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MOTU PROPRIO
QUANDOQUIDEM IN IIS
DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XV
Poiché nell’esecuzione di quanto aveva prescritto il Nostro
Antecessore di
santa memoria Pio X con il Motu proprio Cum per apostolicas
del 7 aprile 1910
sulle concessioni delle Indulgenze da far risconoscere dalla
Sacra Congregazione
del Santo Ufficio, sono sorti molti e gravi dubbi, Noi, per
eliminarli completamente
per l’avvenire, con questo Motu proprio e con sicura scienza,
secondo i
decreti emessi dai Nostri Predecessori Benedetto XIV il 28
gennaio 1756, Pio IX
il 14 aprile 1856 e confermati dallo stesso Pio X nella
Costituzione Sapienti consilio,
decretiamo e notifichiamo che debbono essere presentati alla
Suprema
Congregazione, sotto pena di nullità, soltanto i documenti
relativi alle Indulgenze
che siano concesse ai fedeli di tutto il mondo cattolico. Pertanto, le Indulgenze particolari,
per quanto largamente diffuse, e le facoltà di benedire oggetti pii e di
annettere ad essi Indulgenze e privilegi da parte di qualsiasi sacerdote, non
dovranno essere necessariamente sottoposte all’esame della stessa Congregazione.
Quanto sopra stabiliamo e decretiamo, nonostante qualsiasi norma
contraria, ancorché degna di speciale menzione.
Data a Roma, presso San Pietro, il 16 settembre 1915, nel
secondo anno del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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Editrice Vaticana
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