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BREVE
CUM BIBLIA SACRA IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI
SERVI DI DIO.
A PERPETUA MEMORIA
I razionalisti, che non ammettono alcuna rivelazione o
ispirazione di Dio, in
tempi recenti hanno considerato i Libri Sacri come prodotti del
solo ingegno
umano e i loro commenti, fondati su un vasto apparato di
erudizione, si diffondono
ogni giorno di più con grave danno per gli sprovveduti;
pertanto, sollecitato
dalla consapevolezza della missione Apostolica, il Nostro
Predecessore Leone
XIII, per opporsi a questa temerità, tanto grande e perniciosa,
con la Lettera Enciclica
«
Providentissimus Deus » del
18 novembre 1893, indicò e illustrò alcuni
saldi princìpi che dovrebbero essere rispettati da tutti coloro
che volessero dedicarsi
allo studio e alla interpretazione delle divine Scritture.
Poiché questi danni
si aggravavano ogni giorno, lo stesso Pontefice, per non
sembrare in alcun modo
privo di preveggenza, con il Breve «Vigilantiae
studiique memores » del 30
ottobre
1902, per promuovere lo studio della Sacra Scrittura istituì un
Consiglio o
una «
Commissione » (come la
chiamano) a cui spettasse una cura generale e particolare
delle questioni bibliche. A questa eccellente decisione fecero
seguito (come
ci si poteva aspettare) frutti assai copiosi e floridi, quando
alcuni dottissimi
Cardinali, eletti in quel Consiglio, in questo spazio di tempo,
dopo matura deliberazione
e con l’approvazione del Romano Pontefice, diedero numerosi
responsi,
i quali opportunamente risolsero parecchie questioni fino a quel
momento
discusse tra parti avverse, e definirono saggiamente e utilmente
le norme atte a
regolare gli studi biblici dei dottori cattolici.
Ma la fervida attività del Consiglio Pontificio non rimase entro
questi limiti.
Infatti, nel 1907, per iniziativa e sotto la guida del Nostro
Predecessore Pio X di
felice memoria, il consiglio decretò che la traduzione in latino
dei Libri Santi
eseguita da San Girolamo — e che prese il nome di «Volgata
» — dopo l’attento
esame degli antichi codici fosse restituita al testo primitivo.
Questo incarico, certamente
laborioso e assai arduo, fu con buoni auspici affidato ai Padri
Benedettini,
i quali, senza trascurare alcuna esigenza della paleografia e
delle dottrine affini,
rimossi tutti gli ostacoli che potevano impedire un’impresa
tanto importante,
con la solita ammirevole solerzia e costanza continuano l’opera
intrapresa, caldeggiata
dagli stessi acattolici.
Non molto tempo dopo, lo stesso Pontefice giudicò opportuno
aprire ai
chierici una via più spedita, in modo che, forniti di tutti gli
strumenti, assumessero
a loro volta la difesa della Sacra Scrittura, e per suggerimento
dello stesso
Consiglio Pontificio, con il Breve «Vinea
electa » del 7 maggio 1909
fondò in
questa alma Città l’Istituto Biblico, e non solo lo fornì di una
sede provvista di
tutto e di una biblioteca speciale, quasi unica, ma lo arricchì
anche di ogni testo
di erudizione biblica che contribuisse ad un più alto grado di
conoscenza e ad
una più sicura difesa dei Libri Sacri. Ai confratelli della
Compagnia di Gesù,
tanto benemeriti nelle sacre discipline e nella formazione dei
chierici, Egli diede
l’incarico di presiedere e d’insegnare nell’Istituto; ed essi
hanno corrisposto
all’attesa del Pontefice e di tutti gli onesti in tal guisa che
in breve tempo già
hanno restituito alla Chiesa parecchi espertissimi cultori di
quegli studi.
Meditando seriamente sull’argomento, Ci siamo chiesti in che
modo Noi
avremmo potuto completare e perfezionare istituti di tanta
importanza, così che
i cospicui vantaggi finora pervenuti alla Chiesa di Dio si
accrescessero con l’apporto
di più fecondi profitti. Se ciò avessimo fatto, Ci sembrava di
aver compiuto
un atto certamente non estraneo alle intenzioni del recente
Nostro Predecessore,
poiché risulta che in questa materia il Pontefice ha stabilito
parecchie norme,
tali da essere modificate e completate secondo le esigenze dei
tempi, le necessità
e l’esperienza. Conseguentemente abbiamo deliberato di fissare
alcune regole
sia per accrescere, per quando possibile, l’efficienza e
l’eccellenza dell’Istituto
Biblico, sia anche per regolare i mutui rapporti e gli obblighi
che devono intercorrere
tra lo stesso Istituto, il Pontificio Consiglio preposto alla
revisione della
«Volgata
» e il Nostro Supremo Consiglio
su tutte le questioni bibliche. Pertanto,
fatto salvo tutto ciò che in qualche modo è stato prescritto in
precedenza
e che non sia in contraddizione con questa Nostra Lettera, con
la Nostra Autorità
Apostolica decretiamo e stabiliamo quanto segue:
I. Siano ammessi allo studio della Sacra Scrittura nell’Istituto
Biblico solo
coloro che completarono il corso ordinario di studi della
filosofia e della teologia.
II. Il corso di studi biblici si compia in tre anni, rispettando
l’ordine delle
discipline da insegnare, approvato dal nostro Consiglio per la
promozione della
Bibbia e in vigore fino ad oggi; ad ogni fine anno, come si è
soliti, si faccia un
esame di dottrina.
III. Abrogato totalmente il contenuto sia della Lettera
Apostolica « Iucunda
sane » del 22
marzo 1911, e della « Ad
Pontificium Institutum Biblicum » del 2
giugno 1912, sia delle altre Lettere che non coincidono con
questa espressione
della Nostra volontà, Noi consentiamo all’Istituto Biblico di
consegnare agli
alunni, promossi all’esame, le lettere testimoniali di regolare
avanzamento al termine
del primo anno e, dopo il secondo, di conferire il titolo
accademico di
baccalaureato.
IV. Derogando alla Lettera Apostolica « Scripturae Sanctae » del 23 febbraio
1904, concediamo all’Istituto Biblico la facoltà di conferire
agli alunni che ivi
abbiano compiuto l’intero corso degli studi, e dopo che sia
stata esaminata e approvata
la loro preparazione, la licenza accademica in Sacra Scrittura,
tuttavia a
nome del Pontificio Consiglio Biblico.
V. Le Lettere testimoniali e i diplomi dei corsi accademici, di
cui si parla ai numeri III) e IV), saranno emessi con quella stessa motivazione
approvata in precedenza dal Pontificio Consiglio Biblico.
VI. Oltre agli esaminatori che nell’Istituto Biblico valuteranno
la dottrina dei candidati alla licenza, sia continuamente presente ed esprima il
voto come gli altri uno dei consultori del Pontificio Consiglio Biblico,
delegato dai Cardinali del medesimo Consiglio.
VII. È consentito conferire un titolo accademico in Sacra
Scrittura soltanto
a coloro che risultino aver conseguito la laurea in sacra
Teologia presso un Ateneo
approvato dalla Sede Apostolica. Se taluno ha conseguito altrove
quella laurea
o altro simile titolo, la questione sia sottoposta al giudizio
del Pontificio
Consiglio Biblico.
VIII. Il diritto di conferire la laurea in Sacra Scrittura
apparterrà soltanto al Nostro Supremo Consiglio di promozione biblica che
continuerà ad ammettere all’esame quei candidati alla licenza che si saranno
dedicati agli studi di Sacra Scrittura fuori dall’Istituto Biblico.
IX. Non sia consentito ad alcuno di mettere a prova la propria
dottrina per raggiungere la laurea in Sacra Scrittura, se almeno due anni prima
non sia stato dichiarato prolito [licenziato] e contemporaneamente non abbia
insegnato materie bibliche o non abbia prodotto qualche studio su di esse.
X. I professori ordinari di Sacra Scrittura nell’Istituto
Biblico siano scelti,
come prima, dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù; si
aggiunga tuttavia
il consenso del Consiglio Pontificio.
XI. Sia il Pontificio Consiglio per il ripristino della «Volgata
», sia il Pontificio Istituto Biblico riferiscano ogni anno per iscritto, in
modo esauriente, al supremo Nostro Consiglio di promozione biblica circa la loro
attività, la loro situazione e su tutte le questioni di maggior momento.
Vogliamo e ordiniamo che tutte e le singole norme che su questa
materia Ci parve bene stabilire e decretare debbano rimanere stabili e salde
come furono fissate e decise, nonostante qualsivoglia argomento contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore,
il 15 agosto 1916, nel secondo anno del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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Editrice Vaticana
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