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MOTU PROPRIO
DEI PROVIDENTIS
DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XV
Per arcano disegno della Divina Provvidenza posti sulla cattedra
del beato
Pietro, Principe degli Apostoli, che il Signore Gesù designò
sulla terra quale sommo
ed eterno Pastore delle anime redente con il suo sangue, Noi Ci
adoperiamo
ad esercitare con il dovuto scrupolo il Nostro ufficio
apostolico rivolgendo tutta
la Nostra attenzione e la Nostra cura allo scopo non solo di
conservare, ma di accrescere
altresì tutte e le singole Chiese delle quali, compatto e
unitario, è formato
« l’unico corpo mistico di Cristo », cioè la Chiesa cattolica. Ma se
abbracciamo nel Nostro paterno affetto tutte le particolari Chiese, Ci sono
specialmente care quelle orientali, le quali, con le più antiche memorie della
loro storia, offrono così luminosi esempi di santità e di dottrina che anche
oggi, dopo tanto tempo, Ci appaiono riverberare il loro splendore su tutto il
rimanente mondo cristiano.
E davvero non possiamo considerare senza dolore in che stato di
miseria e debolezza siano cadute, così fiorenti e prestigiose quali esse erano,
dopo che una serie ininterrotta di eventi deprecabili ebbe sottratto la maggior
parte dei cristiani orientali all’abbraccio della Madre Chiesa.
Possano un giorno, per grazia divina, i Nostri diletti figli
orientali tornare in possesso della loro primitiva prosperità e della loro
gloria! Frattanto Noi, consci del ruolo che Ci compete, porremo il massimo
impegno nel contribuire, per quanto è in Nostro potere, a risollevare le sorti
della tribolata Chiesa d’Oriente.
A questo scopo abbiamo deliberato di istituire, a favore dei
cosiddetti
Orientali uniti, un’apposita Sacra Congregazione presieduta
personalmente da
Noi stessi, e dopo di Noi dai Nostri successori. Quella infatti
che è esistita finora,
decretata « per gli affari di rito orientale » dal Nostro predecessore
Pio IX di felice memoria, fu collegata alla Sacra Congregazione di Propaganda
Fide e, dal momento che poteva essere vista quasi come una sorta di appendice di
questa, sappiamo che alcuni, prevenuti nei confronti della Sede Apostolica, ne
traevano motivo per accusare i Pontefici Romani di scarsa considerazione verso i
Cattolici Orientali, e della volontà di subordinarli ai Latini. E sebbene
chiunque giudichi con obiettività sia in grado di vedere l’infondatezza di
simile accusa, vogliamo tuttavia che la sollecitudine di questa Sede Apostolica
nei confronti degli Orientali appaia con tale evidenza che a nessuno sia lecito
metterla in dubbio. E quando i Nostri Orientali vedranno lo stesso Sommo
Pontefice prendersi cura personalmente dei loro interessi, certamente
comprenderanno come non vi possa essere modo migliore per la Santa Sede di
testimoniare loro il proprio amore. Si può sperare inoltre che non vi sarà più
chi rinfocolerà tra gli Orientali il sospetto nei confronti dei Latini, dato che
anche questa iniziativa dimostrerà manifestamente come nella Chiesa di Gesù
Cristo — la quale non è né latina, né greca, né slava, ma cattolica — non esiste
alcuna discriminazione tra i suoi figli e che tutti, latini, greci, slavi e di
altre nazionalità hanno tutti la medesima importanza di fronte a questa Sede
Apostolica.
Per questo, nella pienezza della Nostra autorità apostolica, con
motu proprio stabiliamo e decretiamo:
1. La Sacra Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari di
Rito Orientale cessi d’esistere dal giorno 30 novembre di quest’anno. 2. Separata dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, dal 1°
del mese
successivo esisterà la Sacra Congregazione per la Chiesa
Orientale, alla quale presiederà
lo stesso Sommo Pontefice. Essa comprenderà alcuni Cardinali di
Santa
Romana Chiesa, uno dei quali ne sarà segretario; ad essi si
uniranno un Assessore,
scelto tra i più insigni membri del Clero, e diversi Consultori
tanto di rito latino
che orientale; e, inoltre, un adeguato numero di funzionari
scelti tra gli ecclesiastici
che siano più esperti di cose orientali. 3. A tale Congregazione saranno riservati tutti gli affari, di
qualsiasi genere,
che si riferiscano a persone, a regole o a riti delle Chiese
orientali, e così pure le
operazioni miste, che riguardino cioè anche Latini, tanto in relazione a
cose che a persone. 4. Circa le Chiese di rito orientale, questa
Congregazione avrà tutte le facoltà che spettano alle altre Congregazioni nei
confronti delle Chiese di rito latino, ad eccezione tuttavia dei diritti di
competenza della Congregazione del Santo Uffizio. 5. Tale
Congregazione dirimerà le controversie per via disciplinare; quelle che reputerà
di competenza dell’ordine giudiziario, le rimetterà essa stessa al tribunale che
designerà. Noi intendiamo che tutte queste disposizioni siano valide in
perpetuo, nonostante qualsivoglia cosa contraria, ancorché degna di menzione del
tutto speciale.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° maggio 1917, anno terzo
del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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Editrice Vaticana
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