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CONSTANS NOBIS

COSTITUZIONE APOSTOLICA
CON LA QUALE, SOPPRESSE LE SACRE CONGREGAZIONI
PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
E PER IL CULTO DIVINO,
VIENE ERETTA LA NUOVA

SACRA CONGREGAZIONE
PER I SACRAMENTI ED IL CULTO DIVINO

PAOLO P.P. VI

SERVO DEI SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA

 

E' stata nostra costante premura e assidua sollecitudine, specialmente in questi anni successivi al Concilio Ecumenico Vaticano II, disporre in modo che gli Organismi della Curia Romana, mediante i quali provvediamo al bene e allo sviluppo della Chiesa universale, restassero strumenti efficaci nello svolgimento degli importanti compiti loro demandati, e rispondessero, perciò, sempre meglio alle crescenti esigenze dell'attività pastorale. Da ciò è derivata, anzitutto, la Costituzione Apostolica «Regimini Ecclesiae Universae», con la quale seguendo le indicazioni del Concilio (1) abbiamo tracciato un nuovo e più ricco ordinamento generale relativo alle Sacre Congregazioni, ai Tribunali, agli Uffici, ai Segretariati ed agli altri Organismi curiali (2), che, peraltro, nel trasformare secondo prudenza le antiche forme o strutture, non era tale da precludere né la possibilità, né il modo di introdurre, all'occorrenza, altre forme, o anche di abolirne.

Non riteniamo necessario ora ricordare tali disposizioni, che furono stabilite a loro tempo e regolarmente promulgate (3). Quel che interessa nota. re è, piuttosto, il fatto che nelle non poche modifiche registrate al presente nel governo ecclesiastico si rivela, da un lato, il rapidissimo evolvere della società moderna, mentre, dall'altro, appare evidente la grande sollecitudine della Chiesa stessa, che, valendosi opportunamente di strumenti appropriati, si sforza di cogliere nell'accennato fenomeno un segno dei tempi, per svolgere, come conviene, la missione che le ha affidato il suo divino Fondatore. A muoverci è appunto il proposito che le suddette strutture abbiano a servire a tutti i membri del popolo di Dio: ché la loro natura consiste, propriamente, in un servizio.

Ora, l'esperienza fatta dal 1969 - da quando cioè istituimmo la S. Congregazione per il Culto Divino (4) - fino ad oggi, ha dimostrato che i rapporti fra questa Congregazione e quella per la Disciplina dei Sacramenti sono stati così intensi e convergenti, da far nascere prima l'idea e maturare poi la convinzione, che sia praticamente utile, anzi necessario, attribuire la materia dei due Dicasteri a un solo e nuovo Organismo. Si tratta infatti, in un certo senso, di un'unica realtà teologica, il cui aspetto liturgico-culturale e pastorale è inscindibilmente congiunto con quello giuridico-disciplinare. Di conseguenza, è Nostro convincimento che una impostazione unitaria della materia di competenza finora dei due Dicasteri, favorirà ancor meglio quella riforma liturgica, che sapientemente voluta dal Concilio Vaticano II, è già molto avanzata, nonché l'ordinata esecuzione di sì grande impresa, per la quale Ci sentiamo ancora costantemente impegnati, e grazie alla quale tanti frutti copiosi di vita religiosa si sono già prodotti in mezzo al Popolo di Dio.

Pertanto, dopo aver diligentemente valutata l'intera questione e dopo aver sentito il parere di persone autorevoli ed esperte, considerando - come già detto - l'opportunità di comporre in una unità organica la competenza relativa sia alla disciplina dei sacramenti sia al culto divino, abbiamo deciso di sostituire le due preesistenti Congregazioni con un nuovo Dicastero.

A tale scopo stabiliamo quanto segue:

1. Cessano di esistere, nella loro presente configurazione, sia la S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, sia la S. Congregazione per il Culto Divino.

2. È istituita una nuova S. Congregazione denominata «Sacra Congregazione per i Sacramenti ed il Culto Divino».

3. La nuova S. Congregazione, che è presieduta dal Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segretario, si divide in due sezioni, una per la disciplina dei sacramenti, l'altra per il culto divino; ad ogni sezione è assegnato un Sotto-Segretario.

4. La prima sezione recepisce come competenza quella che fu la competenza della S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, già fissata nella Cost. Apost. «Regimini Ecclesiae Universae», nn. 54-57 (5); la seconda sezione recepisce quella che fu la competenza della S. Congregazione per il Culto Divino, come stabilita nella Cost. Apost. «Sacra Rituum Congregatio», nn. l-4 (6).

5. Le disposizioni contenute in questa Costituzione Apostolica entreranno in vigore il 1° giorno del prossimo mese di agosto. Vogliamo poi che quanto da Noi stabilito ed ordinato abbia pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi eventuale contraria Costituzione o Ordinamento Apostolico, emanato da Noi e dai Nostri predecessori, e ogni altra prescrizione, anche se degna di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, l'11 luglio dell'anno 1975, decimoterzo del Nostro Pontificato.

PAULUS PP. VI


(1) Cfr. Christus Dominus, 9: AAS 58, 1966, pp. 676-677

(2) Cfr. Regimini Ecclesiae Universae: AAS 59, 1967, pp. 885-928

(3) Cfr. Sacra Rituum Congregatio, con la quale la S. Congregazione dei Riti veniva divisa in due Congregazioni: AAS 61, 1969, pp. 297-305. Lett. Apost. in forma di motu-proprio Apostolicae Caritatis, con la quale si istituiva la Pontificia Commissione per la pastorale delle Migrazioni e del Turismo: AAS 62, 1970, pp. 193-197. Epist. al Sig. Card. G. Villot, Amoris officio, con la quale veniva fondato il Pontificio Consiglio «Cor Unum»: AAS 63, 1971, pp. 669-673. Lett. Apost. in forma di motu-proprio Quo aptius, con la quale i compiti della Cancelleria Apostolica erano trasferiti alla Segreteria di Stato: AAS 65, 1973, pp. 113-116

(4) Cfr. Sacra Rituum Congregatio: AAS 61, 1969, pp. 297-305

(5) Cfr. AAS 59, 1967, pp. 903-904

(6) Cfr. Ibid. 61, 1969, pp 299-301



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