliate ed ampie alcune prescrizioni della Costituzione Benedettina, in conformità ai bisogni nuovi di quelle genti. Nel fare ciò Ci siamo attenuti a quel principio, in essa affermato, che cioè i sacerdoti latini sono inviati dalla Sede Apostolica in quelle regioni al solo fine che servano “di aiuto e sollievo ai Patriarchi e ai Vescovi; che però debbono guardarsi, nell’uso delle facoltà loro concesse, dal recare pregiudizio alla loro giurisdizione e dal diminuirne i sudditi[1]. Dal che deriva chiaramente con quali criteri si vogliano regolare i compiti dei medesimi Latini con la Gerarchia Orientale.

Abbiamo quindi giudicato nel Signore di prescrivere e sancire, come facciamo con Apostolica autorità, i capitoli che seguono: dichiarando fin d’ora essere Nostra volontà espressa che gli stessi decreti Benedettini, originariamente dati per i Greci Melchiti, abbiano universalmente vigore per tutti i fedeli di qualsivoglia rito in Oriente.

I. Qualsiasi Missionario latino, del clero secolare o regolare, che con consigli od aiuti attiri qualche orientale al rito latino, oltre alla sospensione a divinis nella quale incorrerà ipso facto, e alle altre pene inflitte dalla stessa Costituzione Demandatam, sia destituito ed escluso dal suo ufficio. E a conferma più valida di tale prescrizione, comandiamo che un esemplare delle prescrizioni resti pubblicamente esposto presso le chiese dei Latini.

II. Dove manchi al Patriarca orientale un sacerdote del proprio rito, a cui affidare l’amministrazione spirituale dei suoi, ne prenda la cura un parroco d’altro rito, il quale usi nella consacrazione le medesime specie del rito orientale, cioè pane azimo o fermentato; con la preferenza però a chi le usi secondo il rito orientale.

Sia poi in facoltà dei fedeli di comunicarsi secondo l’uno o l’altro rito, non soltanto in quei luoghi ove non si abbia né chiesa né sacerdote del proprio rito, conforme al decreto della Sacra Congregazione di Propaganda del 18 agosto 1893, ma anche ove per la distanza non possano essi recarsi alla propria chiesa se non con grave disagio; intorno a ciò giudicherà l’Ordinario. Rimanga poi fisso che si sia comunicato anche a lungo secondo altro rito, non si deve ritenere perciò che abbia mutato rito, ma egli continua ad essere legato col proprio parroco in tutti gli altri doveri.

III. Le Corporazioni religiose dei latini che si adoperano in Oriente all’educazione della gioventù, se in qualche collegio hanno parecchi alunni di rito orientale, tengano presso di sé, col parere del Patriarca, un sacerdote del medesimo rito, per comodità degli stessi alunni, per la messa e per la comunione, e per le lezioni di catechismo e di riti, da impartirsi nella lingua patria; o almeno nei giorni di domenica e nelle altre feste di precetto chiamino quel sacerdote per siffatti uffici. Pertanto disponiamo che siano tolti alle Corporazioni tutti i privilegi, anche degni di speciale menzione, di cui godono, e cioè che gli alunni di rito orientale, ospiti dei loro collegi, possano seguire il rito latino: quanto poi alle astinenze rituali da osservarsi, i superiori con equità coscienziosa provvedano. E in pari modo si disponga per gli alunni esterni: converrà mandarli o condurli alle loro proprie parrocchie o chiese, se non sembrerà opportuno ammetterli con gli interni alle funzioni del medesimo rito.

IV. Le stesse prescrizioni devono valere, per quanto è possibile, per le Corporazioni delle Religiose, dedite a educare le fanciulle nei monasteri e nelle scuole. Se per circostanze speciali si credesse utile e giusto qualche mutamento, non si faccia senza il consenso del Patriarca e il permesso della Sede Apostolica.

V. Non si apriranno in avvenire nuovi collegi per la gioventù o case di Religiosi dell’uno e dell’altro sesso col rito latino, se non dopo avere richiesto ed ottenuto l’assenso della Sede Apostolica.

VI. Ai sacerdoti, sia latini sia orientali, non sia lecito assolvere alcuno, né nelle proprie chiese né in quelle di altro rito, dai casi che sono riservati ai rispettivi Ordinari, se non ne abbiano da essi la facoltà: e in ciò revochiamo qualsiasi privilegio, anche degno di speciale menzione.

VII. Sarà lecito agli Orientali che passarono al rito latino, ancorché in forza di un rescritto pontificio, di ritornare all’antico con il consenso della Sede Apostolica.

VIII. Se una donna di rito latino si unirà in matrimonio con un uomo di rito orientale, oppure una donna di rito orientale si unisca con un latino, sarà libera di passare al rito del marito, nell’atto o durante il matrimonio: sciolto poi il matrimonio, potrà riprendere liberamente il proprio rito.

IX. Qualunque orientale che, dimorando fuori del territorio del suo patriarcato, si trovi sotto l’amministrazione del clero latino, rimarrà egualmente ascritto al proprio rito e, senza tener conto di lunga dimora o d’altra causa, ricadrà sotto la giurisdizione del suo Patriarca, non appena egli sia rientrato nel proprio territorio.

X. Nessun Ordine o Istituto religioso di rito latino, sia maschile sia femminile, potrà lecitamente ammettere alcun orientale fra i propri membri, se prima non presenti le lettere testimoniali del rispettivo Ordinario.

XI. Qualora una comunità o famiglia o persona dissidente torni alla unità cattolica, con la condizione quasi necessaria di abbracciare il rito latino, rimarrà sì temporaneamente ascritta a questo rito, ma con piena facoltà di poter sempre ritornare al primitivo rito cattolico. Se l’accennata condizione non avrà avuto luogo, e la detta comunità o famiglia o persona sia amministrata da sacerdoti latini in mancanza di orientali, dovrà tornare al suo rito non appena avrà un sacerdote orientale.

XII. Le cause matrimoniali ed ecclesiastiche di qualsiasi natura, ove si appelli all’Apostolica Sede, non dovranno essere affidate (tranne una particolare disposizione della stessa Sede) ai Delegati Apostolici, ma dovranno essere riservate esclusivamente alla Sacra Congregazione di Propaganda.

XIII. Estendiamo al Patriarca Greco-Melchita la giurisdizione sopra tutti i fedeli del medesimo rito che dimorano entro i confini dell’Impero Turco.

Ma l’animo Nostro non si appaga di codeste speciali e giuridiche misure. Sommamente Ci sta a cuore, l’abbiamo detto più sopra, che nei luoghi più opportuni d’Oriente si curi la fondazione di seminari, collegi e istituti di ogni genere, unicamente per educare a vantaggio dei connazionali la gioventù indigena, secondo il patrio rito. Noi abbiamo deliberato di intraprendere alacremente e di caldeggiare tale opera, che accoglie in sé le più belle speranze per la religione, con continui sussidi se, come confidiamo, risponderanno con larghezza i soccorsi dei cattolici. Già nella lettera enciclica dello scorso anno, relativa ai seminari da fondarsi nelle Indie Orientali, dimostrammo quanto il ministero dei sacerdoti indigeni, che suole essere più acconciamente esercitato e più docilmente accolto, torni di maggiore efficacia che non quello degli estranei.

Provvedendo in tal modo all’educazione della gioventù ecclesiastica, certamente cresceranno in onore presso gli Orientali gli studi delle scienze teologiche e bibliche; rifiorirà l’erudizione delle lingue antiche non meno che la preparazione nelle moderne; si trarrà più copioso profitto per il bene comune dal patrimonio della scienza e delle lettere, di cui abbondano i loro Padri e i loro scrittori; e così si potrà felicemente compiere quel voto per il quale — emergendo per la sapienza e risplendendo per integrità di vita l’esempio del sacerdozio cattolico — i fratelli dissidenti cercheranno più volentieri l’amplesso della medesima madre. E allora veramente, quando gli ordini del clero armonizzeranno in carità schiettamente fraterna, intendimenti, zelo e azione, si affretterà col favore divino quell’auspicatissimo giorno in cui, incontrandosi tutti “nell’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, in lui pienamente e perfettamente “tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità” (Ef 4,13.16). Infatti può gloriarsi di essere la vera Chiesa di Cristo solo quella nella quale si abbiano intimamente congiunti “un sol corpo ed un solo spirito”(Ef 4,13).

Non abbiamo alcun dubbio che i Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi cattolici di qualunque rito orientale, per la esimia devozione che professano verso la cattedra Apostolica e verso di Noi, e per la grande sollecitudine che hanno verso le loro Chiese, accoglieranno con ogni riverenza e docilità questi decreti, nel complesso e nei particolari, e ne cureranno diligentemente la piena osservanza da parte di coloro cui spetta.

L’abbondanza poi di frutti, che è lecito augurarsi e a buon diritto attendere, si otterà per opera specialmente di coloro che rappresentano la Nostra persona nelle cristianità d’Oriente. Raccomandiamo perciò fervidamente ai Delegati Apostolici che tengano nella dovuta stima le tradizioni di quei popoli; rispettino con il dovuto ossequio e favoriscano l’autorità dei Patriarchi, e nelle relazioni con essi adempiano l’esortazione dell’Apostolo: “Gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12,10).

Ai Vescovi, al clero e al popolo diano prove d’animo premuroso e benevolo, rispecchiando in sé quello spirito ond’era animato l’Apostolo Giovanni quando mandò l’Apocalisse “alle sette chiese che sono nell’Asia, con quel saluto: Grazia a voi e pace da Colui che è, che era, e che verrà”(Ap 1,4): in ogni loro azione si dimostrino tali da poter essere ritenuti veramente degni messaggeri e conciliatori di santa unità tra le Chiese Orientali e quella Romana, che è centro dell’unità stessa e della carità.

Per Nostra esortazione e Nostro comando conformino a ciò i loro sentimenti e il loro operare i sacerdoti latini che in quelle regioni sostengono encomiabili fatiche per l’eterna salute delle anime: a coloro che lavorano con spirito religioso in obbedienza al Romano Pontefice, Dio darà ampio aiuto.

Tutto quanto dunque, è da Noi decretato, dichiarato e sancito in questa lettera, vogliamo e comandiamo che sia inviolabilmente osservato da ognuno a cui spetta, né che si possa censurare, fare oggetto di controversia e infrangere per qualsiasi anche privilegiata causa, pretesto e titolo, ma che abbia piena ed intera esecuzione, malgrado le costituzioni Apostoliche, anche stabilite nei Concili generali e provinciali; e malgrado qualsivoglia altro statuto anche avvalorato dall’Apostolica o da qualunque altra sanzione, o consuetudini e prescrizioni; alle quali cose tutte, come se esse fossero inserite in questa lettera parola per parola, in modo speciale ed espresso deroghiamo e vogliamo che si deroghi per il fine indicato, contro qualunque ragione in contrario.

Vogliamo poi che alle copie, anche stampate, di questa Lettera, sottoscritte per mano di Notaio e munite del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti la medesima fede come se si avesse sotto gli occhi l’originale della presente lettera.

Dato a Roma, presso San Pietro, nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1894, il giorno 30 novembre, anno diciassettesimo del Nostro Pontificato.

 

LEONE PP. XIII


[1] Const. Demandatam, n. 13.

 


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