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LEONE XIII

LETTERA APOSTOLICA "IN FORMA BREVIS"

TRANS OCEANUM

SU ALCUNI PRIVILEGI ALL'AMERICA LATINA

 

Il Papa Leone XIII. A futura memoria.

Dopo che, per benevola disposizione della divina Provvidenza, fu aperto da Cristoforo Colombo, al di là dell’Oceano Atlantico, l’accesso ad un’altra parte della terra, la Chiesa di Dio trovò colà molte migliaia di creature umane che il suo dovere e la sua missione le imponevano di condurre dalle tenebre e dalla vita selvaggia alla civiltà e alla mitezza dei costumi, nonché di guidare dall’errore e dalla superstizione alla comunione di tutti i beni spirituali che Gesù Cristo ci ha assicurato, dalla morte alla vita. Tale missione redentrice, iniziata dal Sommo Pontefice Alessandro VI, Nostro Predecessore, quando era ancora in vita lo stesso scopritore Colombo, la Chiesa continuò a svolgere con inalterata carità, e svolge tuttora, sì che oggi è giunta a spingere felicemente le proprie spedizioni missionarie fino all’estremo lembo della Patagonia. Un campo sconfinato, infatti, reso fertile da un lungo periodo di riposo, quando poi venga dissodato e accuratamente coltivato produce ricchi e rigogliosi frutti, e risponde ottimamente alle fatiche e all’operosità dei coltivatori.

Per questo i Pontefici Romani Nostri Predecessori non cessarono mai d’inviare in America nuovi operai, e al fine di ottenere dal loro lavoro prestazioni più incisive e raccolti più abbondanti, riconobbero loro facoltà e privilegi singolari, e li dotarono di eccezionale potere ed autorità. Potendo contare su tali aiuti, i Missionari, dopo aver diffuso fin nelle più remote regioni dell’America la luce della religione cattolica, in breve volgere di anni eressero chiese, fondarono monasteri, apersero parrocchie e scuole, costituirono diocesi con l’autorizzazione dei Sommi Pontefici, specialmente nei luoghi in cui si erano insediati stabilmente i nuovi abitanti provenienti dall’Europa, e in particolare dalla Spagna. Questa è la ragione per cui gran parte dell’America, con riferimento alla religione avita dei nuovi abitatori e all’origine della loro lingua, è conosciuta col nome di America Latina.

Ora, è caratteristica propria delle istituzioni e delle leggi umane quella di non avere in sé nulla di così sacro e prezioso che la consuetudine non possa modificare, o il tempo trasformare, o l’evoluzione dei costumi alterare. Così nella Chiesa di Dio, nella quale la varietà della disciplina si coniuga con l’assoluta immutabilità della dottrina, non di rado accade che provvedimenti che un tempo erano appropriati ed idonei, col volgere degli anni si dimostrino inadeguati, o inutili, o addirittura controproducenti.

Per questo, agli antichi privilegi decaduti o per lo scorrere del tempo, o comunque in gran parte insufficienti, furono aggiunte per singolare concessione dei Sommi Pontefici altre prerogative ben determinate, che da allora o si usò delegare ai singoli Vescovi dell’America Latina, o furono accordate in situazioni eccezionali e in determinate regioni. Ma la serie di tali prerogative, se supera per numero ed estensione gli antichi privilegi, non rimuove tuttavia le difficoltà che esistono per loro natura, consistenza e numero.

Per porre fine a questi inconvenienti, Pio IX, Nostro Predecessore di santa memoria, con la lettera del 1° ottobre 1867, confermò per trent’anni molti degli antichi privilegi in favore della Repubblica dell’Ecuador, o ne concesse di nuovi quando ne ravvisò la necessità.

Tuttavia, dato che dai documenti ecclesiastici relativi all’America Latina, raccolti e studiati con grande scrupolo dagli esperti, emerge chiaramente come molti dei privilegi concessi all’India Occidentale in parte siano ormai decaduti, in parte di dubbia autenticità; Noi, che seguiamo con particolare affetto i popoli Americani che hanno ben meritato della Chiesa di Roma, per togliere di mezzo in cosa di sì grande importanza le incertezze e le perplessità che frequentemente colgono i Vescovi di quelle diocesi ed altri interessati a tali problemi, decidemmo di deferire l’intera questione dei predetti privilegi a un’apposita Congregazione di Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa, i quali, dopo maturo esame, hanno deliberato che si debba redigere, e fare approvare dall’autorità Apostolica, un catalogo dei nuovi privilegi, che valga a sostituire cataloghi, sommari i ed elenchi pubblicati in Concilii provinciali o in altro modo.

Noi dunque, considerata attentamente la questione, spinti dalla sollecitudine che proviamo per tutte le Chiese, affinché il clero e il popolo di quelle regioni non si trovino completamente privati del ricordo e dei vantaggi derivanti dai precedenti privilegi, intendiamo attenerCi al parere degli stessi Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa; pertanto, con questa stessa lettera, nella pienezza del Nostro potere Apostolico, concediamo a tutte e a ciascuna delle diocesi e giurisdizioni dell’America Latina, per la durata di trent’anni, i privilegi qui di seguito elencati.

Comandiamo e proclamiamo dunque, affinché ciò si tramuti in bene, felicità e prosperità per l’intera America Latina, che:

I. I Vescovi eletti che risiedano nelle diocesi dell’America Latina, una volta ricevuta la lettera Apostolica di promozione, e a meno che la lettera stessa non disponga altrimenti, avranno facoltà di ricevere la consacrazione da un Vescovo cattolico di loro scelta, purché in grazia e in comunione con la Sede Apostolica, prendendo come assistenti, se non potranno chiamare ad assisterli senza estrema difficoltà altri Vescovi, due o tre preti regolarmente investiti di dignità ecclesiastica, oppure Canonici della Chiesa Cattedrale.

II. La celebrazione del Concilio Provinciale potrà essere differita fino a un massimo di dodici anni, fermo restando per il Metropolita il diritto di celebrarlo più frequentemente, quando se ne presenti la necessità e se non sarà stato in seguito altrimenti ordinato dalla Sede Apostolica.

III. I Vescovi potranno preparare il Sacro Crisma — che potrà essere di balsamo indiano, ma esclusivamente di vero balsamo — e i Sacri Olii alla presenza di quei sacerdoti ai quali sarà possibile assistere, e, in caso di urgente necessità, in un giorno diverso da quello della Cena del Signore.

IV. Potranno essere utilizzati Sacri Olii anche non freschi, purché datati da non più di quattro anni e purché non siano alterati, e nonostante le più accurate ricerche non sia possibile procurarsene dei nuovi o più recenti.

V. Soltanto nelle regioni e nei luoghi in cui, a causa della grande distanza o per altro grave impedimento, sia estremamente difficile ai Parroci e ai Missionari procurarsi e portare con sé, dai fonti battesimali nei quali viene conservata, l’acqua benedetta il Sabato Santo o la Pentecoste, per amministrare il Battesimo, gli Ordinari, in nome di questa Santa Sede, potranno concedere ai suddetti Parroci e Missionari la facoltà di benedire l’acqua battesimale con la formula più breve che il Sommo Pontefice Paolo III concesse di usare ai Missionari presso gli Indios Peruviani, e che si legge in appendice al Rituale Romano.

VI. Se per mancanza di tempo o per straordinaria stanchezza o per altre gravi cause riesce troppo difficile celebrare interamente tutte le prescritte cerimonie per il battesimo degli adulti, i Parroci e i Missionari, previo consenso dell’Ordinario, potranno limitarsi ai soli riti che sono indicati nella Costituzione Altitudo di Paolo III del 1° giugno 1537. Inoltre, in analoghe situazioni gli Ordinari potranno, a nome della Santa Sede, concedere ai Parroci e ai Missionari la facoltà di usare il rito del Battesimo dei fanciulli; lasciamo alla coscienza degli stessi Ordinari la decisione di utilizzare tale facoltà quando esista un reale stato di necessità.

VII. In tutte ed in ciascuna delle giurisdizioni dell’America Latina, senza eccezione, tutti i sacerdoti, sia secolari sia regolari, per tutto il tempo della loro permanenza in tali giurisdizioni, e non altrove, potranno ogni anno, il due di Novembre o il giorno successivo — quando, secondo le rubriche del Messale Romano, si svolge nella chiesa Universale la commemorazione di tutti i fedeli defunti — celebrare tre Messe per ciascuno; e ne avranno facoltà purché non raccolgano che una sola elemosina, cioè soltanto per la prima Messa e in quantità che non ecceda il limite posto dalle Costituzioni Sinodali o dalla consuetudine locale; e applicheranno la seconda e la terza Messa non ad un singolo defunto ma in suffragio generale di tutti i defunti, secondo quanto stabilito dal Sommo Pontefice Benedetto XIV nella Costituzione Quod expensis del 26 agosto 1748.

VIII. Tutti i fedeli potranno soddisfare il precetto della Confessione e Comunione annuale dalla domenica di Settuagesima fino all’ottava del Corpus Domini compresa.

IX. Tutti i fedeli potranno lucrare le indulgenze e i giubilei che richiedono Confessione, Comunione e digiuno, anche quando abitino località ove sia del tutto impossibile o molto difficile disporre di un certo numero di Confessori, purché osservino il digiuno e abbiano la contrizione in cuore e il fermo proposito di confessarsi quanto prima, o almeno entro un mese.

X. Gli Indiani e i Negri potranno contrarre matrimonio tra parenti al terzo o quarto grado di consanguineità o di affinità.

XI. Gli Indiani e i Negri potranno ricevere la benedizione nunziale in qualsiasi tempo dell’anno, purché nei periodi in cui la Chiesa fa divieto di celebrare nozze essi evitino ogni ostentazione e pompa.

XII. Gli Indiani e i Negri non saranno tenuti al digiuno se non il venerdì di Quaresima, il Sabato Santo e la Vigilia del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.

XIII. Gli Indiani e i Negri inoltre potranno, senza alcun onere o pagamento di elemosina, beneficiare dell’indulto detto Quaresimale, che viene concesso dalla Santa Sede ai fedeli delle singole diocesi o regioni; e potranno perciò cibarsi delle carni, delle uova e dei latticini tutti i giorni in cui la Chiesa impone di astenersene, tranne, per quanto riguarda la carne, nei giorni indicati nel precedente paragrafo XII.

XIV. Ogni volta che, in cause criminali o d’altro genere relative a qualsiasi foro ecclesiastico, ci si debba appellare contro una sentenza emanata provvisoriamente, se la prima sentenza sarà stata pronunciata dal Vescovo ci si appellerà al Metropolita; se la prima sarà stata pronunciata dallo stesso Metropolita, ci si appellerà all’Ordinario più vicino, in mancanza di altra disposizione della Sede Apostolica. Se la seconda sentenza confermerà la prima, essa avrà forza di cosa passata in giudizio, e avrà esecuzione da parte di colui che l’avrà emessa, nonostante qualsiasi ulteriore appello; se invece le due sentenze, sia quelle emesse dall’Ordinario e dal Metropolita, sia quelle emesse dal Metropolita e dall’Ordinario più vicino, non saranno conformi, ci si appellerà ad un altro Metropolita o al Vescovo, nella stessa provincia, più vicino a colui che ha pronunciato la prima sentenza. Di queste tre sentenze, intendiamo che abbiano forza di cosa giudicata le due fra loro conformi, e che il giudizio sia eseguito da colui che avrà per ultimo giudicato, nonostante qualsiasi ulteriore appello. Dal momento poi che, a norma di legge, deve sempre rimanere aperta la possibilità del ricorso alla Sede Apostolica, sia prima che dopo le sentenze dei giudici inferiori, nell’avvalersi di tale diritto si dovranno osservare le seguenti condizioni: 1°. Che in ogni causa resti sempre salva per entrambe le parti la facoltà di ricorrere a questa Sede Apostolica anche dopo la prima sentenza; 2°. Che in ogni atto sia fatta espressa menzione della delegazione Apostolica; 3°. Che le cause più importanti siano riservate, a norma del sacro Concilio Tridentino, alla Sede Apostolica; 4°. Quanto alle cause matrimoniali, si osserveranno le norme stabilite nella Costituzione Dei miseratione di Benedetto XIV.

Si intendono abrogati ed annullati per la Nostra Autorità Apostolica tutti e i singoli privilegi precedentemente concessi da questa Santa Sede, a qualsivoglia titolo e in qualsivoglia forma, alle Indie Occidentali, nonostante ogni altra disposizione contraria, anche quelle degne di menzione espressa e particolare.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, nel solenne giorno di Pasqua del 18 aprile 1897, anno ventesimo del Nostro Pontificato.


LEONE PP XIII

 



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