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LETTERA ENCICLICA
MAXIMAM GRAVISSIMAMQUE
DI SUA SANTITA
PIO XI

AGLI EMINENTISSIMI CARDINALI
DI SANTA ROMANA CHIESA
LUDOVICO ENRICO LUÇON,
ARCIVESCOVO DI REIMS;
PAOLINO PIETRO ANDRIEU,
ARCIVESCOVO DI BORDEAUX;
LUDOVICO ERNESTO DUBOIS,
ARCIVESCOVO DI PARIGI;
LUDOVICO GIUSEPPE MAURIN,
ARCIVESCOVO DI LYON;
ALESSIO CHAROST,
ARCIVESCOVO DI RENNES;
ARTURO STANISLAO TOUCHET,
VESCOVO DI ORLÉANS;
A TUTTI GLI ALTRI
REVERENDISSIMI ARCIVESCOVI E VESCOVI,
A TUTTO IL CLERO E AL POPOLO DELLA FRANCIA.
IN OCCASIONE DELL'ABOLIZIONE
DEL CONCORDATO IN FRANCIA

 

Diletti Figli Nostri e Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.

Nell’annunciarvi che finalmente la fondamentale e gravissima questione sulle Associazioni Diocesane è stata risolta, nel modo che ora esporremo, consideriamo Nostro dovere riproporre alla vostra mente, come in un grande quadro, tutte le vicissitudini che hanno accompagnato un problema così importante, anche se lo faremo assai brevemente trattandosi di una cosa che in gran parte è stata profondamente esaminata da ognuno di voi e vi è perfettamente nota.

Noi ricordiamo con animo afflitto quei giorni assai tristi in cui nefastamente è andata sorgendo da voi, e con peggiore nefandezza si è venuta realizzando, la deliberazione di separare lo Stato dalla Chiesa.

Rammentiamo, infatti, come all’improvviso ed ingiustamente le relazioni che intercorrevano tra lo Stato e la Chiesa furono rotte; come il 9 dicembre 1905 fu promulgata la legge di separazione mediante la quale, unilateralmente e contro ogni procedura giuridica, veniva abrogato il Concordato da lungo tempo vigente; come senza alcun riguardo sia per la Gerarchia Ecclesiastica, sia per l’autorità della Sede Apostolica, in modo ingiusto e arbitrario, si è legiferato sui diritti della Chiesa, sui beni ecclesiastici e perfino sul culto divino. Ricordiamo pure come la citata legge fu condannata in forma espressa e solenne dal Nostro Predecessore di santa memoria, il Papa Pio X, con la sua Lettera Enciclica Vehementer dell’11 febbraio 1906 ed anche  nell’Allocuzione pronunciata in Concistoro, il 21 dello stesso mese; come le cosiddette Associazioni di culto che si sarebbero dovute fondare secondo il dettato e lo spirito di tale legge, antecedentemente condannate, furono di nuovo riprovate e proibite mediante un’altra Lettera Enciclica, Gravissimo, pubblicata il 10 agosto dello stesso anno.

Queste Associazioni, essendo in seguito state messe da parte, è sembrato opportuno ad alcuni — per usare le parole del Nostro Predecessore — di studiare la possibilità di istituire al loro posto un altro tipo o genere di Associazioni che fosse conforme nello stesso tempo sia al diritto statale, sia a quello canonico: che servisse da difesa contro i tempi difficilissimi che si preparavano e conservasse intatti ed inviolati, almeno nella sostanza, i sacrosanti diritti della Chiesa.

Ma poiché allora non s’affacciava nessuna speranza di raggiungere un simile risultato, lo stesso Sommo Pontefice, dopo aver consultato i Vescovi francesi, proibì come illecito — stante la legge di separazione — il tentativo di fondare questo nuovo tipo di Associazioni, fino a quando non risultasse in modo più fermo e più legale che queste Associazioni avrebbero sempre rispettato e salvaguardato la costituzione divina della Chiesa, i diritti imprescrittibili del Romano Pontefice e dei Vescovi, e la loro potestà sui beni necessari della Chiesa, particolarmente sugli edifici sacri.

Ciò che accadde in seguito, voi tutti lo sapete: il mondo cattolico intero lo vide e fu preso da grande ammirazione. Quello che il Sommo Pontefice Pio X, nelle Lettere che abbiamo citato, aveva chiesto con suggerimenti ispirati alla fiducia e quasi profetizzando; quello che voi stessi, con la parola e con l’esempio avete esortato di fare, tutto ciò si avverò felicemente.

Tra il Clero e il popolo cristiano sorse allora una nobile gara di liberalità e di devozione, con un crescendo di giorno in giorno sempre più fervoroso. Mentre da una parte il popolo non ha mai ricusato, per lo splendore del culto divino e l’onesto sostentamento dei sacerdoti, di erogare offerte generose ed abbondanti; il Clero, dall’altra, ha saputo sopportare con cuore magnanimo e decisa volontà le durissime condizioni create dalla legge di separazione. Quella stessa legge che aveva reso sempre più difficile e più disagevole l’esercizio del sacro ministero per l’incameramento di notevoli mezzi economici e per l’espulsione in esilio di ottimi collaboratori, ora spogliava lo stesso sacro ministero — di cui nulla è così strettamente legato al bene comune — di ogni reddito, riducendo i sacri ministri alla privazione di tutto.

Di questa piissima e nobile gara tra Clero e fedeli, che a buon diritto può essere detta eroica, e che Noi in quel tempo guardavamo da lontano con animo attento, abbiamo conosciuto fin dall’inizio del Nostro Pontificato, alcuni meravigliosi risultati in materia economica ed abbiamo constatato che non ci sono mai stati né esistono tuttora indizi di stanchezza.

In effetti, le condizioni economiche della Chiesa di Francia, anche secondo la testimonianza di parecchi Vescovi, non sembravano tali da esigere un rimedio immediato. 

La stessa amministrazione patrimoniale, benché fosse difficile e irta di ostacoli e si trovasse esposta a discriminazione a causa della ingiusta legge di separazione, non era sprovvista di idonei mezzi di tutela, provenienti dal diritto comune.

Malgrado ciò, la mancanza di una vera stabilità legale (che trascinava con sé l’instabilità dei diritti e di tutte le cose), le difficoltà generali e i torbidi dell’epoca erano per Noi motivo di viva sollecitudine e di grande preoccupazione: per questo Ci sembrava necessario tentare di sperimentare qualsiasi mezzo atto a portare aiuto e rimedio alla situazione.

La consapevolezza della Nostra missione tanto più diveniva pressante per Noi quanto più largamente prendeva piede l’opinione che un Nostro intervento potesse contribuire non poco a rappacificare maggiormente gli animi. Questa pacificazione, Noi — come anche voi — desideriamo ardentemente, come sempre la desiderammo dal momento in cui, non per i Nostri meriti, ma per arcana disposizione della Divina Provvidenza siamo stati elevati a questo ufficio di Padre universale degli uomini.

In realtà, dopo la terribile guerra che il mondo ha attraversato, lo spettacolo dei fatti gloriosi che il clero, tanto secolare che regolare, dimenticò dei soprusi ricevuti e memore solo dell’amor patrio, aveva compiuto sotto gli occhi di tutti, aveva fatto crescere di giorno in giorno più ardente il desiderio che la pace religiosa, turbata dalla legge di separazione, fosse ristabilita in modo che, sotto la tutela della legge, divenisse più equa la condizione della Chiesa cattolica in Francia.

Da questo desiderio è sorta la proposta delle cosiddette Associazioni Diocesane, i cui Statuti, elaborati da persone competenti, non senza il consenso dei Governatori francesi, furono poi trasmessi alla Sede Apostolica tramite il Nostro Nunzio in Francia, indi dati a conoscere a voi tutti come pure ai Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa appartenenti al Sacro Consiglio per gli Affari Straordinari della Chiesa, il cui parere varie volte fu richiesto; infine furono presentati a Noi stessi per essere sottoposti al Nostro esame.

Si trattava per Noi di emetter un giudizio difficile ed arduo. Infatti, Noi non potevamo, né era questa la nostra volontà, allontanarCi dalla via che Pio X aveva tracciata. Lo vietavano la memoria ed il ricordo di un così grande Nostro Predecessore; lo vietavano la natura e le motivazioni delle cose in questione per le quali, unitamente ai diritti della Sede Apostolica e della Gerarchia Ecclesiastica, si rivendicavano, in realtà, gli stessi diritti di Dio e delle anime.

Così, dopo avere indetto generali preghiere ed avere Noi stessi elevato verso Dio le nostre suppliche, avendo lungamente considerato la cosa davanti a Dio, pur riaffermando la condanna dell’iniqua legge di separazione, ma giudicando allo stesso tempo che sia gli atteggiamenti dell’opinione pubblica, sia le relazioni tra la Sede Apostolica e lo Stato francese erano assai cambiati, verso la fine del 1922 Noi abbiamo dichiarato di essere disposti a permettere, in via sperimentale, Associazioni Diocesane alle seguenti condizioni: in primo luogo che i loro Statuti fossero emendati in modo da essere — almeno sostanzialmente — in armonia, nel loro tenore e nella loro essenza, con la costituzione divina della Chiesa e delle sue leggi; in secondo luogo che Ci fossero offerte garanzie giuridiche e degne di fede per potere tener lontano, nei limiti del possibile, il pericolo che, qualora gli uomini avversi alla Chiesa prendessero le redini dello Stato, non potessero mai, negando ogni forza di legge e perciò ogni stabilità giuridica a queste Associazioni, mettere all’incanto i beni ad esse attribuiti.

Questi Statuti, discussi lungamente ed accuratamente da entrambe le parti, furono redatti in forma tale che le Associazioni Diocesane da essi delineate fossero assai diverse da quelle che Pio X aveva condannato o decretato che non erano permissibili; di fatto, essi non dipendono né necessariamente né direttamente dalla legge censurata dal giudizio di Pio X; e le Associazioni ivi proposte, nel conseguimento delle loro finalità, devono in effetti conformarsi con equità anche alle norme canoniche, con il diritto, in caso di difficoltà, di accedere alla Sede Apostolica.

Riguardo, poi, alle garanzie, benché in realtà non siano le stesse che precedentemente Noi avevamo proposto, senza che il Governo francese si opponesse, tuttavia quelle che Ci sono state offerte sono di tale natura e si fondano su motivi e su dichiarazioni di tanto peso che noi abbiamo ritenuto poterle accettare per il bene della pace generale; tanto più che non sembrava possibile conseguirne delle migliori mediante un accordo, e che quelle offerteCi, tutto considerato, si potevano ritenere anche protette dal diritto e sicure, come aveva richiesto Pio X.

Di fatto, a proposito dei nuovi statuti, Noi abbiamo il giudizio favorevole e incoraggiante, non solo di eminenti giurisperiti e di altri versatissimi personaggi, ma anche il consenso unanime di tutto il Consiglio di Stato a sezioni riunite, il quale, secondo la legislazione francese, è la magistratura suprema e la sola competente per decidere sull’interpretazione delle leggi dello Stato. Tale consenso, fatto proprio anche dai membri del governo, viene a ridursi in fin dei conti a questo: che in questi nuovi Statuti non vi è nulla che sia contro le leggi francesi, il che equivale a dire che le Associazioni Diocesane non devono temere nulla dalle leggi dello Stato.

Stando così le cose, Noi, in conformità con il Nostro dovere Apostolico, non volendo omettere nulla — salvi sempre i diritti e l’onore di Dio e della Chiesa — di ciò che Noi possiamo fare nell’intento di ridare alla Chiesa di Francia un certo fondamento legale, ed insieme concorrere, come è lecito sperare, ad una pacificazione più piena della vostra Nazione, a Noi carissima, decretiamo e dichiariamo che le Associazioni Diocesane che sono regolate dagli Statuti qui allegati, possono essere permesse, almeno in via sperimentale.

Del resto, Diletti Figli Nostri e Venerabili Fratelli, non è necessario spendere molte parole per spiegare e dichiarare perché usiamo espressioni così soppesate e circospette.

Nelle circostanze attuali, infatti, non si tratta altro che di un rimedio destinato ad impedire mali maggiori. Poiché è sempre stata Nostra convinzione — e lo è ancora — che se per grazia del Cielo Ci fosse concesso di condurre un affare così delicato e così importante ad una qualche soluzione, questo risultato dovrebbe essere considerato sia da Noi, sia da voi, sia dal clero e da tutti i fedeli di Francia unicamente: da un lato, come un acconto di quella piena e intera libertà che la Chiesa rivendica dappertutto — anche presso di voi — come dovuta e necessaria per diritto divino, per cui in conformità con la sua missione e la sua natura Essa non può permettere che venga ostacolata e limitata; dall’altro, invece, come una semplice tappa da cui muovere alla conquista legittima e pacifica della piena libertà.

A nessuno sia lecito stornare, in un senso lontanissimo del Nostro pensiero, la presente Nostra dichiarazione quasi che Noi volessimo abolire le condanne emanate dal Nostro Predecessore di santa memoria Pio X, o volessimo riconciliarCi con le leggi così dette laiche. Quello infatti che Pio X ha condannato, è condannato anche da Noi, ed ogni volta che alla parola « laicismo » si dà il senso o l’intenzione di escludere o di osteggiare Dio e la Religione, Noi riproviamo assolutamente un siffatto laicismo e dichiariamo apertamente che esso deve essere condannato.

E non vi sia neppure chi dica che, di per sé, il permesso da Noi dato sia in contraddizione con le proibizioni di Pio X, perché queste si riferiscono a questioni ben diverse ed a circostanze ugualmente diversissime.

Non Ci resta altro che, con paterna effusione di animo, dare a voi, al clero e al vostro popolo alcuni avvertimenti di grande importanza.

Ricordiamo infatti ai sacerdoti e ai fedeli che sono affidati alle vostre cure — cosa che voi stessi ben sapete e che spiegherete largamente — che se le nuove Associazioni ed i relativi Statuti contribuiscono a rendere presso di voi la condizione giuridica della Chiesa un po’ più stabile e perciò stesso migliore, tuttavia essi non giungono a far sì che la nobile e generosa gara che abbiamo sopra lodato debba o possa venir meno; infatti i beni che la legge di separazione ha strappato alla Chiesa non si sono potuti ricuperare, benché siano dovuti a titolo di una giusta restituzione.

Noi, elogiandovi, vi esortiamo dunque con le parole dell’Apostolo, Diletti Figli Nostri, Venerabili Fratelli, come pure i sacerdoti di Dio, vostri collaboratori: continuate a pascere con amore, come lo avete fatto fino ad ora, il gregge di Dio che vi è affidato [1]. Pascetelo con la parola, pascetelo con l’esempio, pascetelo col vostro lavoro, pascetelo con i vostri dolori, come Nostro Signore Gesù Cristo ci ha redenti con tali sacrifici, affinché possiate raccogliere con gioia frutti ubertosi.

Esortiamo pure con le parole dell’Apostolo i vostri fedeli: ricordatevi dei vostri maestri, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio [2]; non cessate di amare la casa dove dimora Dio [3], e di fornire i beni temporali a coloro che hanno seminato tra voi le cose spirituali [4], ma non cessate neppure di obbedire e di stare sottomessi a coloro che vegliano su di noi e che dovranno renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non gemendo [5].

Dichiarando dunque, Diletti Figli Nostri, Venerabili Fratelli, che le Associazioni Diocesane possono solo essere permesse, con ciò, lo confessiamo candidamente, abbiamo voluto astenerCi dal comandarvi formalmente di fondarle e di istituirle; tuttavia Noi desideriamo e con animo fiducioso nella profondità dell’amore di Cristo vi chiediamo che, per il sentimento di pietà che avete verso di Noi e per il desiderio ardente di conservare la disciplina, l’unità e la concordia, non vi dispiaccia di sperimentare queste Associazioni e di offrire a Noi la stessa magnanimità e la stessa deferente osservanza che avete prestato al Nostro Predecessore Pio X di santa memoria. Dio sarà propizio a voi tutti se farete ciò assieme, ed implorerete la sua misericordia [6]; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e i mezzi per sopportarla [7].

Affinché tutte le cose tornino a gloria di Dio, alla salute delle anime e ad incremento della pace tanto desiderata — che ardentemente chiediamo al Sacratissimo Cuore di Gesù e alla Immacolata Madre di Dio — Noi di gran cuore impartiamo a voi, Diletti Figli Nostri, Venerabili Fratelli, al clero e ai fedeli delle vostre diocesi e a tutta la Francia l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 18 gennaio 1924, nella Festa della Cattedra Romana di San Pietro Apostolo, nell’anno secondo del Nostro Pontificio.

 

PIUS PP. XI 


MODELLO DEGLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI DIOCESANE

Associazione diocesana di……………

STATUTI

Art. I. – Tra il Vescovo di …… e i sottoscritti, è costituita l’Associazione diocesana di……, la cui sede è in X……, presso l’Episcopio.

Art. II. – L’Associazione ha per scopo di sopperire alle spese e al mantenimento del culto cattolico sotto l’autorità del Vescovo, in comunione con la Santa Sede e conformemente alla costituzione della Chiesa Cattolica.
L’azione dell’Associazione sarà quindi regolata dai presenti Statuti in conformità delle leggi canoniche.
In caso di difficoltà, il Presidente dell’Associazione avrà cura di informarne la Santa Sede.

Art. III. – In applicazione del precedente art. II, l’Associazione si propone i seguenti obiettivi:

l’acquisto o la locazione e l’amministrazione degli edifici che giudicherà opportuno avere a propria disposizione, in vista dell’esercizio pubblico del culto cattolico nella diocesi;
l’acquisto o la locazione e l’amministrazione degli immobili destinati all’alloggio del Vescovo, agli uffici del Vescovado, alla resistenza dei parroci e vicari, come pure dei preti vecchi o infermi;
provvedere al trattamento d’attività, e eventualmente di quiescenza, degli ecclesiastici occupati nel ministero per nomina della competente autorità, come pure agli onorari spettanti ai predicatori e ai salari degli impiegati della Chiesa;
l’acquisto o la locazione e l’amministrazione temporale del Seminario maggiore, dei Seminari minori e dei loro annessi.

Art. IV. – Ogni intervento nell’organizzazione del culto divino, nell’amministrazione spirituale della diocesi, e, in particolare, nelle nomine e nei trasferimenti dei membri del clero, come pure nella direzione, nell’insegnamento e nell’amministrazione spirituale dei Seminari, è formalmente vietato all’Associazione.

Art. V. – L’Associazione si compone: 1° del Vescovo; 2° dei membri titolari; 3° dei membri onorari.
I membri titolari debbono essere in numero di almeno trenta (includendo il Vescovo e gli altri membri del Consiglio) e tutti residenti nella diocesi. I membri onorari possono essere in numero illimitato e non sono obbligati a risiedere nella diocesi.
Solo i membri titolari hanno diritto di assistere e di votare nell’Assemblea generale.
Il Vescovo è Presidente di diritto del Consiglio d’amministrazione, dell’Assemblea e di tutta l’intera Associazione.

Art. VI. – La quota annua è di franchi cinque al minimo; può essere riscattata col versamento di un capitale di franchi cinquecento.

Art. VII. – Nessuno potrà essere ammesso come membro titolare né onorario, se non sarà stato presentato dal Vescovo d’accordo col Consiglio d’amministrazione, e avrà ottenuto nell’Assemblea la maggioranza dei voti dei membri componenti l’Assemblea generale.
In caso di morte, dimissione o radiazione d’un membro titolare, si procede a sostituirlo nella più vicina seguente Assemblea generale.
Qualora il numero dei membri titolari discenda sotto 25, si deve provvedere senza indugio alla sostituzione di tutti i membri deceduti, dimissionari o esclusi.

Art. VIII. – Qualsiasi pena o censura ecclesiastica irrogata e notificata a un membro dell’Associazione, importa di pieno diritto la sua radiazione.
 

Art. IX. – I diritti e le prerogative del Vescovo nell’Associazione possono essere esercitati in via d’eccezione, in sua voce e luogo, da un delegato scelto da lui tra i membri dell’Associazione. Durante la vacanza della Sede e nel caso in cui la diocesi non sia più governata dal Vescovo, i suoi diritti e le sue prerogative nei confronti dell’Associazione vengono esercitati da colui che lo sostituisce nell’amministrazione della diocesi, nei limiti però del carattere provvisorio e conservativo della sua carica.

Art. X. – L’Amministrazione dell’Associazione è affidata a un Consiglio, composto dal Vescovo, Presidente, e da quattro membri titolari dell’Associazione eletti dall’Assemblea generale, la prima volta entro una lista di otto membri presentata dal Vescovo, e nelle successive a presentazione del Vescovo d’accordo col Consiglio stesso. Questi quattro membri, di cui uno deve essere scelto fra i Vicari generali, e uno fra i canonici, assistono il Vescovo nella sua gestione, nelle modalità previste dalle regole canoniche. I membri del Consiglio d’amministrazione sono eletti per sei anni; il Consiglio è rinnovato per metà ogni triennio, ma gli uscenti sono sempre rieleggibili.
In caso di dimissioni, morte o esclusione d’uno dei suoi membri, il Vescovo, d’accordo col Consiglio d’amministrazione, designa un sostituto provvisorio fino alla prossima riunione dell’Assemblea generale.
Il membro del Consiglio d’amministrazione eletto dall’Assemblea generale in sostituzione di un membro dimissionario, deceduto o escluso, resta in funzione fino al termine in cui sarebbero normalmente spirati i poteri del membro che egli sostituisce. Il Consiglio elegge nel suo seno un segretario e un cassiere. Il rifiuto ad assumere tali funzioni, importa di pieno diritto la dimissione da membro del Consiglio.

Art. XI. – Il Consiglio d’amministrazione, dietro convocazione da parte del suo Presidente, si riunisce regolarmente una volta al mese. Non può prendere decisioni previste dai presenti Statuti, se non siano presenti almeno due membri, oltre il Presidente. Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti dei membri presenti: in caso di parità, decide il voto del Presidente. Si redigerà processo verbale delle sedute.

Art. XII. – I membri titolari dell’Associazione si riuniscono in Assemblea generale ordinaria una volta l’anno, dietro convocazione da parte del Presidente. La convocazione deve farsi almeno otto giorni intieri prima della riunione, e contenere l’ordine del giorno proposto all’Assemblea.
I membri titolari possono essere convocati dal Presidente con le medesime modalità, in Assemblea generale straordinaria.

Art. XIII. – L’Assemblea non può validamente prendere le decisioni previste dai presenti Statuti che quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. In mancanza di questo numero, l’Assemblea viene convocata di nuovo, a distanza di almeno dieci giorni, e questa volta può deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza: in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si farà processo verbale delle sedute. Il Segretario del Consiglio d’amministrazione è il Segretario dell’Assemblea generale.

Art. XIV. – Non si ammette né nel Consiglio d’amministrazione, né nell’Assemblea generale, il voto per procura o per corrispondenza.

Art. XV. – Le funzioni dell’Associazione sono gratuite.

Art. XVI. – Oltre le attribuzioni finanziarie stabilite all’art. XX, l’Assemblea generale dà il parere sui quesiti ad essa sottoposti dal Vescovo.

Art. XVII. – I proventi dell’Associazione sono:

le quote dei suoi membri;
il ricavato delle cassette di elemosine, delle questue e collette autorizzate dal vescovo per i bisogni dell’Associazione;
le rendite delle fondazioni per cerimonie e servizi religiosi;
nelle chiese di cui l’Associazione ha la proprietà, l’amministrazione o uso; le retribuzioni per locazione di sedili, come quelle, anche stabilite per disposizioni testamentarie, per le cerimonie o servizi di culto, per la fornitura degli oggetti necessari ai funerali e all’arredamento o decorazione delle chiese;
le rendite sui beni, mobili o immobili.

Art. XVIII. – I proventi dell’Associazione sono impiegati dal Vescovo negli obiettivi specificati dai presenti Statuti.

Art. XIX. – I proventi disponibili potranno servire a costituire un fondo di riserva nei limiti legali per i bisogni generali del culto, e un fondo di riserva illimitato, che dovrà esclusivamente investirsi, compresi gli interessi, per l’acquisto, costruzione, decorazione o riparazione degli immobili o mobili destinati ai bisogni dell’Associazione, secondo gli art. II e III.

Art. XX. – Dopo la chiusura dell’esercizio, il cassiere stabilisce i conti dell’esercizio chiuso. Questi conti si presentano al Consiglio d’amministrazione. Vengono esaminati da tre sindaci (o commissari dei conti) che il Consiglio sceglie fuori del suo seno, e che può scegliere anche fuori dell’Associazione. Il Consiglio d’amministrazione, avuta comunicazione del rapporto dei tre sindaci e dopo averli intesi, se lo crede, delibera in proposito e incarica uno dei suoi membri di presentare all’Assemblea generale il resoconto definitivo. Tali operazioni debbono compiersi in modo che i conti possano essere presentati all’Assemblea generale nella sua adunanza ordinaria.

Art. XXI. – L’Associazione non può introdurre in questi Statuti alcuna modificazione contraria alla costituzione della Chiesa Cattolica. Tutte le altre modifiche dovranno essere presentate all’Assemblea generale del Vescovo, d’accordo col Consiglio d’amministrazione.

Art. XXII. – L’Associazione è costituita per una durata illimitata.

Art. XXIII. – In caso di scioglimento, l’attivo dell’Associazione sarà assegnato ad una Associazione costituita dal Vescovo, o da chi lo sostituisce, conformemente ai presenti Statuti.

Nell’intervallo — che in ogni caso non dovrà essere maggiore di due mesi — il Vescovo o chi canonicamente lo sostituisce assicurerà la gestione dei beni dell’Associazione.

 


[1] I Petr., V, 2.

[2] Hebr., XIII, 7.

[3] Ps., XXV, 8.

[4] I Cor., IX, 11.

[5] Hebr., XIII, 17.

[6] II Machab., XIII, 12.

[7] I Cor., X, 13.

 



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