 |
MOTU PROPRIO
SEMINARIA CLERICORUM
DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XV
L’utilità dei Seminari dei chierici per la disciplina della
Chiesa apparve così
evidente fin da principio, che i Padri del Concilio di Trento
dopo aver compilato
nella sessione XXIII, al capo XVIII, i decreti sulla loro
costituzione, non dubitarono
di affermare che il sacrosanto Sinodo, portando a termine tale
impresa,
aveva bene meritato della Chiesa anche se null’altro avesse
fatto, e che gli stessi
Padri avevano con questo meritato il prezzo delle proprie
fatiche.
Perciò quei Prelati, dietro l’esempio di San Carlo Borromeo,
appena ritornati
alle loro sedi — e successivamente tutti i più diligenti
Vescovi, fra i quali degno
di memoria è il beato Barbarigo, luminare della Chiesa di Padova
— nell’attuare
la riforma della vita cristiana nulla ebbero più a cuore che di
eseguire quella
salutare prescrizione del Concilio, e di dare tutta l’opera loro
alla costituzione
dei Seminari nelle proprie diocesi disponendone con ottime leggi
la fondazione.
Dal canto suo la Sede Apostolica chiaramente mostrò quanto
apprezzasse ciò,
non solo con la fondazione del Seminario Romano che mai
tralasciò di curare
con particolare premura, ma anche col costituire una speciale
Congregazione di
Cardinali che avesse cura dei Seminari in tutto il mondo. Che se
poi tale ufficio
venne diviso e attribuito, parte alla Sacra Congregazione del
Concilio e parte a
quella dei Vescovi e Regolari, i Romani Pontefici non
diminuirono minimamente
per questo l’antica cura dei Seminari; anzi, sia nel prendere
provvedimenti intorno
alle diocesi, conformi alle regolari relazioni, sia approvando
le Costituzioni
di alcune famiglie religiose, sia parlando con i Vescovi nelle
loro visite a Roma
secondo le canoniche prescrizioni, non tralasciarono mai di
pensare ai Seminari
e alle loro condizioni. A questo principalmente provvide il
Nostro Predecessore
di santa memoria Pio X, il quale, nelle varie disposizioni
stabilite con la bolla
Sapienti consilio circa il riordinamento della Curia Romana,
attribuì tutto ciò
che riguarda « il governo, la disciplina, l’amministrazione
temporale e gli studi dei
Seminari » alla Sacra Congregazione, che lo stesso Sommo
Pontefice presiede, ed
alla quale spetta vigilare su tutto ciò « che in generale si
riferisce al governo delle
singole diocesi », vale a dire alla Sacra Congregazione
Concistoriale.
Essendo venuta però a crescere oltre misura la mole degli affari
presso questa
Sacra Congregazione, e richiedendo la cura dei Seminari
un’applicazione ogni
giorno maggiore, Ci è sembrato opportuno cercare qualche nuovo
provvedimento
per disciplinare tutta la materia.
Già altra volta, mentre si preparava il nuovo ordinamento della
Curia Romana,
si pensò di istituire una speciale Sacra Congregazione che
presiedesse ai
Seminari; ma avendo impedito le circostanze dei tempi che tale
proposito fosse
mandato ad effetto, Noi crediamo di richiamarlo in vigore, non
in modo però
che la trattazione delle cose concernenti i Seminari debba
ritenersi sottratta e del
tutto separata dalla Sacra Congregazione Concistoriale, giacché
vogliamo che
l’una e l’altra Congregazione siano con un certo legame tra sé
congiunte.
Considerata dunque maturamente la cosa, chiesto il consiglio ad alcuni
Cardinali, con l’Apostolica Autorità decretiamo e stabiliamo quanto segue:
I. Si crei una speciale Sacra Congregazione dei Seminari, sul modello delle
altre della Curia Romana, e ad essa appartenga tutto ciò che finora si trattava
circa i Seminari presso la Congregazione Concistoriale, così che in avvenire sia
di sua competenza l’educazione intellettuale e morale dei chierici.
II. A questa Sacra Congregazione siano aggiunti gli uffici della
Congregazione
degli Studi, e perciò si chiami Congregazione « dei Seminari
e delle Università
degli studi ».
III. Prefetto di questa Congregazione sia uno dei Cardinali di
Santa Romana
Chiesa, ed abbia un Segretario con un conveniente numero di
funzionari.
IV. Colui che sarà Prefetto della Sacra Congregazione sarà
annoverato d’ufficio
tra i Cardinali della Sacra Congregazione Concistoriale, e il
Segretario tra i
Consultori. Parimenti il Cardinale Segretario della Sacra
Congregazione Concistoriale
sarà iscritto d’ufficio tra i Cardinali della nuova
Congregazione, e l’Assessore
tra i Consultori.
V. I Cardinali che attualmente appartengono alla Sacra
Congregazione degli
Studi, siano ritenuti per diritto iscritti alla nuova «
Congregazione dei Seminari e
delle Università degli studi ». Ad essi si aggiungerà il Nostro Vicario
Generale per la durata del suo ufficio.
VI. Vogliamo e ordiniamo che le leggi per i Seminari, tanto diocesani quanto
regionali, emanate dal Nostro Predecessore di santa memoria e da Noi approvate,
siano diligentemente osservate in ogni parte; in modo che nel governo, nella
disciplina, negli studi dei Seminari nulla si ritenga mutato. Tutto questo Noi
stabiliamo e ordiniamo, nonostante qualsiasi disposizione contraria, quantunque
degna di particolare menzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 4 novembre 1915, festa di
San Carlo Borromeo, altamente benemerito dell’educazione del clero, nell’anno
secondo del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
Copyright © Libreria
Editrice Vaticana
|