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BOLLA
PROVIDENTISSIMA MATER
IL VESCOVO BENEDETTO, SERVO DEI
SERVI DI DIO.
A PERPETUA MEMORIA
Ai Venerabili Fratelli e diletti Figli Patriarchi, Primati,
Arcivescovi, Vescovi e agli altri
Ordinari, e inoltre ai Dottori e agli Allievi delle Università
Cattoliche e dei Seminari.
La Chiesa, Madre sapientissima, voluta da Cristo, suo Fondatore,
in modo
tale che possedesse tutti i caratteri della società perfetta,
fin dai suoi primordi,
quando secondo il compito assegnatole dal Signore cominciò ad
educare ed a
governare tutte le genti, si diede a regolare e a difendere con
leggi certe la condotta
delle persone consacrate e del popolo cristiano.
Col passare del tempo, ed in ispecie quando ebbe ottenuto la
propria libertà
d’azione e, crescendo di giorno in giorno, ella si diffuse
ovunque, non desistette
mai dall’estendere e dall’esercitare il proprio naturale diritto
di portare le leggi
mediante una molteplice quantità di decreti promulgati secondo i
tempi e le circostanze
dai Pontefici Romani e dai Sinodi Ecumenici. Per mezzo di tali
leggi e
prescrizioni ella non solo provvide saggiamente al governo del
clero e del popolo
cristiano, ma contribuì nello stesso tempo e in modo mirabile al
progresso civile
e culturale della società, come la storia dimostra. Infatti la
Chiesa non si limità a
far abrogare le norme dei popoli barbari e a civilizzare i loro
primitivi costumi,
ma con l’aiuto della luce divina corresse, e improntò della
perfezione cristiana lo
stesso diritto Romano insigne monumento di antica sapienza che
fu giustamente
definito « la ragione scritta »: cosicché ella, avendo
disciplinato su basi di equità e
ingentilito, ove necessario, i costumi pubblici e privati, fornì
ampia materia per
la formazione delle leggi tanto nel medio evo quanto in epoche
più recenti.
Pur tuttavia, come sapientemente rilevò lo stesso Pio X, Nostro
Predecessore
di felice memoria nel Motu proprio « Arduum sane » del 17
marzo 1904, essendo
mutate le condizioni storiche e le esigenze degli uomini, com’è
naturale, il diritto
canonico non apparve ormai più in grado di rispondere in tutto e
per tutto ai
suoi obiettivi. Nel corso dei secoli, infatti, erano state
promulgate moltissime
leggi; alcune di queste furono abrogate dalla suprema autorità
della Chiesa oppure
caddero in disuso; altre apparvero di difficile applicazione in
rapporto ai
tempi o meno utili al bene comune o meno adeguate. A ciò si
aggiunge il fatto
che il numero delle leggi canoniche si era tanto accresciuto, ed
esse vagavano così
scoordinate e disperse, che molte di esse risultavano
sconosciute non soltanto
al popolo, ma agli stessi esperti di diritto. Per queste ragioni il Nostro Predecessore di felice memoria,
appena assurto
al Pontificato, riflettendo su quanto sarebbe stato utile per un
fermo ristabilimento
della disciplina ecclesiastica, allo scopo di eliminare i gravi
inconvenienti
sopra elencati concepì il disegno di raccogliere in un testo
organico tutte le leggi
della Chiesa promulgate fino ad allora, escludendone quelle che
fossero già state
abrogate o fossero obsolete, e di adattare ai costumi d’oggi nel
modo più opportuno
quelle che lo richiedessero(1), nonché di promulgarne delle nuove
quando si
rendesse necessario o conveniente. Egli si accinse dunque a
questa impresa assai
ardua dopo matura riflessione; e ritenendo necessario
consigliarsi su questo progetto
con i Vescovi, « che lo Spirito Santo pose al governo della
Chiesa di Dio », e
conoscerne appieno il pensiero, anzitutto si preoccupò e volle
che il Cardinale
Segretario di Stato, con lettere indirizzate a ciascuno dei
Venerabili Fratelli Arcivescovi
del mondo cattolico, affidasse loro il compito, « uditi i
loro Suffraganei e
tutti gli altri Ordinari, se ne fossero, che dovessero
partecipare al Sinodo Provinciale,
di inviare quanto prima a questa Santa Sede una breve relazione
che indicasse se e
quale punto vi fosse, a loro parere, nel vigente diritto
canonico che richiedesse qualche
modifica o correzione più degli altri »(2). In seguito, convocati poi numerosi esperti in disciplina
canonica, sia di Roma,
sia di diverse nazioni, per collaborare ai lavori, diede mandato
al Nostro diletto figlio
Cardinale di Santa Romana Chiesa Pietro Gasparri, allora
Arcivescovo di Cesarea,
di dirigere, coordinare e, se necessario, completare l’opera dei
Consultori.
Quindi costituì un’assemblea o, come viene definita,
Commissione di Cardinali di
Santa Romana Chiesa, nella quale cooptò i Cardinali Domenico
Ferrata, Casimiro
Gennari, Beniamino Cavicchioni, Giuseppe Calasanzio Vives y Tuto
e Felice Cavagni,
i quali, dopo la relazione dello stesso diletto figlio Nostro
Cardinale Pietro
Gasparri, esaminassero accuratamente i canoni preparati, li
modificassero, li correggessero,
li perfezionassero secondo il loro parere(3). Essendo poi
defunti, l’uno
dopo l’altro, questi cinque prelati, ne presero il posto i
diletti figli Nostri, Cardinali
di Santa Romana Chiesa, Vincenzo Vannutelli, Gaetano De Lai,
Sebastiano
Martinelli, Basilio Pompili, Gaetano Bisleti, Guglielmo van
Rossum, Filippo Giustini
e Michele Lega, che assolsero in modo egregio il compito loro
affidato.
Da ultimo, appoggiandosi di nuovo alla prudenza e all’autorità
di tutti i venerabili
Fratelli nell’Episcopato, fece recapitare a loro, nonché a tutti
quei Prelati
degli Ordini Regolari che di solito sono legittimamente
convocati al Concilio
Ecumenico, un esemplare per ciascuno del nuovo Codice già
redatto e concluso,
prima della sua promulgazione, perché ognuno manifestasse
liberamente le proprie
opinioni sui canoni rielaborati(4).
Tuttavia, essendo venuto a mancare, tra il generale compianto
del mondo cattolico,
il Nostro Predecessore d’immortale memoria, è toccato a Noi,
mentre iniziavamo
il Pontificato per misteriosa decisione divina, valutare con la
deferenza dovuta
i giudizi raccolti ovunque fra coloro che costituiscono con Noi
la Chiesa docente.
Ed ora, infine, abbiamo controllato in ogni sua parte, approvato
e ratificato il
nuovo Codice di tutto il diritto canonico, che già durante il
Concilio Vaticano era
stato invocato da molti Vescovi e la cui redazione è durata
dodici intieri anni.
Pertanto, invocato il soccorso della grazia divina, confortati
dall’autorità dei
Beati Apostoli Pietro e Paolo, con motu proprio, con certa
scienza e nella pienezza
della potestà Apostolica della quale siamo investiti, con questa
Nostra Costituzione,
cui intendiamo attribuire validità perpetua, « promulghiamo
il presente Codice,
così come è stato redatto, e decretiamo e comandiamo che esso
abbia d’ora in poi forza
di legge per tutta la Chiesa », e lo affidiamo alla vostra salvaguardia e
vigilanza.
Affinché tutti coloro cui compete possano avere una compiuta conoscenza dei
decreti di questo Codice prima che essi entrino in vigore, stabiliamo e
comandiamo che essi non acquistino forza di legge se non dal giorno della
Pentecoste dell’anno prossimo venturo, cioè dal 19 maggio dell’anno 1918. Ciò
nonostante qualsiasi ordinanza, costituzione, privilegio, ancorché degno di
menzione speciale e individuale, nonché tutte le consuetudini, anche le più
remote, e qualsivoglia cosa contraria.
A nessuno perciò sia lecito infrangere questa pagina della Nostra
Costituzione, ordinanza, restrizione, soppressione, deroga e volontà comunque
espressa, né osi temerariamente opporsi ad essa. Chiunque avesse il proposito di
tentare ciò, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio Onnipotente e dei
Suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo. Dato a Roma, presso San
Pietro, il giorno di Pentecoste del 1917, anno terzo del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
(1) Cf. Motu proprio « Arduum sane ».
(2) Cf. Epistolam « Pergratum mihi » die 25 Martii 1904.
(3) Cf. Motu proprio « Arduum sane ».
(4) Cf. Epistolam « De mandato » die 20 Martii 1912.
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